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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2774/2021 posta in deliberazione il giorno 15/01/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. PERSIO FRANCESCO;
E
Controparte_1
Avv. DE SANTIS MARTA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 191/2021 emessa dal Tribunale di IE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_1
rigettata la domanda di risarcimento dei danni da diffamazione con condanna alle rifusione delle spese di lite ed ex art 96 III co.c.p.c.
1 si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così correttamente ricostruita nella sentenza impugnata.
“Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. Di avere presentato, in data 26.07.2012, denuncia querela nei confronti di Controparte_1 rappresentando che: (i) il giorno 05.07.2012 quest'ultimo, titolare del Supermercato Tigre in via del Terminillo e cognato dell'istante, convocava il proprio dipendente figlio dell'istante, Testimone_1 dicendogli: “è inutile che segui i consigli di tuo padre in quanto tuo padre è un approfittatore ed un ladro che mi ha truffato € 40.000,00. Non ti devi fidare di lui. Ti devi vergognare di averlo come padre, per me dovrebbe morire subito”; (ii) i medesimi avvertimenti erano poi rivolti dal CP_1
a socia del dinanzi alla di lei sorella Parte_2 Pt_1 Pt_3
2. Che, nel corso del successivo giudizio penale r.g.n.r. 662/2012, con comunicazione del
17.04.2015, il rappresentava la volontà di porgere le proprie scuse e di risarcire il danno CP_1 patito nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice di Pace di IE, inviando assegno per € 3.000,00 ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 – sicchè il reato era dichiarato estinto con sentenza n. 67/2015 del Giudice di Pace di IE, ai sensi della richiamata norma;
3. Che, in conseguenza dei fatti di cui al procedimento penale, il subiva un grave trauma, in Pt_1 quanto i rapporti in precedenza molto stretti con il figlio, intimato dal di mantenere il CP_1 silenzio in ordine alla loro conversazione, erano improvvisamente interrotti, con conseguente ripercussione, altresì, sui rapporti con la moglie e con il suocero – ciò comportando l'insorgere di un forte disagio psichico;
4. Che, pertanto, il iniziava un percorso psicoterapeutico con incontri a cadenza quasi Pt_1 settimanale per circa due anni e mezzo, presso il Dipartimento ASL di Frosinone, ove era diagnosticato un disturbo post traumatico da stress – con danno biologico permanente pari in misura compresa tra il 10 ed il 15% (come indicato dalla perizia di parte allegata in atti);
5. Che il avrebbe, altresì, subìto, in ragione dell'alterarsi dei rapporti con i familiari, una Pt_1 profonda sofferenza morale, oltre a un danno patrimoniale (consistente nelle spese di viaggio da
IE a Frosinone, nei corrispettivi relativi al percorso psicoterapeutico nonché nella riduzione del volume d'affari della società Pan di Grillo s.r.l., di cui è socio, dovuta alla compromissione delle proprie capacità lavorative);
6. Che, pertanto, l'attore avrebbe diritto al risarcimento: del danno biologico tabellare;
del danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la terapia;
del danno morale da reato/non patrimoniale, consistente nello stato di prostrazione morale cagionato derivante dall'isolamento subìto nell'ambito familiare e nell'ambito lavorativo, non ricompreso nella mera menomazione del bene salute;
nel danno all'attività lavorativa, che si traduceva nell'impossibilità di attuare il progetto di sviluppo della società e nella riduzione del volume di affari pari al 60% rispetto agli anni precedenti, con conseguente riduzione dei compensi e degli utili percepiti.
Si costituiva in giudizio il quale osservava: Controparte_1
Che dall'episodio descritto dall'attore erano scaturiti: (i) procedimento penale, nel 2012, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere ex art. 35 d.lgs n. 24/2000; (ii) diffida di pagamento per differenze retributive e risarcimento dei danni per comportamenti vessatori asseritamente subiti da (iii) il presente giudizio civile;
Testimone_1
2 Che, con la richiamata sentenza n. 67/2015, il Giudice di Pace di IE riteneva la somma offerta di € 3.000,00 già pienamente satisfattoria in relazione all'entità del fatto, alla vanificazione dei paventati danni orali ed alle modalità non insidiose del reato;
Che l'attore ed i convenuto sono cognati, avendo sposato due sorelle – rispettivamente Per_1
e Il insieme alla moglie è socio della LI IO & C. Persona_2 CP_1 Pt_3
s.a.s., la quale gestisce una catena di supermercati nel territorio di IE, presso la quale prestava attività lavorativa, per due anni e mezzo circa, Testimone_1
Che i rapporti tra le parti andavano progressivamente raffreddandosi dal 2009 in poi, allorquando, in occasione di una compravendita immobiliare in cui il agiva da intermediario tra il figlio Pt_1 dell'odierno convenuto ed il terzo acquirente, il contestava al cognato di avere chiuso la CP_1 trattativa ad una somma inferiore rispetto a quella originariamente pattuita, onde incamerare la sua provvigione quanto prima, mentre il lamentava che la sua provvigione fosse stata diminuita Pt_1 in ragione del minor ricavato dell'affare. Inoltre, il avrebbe convinto l'odierno convenuto a Pt_1 sottoscrivere l'accordo prospettando che in sede di preliminare l'acquirente avrebbe immediatamente versato la somma di € 40.000,00, laddove, al contrario, l'accordo raggiunto dall'intermediario riguardava il minore importo di € 15.000,00;
Che medio tempore erano interrotti i rapporti commerciali tra la LI IO & C. s.a.s. e la Pan di Grillo s.r.l., la quale risolveva il rapporto di fornitura, in seguito al ridimensionamento delle quantità di approvvigionamento della committente;
Che, nel mese di giugno 2012, era colto da malore sul posto di lavoro e Testimone_1 accompagnato al P.S., ove attaccava verbalmente il nipote Parte_1 Persona_3 minacciandolo con le parole “ti ammazzo…ti sbudello”, accusandolo, quale datore di lavoro, di sottoporre il figlio ad uno stress eccessivo;
