TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/12/2024, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, promossa da:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frosinone, Corso della Repubblica n. 21, presso lo studio legale dell'Avv. Alfonso
Musa, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
contro
, CP_1
elettivamente domiciliata in TR (FR), via Circonvallazione n. 93, presso lo studio legale dell'Avv. Francesca
Scerrato, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
-parte resistente-
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024 le parti costituite hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, il sig. , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in data 13.06.1999 in TR (Atto N. 29 P. 2 CP_1
Serie A Anno 1999), dal quale sono nati due figli ( nato ad [...] il [...], di anni 17 ½ e Persona_1
nata a [...] il [...], di anni 14 e ½), e di essersene separato consensualmente alle Persona_2
condizioni omologate dal Tribunale di Frosinone con decreto del 02.02.2022 che hanno previsto, tra le altre:
a) affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori;
b) collocamento della prole presso il padre con facoltà della madre di vederli quando vuole;
c) obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura di € 50 per ciascuno e al 50% delle spese straordinarie;
d) nessun mantenimento in favore di un coniuge a carico dell'altro; ha esposto che nessuna riconciliazione è intervenuta tra i coniugi a far data dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 02.02.2022; che la moglie attualmente lavora come collaboratrice scolastica percependo una retribuzione di € 1.100/1.200 mensili e contemporaneamente lavora presso uno studio di commercialista in TR percependo emolumenti per circa
380/400 euro mensili;
che il sig. svolge invece attività lavorativa dipendente con contratto a tempo Pt_1
determinato per A.T.M.- Autotrasporti di Ferentino dal 12.01.2024 con mansioni di carrellista e percepisce una retribuzione mensile di € 1.200/1.300 mensili. Ha chiesto pertanto che il divorzio sia pronunciato alle seguenti condizioni: a) affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il padre;
b) assegnazione al padre della casa coniugale in sua esclusiva proprietà; c) regolamentazione del diritto di frequentazione della madre coi figli come da ricorso;
d) a decorrere dal mese successivo alla comparizione delle parti innanzi al Tribunale, porre l'obbligo a carico della madre di corrispondere al padre la somma di € 250 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e)
nulla per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti. Con vittoria di spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma ha CP_1
contestato le altre domande a carattere economico relative al mantenimento dei figli formulate dal ricorrente.
In particolare, ha rappresentato che, sebbene in sede di separazione consensuale i coniugi avessero stabilito che i minori sarebbero stati collocati prevalentemente presso il padre, per oltre due anni e comunque fino al
30 gennaio 2024, la figlia a vissuto presso la madre, che ha provveduto al suo mantenimento per Per_2
tutto il periodo di permanenza senza chiederne al padre il rimborso. Quanto al figlio la resistente ha Per_1
affermato che questi trascorre con la madre quasi tutte le sere, cenando con lei e portandole ogni settimana i suoi indumenti da lavare. Ha inoltre fatto presente che, ad oggi e differentemente dai tempi della separazione, ella dispone di un alloggio idoneo a ospitare i figli, sicché ha chiesto che ne sia disposto il collocamento presso di sé, con conseguente regolamentazione del diritto di frequentazione del padre negli stessi termini previsti dalle condizioni di separazione. Ha chiesto inoltre che il Tribunale disponga che anche il ricorrente si occupi delle incombenze riguardanti la prole di cui finora si è occupata soltanto la madre
(ricevimenti scolastici, controlli periodici della figlia ecc). Sotto il profilo reddituale, la sig.ra Per_2 CP_1
ha sostenuto di trarre redditi inferiori dalle attività lavorative svolte, tant'è che la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a differenza del sig. che ha ricavato dalla propria attività lavorativa Pt_1
oltre 26.000 euro per il 2022. Ha rappresentato inoltre che i coniugi sono comproprietari di un immobile sito in TR alla via del Cimitero snc, piano T, per il quale in sede di separazione i coniugi hanno concordato di ripartire in parti uguali le spese e gli introiti derivanti da eventuali futuri rapporti di locazione e/o di vendita, impegnandosi ognuno personalmente a conseguire nei suoi modi l'obiettivo di locare l'immobile, e a ricevere in pari quota l'affitto del possibile conduttore. Infine, nulla ha opposto circa l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. che ne è esclusivo proprietario. Dunque, ha chiesto che il Tribunale Pt_1
pronunci il divorzio alle seguenti condizioni: a) assegnare la casa coniugale sita in TR (FR) Via Chiappitto
n. 24 in favore del sig. che ne è proprietario esclusivo;
b) confermare l'affidamento Parte_1
condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalentemente presso la madre;
c)
quanto al diritto di visita il padre ha facoltà di vederli e tenere con sé in qualunque momento e comunque almeno una settimana al mese, portandoli presso la sua abitazione nonché a weekend alterni. In base a dove pernotteranno, i minori verranno accompagnati a scuola, non escludendo, se necessario, l'utilizzo dei mezzi pubblici;
il rientro a scuola sarà gestito dal genitore dove i minori pranzeranno non escludendo se necessario l'uso dei mezzi pubblici. Per la cena e ceneranno insieme o dalla madre o dal padre, tenendo Per_1 Per_2 conto anche dei rispettivi impegni pomeridiano e reali nonché delle rispettive esigenze scolastiche. La
coordinazione delle attività ludiche dei minori verrà gestita da entrambi i genitori. I figli trascorreranno con il padre un fine settimana alternato, che inizierà il venerdì con prelevamento degli stessi presso l'abitazione materna verso le 17,00 e terminerà con l'accompagnamento dei minori presso la medesima abitazione la domenica sera entro le 22.00. I figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente un anno con uno dei genitori un anno con l'altro in considerazione dell'alternanza delle festività natalizie. Infine, trascorreranno con ciascun genitore almeno 20/25 giorni ogni anno, di cui almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo e 7 giorni durante il periodo invernale, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 30 aprile e il 30
dicembre di ogni anno. I periodi di villeggiatura di ciascun genitore con i figli rimarranno a esclusivo carico del genitore che ne beneficia;
d) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra un Pt_1 CP_1
contributo a favore dei figli minori, pari ad Euro 250,00 mensili ciascuno, o a quella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta congrua, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , somma annualmente da aggiornarsi secondo gli indici IS del costo CP_1
della vita. Il padre concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie così come individuate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Frosinone il 15.12.2017. Si chiede inoltre che, oltre alle eventuali deduzioni fiscali per i minori al 50%, venga stabilito, in favore della sig.ra
, anche il 50% dell'Assegno Unico per i figli;
e) darsi atto che nulla osta all'assenso al rilascio di CP_1 passaporto o carta di identità valida per l'espatrio a favore dei figli minori, nonché al rilascio del passaporto in favore di entrambi i genitori;
f) confermare che le spese di manutenzione e di utenze relative all'immobile sito in TR alla via del Cimitero snc-piano T- rispetto al quale i coniugi sono proprietari in parti uguali in regime di comunione, vengano poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%; g) darsi atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito, anche formalmente, ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale. Con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 28.05.2024, previo infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, le parti hanno instato per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sciolta la riserva sui provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione sulla domanda parziale di status, che è stata accolta con sentenza n. 565/2024,
depositata in data 03.06.2024.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio;
preso atto della rinuncia da parte della sig.ra alla CP_1
domanda di collocamento dei minori presso di sé; la causa è stata rinviata all'udienza del 05.11.2024 per la discussione e la rimessione al Collegio per la decisione sulle restanti questioni, previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., di cui entrambe le parti si sono avvalse.
§ 2. Il thema decindendum.
Essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status (sentenza n. 565/2024), la causa viene decisa in relazione alle restanti questioni di carattere personale ed economico, ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite.
§ 3. Affidamento e collocamento della prole minore.
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole (posto, per la separazione,
nell'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898).
Nel quadro della disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati - di cui agli artt. 337 ter e 337 quater c.p.c., come modificati e integrati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e dal D.Lgs.
28 dicembre 2013 n. 154 - improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè,
dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, diritto già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in
Italia con L. n. 176 del 1991), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli,
alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., sez. I, 03.01.2017, n. 27).
In materia di affidamento dei figli minori, sempre nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il Giudice deve privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore,
indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 08.05.2003, n.
6970; Cass. civ., sez. I, 17.09.1992, n. 10659; Trib. Bari, sez. I, 03.07.2012, n. 2394; Trib. Messina, sez. I,
25.01.2011). L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo,
giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore
(Cass. civ., sez. I, 11/04/2024, n. 9839; Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n. 28244; Cass. civ., sez. VI, 19.07.2016, n.
14728; Cass. civ., sez. VI, 23.09.2015, n. 18817).
