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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2021
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1130/2021 promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pasquini e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Marcoaldi i quali nominano quale procuratore aggiunto l'avv. Fabrizio Carbonetti con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi PEC e Email_1
.................................................................................. ..Attrice Email_2
contro c.f. ed c.f. , entrambe Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Ilaria Cacace elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Atina
(FR) al Corso Munazio Planco n. 23 ……………..…………...………………….…………...Convenuta
nonché
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Controparte_3 C.F._4
IS elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo pec
..........................................................................Convenuta Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 18 settembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_3
e per chiedere lo scioglimento della comunione insistente su
[...] Controparte_1 CP_2
alcuni beni immobili siti nel Comune di Sora (FR), alla via Ravo 33 e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in
via principale, disporre lo scioglimento della comunione tra le parti insistente sulle unità immobiliari
descritte in premessa, con attribuzione della proprietà dell'appartamento sito in Sora (FR), via Ravo
33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22 Part. 1399, sub. 7, Piano T-1, zona 1, cat. A/2, vani 7,5, r.c. €
581,01 in comunione alle signore e nonché della proprietà Controparte_1 CP_2
dell'appartamento sito in Sora (FR), via Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22, part. 1399, sub. 6,
Piano T, zona 1, cat. A/2, vani 7, r.c. € 542,28 alla signora nonché, infine, Controparte_3
della proprietà dell'appartamento sito in Sora (FR), via Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22,
Part. 1399, sub. 8, Piano T-1-2, zona 1, cat. A/2, vani 6, r.c. € 464,81, alla Attrice;
inoltre, per gli
immobili siti in Sora (FR), via Ravo 33, distinti al N.C.E.U. al foglio 22: Part. 1399, sub. 1 (corte di
mq. 1.126, bene non censibile); Part. 1706, garage al piano T, r.c. € 78,40; Part. 1707, deposito al
piano T, r.c. € 52,99; Part. 1766, uliveto, di 3 are, 20 ca, r.d. € 1,49, r.a. € 0,83; Part. 1765, uliveto di
2 are, 48 ca, r.d. € 1,15, r.a. € 0,64, con cantina seminterrata di mq. 26, non censita.,- previa nomina
di consulente tecnico d'ufficio, verificarne la consistenza e suddividerli in tre lotti, tenuto conto dello
stato dei luoghi, delle eventuali pertinenze rispetto agli altri immobili oggetto della presente domanda
e degli atti di causa, con elaborazione di plurimi prospetti divisionali da sottoporre alle parti e al
Giudicante, al fine di procedersi con la divisione;
in ogni caso, con valutazione dell'intero compendio
immobiliare in questione e dei singoli cespiti e, sulla base degli immobili attribuiti a ciascuna delle
parti anche in base ai prospetti elaborati, indicazione dei relativi conguagli in favore di chi ne abbia
pagina 2 di 9 diritto. Con ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'emananda
sentenza. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si sono costituite e che hanno preliminarmente eccepito la nullità Controparte_1 CP_2
dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 n. 3, 4 e 164, comma 4, c.p.c lamentando anche la mancata produzione di certificazione ipocatastale;
al riguardo le hanno riferito che la predetta CP_1
documentazione, nel caso in esame, era oltremodo necessaria per la presenza di un immobile abusivo.
Su tali fondamenti le hanno così concluso:”… Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis CP_1
reiectis:
1. In via preliminare di rito dichiarare la nullità della domanda giudiziale proposta
dall'attore ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 n. 3, 4 e 164, comma 4, c.p.c.
2. In via preliminare di
merito, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'acquisto per usucapione da
parte di e , non solo per le proprie quote ma per l'intero, del bene sito CP_2 Controparte_1
in Sora alla via Ravo 33 in NCEU al F.22 Part.1399 sub.7 piano T-1, e conseguentemente rigettare,
per l'inesistenza di una effettiva comunione di beni, la relativa domanda di divisione così come
formulata e proposta dall'attrice.