Che, pertanto, convocava il nipote onde comprendere le ragioni dell'ostilità Controparte_1 del padre, così inserendosi la condotta oggetto del procedimento penale in un quadro più ampio di contrasti familiari. Nei giorni seguenti, minacciava il che, se non avesse Testimone_1 CP_1 chiesto scusa al padre, “sarebbe successo un casino” e l'odierno convenuto non procedeva a sporgere denunzia/querela in seguito all'intervento delle sorelle e la quale Pt_3 Persona_4 era in quella occasione semplicemente informata di quanto occorso nel 2009;
Che, a fronte dell'episodio datato 05.07.2012, come risultante dalla medesima Testimone_1 denuncia del padre e dalle dichiarazioni rese da a s.i.t., ne riferiva al padre in data Persona_4
13.07.2012 (ovvero solamente 8 giorni dopo), non risultando pertanto verosimile la prospettazione attorea in ordine al deterioramento dei rapporti familiari – rapporti, peraltro, mai interrotti nel tempo, né con il figlio, né con il suocero;
Che parimenti infondate sarebbero le richieste relative al danno biologico – anche alla luce della circostanza per la quale, avendo i Carabinieri di IE proceduto a sequestro delle armi detenute dal presso la propria abitazione ed alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, sulla Pt_1 base di esposto presentato dal convenuto stante il lamentato disagio psichico dell'attore, le Autorità riscontravano una discrepanza tra la documentazione medica prodotta nella presente sede e la certificazione comprovante l'idoneità psico – fisica allegata alla richiesta di rinnovo della licenza del 2015. D'altronde, non vi sarebbe documentazione comprovante l'effettiva frequentazione del percorso psicoterapeutico indicato, laddove il danno morale sarebbe stato già coperto dalla somma offerta in sede penale;
Che, infine, quanto al danno all'attività lavorativa, il deterrebbe unicamente il 25% delle Pt_1 quote sociali (il 75% essendo della titolarità della comune cognata legale Parte_2 rappresentante) della Pangrillo s.r.l., della quale entrava a far parte nel 2010, successivamente al pensionamento ed al periodo di mobilità presso il precedente datore di lavoro;
il calo di fatturato
3 sarebbe imputabile probabilmente alla risoluzione del rapporto di fornitura con la LI IO
& C. s.a.s.. “
3.L'appello è manifestamente infondato, a fronte di una sentenza analitica ed ineccepibile in fatto ed in diritto che la Corte condivide e fa propria, ritenendo, anche in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali, di schematizzare l'analisi anche congiunta dei motivi di doglianza a fronte di una opinabile frammentazione delle censure.
4. MOTIVO N.1) RINVIO A GIUDIZIO DEL SIG. CARDINALI DINANZI AL GDP DI RIETI PER IL
REATO DI CUI ALL'ART. 595 C.P.; SCUSE DEL SIG. CARDINALI;
RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITÀ;
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA LADDOVE CIRCOSCRIVE TALE RICONOSCIMENTO AL SOLO
AMBITO PENALE, VIOLAZIONE DELL'ART.112.CPC:
MOTIVO N.2) MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA;
IRRIDUCIBILE
CONTRASTO TRA LE PREMESSE E LE CONCLUSIONI DEL RAGIONAMENTO;
NULLITÀ
DELLA SENTENZA;
MOTIVO N.3) ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI
EMERSI IN SEDE CIVILE IN RAPPORTO A QUELLI RISULTANTI DAL PROCESSO PENALE;
ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DEL FATTO ILLECITO CONSISTENTE
NELLA REITERAZIONE DELLA CONDOTTA DENIGRATORIA;
ILLEGITTIMA
DICHIARAZIONE DI ATTENDIBILITÀ DEI TESTI DI PARTE ATTRICE
In primo luogo vanno esaminati i primi tre motivi di appello.
Il Tribunale ha affermato:
“Tanto premesso in via preliminare, la presente domanda ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subìti da in conseguenza, in primo luogo, della condotta diffamatoria tenuta Parte_1 dal cognato già oggetto del procedimento penale r.g.n.r. 662/2012, conclusosi Controparte_1 con sentenza n. 67/2015 del Giudice di Pace di IE, di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000.
A tale iniziale domanda, si aggiungevano, in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., le richieste di risarcimento dei danni subìti in ragione della introduzione nel presente giudizio da parte del convenuto di fatti e circostanze relativi alla vertenza di lavoro di nonché gli Testimone_1 ulteriori danni derivanti dall'esposto presentato ai C.C. di IE (domande su cui cfr. infra, § V e VI).
La vicenda penale trae origine dalla denuncia – querela presentata dall'attore in data 26.07.2012
(cfr. all. n. 1 atto di citazione), con la quale il riferiva che: (i) in data 05.07.2012 alle ore 12.00 Pt_1 il figlio , dipendente presso il Supermercato Tigre di via del Terminillo, era convocato dal Tes_1 datore di lavoro presso il proprio ufficio;
(i) il quindi, diceva al Controparte_1 CP_1 Pt_1
“è inutile che segui i consigli di tuo padre, in quanto tuo padre è un approfittatore ed un ladro che mi ha truffato € 40.000,00. Non ti devi fidare di lui. Ti devi vergognare di averlo come padre, per me dovrebbe morire subito”; (iii) quindi, per circa i 15 giorni successivi, il ragazzo si chiudeva in
4 sé stesso, riferendo tutto al padre in data 13.07.2012 ed asserendo di non avere più fiducia in lui;
(iv) in data 17.07.2012, avrebbe riferito, altresì, a , di essere stato Controparte_1 Parte_2 truffato da avvisandola di stare attenta e di guardarsi da lui (cfr. pag. 1 all. n. 1 atto di Parte_1 citazione). In seguito a tale denuncia – querela, era disposta, in data 08.07.2014, la citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di IE del quale indagato in ordine al reato di CP_1 diffamazione, in relazione ai due episodi indicati (cfr. all. n. 7 atto di citazione). In seguito alle missive del 17.04.2015 e del 14.05.2015 – con la quale ultima il rinnovando il proprio CP_1 rammarico per l'accaduto e manifestando l'intenzione di risarcire il danno patito, rimetteva assegno circolare per l'importo di € 3.000,00 (cfr. all. nn. 10, 11 ed 11 bis atto di citazione) – il Giudice di Pace di IE dichiarava, ai sensi dell'art. 35 D.lgs n. 274/2000, ritenuta l'attività risarcitoria congrua in relazione all'entità del fatto, il non doversi procedere nei confronti dell'imputato, con provvedimento depositato in data 28.05.2015.