L'affidamento esclusivo costituisce, dunque, la soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore (Cass. civ., sez. VI, 15.09.2014, n. 19386; Cass. civ., sez. I, 19.05.2011, n. 11068; Cass. civ.,
sez. I, 24.07.2012, n. 12976; Cass. civ., sez. I, 29.03.2012, n. 5108).
Perciò, in questi casi, il Giudice deve motivare in modo più puntuale in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato alla prole da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro (Cass. civ., sez. I, 08/06/2023,
n. 16205; Cass. civ., sez. I, 03.01.2017, n. 27; Cass. civ., sez. VI, 15.09.2014, n. 19386; Cass. civ., sez. I,
24.07.2012, n. 12976; Cass. civ., sez. VI, 07.12.2010, n. 24841; Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526; Cass. civ.,
sez. I, 17.12.2009, n. 26587).
Nello specifico il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore:
“affinché la prole sia affidata esclusivamente ad uno dei genitori è necessario che risulti in positivo l'idoneità del
genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro” (cfr. Trib. Frosinone, 08.07.2020, n. 475). In specie, non v'è contesa tra le parti in punto di affidamento della prole, avendo entrambe chiesto l'affido condiviso dei figli minori (nato il [...], 17 anni e ½) e nata il [...], di anni Per_1 Per_2
14 e ½), così confermando il regime già stabilito dalle parti in sede di separazione consensuale. Non sono peraltro emersi profili di inidoneità a carico dei genitori che giustifichino l'adozione di provvedimenti di segno contrario. Si ritiene pertanto di poter confermare l'affidamento della prole a entrambi i genitori.
§ 3.1. Collocamento della prole.
Quanto al collocamento della prole, occorre preliminarmente prendere atto dell'intervenuta rinuncia in data 19.09.2024 da parte della sig.ra alla domanda con la quale ella aveva instato a che i figli CP_1
fossero allocati presso di sé. Pertanto, in punto di collocamento, non v'è più contesa tra le parti, che chiedono che la prole sia collocata presso il padre. Peraltro, tale previsione si pone in linea di continuità con l'assetto e la regolamentazione finora posti in essere. Pacifico è che con le condizioni di separazione consensuale le parti avessero disposto la collocazione dei minori presso il padre;
altrettanto pacifico è che i minori convivano stabilmente col padre dall'epoca della separazione dei coniugi, intervenuta nell'anno 2022.
Parte resistente ha dichiarato che dal 2022 sino a fine gennaio 2024 la figlia a vissuto con lei Per_2
ed è pacifico che da fine gennaio 2024 la ragazza sia tornata a vivere col padre presso la casa coniugale.
Quanto al figlio non è invero emerso che vi sia stata una sua convivenza stabile, seppur circoscritta Per_1
nel tempo, con la madre, avendo quest'ultima dichiarato esclusivamente che “Mentre dal 2022 a fine gennaio
2024 stata a casa mia, è stato a cena a casa mia 4 sere su sette, ma è rimasto poche volte a dormire”). Di Per_2 Per_1
contro, il ricorrente ha dichiarato che “Negli ultimi 4 anni i miei figli sono sempre stati con me. forse stata Per_2
un anno e mezzo dalla madre ma a dormire, perché per il resto anche io mi sono sempre occupato di lei. Nel periodo in
cui è stata dalla madre, non è che non abbia mai cenato o pranzato da me” (cfr. dichiarazioni rese dal sig. Per_2 all'udienza del 28/05/2024). Pt_1
In definitiva, può dirsi consolidato l'habitat domestico dei ragazzi presso l'abitazione paterna sin dalla separazione e comunque, in maniera pacificamente continuativa, dal gennaio 2024, sicché è
sconsigliabile dare luogo a qualsivoglia suo stravolgimento. Inoltre, dall'esame degli atti non emergono fatti o circostanze atti ad ingenerare dubbi o perplessità in ordine al benessere dei minori anche con riferimento al profilo del loro collocamento presso il padre, rispetto al quale non s'apprezzano profili di inidoneità
genitoriale.
In tale contesto, va altresì valorizzata la dichiarazione della resistente, che all'udienza del 28.05.2024
ha affermato: “Quando ho chiesto a a ragione per cui andava a casa dal padre, lei mi ha risposto che siccome Per_2
era stata con me adesso voleva stare anche col padre e col fratello. In realtà, io ho informato i miei figli del fatto che
avevo richiesto al Tribunale che essi venissero a vivere con me e loro mi hanno detto che vogliono stare nella casa dove
sono sempre stati e dove sono cresciuti”, nonché la scelta di rinunciare alla domanda di collocamento della prole presso di sé, confermando la volontà dei minori di rimanere a vivere presso l'abitazione paterna, dove tuttora vivono (cfr. istanza del 19.09.2024).
Per tali ragioni, si conferma il collocamento dei due figli e presso il padre Per_1 Persona_2
, presso l'abitazione familiare in TR alla via Chiappito n. 24, ove essi risiedono. Parte_1
§ 3.2. Frequentazione del genitore non convivente con la prole.
La regolamentazione del diritto del genitore non convivente, in specie la sig.ra , a CP_1
frequentare e tenere con sé i propri figli viene curata in dispositivo, tenuto altresì conto delle conclusioni formulate dalle parti, sostanzialmente concordi sul punto.
§ 4. Assegnazione della casa familiare.
L'assegnazione della casa familiare deve avvenire a mente del disposto dell'art. 337 sexies c.p.c. È
noto che la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge, è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, laddove il relativo provvedimento è
chiaramente finalizzato a tutelare l'interesse della prole a conservare l' "habitat" naturale e necessario alla propria crescita serena, con la conseguenza che, in assenza di prole, nulla deve disporsi in punto di assegnazione della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico ordinario della proprietà.
In specie, essendo pacifico che la prole conviva stabilmente col padre presso l'abitazione familiare e che abbia manifestato la volontà di mantenere tale sistemazione;
non essendovi peraltro contesa tra le parti sul punto;
si conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in TR (FR) alla via Chiappito n. 24, in godimento al sig. , che ivi convive con i due figli. Parte_1
§ 5. Mantenimento della prole minore.
Ai fini della determinazione del quantum del mantenimento, l'art. 337 ter c.c. individua i parametri cui il giudice si deve rifare per la quantificazione dell'importo, ossia le condizioni economiche del coniuge obbligato, le esigenze di vita dei figli in base alla loro età ed il tempo di permanenza presso ciascun genitore
(che incide sul contributo poiché nei periodi di frequentazione con il genitore non collocatario, questi provvede necessariamente in via diretta al mantenimento del figlio). Al riguardo, è principio giurisprudenziale consolidato che lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli, a cui i genitori sono tenuti a far fronte anche a seguito della separazione personale sussistendo per loro il dovere di mantenere,
educare, istruire i figli, è correlato anche al livello economico sociale dell'intero nucleo familiare. Il
parametro di riferimento per la quantificazione di tale contributo è costituito dalle esigenze dei figli e dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2018, n. 4811).
È pacifico, dunque, il dovere del genitore non convivente, in specie la sig.ra , di CP_1
concorrere al mantenimento della prole (in specie, nato ad [...] il [...], di 17 anni;
Persona_1 nata a [...] il [...], di 14 anni), trattandosi di obbligo scaturente, a carico dei genitori, Persona_2
dal fatto in sé della procreazione, atteso il principio sancito dall'art. 30, I co., Cost. secondo cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio e trovando, sul tema, del pari applicazione l'art. 315 bis, I co., c.c., secondo cui il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Costituisce, del resto, principio condiviso in giurisprudenza quello - chiaramente estensibile alla cessazione degli effetti del matrimonio concordatario e allo scioglimento del matrimonio civile, stante l'identità di ratio - secondo cui a seguito della separazione personale tra coniugi, anche la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147
c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. civ. sez. VI-1 n. 21273 del 18 settembre 2013; Cass. civ., sez. VI,
19/02/2018, n.3922; Cass. civ., sez. VI, 23/01/2020, n.1562).
L'art. 148 c.c. nella misura in cui rimanda all'art. 316 bis c.c. — allorché prescrive che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo — non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, costituito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti, ma prevede un sistema completo ed elastico di valutazione. Pertanto, in tema di separazione e divorzio, il giudice chiamato a determinare l'assegno di mantenimento dei figli deve valutare,
in linea con quanto previsto dall'articolo 337-ter c.c., le attuali e concrete esigenze di vita del minore, tenuto conto del tenore di vita goduto da questi in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, provvedendo ad una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. VI, 10/10/2018, n. 25134).