3. In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attrice, procedere alla divisione giudiziale con attribuzioni alle parti in
causa degli immobili già in godimento da parte delle stesse, previo accertamento dello stato attuale
degli immobili e, ai fini di eventuale conguaglio, verificare ed accertare l'esistenza di tutti i disagi sino
ad oggi subiti dalle convenute per accedere alla propria abitazione, dei manufatti CP_1
arbitrariamente realizzati da e di cui in via esclusiva ne ha acquisito i canoni di Controparte_4
locazione , ai fini della compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 c.c., con CP_3
quanto, eventualmente, riconosciuto alla parte attrice. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da
liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Si è costituita la quale ha così concluso: “…Voglia il Tribunale adito, Controparte_5
disattesa ogni eccezione, deduzione e domanda contrarie, in via principale, disporre lo scioglimento
della comunione tra le parti insistente sulle unità immobiliari descritte in premessa, con attribuzione
pagina 3 di 9 della proprietà dell'appartamento sito in Sora (FR), via Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22
Part. 1399, sub. 7, Piano T-1, zona 1, cat. A/2, vani 7,5, r.c. € 581,01 in comunione alle signore
e nonché della proprietà dell'appartamento sito in Sora (FR), via Controparte_1 CP_2
Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22, part. 1399, sub. 6, Piano T, zona 1, cat. A/2, vani 7, r.c. €
542,28 alla signora nonché, infine, della proprietà dell'appartamento sito in Controparte_3
Sora (FR), via Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22, Part. 1399, sub. 8, Piano T-1-2, zona 1, cat.
A/2, vani 6, r.c. € 464,81, alla Attrice;
inoltre, per gli immobili siti in Sora (FR), via Ravo 33, distinti al
N.C.E.U. al foglio 22: Part. 1399, sub. 1 (corte di mq. 1.126, bene non censibile); Part. 1706, garage
al piano T, r.c. € 78,40; Part. 1707, deposito al piano T, r.c. € 52,99; Part. 1766, uliveto, di 3 are, 20
ca, r.d. € 1,49, r.a. € 0,83; Part. 1765, uliveto di 2 are, 48 ca, r.d. € 1,15, r.a. € 0,64, con cantina
seminterrata di mq. 26, non censita- previa nomina di consulente tecnico d'ufficio, verificarne la
consistenza e suddividerli in tre lotti, tenuto conto dello stato dei luoghi, delle eventuali pertinenze
rispetto agli altri immobili oggetto della presente domanda e degli atti di causa, con elaborazione di
plurimi prospetti divisionali da sottoporre alle parti e al Giudicante, al fine di procedersi con la
divisione; in ogni caso, con valutazione dell'intero compendio immobiliare in questione e dei singoli
cespiti e, sulla base degli immobili attribuiti a ciascuna delle parti anche in base ai prospetti elaborati,
indicazione dei relativi conguagli in favore di chi ne abbia diritto. Con ordine al competente
conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza. Con vittoria di spese e
compensi di lite”.
Instauratosi il giudizio, il Giudice con ordinanza del 15 gennaio 2024 ha rigettato le richieste istruttorie e ha sollevato una questione rilevabile d'ufficio circa la mancata produzione della relazione notarile,
ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 18 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice tutte le domande meritano il rigetto.
pagina 4 di 9 Preliminarmente non è fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione: essa può essere dichiarata solo quando l'incertezza riguarda l'intero contenuto dell'atto: tuttavia, se nell'atto è possibile identificare una o più domande che risultano sufficientemente definite nei loro elementi essenziali,
eventuali carenze nella determinazione di altre domande, formulate in modo impreciso o errato, non comportano la nullità totale della citazione;
nella fattispecie i fatti sono descritti in maniera precisa e dettagliata dalla parte attrice , tant'è vero che le convenute hanno avuto modo di difendersi.
Le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione richiedono, quale indefettibile presupposto della stessa possibilità giuridica di divisione, la prova dell'effettiva titolarità
in capo ai condividenti (e, nelle divisioni ereditarie, ancor prima in capo al de cuius) dei beni da dividere. La rituale produzione della documentazione attestante la proprietà in capo alle parti del giudizio delle cose in comunione, pertanto, lungi dal consentire di accertare la sussistenza di un mero requisito di legittimazione o di ammissibilità dell'azione, appare strumentale alla prova in giudizio dell'oggetto in senso proprio della controversia, la cui mancata dimostrazione impone, ai sensi dell'art. 2967 c.c., il rigetto nel merito della domanda proposta. Nel caso di specie, entro i limiti delle preclusioni istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., sono stati depositati in atti la sola donazione posta in essere dal de cuius in favore delle germane nonché gli estratti catastali e le ispezioni ipotecarie. CP_3
I documenti prodotti non sono sufficienti per ritenere correttamente instaurato il contraddittorio: la produzione della relazione notarile è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, tra cui l'esistenza o no di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c.