Con riferimento, in via preliminare, ai rapporti tra dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 e giudizio civile relativo alla domanda risarcitoria – questione, questa, dibattuta dalle introduzione nel presente giudizio da parte del convenuto di fatti e circostanze relativi alla vertenza di lavoro di nonché gli Testimone_1 ulteriori danni derivanti dall'esposto presentato ai C.C. di IE (domande su cui cfr. infra, § V e VI).
La vicenda penale trae origine dalla denuncia – querela presentata dall'attore in data 26.07.2012
(cfr. all. n. 1 atto di citazione), con la quale il riferiva che: (i) in data 05.07.2012 alle ore 12.00 Pt_1 il figlio , dipendente presso il Supermercato Tigre di via del Terminillo, era convocato dal Tes_1 datore di lavoro presso il proprio ufficio;
(i) il quindi, diceva al Controparte_1 CP_1 Pt_1
“è inutile che segui i consigli di tuo padre, in quanto tuo padre è un approfittatore ed un ladro che mi ha truffato € 40.000,00. Non ti devi fidare di lui. Ti devi vergognare di averlo come padre, per me dovrebbe morire subito”; (iii) quindi, per circa i 15 giorni successivi, il ragazzo si chiudeva in sé stesso, riferendo tutto al padre in data 13.07.2012 ed asserendo di non avere più fiducia in lui;
(iv) in data 17.07.2012, avrebbe riferito, altresì, a , di essere stato Controparte_1 Parte_2 truffato da avvisandola di stare attenta e di guardarsi da lui (cfr. pag. 1 all. n. 1 atto di Parte_1 citazione). In seguito a tale denuncia – querela, era disposta, in data 08.07.2014, la citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di IE del quale indagato in ordine al reato di CP_1 diffamazione, in relazione ai due episodi indicati (cfr. all. n. 7 atto di citazione). In seguito alle missive del 17.04.2015 e del 14.05.2015 – con la quale ultima il rinnovando il proprio CP_1 rammarico per l'accaduto e manifestando l'intenzione di risarcire il danno patito, rimetteva assegno circolare per l'importo di € 3.000,00 (cfr. all. nn. 10, 11 ed 11 bis atto di citazione) – il Giudice di Pace di IE dichiarava, ai sensi dell'art. 35 D.lgs n. 274/2000, ritenuta l'attività risarcitoria congrua in relazione all'entità del fatto, il non doversi procedere nei confronti dell'imputato, con provvedimento depositato in data 28.05.2015.
Con riferimento, in via preliminare, ai rapporti tra dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 e giudizio civile relativo alla domanda risarcitoria – questione, questa, dibattuta dalle difese.
difese – si evidenzia come, per consolidata giurisprudenza (ex multis, Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015), “non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.” (cfr. da ultimo Cass. n. 7655/2019). Ciò in quanto è consolidato l'orientamento nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sia civili che penali, che limita l'efficacia extrapenale del giudicato alle sole ipotesi previste dall'art. 652 c.p.p., ossia alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento o a giudizio abbreviato (qualora, in quest'ultimo caso, la parte civile abbia accettato tale rito), sempreché con la pronunzia assolutoria sia stato positivamente ed effettivamente accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo
5 ha commesso o che esso è stato compiuto in adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Tanto premesso in ordine al carattere non assorbente – in relazione alla presente domanda risarcitoria – degli accertamenti svolti dal Giudice di Pace in ordine alla congruità dell'offerta, deve parimenti evidenziarsi che, in base ad altrettanto consolidato orientamento, quanto all'utilizzabilità in un processo civile delle sommarie informazioni assunte in sede penale, nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p. (cfr. da ultimo, Cass. 18025/19; in senso conforme, Cass. 17316/2018; Cass. 20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017;
Cass. 1948/2016; Cass. 24475/2014). L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle dichiarazioni assunte in sede penale avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti: il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni del giudice penale e senza neppure attribuire un peso decisivo (o prevalente) alle dichiarazioni degli informatori, dovendone vagliare la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze probatorie. A tal fine, non occorre, peraltro, che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, poichè nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova ed il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche (cfr. Cass. 5965/2004; Cass. 4666/2003; Cass.
12763/2000).
Sicchè, se da un lato il Tribunale non è vincolato, nella presente controversia, dalle statuizioni del giudice penale, d'altra parte, nella ricostruzione della vicenda e delle relative conseguenza dannose, può valorizzare, altresì, gli elementi provenienti dal procedimento penale (denuncia – querela, s.i.t. di e , in quanto acquisiti nel presente processo in contraddittorio tra Testimone_1 CP_3 le parti (in allegato, come visto, all'atto di citazione). Ciò posto, evidenzia questo Tribunale come la presente vicenda vada, d'altronde, inquadrata nell'ambito di un più complesso rapporto familiare – considerato che le parti in causa risultano avere sposato le due sorelle e che insieme alla moglie Pt_3 Persona_5 Controparte_1 ed ai figli, è socio della LI IO & C. s.a.s., la quale gestisce una catena di Pt_3 supermercati nel territorio di IE, presso la quale prestava attività lavorativa, per due anni e mezzo circa e sino al settembre 2012, che i rapporti commerciali, precedentemente Testimone_1 intercorrenti, tra la LI IO & C. s.a.s. e la Pan di Grillo s.r.l. (del quale l'attore, come si vedrà, risulta socio al 25%, unitamente alla cognata , erano risolti nel 2011; che, nel Persona_4 mese di giugno 2012, era colto da malore sul posto di lavoro e accompagnato al P.S., Testimone_1 ove aveva un alterco con il nipote accusandolo, quale datore di Parte_1 Persona_3 lavoro, di sottoporre il figlio ad uno stress eccessivo (circostanza, questa, cui fa riferimento il teste ll'udienza del 17.07.2018, vedi infra, riferita in sede di comparsa di costituzione e risposta Tes_2
e non specificamente contestata dalla difesa attorea in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.).