Tanto premesso, nel caso di specie si rileva che le condizioni di separazione consensuale prevedevano a carico della sig.ra un obbligo di mantenimento della prole determinato in CP_1
complessivi € 100,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio), avendo all'epoca i coniugi dato atto che la resistente era disoccupata e percepiva un reddito di € 423,95 per indennità SP (cfr. lista movimenti conto allegata alla comparsa di costituzione della resistente). Il sig. nel rappresentare una CP_2 Pt_1
sostanziale equivalenza delle condizioni reddituali dei due genitori, ha chiesto che il contributo materno al mantenimento dei due figli venga determinato in complessivi € 500 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio)
ovvero, in subordine, nella misura stabilita dai provvedimenti provvisori e urgenti (ossia in complessivi € 200 al mese, € 100 per ogni figlio). La ricorrente, nel contestare tale domanda, ha dapprima chiesto che fosse il ricorrente a corrisponderle siffatto importo, previo collocamento dei figli presso di sé. Successivamente,
avendo rinunciato alla domanda di collocamento della prole presso di sé, con note di precisazione delle conclusioni ha chiesto la conferma sul punto delle condizioni di separazione consensuale.
Ciò detto, sotto il profilo economico, non sono emersi elementi ulteriori rispetto a quelli già
considerati per l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Segnatamente, quanto al sig. nel proprio ricorso egli ha dichiarato di aver svolto attività di Pt_1
lavoro dipendente con contratto a tempo determinato presso la società Autotrasporti A.T.M. Srl di Ferentino,
con mansioni di carrellista dal 15.01.2024 al 31.01.2024 (cfr. comunicazione inizio attività), percependo CP_3
redditi mensili per € 1.200/1.300.
Dall'esame delle dichiarazioni reddituali versate in atti risulta che abbia percepito redditi netti per €
26.754,00 nell'anno 2022 (corrispondente a circa 1.900 euro per 14 mensilità – cfr. modello Persone Fisiche
2023), per € 21.858,00 per l'anno 2021 (corrispondente a circa 1.560 euro per 14 mensilità – cfr. modello
730/2022) e per € 10.696,00 per l'anno 2020 (cfr. modello 730/2021), evidenziandosi dunque un incremento reddituale di anno in anno. In sede di audizione, il ricorrente ha dedotto un mutamento peggiorativo delle proprie condizioni lavorative e reddituali, giacché dal 31.03.2024 egli risulterebbe percepire la SP per circa € 900/1000 al mese per un periodo massimo di 24 mesi (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente);
ha infatti dichiarato che la fabbrica ove egli risultava svolgere la propria attività, la Henkel, starebbe facendo tagli al personale, e che non è certo di venire riassunto a settembre. Non v'è ulteriore documentazione da cui ricavare elementi che contribuiscano a rendere la situazione economica del ricorrente (a titolo esemplificativo, non deposita la lista movimenti del conto, o dei conti corrente, di sua titolarità). Inoltre,
risulta che attualmente viva presso l'abitazione coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà, sicché non risulta gravato di oneri locativi. Dalla documentazione in atti, invero scarna e incompleta, non risultano ulteriori oneri che gravino sul suo reddito.
Parte resistente, con memoria di replica, ha dedotto che il ha svolto fino ad agosto 2024 Pt_1
attività lavorativa presso la Nestlè e che ha sempre lavorato in nero come saldatore, anche nel corso della vita matrimoniale. Ebbene, sul punto occorre osservare che, quanto alla prima circostanza, pur potendo eventualmente essere intesa come sopravvenuta e utile ai fini dell'adozione dei provvedimenti economici in favore della prole, questa è rimasta priva di prova;
la seconda circostanza, attenendo a fatti risalenti all'epoca della vita matrimoniale e, pertanto, non sopravvenuti, avrebbe dovuto essere allegata e dimostrata nelle fasi processuali precedenti, allo stato ponendosi come mera deduzione sguarnita di prova. Peraltro, l'omissione del dal deposito degli estratti del conto (o dei conti) di cui è verosimilmente titolare, non consente di Pt_1
ricavare elementi di prova circa eventuali entrate economiche del ricorrente ulteriori rispetto al contributo
SP. Quanto alla sig.ra risulta che ella svolga due attività: l'una, come collaboratrice CP_1
scolastica, con contratto a tempo determinato;
l'altra, in collaborazione con uno studio commercialista.
Sull'attività di collaboratrice scolastica – che secondo il ricorrente le renderebbe una retribuzione di €
1.100/1.200 al mese – la sig.ra ha dichiarato che trattasi di lavoro svolto a chiamata, da cui può CP_1
percepire la retribuzione mensile di € 1.100,00 soltanto lavorando per un intero mese;
in caso contrario,
percependo per tale attività circa € 35 al giorno, la retribuzione mensile sarà necessariamente inferiore (cfr.
dichiarazioni rese in data 28.05.2024: “Io attualmente ho un contratto a scuola a tempo determinato;
in genere faccio
supplenze come collaboratrice scolastica, è un lavoro saltuario, questo ultimo incarico che ho avuto dura da gennaio
2024 con dei rinnovi periodici e mi scade il 31.05.2024 e non so se lo rinnoveranno. Mediamente se riesco a lavorare un
mese intero posso guadagnare intorno a 1.100 euro, ma al giorno sono forse € 35,00 nette e può capitare che io lavori un
giorno solo;
da gennaio 2024 sto lavorando ma non ho lavorato un mese intero;
l'ultimo mese ho lavorato tutto il mese e
ho guadagnato € 1.100 al mese”). Con comparsa conclusionale del 16.10.2024, ha precisato che, da luglio 2024 al deposito dell'atto, ha lavorato come collaboratrice scolastica con tre scuole diverse per soli quattro giorni,
concentrati tra i mesi di settembre e ottobre del nuovo anno scolastico 2024/2025. Quanto al lavoro svolto presso lo studio di commercialista, ha dichiarato che si tratta di attività circoscritta al periodo estivo,
consistente nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e in sporadiche consulenze, dalla quale ricava un importo mensile di € 450,00 (“E' vero che svolgo lavoro durante il periodo estivo presso un commercialista che è
anche una mia parente ma lavoro lì per aiutarli a fare le dichiarazioni dei redditi nei soli tre mesi estivi, da giugno ad
agosto, o può capitare che mi chiamano per andare fare consulenza su alcune pratiche che avevo seguito io, ma in questo
ultimo caso è una cosa sporadica. In questo studio riesco a percepire € 450 mensili perché si tratta di un lavoro di
quattro ore al massimo al giorno. Giugno ovviamente non lo lavoro tutto perché la scuola finisce sempre verso metà
mese. Invece luglio e agosto sono i mesi più intensi”). Dagli estratti conto prodotti relativamente agli ultimi tre anni, incompleti e non idonei a restituire la completa movimentazione bancaria degli ultimi sei mesi che valga anche a riscontrare le movimentazioni in entrata eventualmente riferibili alle retribuzioni percepite,
risulta un saldo di conto corrente di € 4.021,65 al 31.12.2021 (prima della separazione), di € 2.322,07 al
31.12.2022 e di € 995,73 al 31.12.2023. Risulta inoltre un giroconto di € 2.300 eseguito dalla sig.ra in CP_1
data 12.11.2021, ciò che rende verosimile che la resistente sia titolare – o quantomeno lo fosse all'epoca – di altro conto, di cui tuttavia non v'è contezza in atti e non si conoscono le sorti. Dalle dichiarazioni reddituali versate in atti, emergono redditi per € 8.384,00 dichiarati nell'anno d'imposta 2022 – cfr. modello 730/2023
(pari a € 698,00 mensili su 12 mensilità), per € 9.497 per il 2021 erogati dall' – cfr. modello 730/2022 (pari CP_3
a € 791,00 su 12 mensilità relativa verosimilmente alla SP, sulla base dei riscontri degli estratti conto dell'anno 2021) e per € 20,65 nell'anno 2024 sempre corrisposti dall' – cfr. certificazione unica 2024. La CP_3
resistente ha inoltre dichiarato, sin dalla comparsa di costituzione depositata in data 24.04.2024, che per l'anno 2023 ha percepito anche redditi per € 53,39 erogati dal Ministero della Giustizia ed € 1.329,40 per l'attività lavorativa svolta presso lo studio Pietrobono Nella, non avendo depositato il modello 730/2024 in quanto all'epoca del deposito non ancora elaborato ed essendosi limitata al deposito della certificazione
CP_ unica 2024 rilasciata dall' e già richiamata. Inoltre, la sig.ra abita in un immobile di sua proprietà, CP_1
donatole dai genitori e risistemato con il loro aiuto, sicché non risulta onerata di costi locativi, né sono stati allegati altri oneri che gravino sul suo reddito.