e 784 c.p.c.: non è sufficiente la produzione di certificati catastali o ipocatastali perché questi atti illustrano la realtà nel suo aspetto statico mentre la relazione nel suo profilo dinamico e narra di eredi,
passaggi, creditori, ecc., ciò soprattutto nel caso di specie ove emerge un pignoramento che grava sull'immobile oggetto di divisione. In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione, che deve depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a pagina 5 di 9 tutti i possibili litisconsorti necessari, deve consistere in una relazione notarile nella sua completezza,
necessaria per verificare che le parti stanno dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
Non può essere condivisa la giurisprudenza menzionata da parte attrice per la quale la predetta documentazione non sarebbe richiesta a pena di improcedibilità, in quanto tale arresto non prende debitamente in esame la posizione dei creditori opponenti, che sono litisconsorti necessari nel giudizio di divisione per espressa previsione dell'art. 784 c.p.c., e non già soggetti che i condividenti avrebbero il mero interesse a convenire in giudizio per rendere opponibile la divisione nei loro confronti. Non è,
infatti, condivisibile l'assunto della Suprema Corte circa la non necessità della produzione della predetta documentazione ai fini della procedibilità della domanda: infatti, con riguardo al corredo motivazionale posto a fondamento della predetta decisione, deve osservarsi che l'opposizione di terzo,
ossia lo strumento dato ai litisconsorti pretermessi, costituisce una reazione a una patologia della sentenza, che il giudice è tenuto a evitare, nei limiti delle previsioni del codice di rito, affinché non si formi una sentenza nulla. Del resto, milita in tal senso un ulteriore argomento di carattere sistematico:
rimettere alla fase esecutiva o a quella dell'opposizione di terzo la scoperta di una parte che avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio di divisione - inevitabilmente dopo numerosi anni -
comporta un pregiudizio per le preziose risorse della giustizia a fronte di un onere che per le parti è di agevole adempimento. Né la questione può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione perché si tratta di due aspetti distinti. Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi” relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non (specifica) contestazione dell'altra, e purché quei fatti ricadano nella sfera di conoscenza di quest'ultima; un altro è la necessità di verificare d'ufficio se, al di là
dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò che coinvolge necessariamente valutazioni su elementi pagina 6 di 9 giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto.
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto:
l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l' “an dividendum sit” rispetto a quella finalizzata alla determinazione del “quomodo dividendum sit” (v.
Cass., 8.11.1983, n. 6591). La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio,
che, come noto, può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. (Cass. sez. un., 22.2.2007, n. 4109).
Nel caso in esame l'onere di produzione gravava sulla parte più interessata alla decisione della causa nel merito e quindi, considerata la natura del giudizio, sull'attrice: è vero che anche i convenuti hanno formulato proprie proposte ma solo in risposta a quelle attoree e poi sono stati loro a sollevare la questione della improcedibilità.
Infine, non sono stati neanche allegati i titoli riguardanti la regolarità edilizia degli immobili e a ciò
poteva sopperire la produzione della già richiamata produzione notarile poiché è emerso che il compendio immobiliare qui conteso è anche interessato da un immobile abusivo, così come riferito dalle convenute e, l'attrice sullo stesso ha riferito che il predetto bene non è parte della CP_1
domanda di scioglimento della comunione chiedendo procedersi ad una divisione parziale con l'esclusione di esso. In altri termini, ha rinunciato al detto immobile mentre le Parte_1 CP_1
si sono opposte deducendo che le domande attoree sono inammissibili anche per la particolare situazione dell'immobile abusivo.