Tali elementi, emersi nel corso del presente giudizio, devono essere tenuti in considerazione onde inquadrare il fatto illecito di cui è causa e valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi ascoltati.
Ebbene, tanto chiarito in ordine ai principi che hanno guidato la presente disamina, deve ritenersi provato che, in data 05.07.2012, convocato il nipote presso gli uffici Controparte_1 Tes_1 amministrativi del supermercato Tigre di via del Terminillo, ove entrambi lavoravano, gli riferiva che il padre, sfruttando il proprio ruolo di intermediario in una compravendita, lo aveva truffato della somma di € 40.000,00 tempo addietro. Per effetto di tali dichiarazioni, non parlava Tes_1 più con il padre sino al successivo giorno 13.07.2012, allorquando gli riferiva l'accaduto, dicendo di aver perso fiducia in lui. La vicenda involgente tuttavia, deve ritenersi dimostrata Testimone_1 entro questi limiti, come peraltro ricapitolata dalla medesima difesa attorea, nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., pagg. 3, 4 e 5 (sub. paragrafo “4) REALE SVOLGIMENTO DEI FATTI”).
6 Deve, tuttavia, ritenersi non dimostrato, per le motivazioni che seguono, che la condotta del si sia estesa a successivi episodi ripetuti nel tempo con frequenza quasi quotidiana (cfr. CP_1 pag. 4 atto di citazione) - tali da comportare, negli anni a venire, l'allontanamento del figlio ed il complessivo raffreddamento dei rapporti all'interno del nucleo familiare (cfr. ibidem) – né la circostanza, per la prima volta riferita, nel corso del giudizio, dal teste (cfr. verbale Testimone_1 di udienza del 13.11.2018) e poi ribadita dal medesimo attore nel corso del colloquio con l'ausiliario del c.t.u. (dott. – specialista in psichiatria;
cfr. pag. 23 relazione tecnica), che Persona_6 l'odierno convenuto avrebbe riferito al medesimo ovvero diffuso anche con altri Testimone_1 soggetti (non meglio indicati) di essersi fatto restituire il denaro dal cognato, puntandogli una pistola contro.
Devono, infatti, ritenersi dirimenti, al riguardo, gli atti del procedimento penale – depositati dalla medesima difesa attorea in allegato all'atto di citazione – ove appunto, nella denuncia – querela sporta dal medesimo odierno attore, il fatto era descritto come sopra riportato e limitatamente alle espressioni sopra riportate (cfr. infra pagg. 12 e 13) e collocato, temporalmente, al giorno
05.07.2012. Il medesimo in quella sede, riferiva – peraltro in parte contraddicendosi – che il Pt_1 figlio per circa 15 giorni si chiudeva in sé stesso, non parlando più al padre, al quale riferiva l'accaduto solamente in data 13.07.2012 (quindi 8 giorni dopo il colloquio). Tali affermazioni, alla base della successiva citazione a giudizio (ed in relazione alle quali solamente l'odierno convenuto, con le missive dell'aprile e del maggio 2015 presentava le proprie scuse), trovano conferma nelle sommarie informazioni rese, in data 18.10.2012, da (cfr. all. n. 3 atto di citazione), il Testimone_1 quale peraltro, più semplicemente, riferiva che il gli aveva detto “di stare in guardia da CP_1 mio padre perché tempo addietro gli aveva truffato una somma di denaro di circa Parte_1 40.000 euro” nell'ambito di una precedente vicenda di compravendita ove svolgeva il ruolo di intermediario – senza fare riferimento in quella sede, dunque nell'ambito del procedimento penale per diffamazione e, cronologicamente, a distanza di circa tre mesi dal fatto, né ad espressioni maggiormente lesive (come a quelle riportate in sede di denuncia – querela ovvero alla circostanza delle minacce mediante pistola, riportata, invece, nel corso dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio) né ad una successiva rottura del rapporto con il padre. Peraltro, il medesimo sempre nel corso delle s.i.t., riferiva che “dopo qualche giorno Testimone_1 ho saputo che mia zia era stata convocata in ufficio da , il quale Persona_4 Controparte_1 le dice la stessa cosa che aveva detto a me e pertanto decidevo di confrontarmi con mio padre per chiedere spiegazioni. Lo stesso mi disse che non era vero assolutamente nulla, perché […]” (cfr. all. n. 3 atto di citazione). Sicchè deve ritenersi dimostrato, dalle medesime affermazioni di Tes_1 raccolte nel corso del procedimento penale, come il padre ed il figlio abbiano, nel giro di
[...] pochi giorni (8 giorni stando alla denuncia – querela presentata dall'odierno attore), avuto modo di chiarirsi, avendo immediatamente riferito all'odierno attore il contenuto del colloquio Testimone_1 avuto con lo zio. D'altronde, basti osservare, sul punto, che presentava la richiamata Parte_1 denuncia – querela in data 26.07.2012 (a distanza di 21 giorni dai fatti), cosa che, se il figlio non si fosse immediatamente confidato (seguendo, invece, come diversamente rappresentato dal teste per la prima volta nel corso della presente istruttoria orale, l'avvertimento del Testimone_1 di non riferire nulla al padre), non sarebbe certo stata possibile. CP_1
D'altronde, le medesime conclusioni, quanto alla reale portata della vicenda diffamatoria in oggetto, sono confermate dalle spontanee informazioni rese da in data 18.10.2012 (cfr. all. Persona_4
n. 4 atto di citazione), la quale rappresentava di avere riportato le affermazioni del a CP_1 Pt_1
il quale le diceva di essere già a conoscenza della vicenda, in quanto già riferitagli dal figlio
[...]