In definita, considerate le condizioni economiche delle parti sulla base di quanto dalle stesse dichiarato e allegato (il ricorrente percepisce indennità SP per € 900/1000 al mese;
la resistente lavora saltuariamente come collaboratrice scolastica a tempo determinato, lavorando talvolta per pochi giorni,
talvolta per un mese intero, e collabora nei mesi di giugno, luglio e agosto con uno studio commercialista,
percependo una somma di € 450 al mese;
sono entrambi proprietari di immobile, non sostenendo oneri locativi ma esclusivamente quelle di gestione e manutenzione;
entrambi non sono gravati da oneri relativi a finanziamenti);
ritenuto, sulla base della documentazione economico-reddituale fornita dalle parti, che le condizioni delle parti possano ritenersi equivalenti, in linea di massima, atteso che:
a) la sig.ra svolge lavori saltuari e non particolarmente remunerativi, ricavandone entrate di importo CP_1 inferiore a quelle percepite dal tuttavia, all'attualità, ella risulta occupata ed è chiamata, anche se Pt_1
talvolta per pochi giorni, da diversi istituti scolastici per svolgere l'attività di collaboratrice, ciò dimostrando l'inserimento della sig.ra all'interno di un circuito lavorativo;
CP_1
b) il sig. è disoccupato ma percepisce delle entrate mensili a titolo di SP di importo superiore alle Pt_1 retribuzioni percepite dalla controparte. Non è dato tuttavia sapere se da settembre 2024 egli sia stato eventualmente riassunto presso la Henkel di Ferentino, come dichiarato dallo stesso all'udienza del
28.05.2024;
rilevato che parte ricorrente non ha depositato le liste movimenti del conto corrente di propria titolarità e che parte resistente ha fornito un estratto conto incompleto, limitato agli anni 2021 e 2022, omettendo di depositare documentazione più recente, ciò che non consente di apprezzare ulteriori elementi che consentano di delineare un quadro più preciso delle condizioni economiche delle parti;
rilevato che i figli hanno vissuto in maniera prevalente presso il padre, stante la regimentazione concordata in sede di separazione consensuale, eccezion fatta per il periodo di due anni protrattosi sino al gennaio 2024,
in cui la figlia a sostanzialmente vissuto in maniera prevalente presso la madre;
rilevato in ogni caso Per_2
che dal gennaio 2024 i figli sono pacificamente conviventi con il padre, avendo peraltro manifestato la volontà di mantenere tale assetto, sicché è evidente che le spese relative ai minori gravano e graveranno in maggior misura sul padre, in ragione del maggior tempo di permanenza dei ragazzi presso di lui;
rilevato che, rispetto all'epoca della separazione in cui la resistente non aveva occupazione, la circostanza che ella attualmente svolga due impieghi, benché saltuari, costituisce un sensibile mutamento rispetto alle condizioni fattuali vigenti all'epoca della separazione, tale da giustificare un diverso assetto economico tra le parti con riferimento all'apporto economico della madre nel mantenimento dei due figli;
tenuto altresì conto dell'età dei ragazzi (di 17 e 14 anni);
tutto ciò considerato, si ritiene di poter confermare i provvedimenti provvisori sul punto e di determinare in
€ 200,00 complessivi il contributo mensile materno al mantenimento dei due figli (€ 100 per ciascuno figlio),
importo rivalutabile secondo gli indici IS (primo aggiornamento: gennaio 2026), con decorrenza dalla presente pronuncia;
oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal
Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017 in misura del 50%; con diritto del genitore che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso.
§ 5.1. Assegno unico per i figli.
Quanto alla misura dell'assegno unico familiare in diritto dei genitori, atteso il regime di affidamento condiviso, si dispone che, conformemente a Legge, ciascun genitore abbia diritto a percepirlo nella misura del 50%.
§ 6. Rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Quanto alla dichiarazione con cui entrambi i coniugi, ciascuno per parte sua, si danno il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documenti validi per l'espatrio per i figli, si osserva quanto segue.
Premesso che l'art. 337-quater c.c. prevede che, ove non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, la decisione invocata non ha riguardo alla risoluzione in via definitiva di un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore,
bensì della verifica della corrispondenza del mancato assenso all'interesse del figlio, e dunque, della conformità della forma gestoria all'interesse del minore (Cass. Civ, sez. I, 14 maggio 2010, n. 11771).
Ritenuto che, sebbene i provvedimenti invocati siano di natura non contenziosa, non importando alcuna soluzione di conflitti in materia di diritti soggettivi delle parti in giudizio, nella misura in cui si tratti di provvedimenti che hanno riguardo alla gestione della responsabilità genitoriale sulla prole minore, essi appartengono – come l'affidamento – alla competenza del giudice della separazione o del divorzio,
risultando strumentali alla regolamentazione dell'affidamento della prole (cfr. Cass. civ., sez. I, 05/02/2013, n.
2696).
Tanto premesso, atteso il disposto affidamento dei minori a entrambi i genitori e considerato che entrambi hanno dichiarato di esprimere reciproco consenso al rilascio dei documenti dei minori validi per l'espatrio, nulla osta all'accoglimento della domanda delle parti.
§ 7. Assegno divorzile. Nulla di dispone in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge, in difetto di domanda e in considerazione delle concordi conclusioni formulate dalle parti secondo cui i coniugi sono economicamente indipendenti.
§ 8. Altre domande.
Quanto alla domanda con cui parte resistente ha chiesto di confermare che le spese di manutenzione e di utenze relative all'immobile sito in TR (FR), alla via del Cimitero snc, piano T, di cui le parti sono comproprietari in regime di comunione - e che non costituisce casa familiare dei coniugi - siano poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50 %, se ne rileva l'inammissibilità in quanto domanda di natura divisionale che esula dal thema decidendum del presente giudizio.
§ 9. Regolamentazione delle spese di giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Considerata la natura della controversia, la soccombenza reciproca delle parti e la condotta processuale da queste tenuta, se ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 202/2024 r.g., promossa da nei confronti di , avente ad oggetto la cessazione degli effetti Parte_1 CP_1
civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- AFFIDA congiuntamente la prole (e segnatamente e a entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso il padre, al domicilio paterno di TR (FR) alla via Chiappito n. 24. La
madre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà e comunque almeno una settimana al mese,
portandoli presso la sua abitazione, nonché a week-end alterni. In base a dove pernottano i minori, questi verranno accompagnati a scuola, non escludendo, se necessario, l'utilizzo dei mezzi pubblici;
il rientro a scuola sarà gestito dal genitore dove i minori pranzeranno, non escludendo se necessario l'uso dei mezzi pubblici. Per la cena e ceneranno insieme o dalla madre o dal padre, tenendo conto anche dei Per_1 Per_2
rispettivi impegni pomeridiani e reali nonché delle rispettive esigenze scolastiche. La coordinazione delle attività ludiche dei minori verrà gestita da entrambi i genitori. I figli trascorreranno con la madre un fine settimana alternato, che inizierà il venerdì con prelevamento degli stessi presso l'abitazione di via Chiappitto
n. 24 in TR, verso le 17,00 e terminerà con l'accompagnamento dei minori presso la medesima abitazione la domenica sera entro le 22.00. I figli trascorreranno i giorni relativi alle festività natalizie (divisi in due periodi uguali comprendenti rispettivamente il giorno di Natale e quello di Capodanno) alternativamente con ciascuno dei genitori. I figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente un anno con uno dei genitori e l0anno successivo con l0altro in considerazione dell'alternanza delle festività natalizie. Infine,
trascorreranno con ciascun genitore almeno 20/25 giorni ogni anno, di cui almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo e 7 giorni durante il periodo invernale, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 30
aprile e il 30 dicembre di ogni anno. I periodi di villeggiatura di ciascun genitore con i figli rimarranno a esclusivo carico del genitore che ne beneficia;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in TR (FR), alla via Chiappito n. 24, in godimento al sig. Parte_1
, che vi vivrà con i figli;
[...]