Al riguardo, le questioni sulla regolarità edilizia del fabbricato in comunione costituiscono un presupposto giuridico della divisione giudiziale, ovvero una condizione dell'azione ex art. 713 cc sotto il profilo della possibilità giuridica: nella specie le sia nella memoria di costituzione sia nelle CP_1
memorie conclusionali si sono opposte alla divisione sia totale sia parziale, ritenendola inammissibile pagina 7 di 9 anche per la presenza dell'immobile abusivo e, dunque, non prestando alcun consenso alla divisione del cespite. Peraltro, la divisibilità degli immobili ereditari abusivi, riguarda la possibilità dello scioglimento della comunione soltanto se gli abusi siano stati realizzati nel periodo intercorrente tra il
1967 ed il 1985, escludendo la divisione, invece, per gli abusi successivi al detto 1985 e non sono stati forniti elementi utili a comprendere quando sia stato effettuato il detto abuso: sarebbe stato onere delle parti (in presenza di una nullità rilevabile d'ufficio) dimostrare che gli abusi sono stati sanati oppure o che si tratta di abusi connessi nel detto intervallo temporale soggetto al regime più favorevole ma tale prova è mancata.
Si deve quindi concludere per la pronuncia della improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione anche perché non è possibile una divisione parziale della massa, per carenza dell'accordo di tutte le parti, e non è neanche possibile la divisione totale per la presenza di un immobile abusivo.
Parimenti meritano il rigetto, per improcedibilità le domande delle convenute circa l'asserita usucapione degli immobili da dividere: anche in questo caso era necessaria la produzione di una relazione notarile : tali argomenti trovano il loro fondamento nelle considerazioni già esposte circa la produzione della relazione notarile nel giudizio di divisione e alle quali si rimanda per completezza.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese devono essere compensate per la dichiarata improcedibilità delle reciproche domande.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
DICHIARA
l'improcedibilità delle domande proposte da Parte_1 Controparte_5 Controparte_1
e . CP_2
Dichiara la compensazione delle spese.
Ordina alla Cancelleria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, ai sensi dell'art.
pagina 8 di 9 Cassino, 10 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
331 comma 4 cpp, perché sembrano configurarsi reati urbanistici e edilizi.
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1130/2021 promosso da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pasquini e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Marcoaldi i quali nominano quale procuratore aggiunto l'avv. Fabrizio Carbonetti con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi PEC e Email_1
.................................................................................. ..Attrice Email_2
contro c.f. ed c.f. , entrambe Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Ilaria Cacace elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Atina
(FR) al Corso Munazio Planco n. 23 ……………..…………...………………….…………...Convenuta
nonché
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Controparte_3 C.F._4
IS elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo pec
..........................................................................Convenuta Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 18 settembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_3
e per chiedere lo scioglimento della comunione insistente su
[...] Controparte_1 CP_2
alcuni beni immobili siti nel Comune di Sora (FR), alla via Ravo 33 e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in
via principale, disporre lo scioglimento della comunione tra le parti insistente sulle unità immobiliari
descritte in premessa, con attribuzione della proprietà dell'appartamento sito in Sora (FR), via Ravo
33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22 Part. 1399, sub. 7, Piano T-1, zona 1, cat. A/2, vani 7,5, r.c. €
581,01 in comunione alle signore e nonché della proprietà Controparte_1 CP_2
dell'appartamento sito in Sora (FR), via Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22, part. 1399, sub. 6,
Piano T, zona 1, cat. A/2, vani 7, r.c. € 542,28 alla signora nonché, infine, Controparte_3
della proprietà dell'appartamento sito in Sora (FR), via Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22,
Part. 1399, sub. 8, Piano T-1-2, zona 1, cat. A/2, vani 6, r.c. € 464,81, alla Attrice;
inoltre, per gli
immobili siti in Sora (FR), via Ravo 33, distinti al N.C.E.U. al foglio 22: Part. 1399, sub. 1 (corte di
mq. 1.126, bene non censibile); Part. 1706, garage al piano T, r.c. € 78,40; Part. 1707, deposito al
piano T, r.c. € 52,99; Part. 1766, uliveto, di 3 are, 20 ca, r.d. € 1,49, r.a. € 0,83; Part. 1765, uliveto di
2 are, 48 ca, r.d. € 1,15, r.a. € 0,64, con cantina seminterrata di mq. 26, non censita.,- previa nomina
di consulente tecnico d'ufficio, verificarne la consistenza e suddividerli in tre lotti, tenuto conto dello
stato dei luoghi, delle eventuali pertinenze rispetto agli altri immobili oggetto della presente domanda
e degli atti di causa, con elaborazione di plurimi prospetti divisionali da sottoporre alle parti e al
Giudicante, al fine di procedersi con la divisione;
in ogni caso, con valutazione dell'intero compendio
immobiliare in questione e dei singoli cespiti e, sulla base degli immobili attribuiti a ciascuna delle
parti anche in base ai prospetti elaborati, indicazione dei relativi conguagli in favore di chi ne abbia
pagina 2 di 9 diritto. Con ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'emananda
sentenza. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si sono costituite e che hanno preliminarmente eccepito la nullità Controparte_1 CP_2
dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 n. 3, 4 e 164, comma 4, c.p.c lamentando anche la mancata produzione di certificazione ipocatastale;
al riguardo le hanno riferito che la predetta CP_1
documentazione, nel caso in esame, era oltremodo necessaria per la presenza di un immobile abusivo.