. Tale dato, da un lato, conferma, ancora una volta, la circostanza che si sia Tes_1 Testimone_1 rivolto in brevissimo tempo al padre, addirittura prima dell'episodio coinvolgente la zia (e riportato, nella denuncia – querela, alla data del 17 luglio); dall'altro, evidenzia una ulteriore aporia nella versione dei fatti come narrata dal medesimo attore e dal figlio (nel corso della successiva istruttoria orale di cui al presente giudizio), ove anticipa i chiarimenti tra i due ad un momento ancora anteriore
7 al 17 luglio, smentendo la circostanza che si sarebbe rivolto all'odierno attore solo Testimone_1 dopo aver saputo di tale secondo episodio. Ancora, la circostanza che, come riferito nell'atto di citazione a pag. 4, il comportamento del si sarebbe ripetuto nel tempo, con frequenza quasi quotidiana, non ha trovato alcuna CP_1 conferma nel corso dell'istruttoria orale (il medesimo teste afferma di essersi dimesso dalla Pt_1 società a fine settembre 2012, senza lamentare condotte persecutorie né aggiungere altro al riguardo;
il teste amico e confidente di riferiva che, ritenendo assurde le _3 Testimone_1 accuse mosse dallo zio, gli consigliava di lasciare il lavoro;
solamente la teste riferiva Tes_4 che le raccontava di avere lasciato il lavoro in quanto non si trovava più bene, essendo Tes_1 messa in discussione la figura del padre). Peraltro, tali condotte – non riferite, si ribadisce, da immediato destinatario delle medesime, nel corso della prova orale (il quale, pure, Testimone_1 ha rappresentato, sotto altri profili, circostanze del tutto inedite, quale la menzione, da parte del convenuto, dell'uso della pistola) – ed in particolare la reiterazione, nel tempo, di accuse denigratorie, risulta cronologicamente incompatibile con l'interruzione del rapporto di lavoro avvenuto alla fine del mese di settembre (e dunque a distanza di meno di tre mesi dal colloquio del
05.07.2012).
Anche con riguardo al secondo episodio narrato nella denuncia – querela, e coinvolgente, appunto,
deve ritenersi che lo stesso vada limitato a quanto riportato nel predetto atto (“in Persona_4 data 17.07.2012 il sig. , parlando con la sig.ra , ha nuovamente Controparte_1 Persona_4 affermato che era stato truffato dal sig. per euro 40.000,00 e la avvisò di stare attenta Parte_1 e di guardarsi da lui”) e a quanto narrato dalla medesima in sede di s.i.t. (“…mi Persona_4 diceva che un nostro cognato comune, essendosi adoperato a fare da tramite per la Parte_1 vendita di una casa si era impossessato di circa 35.000,00 euro […]mi disse di stare attenta a Pt_1
[…] perché sapeva che è socio nella mia attività” – cfr. all. n. 4 atto di citazione).
[...] Pt_1
Si evidenzia – peraltro – con riguardo ad entrambi gli episodi, come, in primo luogo, le missive dell'aprile e del maggio del 2015 di ravvedimento e di scuse dell'odierno convenuto si riferissero, necessariamente, a quanto oggetto del procedimento penale allora in corso, e dunque alla narrazione dei fatti come svolta nella denuncia – querela e nei due verbali di s.i.t. riportati – non potendo, pertanto, costituire un'ammissione di responsabilità estesa alle ulteriori circostanze poste alla base dell'atto di citazione e delle ancora ulteriori circostanze riportate, per la prima volta, dal teste nel corso della prova orale del 13.11.2018 e dall'attore nel corso dei colloqui con lo Testimone_1 specialista. Inoltre, occorre osservare, con riguardo alla lesività delle espressioni utilizzate, che l'uso, anche reiterato, della parola “delinquente” è, per la prima volta, indicato da e Persona_4 da solamente nel corso della presente istruttoria orale (cfr. verbale del 13.11.2018) – Testimone_1 costituendo, pertanto, circostanza non verosimile, considerato: il lasso di tempo intercorso rispetto agli episodi di cui è causa;
che tali espressioni, ove effettivamente utilizzate, sarebbero state più verosimilmente riferite da entrambi nel corso delle sommarie informazioni rese (a poca distanza dai fatti) nel corso del procedimento penale per diffamazione;
nonché dovendosi tener conto della concreta affidabilità di entrambe le testimonianze.
Ed invero, quanto alla teste occorre considerare come la medesima sia socia – nella Persona_4 misura del 75% - ed amministratore unico della società Pan di Grillo s.r.l., insieme all'odierno attore
(socio al 25%), come da visura allegata in atti, e che la difesa attorea lamenti, tra gli Parte_1 altri, il danno patrimoniale discendente dall'asserita riduzione del fatturato della società (per effetto della menomazione della propria capacità lavorativa). Inoltre, risulta dimostrato che la società Pan di Grillo s.r.l. abbia risolto il contratto di fornitura con la società, facente capo alla famiglia del convenuto, LI IO & C. s.a.s. nel corso del 2011 (circostanza riportata nella comparsa di costituzione e riposta e non contestata dalla difesa attorea nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.) – vicenda dovuta, secondo l'attore, al fatto che la Soc. avrebbe preteso di imporre CP_1 l'acquisto del pane ad un prezzo irrisorio (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. pag. 9, lett. b). Sicchè tali elementi conducono a vagliare severamente il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalla teste nella presente sede ed a ritenere maggiormente attendibili le affermazioni raccolte nel corso del procedimento penale.