- PONE a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. , a titolo CP_1 Parte_1
di mantenimento della prole, la somma mensile complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, in contanti e previo rilascio di quietanza, ovvero mediante vaglia postale o bonifico bancario presso le coordinate bancarie indicate dal ricorrente, con decorrenza dalla presente pronuncia e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'IS
(primo adeguamento: gennaio 2026); oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017;
- DISPONE che l'Assegno Unico corrisposto in favore dei figli minori sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50%;
- DISPONE che i coniugi possano concedersi il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori e/o dei documenti validi per l'espatrio fino al compimento del diciottesimo anno di età, previo consenso del genitore non collocatario;
- NULLA sull'assegno divorzile dei coniugi;
- DICHIARA inammissibile la domanda a contenuto divisionale spiegata da parte resistente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 10.12.2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Paolo Sordi dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, promossa da:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frosinone, Corso della Repubblica n. 21, presso lo studio legale dell'Avv. Alfonso
Musa, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
contro
, CP_1
elettivamente domiciliata in TR (FR), via Circonvallazione n. 93, presso lo studio legale dell'Avv. Francesca
Scerrato, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
-parte resistente-
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024 le parti costituite hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, il sig. , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in data 13.06.1999 in TR (Atto N. 29 P. 2 CP_1
Serie A Anno 1999), dal quale sono nati due figli ( nato ad [...] il [...], di anni 17 ½ e Persona_1
nata a [...] il [...], di anni 14 e ½), e di essersene separato consensualmente alle Persona_2
condizioni omologate dal Tribunale di Frosinone con decreto del 02.02.2022 che hanno previsto, tra le altre:
a) affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori;
b) collocamento della prole presso il padre con facoltà della madre di vederli quando vuole;
c) obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei due figli nella misura di € 50 per ciascuno e al 50% delle spese straordinarie;
d) nessun mantenimento in favore di un coniuge a carico dell'altro; ha esposto che nessuna riconciliazione è intervenuta tra i coniugi a far data dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 02.02.2022; che la moglie attualmente lavora come collaboratrice scolastica percependo una retribuzione di € 1.100/1.200 mensili e contemporaneamente lavora presso uno studio di commercialista in TR percependo emolumenti per circa
380/400 euro mensili;
che il sig. svolge invece attività lavorativa dipendente con contratto a tempo Pt_1
determinato per A.T.M.- Autotrasporti di Ferentino dal 12.01.2024 con mansioni di carrellista e percepisce una retribuzione mensile di € 1.200/1.300 mensili. Ha chiesto pertanto che il divorzio sia pronunciato alle seguenti condizioni: a) affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il padre;
b) assegnazione al padre della casa coniugale in sua esclusiva proprietà; c) regolamentazione del diritto di frequentazione della madre coi figli come da ricorso;
d) a decorrere dal mese successivo alla comparizione delle parti innanzi al Tribunale, porre l'obbligo a carico della madre di corrispondere al padre la somma di € 250 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e)
nulla per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti. Con vittoria di spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma ha CP_1
contestato le altre domande a carattere economico relative al mantenimento dei figli formulate dal ricorrente.
In particolare, ha rappresentato che, sebbene in sede di separazione consensuale i coniugi avessero stabilito che i minori sarebbero stati collocati prevalentemente presso il padre, per oltre due anni e comunque fino al
30 gennaio 2024, la figlia a vissuto presso la madre, che ha provveduto al suo mantenimento per Per_2
tutto il periodo di permanenza senza chiederne al padre il rimborso. Quanto al figlio la resistente ha Per_1
affermato che questi trascorre con la madre quasi tutte le sere, cenando con lei e portandole ogni settimana i suoi indumenti da lavare. Ha inoltre fatto presente che, ad oggi e differentemente dai tempi della separazione, ella dispone di un alloggio idoneo a ospitare i figli, sicché ha chiesto che ne sia disposto il collocamento presso di sé, con conseguente regolamentazione del diritto di frequentazione del padre negli stessi termini previsti dalle condizioni di separazione. Ha chiesto inoltre che il Tribunale disponga che anche il ricorrente si occupi delle incombenze riguardanti la prole di cui finora si è occupata soltanto la madre
(ricevimenti scolastici, controlli periodici della figlia ecc). Sotto il profilo reddituale, la sig.ra Per_2 CP_1
ha sostenuto di trarre redditi inferiori dalle attività lavorative svolte, tant'è che la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a differenza del sig. che ha ricavato dalla propria attività lavorativa Pt_1
oltre 26.000 euro per il 2022. Ha rappresentato inoltre che i coniugi sono comproprietari di un immobile sito in TR alla via del Cimitero snc, piano T, per il quale in sede di separazione i coniugi hanno concordato di ripartire in parti uguali le spese e gli introiti derivanti da eventuali futuri rapporti di locazione e/o di vendita, impegnandosi ognuno personalmente a conseguire nei suoi modi l'obiettivo di locare l'immobile, e a ricevere in pari quota l'affitto del possibile conduttore. Infine, nulla ha opposto circa l'assegnazione della casa coniugale in favore del sig. che ne è esclusivo proprietario. Dunque, ha chiesto che il Tribunale Pt_1
pronunci il divorzio alle seguenti condizioni: a) assegnare la casa coniugale sita in TR (FR) Via Chiappitto
n. 24 in favore del sig. che ne è proprietario esclusivo;
b) confermare l'affidamento Parte_1
condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalentemente presso la madre;
c)
quanto al diritto di visita il padre ha facoltà di vederli e tenere con sé in qualunque momento e comunque almeno una settimana al mese, portandoli presso la sua abitazione nonché a weekend alterni. In base a dove pernotteranno, i minori verranno accompagnati a scuola, non escludendo, se necessario, l'utilizzo dei mezzi pubblici;
il rientro a scuola sarà gestito dal genitore dove i minori pranzeranno non escludendo se necessario l'uso dei mezzi pubblici. Per la cena e ceneranno insieme o dalla madre o dal padre, tenendo Per_1 Per_2 conto anche dei rispettivi impegni pomeridiano e reali nonché delle rispettive esigenze scolastiche. La
coordinazione delle attività ludiche dei minori verrà gestita da entrambi i genitori. I figli trascorreranno con il padre un fine settimana alternato, che inizierà il venerdì con prelevamento degli stessi presso l'abitazione materna verso le 17,00 e terminerà con l'accompagnamento dei minori presso la medesima abitazione la domenica sera entro le 22.00. I figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente un anno con uno dei genitori un anno con l'altro in considerazione dell'alternanza delle festività natalizie. Infine, trascorreranno con ciascun genitore almeno 20/25 giorni ogni anno, di cui almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo e 7 giorni durante il periodo invernale, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 30 aprile e il 30
dicembre di ogni anno. I periodi di villeggiatura di ciascun genitore con i figli rimarranno a esclusivo carico del genitore che ne beneficia;
d) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra un Pt_1 CP_1
contributo a favore dei figli minori, pari ad Euro 250,00 mensili ciascuno, o a quella maggiore o minore somma che sarà riconosciuta congrua, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , somma annualmente da aggiornarsi secondo gli indici IS del costo CP_1
della vita. Il padre concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie così come individuate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Frosinone il 15.12.2017. Si chiede inoltre che, oltre alle eventuali deduzioni fiscali per i minori al 50%, venga stabilito, in favore della sig.ra
, anche il 50% dell'Assegno Unico per i figli;
e) darsi atto che nulla osta all'assenso al rilascio di CP_1 passaporto o carta di identità valida per l'espatrio a favore dei figli minori, nonché al rilascio del passaporto in favore di entrambi i genitori;
f) confermare che le spese di manutenzione e di utenze relative all'immobile sito in TR alla via del Cimitero snc-piano T- rispetto al quale i coniugi sono proprietari in parti uguali in regime di comunione, vengano poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50%; g) darsi atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito, anche formalmente, ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale. Con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti del 28.05.2024, previo infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, le parti hanno instato per la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sciolta la riserva sui provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata dunque rimessa al
Collegio per la decisione sulla domanda parziale di status, che è stata accolta con sentenza n. 565/2024,
depositata in data 03.06.2024.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio;
preso atto della rinuncia da parte della sig.ra alla CP_1
domanda di collocamento dei minori presso di sé; la causa è stata rinviata all'udienza del 05.11.2024 per la discussione e la rimessione al Collegio per la decisione sulle restanti questioni, previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., di cui entrambe le parti si sono avvalse.
§ 2. Il thema decindendum.
Essendo già stata emessa sentenza parziale sullo status (sentenza n. 565/2024), la causa viene decisa in relazione alle restanti questioni di carattere personale ed economico, ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite.
§ 3. Affidamento e collocamento della prole minore.
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole (posto, per la separazione,
nell'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898).
Nel quadro della disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati - di cui agli artt. 337 ter e 337 quater c.p.c., come modificati e integrati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e dal D.Lgs.
28 dicembre 2013 n. 154 - improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè,
dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, diritto già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in
Italia con L. n. 176 del 1991), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli,
alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., sez. I, 03.01.2017, n. 27).
In materia di affidamento dei figli minori, sempre nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il Giudice deve privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore,
indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 08.05.2003, n.
6970; Cass. civ., sez. I, 17.09.1992, n. 10659; Trib. Bari, sez. I, 03.07.2012, n. 2394; Trib. Messina, sez. I,
25.01.2011). L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo,
giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore
(Cass. civ., sez. I, 11/04/2024, n. 9839; Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n. 28244; Cass. civ., sez. VI, 19.07.2016, n.
14728; Cass. civ., sez. VI, 23.09.2015, n. 18817).