Su tali fondamenti le hanno così concluso:”… Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis CP_1
reiectis:
1. In via preliminare di rito dichiarare la nullità della domanda giudiziale proposta
dall'attore ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 n. 3, 4 e 164, comma 4, c.p.c.
2. In via preliminare di
merito, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'acquisto per usucapione da
parte di e , non solo per le proprie quote ma per l'intero, del bene sito CP_2 Controparte_1
in Sora alla via Ravo 33 in NCEU al F.22 Part.1399 sub.7 piano T-1, e conseguentemente rigettare,
per l'inesistenza di una effettiva comunione di beni, la relativa domanda di divisione così come
formulata e proposta dall'attrice.
3. In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attrice, procedere alla divisione giudiziale con attribuzioni alle parti in
causa degli immobili già in godimento da parte delle stesse, previo accertamento dello stato attuale
degli immobili e, ai fini di eventuale conguaglio, verificare ed accertare l'esistenza di tutti i disagi sino
ad oggi subiti dalle convenute per accedere alla propria abitazione, dei manufatti CP_1
arbitrariamente realizzati da e di cui in via esclusiva ne ha acquisito i canoni di Controparte_4
locazione , ai fini della compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 c.c., con CP_3
quanto, eventualmente, riconosciuto alla parte attrice. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da
liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Si è costituita la quale ha così concluso: “…Voglia il Tribunale adito, Controparte_5
disattesa ogni eccezione, deduzione e domanda contrarie, in via principale, disporre lo scioglimento
della comunione tra le parti insistente sulle unità immobiliari descritte in premessa, con attribuzione
pagina 3 di 9 della proprietà dell'appartamento sito in Sora (FR), via Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22
Part. 1399, sub. 7, Piano T-1, zona 1, cat. A/2, vani 7,5, r.c. € 581,01 in comunione alle signore
e nonché della proprietà dell'appartamento sito in Sora (FR), via Controparte_1 CP_2
Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22, part. 1399, sub. 6, Piano T, zona 1, cat. A/2, vani 7, r.c. €
542,28 alla signora nonché, infine, della proprietà dell'appartamento sito in Controparte_3
Sora (FR), via Ravo 33, distinto al N.C.E.U. al foglio 22, Part. 1399, sub. 8, Piano T-1-2, zona 1, cat.
A/2, vani 6, r.c. € 464,81, alla Attrice;
inoltre, per gli immobili siti in Sora (FR), via Ravo 33, distinti al
N.C.E.U. al foglio 22: Part. 1399, sub. 1 (corte di mq. 1.126, bene non censibile); Part. 1706, garage
al piano T, r.c. € 78,40; Part. 1707, deposito al piano T, r.c. € 52,99; Part. 1766, uliveto, di 3 are, 20
ca, r.d. € 1,49, r.a. € 0,83; Part. 1765, uliveto di 2 are, 48 ca, r.d. € 1,15, r.a. € 0,64, con cantina
seminterrata di mq. 26, non censita- previa nomina di consulente tecnico d'ufficio, verificarne la
consistenza e suddividerli in tre lotti, tenuto conto dello stato dei luoghi, delle eventuali pertinenze
rispetto agli altri immobili oggetto della presente domanda e degli atti di causa, con elaborazione di
plurimi prospetti divisionali da sottoporre alle parti e al Giudicante, al fine di procedersi con la
divisione; in ogni caso, con valutazione dell'intero compendio immobiliare in questione e dei singoli
cespiti e, sulla base degli immobili attribuiti a ciascuna delle parti anche in base ai prospetti elaborati,
indicazione dei relativi conguagli in favore di chi ne abbia diritto. Con ordine al competente
conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza. Con vittoria di spese e
compensi di lite”.