8 D'altronde, si evidenzia, con riguardo a tale secondo episodio, come il teste – ispettore di Tes_2 polizia ed indifferente alle parti – riferiva di essere stato contattato, il giorno 17.07.2012, dal che lo invitata presso il suo studio, alla presenza della moglie , per chiedere CP_1 Persona_2 consigli su come comportarsi in relazione alla vicenda riguardante l'alterco tra il figlio e Per_3
In tale occasione, poiché la era preoccupata all'idea di creare dissapori familiari, Parte_1 Per_4 era chiamata la cognata con la quale i coniugi parlavano della precedente vicenda della Per_4 compravendita, dalla quale erano scaturiti i dissapori successivamente degenerati nell'episodio coinvolgente il figlio . Il teste, inoltre, pur confermando giorno ed orario come riportati Per_3 nel capitolo di prova articolato da parte attrice (17.07.2012 presso l'ufficio del convenuto), escludeva espressamente di avere sentito le affermazioni “che il gli aveva truffato euro Parte_1 40.000,00 facendo da mediatore per una compravendita immobiliare” e “di stare attenta e guardarsi da lui”, di cui al capitolo di prova (cfr. verbale di udienza del 17.07.2012). Quanto al teste osserva il Tribunale come l'attendibilità delle dichiarazioni da questi Testimone_1 svolte nel corso dell'udienza del 13.11.2018 sia seriamente messa in discussione dalle seguenti circostanze: (i) come anticipato, il medesimo teste è figlio dell'odierno attore (vedi infra in ordine ai rapporti con;
(ii) le dichiarazioni rese dal teste risultano diverse rispetto a quelle rese Parte_1 nel corso delle s.i.t. (cfr. all. n. 3), a loro volta, come già evidenziato, parzialmente divergenti con la narrazione dei fatti resa nella denuncia – querela;
(iii) il teste introduce, per la prima volta, elementi mai in precedenza riferiti (né riportati dalla difesa attorea nell'atto di citazione o nelle memorie istruttorie), quale il riferimento all'episodio relativo all'uso della pistola a scopo estorsivo da parte del – circostanza, anche questa, non verosimile, considerato il lasso di tempo CP_1 intercorso rispetto agli episodi di cui è causa e la mancata menzione nel corso delle sommarie informazioni rese durante il procedimento penale per diffamazione;
(iv) talune dichiarazioni rilasciate dal teste, inoltre, risultano smentite non solamente da altri testimoni ma altresì da alcuni documenti prodotti in giudizio (cfr. infra, sub. § IV); (v) il teste, alla fine del mese di settembre del 2012, lasciava l'impiego presso il Supermercato Tigre, gestito dalla società facente capo alla famiglia del convenuto (cfr. s.i.t., atti di causa e dichiarazioni testimoniali); (vi) il teste, come asserito dalla difesa convenuta e dallo stesso confermato nel corso dell'istruttoria orale, ha un procedimento giudiziario in corso nei confronti della medesima LI IO & C. s.a.s. per differenze retributive.
In base alle considerazioni sopra esposte, dunque, il fatto illecito alla base del presente giudizio deve ritenersi dimostrato nei limiti in precedenza evidenziati – quanto al contenuto delle affermazioni del ed alla tempistica dei due episodi – dovendosi escludere una reiterazione CP_1 delle medesime condotte nei mesi successivi.
Ad avviso della Corte l'appellante sembra ignorare completamente il ragionamento operato dal tribunale sul rapporto tra il giudizio penale ed il giudizio civile in ordine alla parte della vicenda che ha formato oggetto del procedimento sulla quale si è innestato il procedimento penale , sulla autonomia della complessiva e congiunta valutazione di tutte le risultanze istruttorie del giudizio, sia che si tratti di prove atipiche. sia che si tratti di prove tipiche , senza alcuna aprioristica gerarchia delle stesse nel quadro di un accertamento unitario.
Il Tribunale ha operato un'analisi dettagliata di tutte le risultanze operando una critica, attenta e convincente valutazione delle stesse, evidenziando le anomali cronologiche, il maggiore o minore grado di attendibilità delle deposizioni comunque assunte che questa Corte condivide appieno.
9 4. I seguenti motivi aventi ad oggetto la domanda risarcitoria, il cui rigetto costituisce un'autonoma ratio decidendi della presente sentenza, possono essere congiuntamente esaminati.
MOTIVO N.4) NULLITÀ DELLA STATUIZIONE RELATIVA ALL'INSUSSISTENZA DEI DANNI DI NATURA BIOLOGICA LADDOVE IL TRIBUNALE ESCLUDE TALI DANNI
RECEPENDO SUPINAMENTE LE CONCLUSIONI DELLA CTU, OMETTENDO DI DARE
ADEGUATO RISCONTRO ALLE DETTAGLIATE OSSERVAZIONI E CONTESTAZIONI DEL CTP E DEL DIFENSORE;
MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE;
OMESSA PRONUNCIA
NECESSITÀ DI SOSTITUZIONE DEL CTU EX ART. 196 C.P.C.; OPPURE
RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI AFFIDANDOLE AD ALTRO CTU; OMESSA PRONUNCIA
IN SUBORDINE, LIQUIDAZIONE DEL DANNO SOFFERTO DAL PILATI, ACCERTATO IN PERIZIA COME DISTURBO DELL'ADATTAMENTO DI TIPO LIEVE.
MOTIVO N.5) ESISTENZA DEL DANNO DERIVANTE DA DISTURBO DELL'ADATTAMENTO LIEVE, DELLA DURATA DI UN ANNO E MEZZO DECORRENTE DAL FATTO AVVENUTO IL 5.7.2012; ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CTU E DELLE CONCLUSIONI DELL'AUSILIARIO:
MOTIVO N.6) ERRONEITÀ DELLA STATUIZIONE RELATIVA ALL'ESCLUSIONE DEL DANNO EMERGENTE:
MOTIVO N.7) ERRONEITÀ DELLA STATUIZIONE CHE ESCLUDE LA
SUSSISTENZA DEL DANNO MORALE/NON PATRIMONIALE
In ordine alle domande risarcitorie va ribadito in linea generale che il danno da diffamazione è un danno conseguenza e non costituisce danno in re ipsa .
Ex plurimis si richiamano l'ordinanza 25240 /2017 della Corte di Cassazione ( “ In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”) e l'ordinanza 8861/2021 ( “ In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.)”
Ed inoltre, in tema di risarcimento del danno morale, si richiama la sentenza della Corte di
Cassazione 11269/2018 che ha affermato: “ La lesione di un diritto inviolabile non determina,
10 neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici”.
5. Ritiene la Corte che un aspetto centrale della controversia risieda nella deposizione del teste
, figlio di sulla quale si fonda la principale richiesta risarcitoria Testimone_1 Parte_1
di e che è , non solo totalmente inattendibile, ma presenta notevoli dubbi di Parte_1
falsità della deposizione, grave in quanto diretta a fuorviare il giudice per una diversa decisione, tanto che del tutto condivisibilmente il Tribunale ha effettuato rapporto alla Procura della
Repubblica.