L'affidamento esclusivo costituisce, dunque, la soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore (Cass. civ., sez. VI, 15.09.2014, n. 19386; Cass. civ., sez. I, 19.05.2011, n. 11068; Cass. civ.,
sez. I, 24.07.2012, n. 12976; Cass. civ., sez. I, 29.03.2012, n. 5108).
Perciò, in questi casi, il Giudice deve motivare in modo più puntuale in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato alla prole da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro (Cass. civ., sez. I, 08/06/2023,
n. 16205; Cass. civ., sez. I, 03.01.2017, n. 27; Cass. civ., sez. VI, 15.09.2014, n. 19386; Cass. civ., sez. I,
24.07.2012, n. 12976; Cass. civ., sez. VI, 07.12.2010, n. 24841; Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526; Cass. civ.,
sez. I, 17.12.2009, n. 26587).
Nello specifico il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore:
“affinché la prole sia affidata esclusivamente ad uno dei genitori è necessario che risulti in positivo l'idoneità del
genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro” (cfr. Trib. Frosinone, 08.07.2020, n. 475). In specie, non v'è contesa tra le parti in punto di affidamento della prole, avendo entrambe chiesto l'affido condiviso dei figli minori (nato il [...], 17 anni e ½) e nata il [...], di anni Per_1 Per_2
14 e ½), così confermando il regime già stabilito dalle parti in sede di separazione consensuale. Non sono peraltro emersi profili di inidoneità a carico dei genitori che giustifichino l'adozione di provvedimenti di segno contrario. Si ritiene pertanto di poter confermare l'affidamento della prole a entrambi i genitori.
§ 3.1. Collocamento della prole.
Quanto al collocamento della prole, occorre preliminarmente prendere atto dell'intervenuta rinuncia in data 19.09.2024 da parte della sig.ra alla domanda con la quale ella aveva instato a che i figli CP_1
fossero allocati presso di sé. Pertanto, in punto di collocamento, non v'è più contesa tra le parti, che chiedono che la prole sia collocata presso il padre. Peraltro, tale previsione si pone in linea di continuità con l'assetto e la regolamentazione finora posti in essere. Pacifico è che con le condizioni di separazione consensuale le parti avessero disposto la collocazione dei minori presso il padre;
altrettanto pacifico è che i minori convivano stabilmente col padre dall'epoca della separazione dei coniugi, intervenuta nell'anno 2022.
Parte resistente ha dichiarato che dal 2022 sino a fine gennaio 2024 la figlia a vissuto con lei Per_2
ed è pacifico che da fine gennaio 2024 la ragazza sia tornata a vivere col padre presso la casa coniugale.
Quanto al figlio non è invero emerso che vi sia stata una sua convivenza stabile, seppur circoscritta Per_1
nel tempo, con la madre, avendo quest'ultima dichiarato esclusivamente che “Mentre dal 2022 a fine gennaio
2024 stata a casa mia, è stato a cena a casa mia 4 sere su sette, ma è rimasto poche volte a dormire”). Di Per_2 Per_1
contro, il ricorrente ha dichiarato che “Negli ultimi 4 anni i miei figli sono sempre stati con me. forse stata Per_2
un anno e mezzo dalla madre ma a dormire, perché per il resto anche io mi sono sempre occupato di lei. Nel periodo in
cui è stata dalla madre, non è che non abbia mai cenato o pranzato da me” (cfr. dichiarazioni rese dal sig. Per_2 all'udienza del 28/05/2024). Pt_1
In definitiva, può dirsi consolidato l'habitat domestico dei ragazzi presso l'abitazione paterna sin dalla separazione e comunque, in maniera pacificamente continuativa, dal gennaio 2024, sicché è
sconsigliabile dare luogo a qualsivoglia suo stravolgimento. Inoltre, dall'esame degli atti non emergono fatti o circostanze atti ad ingenerare dubbi o perplessità in ordine al benessere dei minori anche con riferimento al profilo del loro collocamento presso il padre, rispetto al quale non s'apprezzano profili di inidoneità
genitoriale.
In tale contesto, va altresì valorizzata la dichiarazione della resistente, che all'udienza del 28.05.2024
ha affermato: “Quando ho chiesto a a ragione per cui andava a casa dal padre, lei mi ha risposto che siccome Per_2
era stata con me adesso voleva stare anche col padre e col fratello. In realtà, io ho informato i miei figli del fatto che
avevo richiesto al Tribunale che essi venissero a vivere con me e loro mi hanno detto che vogliono stare nella casa dove
sono sempre stati e dove sono cresciuti”, nonché la scelta di rinunciare alla domanda di collocamento della prole presso di sé, confermando la volontà dei minori di rimanere a vivere presso l'abitazione paterna, dove tuttora vivono (cfr. istanza del 19.09.2024).
Per tali ragioni, si conferma il collocamento dei due figli e presso il padre Per_1 Persona_2
, presso l'abitazione familiare in TR alla via Chiappito n. 24, ove essi risiedono. Parte_1
§ 3.2. Frequentazione del genitore non convivente con la prole.
La regolamentazione del diritto del genitore non convivente, in specie la sig.ra , a CP_1
frequentare e tenere con sé i propri figli viene curata in dispositivo, tenuto altresì conto delle conclusioni formulate dalle parti, sostanzialmente concordi sul punto.
§ 4. Assegnazione della casa familiare.
L'assegnazione della casa familiare deve avvenire a mente del disposto dell'art. 337 sexies c.p.c. È
noto che la presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il coniuge, è presupposto per l'assegnazione della casa coniugale, laddove il relativo provvedimento è
chiaramente finalizzato a tutelare l'interesse della prole a conservare l' "habitat" naturale e necessario alla propria crescita serena, con la conseguenza che, in assenza di prole, nulla deve disporsi in punto di assegnazione della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico ordinario della proprietà.
In specie, essendo pacifico che la prole conviva stabilmente col padre presso l'abitazione familiare e che abbia manifestato la volontà di mantenere tale sistemazione;
non essendovi peraltro contesa tra le parti sul punto;
si conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in TR (FR) alla via Chiappito n. 24, in godimento al sig. , che ivi convive con i due figli. Parte_1
§ 5. Mantenimento della prole minore.
Ai fini della determinazione del quantum del mantenimento, l'art. 337 ter c.c. individua i parametri cui il giudice si deve rifare per la quantificazione dell'importo, ossia le condizioni economiche del coniuge obbligato, le esigenze di vita dei figli in base alla loro età ed il tempo di permanenza presso ciascun genitore
(che incide sul contributo poiché nei periodi di frequentazione con il genitore non collocatario, questi provvede necessariamente in via diretta al mantenimento del figlio). Al riguardo, è principio giurisprudenziale consolidato che lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli, a cui i genitori sono tenuti a far fronte anche a seguito della separazione personale sussistendo per loro il dovere di mantenere,
educare, istruire i figli, è correlato anche al livello economico sociale dell'intero nucleo familiare. Il
parametro di riferimento per la quantificazione di tale contributo è costituito dalle esigenze dei figli e dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2018, n. 4811).
È pacifico, dunque, il dovere del genitore non convivente, in specie la sig.ra , di CP_1
concorrere al mantenimento della prole (in specie, nato ad [...] il [...], di 17 anni;
Persona_1 nata a [...] il [...], di 14 anni), trattandosi di obbligo scaturente, a carico dei genitori, Persona_2
dal fatto in sé della procreazione, atteso il principio sancito dall'art. 30, I co., Cost. secondo cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio e trovando, sul tema, del pari applicazione l'art. 315 bis, I co., c.c., secondo cui il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Costituisce, del resto, principio condiviso in giurisprudenza quello - chiaramente estensibile alla cessazione degli effetti del matrimonio concordatario e allo scioglimento del matrimonio civile, stante l'identità di ratio - secondo cui a seguito della separazione personale tra coniugi, anche la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147
c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. civ. sez. VI-1 n. 21273 del 18 settembre 2013; Cass. civ., sez. VI,
19/02/2018, n.3922; Cass. civ., sez. VI, 23/01/2020, n.1562).
L'art. 148 c.c. nella misura in cui rimanda all'art. 316 bis c.c. — allorché prescrive che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo — non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, costituito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti, ma prevede un sistema completo ed elastico di valutazione. Pertanto, in tema di separazione e divorzio, il giudice chiamato a determinare l'assegno di mantenimento dei figli deve valutare,
in linea con quanto previsto dall'articolo 337-ter c.c., le attuali e concrete esigenze di vita del minore, tenuto conto del tenore di vita goduto da questi in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, provvedendo ad una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i coniugi (Cass. civ., sez. VI, 10/10/2018, n. 25134).