Instauratosi il giudizio, il Giudice con ordinanza del 15 gennaio 2024 ha rigettato le richieste istruttorie e ha sollevato una questione rilevabile d'ufficio circa la mancata produzione della relazione notarile,
ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 18 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice tutte le domande meritano il rigetto.
pagina 4 di 9 Preliminarmente non è fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione: essa può essere dichiarata solo quando l'incertezza riguarda l'intero contenuto dell'atto: tuttavia, se nell'atto è possibile identificare una o più domande che risultano sufficientemente definite nei loro elementi essenziali,
eventuali carenze nella determinazione di altre domande, formulate in modo impreciso o errato, non comportano la nullità totale della citazione;
nella fattispecie i fatti sono descritti in maniera precisa e dettagliata dalla parte attrice , tant'è vero che le convenute hanno avuto modo di difendersi.
Le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione richiedono, quale indefettibile presupposto della stessa possibilità giuridica di divisione, la prova dell'effettiva titolarità
in capo ai condividenti (e, nelle divisioni ereditarie, ancor prima in capo al de cuius) dei beni da dividere. La rituale produzione della documentazione attestante la proprietà in capo alle parti del giudizio delle cose in comunione, pertanto, lungi dal consentire di accertare la sussistenza di un mero requisito di legittimazione o di ammissibilità dell'azione, appare strumentale alla prova in giudizio dell'oggetto in senso proprio della controversia, la cui mancata dimostrazione impone, ai sensi dell'art. 2967 c.c., il rigetto nel merito della domanda proposta. Nel caso di specie, entro i limiti delle preclusioni istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., sono stati depositati in atti la sola donazione posta in essere dal de cuius in favore delle germane nonché gli estratti catastali e le ispezioni ipotecarie. CP_3
I documenti prodotti non sono sufficienti per ritenere correttamente instaurato il contraddittorio: la produzione della relazione notarile è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, tra cui l'esistenza o no di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c.
e 784 c.p.c.: non è sufficiente la produzione di certificati catastali o ipocatastali perché questi atti illustrano la realtà nel suo aspetto statico mentre la relazione nel suo profilo dinamico e narra di eredi,
passaggi, creditori, ecc., ciò soprattutto nel caso di specie ove emerge un pignoramento che grava sull'immobile oggetto di divisione. In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione, che deve depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a pagina 5 di 9 tutti i possibili litisconsorti necessari, deve consistere in una relazione notarile nella sua completezza,
necessaria per verificare che le parti stanno dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
Non può essere condivisa la giurisprudenza menzionata da parte attrice per la quale la predetta documentazione non sarebbe richiesta a pena di improcedibilità, in quanto tale arresto non prende debitamente in esame la posizione dei creditori opponenti, che sono litisconsorti necessari nel giudizio di divisione per espressa previsione dell'art. 784 c.p.c., e non già soggetti che i condividenti avrebbero il mero interesse a convenire in giudizio per rendere opponibile la divisione nei loro confronti. Non è,
infatti, condivisibile l'assunto della Suprema Corte circa la non necessità della produzione della predetta documentazione ai fini della procedibilità della domanda: infatti, con riguardo al corredo motivazionale posto a fondamento della predetta decisione, deve osservarsi che l'opposizione di terzo,
ossia lo strumento dato ai litisconsorti pretermessi, costituisce una reazione a una patologia della sentenza, che il giudice è tenuto a evitare, nei limiti delle previsioni del codice di rito, affinché non si formi una sentenza nulla. Del resto, milita in tal senso un ulteriore argomento di carattere sistematico:
rimettere alla fase esecutiva o a quella dell'opposizione di terzo la scoperta di una parte che avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio di divisione - inevitabilmente dopo numerosi anni -
comporta un pregiudizio per le preziose risorse della giustizia a fronte di un onere che per le parti è di agevole adempimento. Né la questione può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione perché si tratta di due aspetti distinti. Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi” relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non (specifica) contestazione dell'altra, e purché quei fatti ricadano nella sfera di conoscenza di quest'ultima; un altro è la necessità di verificare d'ufficio se, al di là
dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò che coinvolge necessariamente valutazioni su elementi pagina 6 di 9 giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto.