Giova riportare la motivazione sul punto della sentenza: “ Quanto alla componente di danno non patrimoniale/esistenziale legata all'asserita distruzione del rapporto con il figlio, con la moglie e con il suocero, tale domanda si palesa infondata – sul piano del danno – evento – in ragione delle
motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, l'asserita profonda compromissione del rapporto padre – figlio (e familiare in genere) risulta inverosimile all'esito dell'accertamento dei fatti come svolto nel precedente paragrafo III – cui integralmente si rinvia – ed alla tempistica degli episodi (colloquio Tes_1
– in data 05.07.2012; confronto padre – figlio in data 13.07.2012), come
[...] Controparte_1 narrata dal medesimo nella denuncia – querela, ribadita nel corso dei colloqui con il c.t.u. e Pt_1 con l'ausiliario del c.t.u. (cfr. infra, sub. a) e confermata nelle s.i.t. (all. nn. 3 e 4 atto di citazione).
Di guisa che non appare verosimile che – nel ristretto lasso temporale intercorrente tra l'episodio
diffamatorio (05.07.2012) ed il confronto tra il padre ed il figlio (13.07.2012) ed, in generale, la
piena conoscenza degli avvenimenti, anche coinvolgenti la cognata, al 26.07.2012 (data di presentazione della denuncia – querela) – si possa essere sviluppato il lamentato progressivo allontanamento di e la conseguente distruzione del rapporto con l'attore. Testimone_1
D'altronde, appare altresì inverosimile che – a fronte dello stretto ed intenso atteggiarsi dei rapporti intercorrenti tra i due come descritti dall'attore e dai testi , e Testimone_1 Tes_4
pure in seguito all'immediato confronto col genitore, abbia a tal punto _3 Testimone_1
perso la fiducia nel padre, in seguito alle dichiarazioni fatte dallo zio acquisito nel corso di un
unico colloquio, da allontanarsi per anni dal medesimo e rifiutare di vederlo o parlargli. Né la difesa istante ha mai allegato l'esistenza di una grande ammirazione/fiducia/stima di Testimone_1 nei confronti dello zio, tale da giustificare la totale compromissione del rapporto con il padre in
seguito alla discussione avuta con questi. Né, peraltro, tale elemento, appunto mai rappresentato dall'attore, troverebbe conferma nella successiva condotta del ragazzo, il quale, a fine settembre,
11 lasciava l'occupazione presso la società facente capo alla famiglia del – circostanza, CP_1
questa, semmai compatibile alla disgregazione dei rapporti con il convenuto e la sua famiglia, in conseguenza delle offese arrecate al padre (e non viceversa).
Ancora, il lamentato allontanamento, negli anni a seguire, del figlio dal padre è del tutto smentito dalle fotografie tratte dal profilo facebook di – relative al periodo dicembre Testimone_1
2012/novembre 2015 – allegate alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. all. n. 4). La suddetta
produzione – non contestata, quanto alla sua autenticità e provenienza, dalla difesa attrice –
dimostra come lo stretto rapporto tra padre e figlio sia proseguito anche successivamente agli episodi di cui è causa e sino alla fine del 2015: (i) la fotografia relativa al post datato 02.12.2012
ritrae, infatti, e al ritorno da una battuta di caccia e reca la seguente Pt_1 Testimone_1 didascalia: “i numero 1 della caccia alla beccaccia”; (ii) la fotografia relativa al post datato 16 giugno, ancora, ritrae i due insieme in automobile e reca la seguente didascalia: “direzione
Napoli…dai papà ci siamo quasi”, cui fanno seguito numerosi commenti, ulteriormente attestanti
l'ottimo rapporto tra e (iii) ancora, l'immagine relativa al post datato Pt_1 Testimone_1
23.07.2015, con la seguente didascalia: “perché i cacciatori sono i migliori papà del mondo […]”;
(iv) la fotografia relativa al post datato 07.11.2015, ancora, ritrae i due insieme ad altri e reca la seguente didascalia: “Io il sabato sera lo passo dal veterinario….ahahaah” cui fanno seguito numerosi commenti, ulteriormente attestanti l'ottimo rapporto tra e (v) infine, Pt_1 Testimone_1
la fotografia relativa al post datato 23.11.2015, ritrae durante una battuta di caccia. Parte_1
Ebbene, tali elementi documentali – peraltro provenienti dal medesimo profilo facebook di Tes_1
– destituiscono di fondamento le dichiarazioni, rese dal medesimo in sede di esame
[...] Tes_1 orale, relative al fatto che non avrebbe parlato al padre per circa due anni – ferme altresì tutte le
soprastanti considerazioni svolte in ordine alla scarsa attendibilità del teste ed alle ulteriori contraddizioni nelle quali il medesimo sarebbe incorso. D'altronde, l'allontanamento tra i due negli anni successivi era confermato solamente dalla teste (cognata di Testimone_5
entrambe le parti in causa) – la quale, tuttavia, riferiva, altresì, che le raccontava Testimone_1
l'episodio già nel mese di luglio del 2012 e che si era successivamente licenziato in quanto, sul luogo di lavoro, era messa in discussione la figura paterna (elemento, questo, compatibile,
piuttosto, ad un acuirsi delle frizioni con la famiglia dello zio per effetto delle accuse rivolte al
padre). Inoltre, la , riferiva, altresì, che la famiglia si riuniva dopo il 2012, presso la Tes_4 casa del suocero ( ) – sopra il cui appartamento viveva – e da quell'anno Persona_7 Testimone_1 in poi, sempre insieme al suocero, anche presso l'abitazione dell'odierno attore – ciò sconfessando, altresì, la circostanza del deteriorarsi dei rapporti con la moglie, con il suocero ed in generale con la loro famiglia (cfr. verbale di udienza del 05.02.2019).
12 Inoltre, l'allontanamento di dal padre era confermato dal teste amico di Testimone_1 _3
, il quale, tuttavia, precisava di avere visto l'amico intorno al 10.07.2012 e di avergli Tes_1 consigliato subito, quindi nell'immediatezza dei fatti, di non ascoltare lo zio e di lasciare il lavoro
– come effettivamente avveniva nel settembre successivo.
D'altronde, ancora non riferimento alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da entrambi i testi quanto soprattutto ai capitoli 11 e 12 delle memorie istruttorie di parte attrice,
risulta difficilmente credibile, a fronte del fatto che svolgeva attività lavorativa (anzi, Testimone_1
secondo le allegazioni della difesa attrice, era eccessivamente caricato sul luogo di lavoro), che padre e figlio potessero passare insieme – pur non vivendo insieme ( viveva sopra il nonno Tes_1
a Rivodutri, mentre a Cantalice) – cinque o sei ore della giornata, svolgendo insieme una Pt_1 serie di attività ludiche, sino all'episodio del 05.07.2012.