Tanto premesso, nel caso di specie si rileva che le condizioni di separazione consensuale prevedevano a carico della sig.ra un obbligo di mantenimento della prole determinato in CP_1
complessivi € 100,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio), avendo all'epoca i coniugi dato atto che la resistente era disoccupata e percepiva un reddito di € 423,95 per indennità SP (cfr. lista movimenti conto allegata alla comparsa di costituzione della resistente). Il sig. nel rappresentare una CP_2 Pt_1
sostanziale equivalenza delle condizioni reddituali dei due genitori, ha chiesto che il contributo materno al mantenimento dei due figli venga determinato in complessivi € 500 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio)
ovvero, in subordine, nella misura stabilita dai provvedimenti provvisori e urgenti (ossia in complessivi € 200 al mese, € 100 per ogni figlio). La ricorrente, nel contestare tale domanda, ha dapprima chiesto che fosse il ricorrente a corrisponderle siffatto importo, previo collocamento dei figli presso di sé. Successivamente,
avendo rinunciato alla domanda di collocamento della prole presso di sé, con note di precisazione delle conclusioni ha chiesto la conferma sul punto delle condizioni di separazione consensuale.
Ciò detto, sotto il profilo economico, non sono emersi elementi ulteriori rispetto a quelli già
considerati per l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Segnatamente, quanto al sig. nel proprio ricorso egli ha dichiarato di aver svolto attività di Pt_1
lavoro dipendente con contratto a tempo determinato presso la società Autotrasporti A.T.M. Srl di Ferentino,
con mansioni di carrellista dal 15.01.2024 al 31.01.2024 (cfr. comunicazione inizio attività), percependo CP_3
redditi mensili per € 1.200/1.300.
Dall'esame delle dichiarazioni reddituali versate in atti risulta che abbia percepito redditi netti per €
26.754,00 nell'anno 2022 (corrispondente a circa 1.900 euro per 14 mensilità – cfr. modello Persone Fisiche
2023), per € 21.858,00 per l'anno 2021 (corrispondente a circa 1.560 euro per 14 mensilità – cfr. modello
730/2022) e per € 10.696,00 per l'anno 2020 (cfr. modello 730/2021), evidenziandosi dunque un incremento reddituale di anno in anno. In sede di audizione, il ricorrente ha dedotto un mutamento peggiorativo delle proprie condizioni lavorative e reddituali, giacché dal 31.03.2024 egli risulterebbe percepire la SP per circa € 900/1000 al mese per un periodo massimo di 24 mesi (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente);
ha infatti dichiarato che la fabbrica ove egli risultava svolgere la propria attività, la Henkel, starebbe facendo tagli al personale, e che non è certo di venire riassunto a settembre. Non v'è ulteriore documentazione da cui ricavare elementi che contribuiscano a rendere la situazione economica del ricorrente (a titolo esemplificativo, non deposita la lista movimenti del conto, o dei conti corrente, di sua titolarità). Inoltre,
risulta che attualmente viva presso l'abitazione coniugale, peraltro di sua esclusiva proprietà, sicché non risulta gravato di oneri locativi. Dalla documentazione in atti, invero scarna e incompleta, non risultano ulteriori oneri che gravino sul suo reddito.
Parte resistente, con memoria di replica, ha dedotto che il ha svolto fino ad agosto 2024 Pt_1
attività lavorativa presso la Nestlè e che ha sempre lavorato in nero come saldatore, anche nel corso della vita matrimoniale. Ebbene, sul punto occorre osservare che, quanto alla prima circostanza, pur potendo eventualmente essere intesa come sopravvenuta e utile ai fini dell'adozione dei provvedimenti economici in favore della prole, questa è rimasta priva di prova;
la seconda circostanza, attenendo a fatti risalenti all'epoca della vita matrimoniale e, pertanto, non sopravvenuti, avrebbe dovuto essere allegata e dimostrata nelle fasi processuali precedenti, allo stato ponendosi come mera deduzione sguarnita di prova. Peraltro, l'omissione del dal deposito degli estratti del conto (o dei conti) di cui è verosimilmente titolare, non consente di Pt_1
ricavare elementi di prova circa eventuali entrate economiche del ricorrente ulteriori rispetto al contributo
SP. Quanto alla sig.ra risulta che ella svolga due attività: l'una, come collaboratrice CP_1
scolastica, con contratto a tempo determinato;
l'altra, in collaborazione con uno studio commercialista.
Sull'attività di collaboratrice scolastica – che secondo il ricorrente le renderebbe una retribuzione di €
1.100/1.200 al mese – la sig.ra ha dichiarato che trattasi di lavoro svolto a chiamata, da cui può CP_1
percepire la retribuzione mensile di € 1.100,00 soltanto lavorando per un intero mese;
in caso contrario,
percependo per tale attività circa € 35 al giorno, la retribuzione mensile sarà necessariamente inferiore (cfr.
dichiarazioni rese in data 28.05.2024: “Io attualmente ho un contratto a scuola a tempo determinato;
in genere faccio
supplenze come collaboratrice scolastica, è un lavoro saltuario, questo ultimo incarico che ho avuto dura da gennaio
2024 con dei rinnovi periodici e mi scade il 31.05.2024 e non so se lo rinnoveranno. Mediamente se riesco a lavorare un
mese intero posso guadagnare intorno a 1.100 euro, ma al giorno sono forse € 35,00 nette e può capitare che io lavori un
giorno solo;
da gennaio 2024 sto lavorando ma non ho lavorato un mese intero;
l'ultimo mese ho lavorato tutto il mese e
ho guadagnato € 1.100 al mese”). Con comparsa conclusionale del 16.10.2024, ha precisato che, da luglio 2024 al deposito dell'atto, ha lavorato come collaboratrice scolastica con tre scuole diverse per soli quattro giorni,
concentrati tra i mesi di settembre e ottobre del nuovo anno scolastico 2024/2025. Quanto al lavoro svolto presso lo studio di commercialista, ha dichiarato che si tratta di attività circoscritta al periodo estivo,
consistente nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e in sporadiche consulenze, dalla quale ricava un importo mensile di € 450,00 (“E' vero che svolgo lavoro durante il periodo estivo presso un commercialista che è
anche una mia parente ma lavoro lì per aiutarli a fare le dichiarazioni dei redditi nei soli tre mesi estivi, da giugno ad
agosto, o può capitare che mi chiamano per andare fare consulenza su alcune pratiche che avevo seguito io, ma in questo
ultimo caso è una cosa sporadica. In questo studio riesco a percepire € 450 mensili perché si tratta di un lavoro di
quattro ore al massimo al giorno. Giugno ovviamente non lo lavoro tutto perché la scuola finisce sempre verso metà
mese. Invece luglio e agosto sono i mesi più intensi”). Dagli estratti conto prodotti relativamente agli ultimi tre anni, incompleti e non idonei a restituire la completa movimentazione bancaria degli ultimi sei mesi che valga anche a riscontrare le movimentazioni in entrata eventualmente riferibili alle retribuzioni percepite,
risulta un saldo di conto corrente di € 4.021,65 al 31.12.2021 (prima della separazione), di € 2.322,07 al
31.12.2022 e di € 995,73 al 31.12.2023. Risulta inoltre un giroconto di € 2.300 eseguito dalla sig.ra in CP_1
data 12.11.2021, ciò che rende verosimile che la resistente sia titolare – o quantomeno lo fosse all'epoca – di altro conto, di cui tuttavia non v'è contezza in atti e non si conoscono le sorti. Dalle dichiarazioni reddituali versate in atti, emergono redditi per € 8.384,00 dichiarati nell'anno d'imposta 2022 – cfr. modello 730/2023
(pari a € 698,00 mensili su 12 mensilità), per € 9.497 per il 2021 erogati dall' – cfr. modello 730/2022 (pari CP_3
a € 791,00 su 12 mensilità relativa verosimilmente alla SP, sulla base dei riscontri degli estratti conto dell'anno 2021) e per € 20,65 nell'anno 2024 sempre corrisposti dall' – cfr. certificazione unica 2024. La CP_3
resistente ha inoltre dichiarato, sin dalla comparsa di costituzione depositata in data 24.04.2024, che per l'anno 2023 ha percepito anche redditi per € 53,39 erogati dal Ministero della Giustizia ed € 1.329,40 per l'attività lavorativa svolta presso lo studio Pietrobono Nella, non avendo depositato il modello 730/2024 in quanto all'epoca del deposito non ancora elaborato ed essendosi limitata al deposito della certificazione
CP_ unica 2024 rilasciata dall' e già richiamata. Inoltre, la sig.ra abita in un immobile di sua proprietà, CP_1
donatole dai genitori e risistemato con il loro aiuto, sicché non risulta onerata di costi locativi, né sono stati allegati altri oneri che gravino sul suo reddito.