Sotto altro profilo, si deve sottolineare che il giudizio di divisione ha un duplice oggetto:
l'accertamento del diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e l'attuazione di quel diritto attraverso la determinazione delle concrete modalità della stessa. La duplicità dell'oggetto non esclude tuttavia l'unitarietà del giudizio, stante la strumentalità della fase volta ad accertare l' “an dividendum sit” rispetto a quella finalizzata alla determinazione del “quomodo dividendum sit” (v.
Cass., 8.11.1983, n. 6591). La natura parzialmente esecutiva della seconda fase del giudizio divisorio,
che, come noto, può concludersi con la vendita all'incanto dei beni (art. 720, ult. parte, c.c.), ne giustifica la sottoposizione alla disciplina di cui all'art. 567 c.p.c. (Cass. sez. un., 22.2.2007, n. 4109).
Nel caso in esame l'onere di produzione gravava sulla parte più interessata alla decisione della causa nel merito e quindi, considerata la natura del giudizio, sull'attrice: è vero che anche i convenuti hanno formulato proprie proposte ma solo in risposta a quelle attoree e poi sono stati loro a sollevare la questione della improcedibilità.
Infine, non sono stati neanche allegati i titoli riguardanti la regolarità edilizia degli immobili e a ciò
poteva sopperire la produzione della già richiamata produzione notarile poiché è emerso che il compendio immobiliare qui conteso è anche interessato da un immobile abusivo, così come riferito dalle convenute e, l'attrice sullo stesso ha riferito che il predetto bene non è parte della CP_1
domanda di scioglimento della comunione chiedendo procedersi ad una divisione parziale con l'esclusione di esso. In altri termini, ha rinunciato al detto immobile mentre le Parte_1 CP_1
si sono opposte deducendo che le domande attoree sono inammissibili anche per la particolare situazione dell'immobile abusivo.
Al riguardo, le questioni sulla regolarità edilizia del fabbricato in comunione costituiscono un presupposto giuridico della divisione giudiziale, ovvero una condizione dell'azione ex art. 713 cc sotto il profilo della possibilità giuridica: nella specie le sia nella memoria di costituzione sia nelle CP_1
memorie conclusionali si sono opposte alla divisione sia totale sia parziale, ritenendola inammissibile pagina 7 di 9 anche per la presenza dell'immobile abusivo e, dunque, non prestando alcun consenso alla divisione del cespite. Peraltro, la divisibilità degli immobili ereditari abusivi, riguarda la possibilità dello scioglimento della comunione soltanto se gli abusi siano stati realizzati nel periodo intercorrente tra il
1967 ed il 1985, escludendo la divisione, invece, per gli abusi successivi al detto 1985 e non sono stati forniti elementi utili a comprendere quando sia stato effettuato il detto abuso: sarebbe stato onere delle parti (in presenza di una nullità rilevabile d'ufficio) dimostrare che gli abusi sono stati sanati oppure o che si tratta di abusi connessi nel detto intervallo temporale soggetto al regime più favorevole ma tale prova è mancata.
Si deve quindi concludere per la pronuncia della improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione anche perché non è possibile una divisione parziale della massa, per carenza dell'accordo di tutte le parti, e non è neanche possibile la divisione totale per la presenza di un immobile abusivo.
Parimenti meritano il rigetto, per improcedibilità le domande delle convenute circa l'asserita usucapione degli immobili da dividere: anche in questo caso era necessaria la produzione di una relazione notarile : tali argomenti trovano il loro fondamento nelle considerazioni già esposte circa la produzione della relazione notarile nel giudizio di divisione e alle quali si rimanda per completezza.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese devono essere compensate per la dichiarata improcedibilità delle reciproche domande.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
DICHIARA
l'improcedibilità delle domande proposte da Parte_1 Controparte_5 Controparte_1
e . CP_2
Dichiara la compensazione delle spese.
Ordina alla Cancelleria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, ai sensi dell'art.
pagina 8 di 9 Cassino, 10 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
331 comma 4 cpp, perché sembrano configurarsi reati urbanistici e edilizi.