In definita, considerate le condizioni economiche delle parti sulla base di quanto dalle stesse dichiarato e allegato (il ricorrente percepisce indennità SP per € 900/1000 al mese;
la resistente lavora saltuariamente come collaboratrice scolastica a tempo determinato, lavorando talvolta per pochi giorni,
talvolta per un mese intero, e collabora nei mesi di giugno, luglio e agosto con uno studio commercialista,
percependo una somma di € 450 al mese;
sono entrambi proprietari di immobile, non sostenendo oneri locativi ma esclusivamente quelle di gestione e manutenzione;
entrambi non sono gravati da oneri relativi a finanziamenti);
ritenuto, sulla base della documentazione economico-reddituale fornita dalle parti, che le condizioni delle parti possano ritenersi equivalenti, in linea di massima, atteso che:
a) la sig.ra svolge lavori saltuari e non particolarmente remunerativi, ricavandone entrate di importo CP_1 inferiore a quelle percepite dal tuttavia, all'attualità, ella risulta occupata ed è chiamata, anche se Pt_1
talvolta per pochi giorni, da diversi istituti scolastici per svolgere l'attività di collaboratrice, ciò dimostrando l'inserimento della sig.ra all'interno di un circuito lavorativo;
CP_1
b) il sig. è disoccupato ma percepisce delle entrate mensili a titolo di SP di importo superiore alle Pt_1 retribuzioni percepite dalla controparte. Non è dato tuttavia sapere se da settembre 2024 egli sia stato eventualmente riassunto presso la Henkel di Ferentino, come dichiarato dallo stesso all'udienza del
28.05.2024;
rilevato che parte ricorrente non ha depositato le liste movimenti del conto corrente di propria titolarità e che parte resistente ha fornito un estratto conto incompleto, limitato agli anni 2021 e 2022, omettendo di depositare documentazione più recente, ciò che non consente di apprezzare ulteriori elementi che consentano di delineare un quadro più preciso delle condizioni economiche delle parti;
rilevato che i figli hanno vissuto in maniera prevalente presso il padre, stante la regimentazione concordata in sede di separazione consensuale, eccezion fatta per il periodo di due anni protrattosi sino al gennaio 2024,
in cui la figlia a sostanzialmente vissuto in maniera prevalente presso la madre;
rilevato in ogni caso Per_2
che dal gennaio 2024 i figli sono pacificamente conviventi con il padre, avendo peraltro manifestato la volontà di mantenere tale assetto, sicché è evidente che le spese relative ai minori gravano e graveranno in maggior misura sul padre, in ragione del maggior tempo di permanenza dei ragazzi presso di lui;
rilevato che, rispetto all'epoca della separazione in cui la resistente non aveva occupazione, la circostanza che ella attualmente svolga due impieghi, benché saltuari, costituisce un sensibile mutamento rispetto alle condizioni fattuali vigenti all'epoca della separazione, tale da giustificare un diverso assetto economico tra le parti con riferimento all'apporto economico della madre nel mantenimento dei due figli;
tenuto altresì conto dell'età dei ragazzi (di 17 e 14 anni);
tutto ciò considerato, si ritiene di poter confermare i provvedimenti provvisori sul punto e di determinare in
€ 200,00 complessivi il contributo mensile materno al mantenimento dei due figli (€ 100 per ciascuno figlio),
importo rivalutabile secondo gli indici IS (primo aggiornamento: gennaio 2026), con decorrenza dalla presente pronuncia;
oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal
Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017 in misura del 50%; con diritto del genitore che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso.
§ 5.1. Assegno unico per i figli.
Quanto alla misura dell'assegno unico familiare in diritto dei genitori, atteso il regime di affidamento condiviso, si dispone che, conformemente a Legge, ciascun genitore abbia diritto a percepirlo nella misura del 50%.
§ 6. Rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Quanto alla dichiarazione con cui entrambi i coniugi, ciascuno per parte sua, si danno il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documenti validi per l'espatrio per i figli, si osserva quanto segue.
Premesso che l'art. 337-quater c.c. prevede che, ove non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, la decisione invocata non ha riguardo alla risoluzione in via definitiva di un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore,
bensì della verifica della corrispondenza del mancato assenso all'interesse del figlio, e dunque, della conformità della forma gestoria all'interesse del minore (Cass. Civ, sez. I, 14 maggio 2010, n. 11771).
Ritenuto che, sebbene i provvedimenti invocati siano di natura non contenziosa, non importando alcuna soluzione di conflitti in materia di diritti soggettivi delle parti in giudizio, nella misura in cui si tratti di provvedimenti che hanno riguardo alla gestione della responsabilità genitoriale sulla prole minore, essi appartengono – come l'affidamento – alla competenza del giudice della separazione o del divorzio,
risultando strumentali alla regolamentazione dell'affidamento della prole (cfr. Cass. civ., sez. I, 05/02/2013, n.
2696).
Tanto premesso, atteso il disposto affidamento dei minori a entrambi i genitori e considerato che entrambi hanno dichiarato di esprimere reciproco consenso al rilascio dei documenti dei minori validi per l'espatrio, nulla osta all'accoglimento della domanda delle parti.
§ 7. Assegno divorzile. Nulla di dispone in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge, in difetto di domanda e in considerazione delle concordi conclusioni formulate dalle parti secondo cui i coniugi sono economicamente indipendenti.
§ 8. Altre domande.
Quanto alla domanda con cui parte resistente ha chiesto di confermare che le spese di manutenzione e di utenze relative all'immobile sito in TR (FR), alla via del Cimitero snc, piano T, di cui le parti sono comproprietari in regime di comunione - e che non costituisce casa familiare dei coniugi - siano poste a carico di ciascuna parte nella misura del 50 %, se ne rileva l'inammissibilità in quanto domanda di natura divisionale che esula dal thema decidendum del presente giudizio.
§ 9. Regolamentazione delle spese di giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Considerata la natura della controversia, la soccombenza reciproca delle parti e la condotta processuale da queste tenuta, se ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 202/2024 r.g., promossa da nei confronti di , avente ad oggetto la cessazione degli effetti Parte_1 CP_1
civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- AFFIDA congiuntamente la prole (e segnatamente e a entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso il padre, al domicilio paterno di TR (FR) alla via Chiappito n. 24. La
madre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà e comunque almeno una settimana al mese,
portandoli presso la sua abitazione, nonché a week-end alterni. In base a dove pernottano i minori, questi verranno accompagnati a scuola, non escludendo, se necessario, l'utilizzo dei mezzi pubblici;
il rientro a scuola sarà gestito dal genitore dove i minori pranzeranno, non escludendo se necessario l'uso dei mezzi pubblici. Per la cena e ceneranno insieme o dalla madre o dal padre, tenendo conto anche dei Per_1 Per_2
rispettivi impegni pomeridiani e reali nonché delle rispettive esigenze scolastiche. La coordinazione delle attività ludiche dei minori verrà gestita da entrambi i genitori. I figli trascorreranno con la madre un fine settimana alternato, che inizierà il venerdì con prelevamento degli stessi presso l'abitazione di via Chiappitto
n. 24 in TR, verso le 17,00 e terminerà con l'accompagnamento dei minori presso la medesima abitazione la domenica sera entro le 22.00. I figli trascorreranno i giorni relativi alle festività natalizie (divisi in due periodi uguali comprendenti rispettivamente il giorno di Natale e quello di Capodanno) alternativamente con ciascuno dei genitori. I figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente un anno con uno dei genitori e l0anno successivo con l0altro in considerazione dell'alternanza delle festività natalizie. Infine,
trascorreranno con ciascun genitore almeno 20/25 giorni ogni anno, di cui almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo e 7 giorni durante il periodo invernale, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 30
aprile e il 30 dicembre di ogni anno. I periodi di villeggiatura di ciascun genitore con i figli rimarranno a esclusivo carico del genitore che ne beneficia;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in TR (FR), alla via Chiappito n. 24, in godimento al sig. Parte_1
, che vi vivrà con i figli;
[...]
- PONE a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. , a titolo CP_1 Parte_1
di mantenimento della prole, la somma mensile complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, in contanti e previo rilascio di quietanza, ovvero mediante vaglia postale o bonifico bancario presso le coordinate bancarie indicate dal ricorrente, con decorrenza dalla presente pronuncia e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'IS
(primo adeguamento: gennaio 2026); oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017;
- DISPONE che l'Assegno Unico corrisposto in favore dei figli minori sia percepito da ciascun genitore nella misura del 50%;
- DISPONE che i coniugi possano concedersi il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli minori e/o dei documenti validi per l'espatrio fino al compimento del diciottesimo anno di età, previo consenso del genitore non collocatario;
- NULLA sull'assegno divorzile dei coniugi;
- DICHIARA inammissibile la domanda a contenuto divisionale spiegata da parte resistente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 10.12.2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Paolo Sordi dott.ssa Simona Di Nicola