D'altronde, la circostanza della rottura dei rapporti tra padre e figlio, oltre ad essere esclusa dal teste (cfr. verbale di udienza del 13.11.2018), era altresì smentita dal teste Persona_3
– sopra il cui appartamento viveva, come anticipato, per un periodo, Persona_7 Testimone_1
Il sul punto, riferiva che fino al 2012 i due non passavano tanto tempo insieme, perché Pt_2 lavoravano entrambi ed il tempo libero era poco;
precisava, inoltre, quanto alle attività che i due avrebbero condiviso, che non aveva mai fatto l'orto e che andava a pesca da solo o con Tes_1
qualche amico, ma non con il padre (cfr. verbale di udienza del 05.02.2019).
Il complesso degli elementi evidenziati, dunque, conducono a ritenere smentito l'allontanamento di dal padre negli anni successivi, il raffreddamento dei rapporti familiari (anche con Testimone_1
il suocero e con la moglie) e, di conseguenza, il relativo danno non patrimoniale/esistenziale lamentato dall'odierno attore.”
Singolarmente, nel pur compendioso atto di appello, non viene formulata una specifica confutazione di tale capo motivazionale.
Ne consegue che le allegazioni di danno sul punto sono rimaste del tuto sfornite di prova.
6.In linea generale in ordine alla richiesta risarcitoria il Tribunale ha, inoltre, del tutto condivisibilmente osservato:
“La domanda relativa al danno biologico tabellare, configurato come danno da invalidità permanente (nella misura del 15%) in relazione agli asseriti disturbi psichici subìti per effetto della suesposta vicenda, deve essere rigettata alla luce delle considerazioni che seguono e delle risultanze dell'indagine tecnica espletata.
In primo luogo, si osserva come, a sostegno della patologia sofferta (ora indicata come DPTDS ora come depressione), parte attrice abbia prodotto la seguente documentazione medica: certificazione della ASL di Frosinone del 12.11.2015 (all. n. 14 atto di citazione), con la quale
13 il dott. dichiarava che il seguiva, dal 15.10.2012, un trattamento per DPTDS, con CP_4 Pt_1 cadenza di norma settimanale, senza indicare l'evento scatenante di tale condizione;
certificazione relativa ad esiti del test di Rorschach del 23.03.2016, nella quale la specialista si limitava ad evidenziare, all'epoca (quindi a quasi quattro anni di distanza dai fatti di causa, da individuarsi, per tutte le considerazioni svolte al paragrafo precedente, nei giorni dal 5 al 17 luglio 2012) una depressione reattiva ad una situazione ansiogena vissuta dal soggetto, senza indicare a quali eventi si faccia riferimento (all. n. 15 atto di citazione); perizia del Dott. Per_8 del 01.04.2016 (all. n. 13 atto di citazione). Tale ultima perizia, in particolare, era svolta sulla base della documentazione relativa al procedimento penale, della certificazione rilasciata dal Dott. (all. n. 14) e dei colloqui CP_4 con il periziando. Sul punto, si evidenzia come le medesime dichiarazioni rese in tale sede dal (cfr. pag. 3, ove descrive le sofferenze patite in ragione dell'allontanamento progressivo Pt_1 del figlio, della moglie e del suocero, per lui inspiegabile, essendo ignaro della vicenda, avendo il fatto giurare a di non riferire al padre del colloquio) siano smentite, come CP_1 Tes_1 in precedenza evidenziato, dalla circostanza – riferita dal medesimo attore in sede di denuncia
– querela e confermata dalle dichiarazioni spontanee rese da e da Testimone_1 Persona_4
– che il figlio abbia immediatamente (in data 13.07.2012, ovvero 8 giorni dopo i fatti) raccontato al padre l'accaduto. Ancora, lo specialista si limita a prendere atto della diagnosi di DPTDS svolta in precedenza dal Dott. riconducendola, sotto il profilo causale, agli CP_4 episodi come narrati dal dedicando 5 pagine alla descrizione, in linea generale, della Pt_1 sindrome, per poi svolgere un passaggio molto stringato e non motivato in ordine alla concreta sussistenza, nella vicenda esaminata, dei sintomi indicati in letteratura – soprattutto con riferimento alle voci “adeguatezza lesiva”, “continuità” e “esclusione di altre cause” (nemmeno indicate dal c.t.p.). Si evidenzia, infine, come il c.t.p. giunga, in sede di prognosi, ad affermare che le condizioni del periziando migliorerebbero ove il “Tribunale di IE ribadisse, in modo definitivo, la completa infondatezza delle accuse mosse dal verso il in modo CP_1 Pt_1 che abbiano fine quegli atteggiamenti che egli percepisce evitanti (nonostante il Giudice di Pace) e “vagamente” colpevolizzanti da parte della famiglia e venisse riconosciuto CP_1 un congruo risarcimento per il danno psichico patito” – da quantificarsi nella percentuale di invalidità compresa tra il 6 ed il 15%.
Non può essere riconosciuta alcuna efficacia probante delle tesi attoree, al contrario, al decreto del Questore della Provincia di IE del 18.04.2019, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, ove l'autorità amministrativa motivava la decisione in base alla seconda perizia resa dal Dott. (e datata 07.03.2017, con la quale si confermavano le conclusioni della Per_8 relazione precedente, evidenziandosi, altresì, l'insorgenza di una nevrosi post – traumatica da stress connessa all'episodio dell'esposto, su cui infra, § V) e della mancata produzione, da parte dell'istante, della documentazione medica richiesta. La Questura, peraltro, espressamente ribadiva di non avere alcuna competenza medica in ordine alla valutazione dei disturbi psichici del e di non poter valutare il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici di legge, in Pt_1 mancanza della certificazione medica richiesta (cfr. pag. 2, all. alla nota di deposito, non autorizzata, del 18.06.2019).
Al fine di fare chiarezza e luce in tal senso, il Giudice ricorreva a C.T.U. medico – legale, onde accertare le condizioni psico-fisiche dell'attore; stabilire se le alterazioni eventualmente riscontrate siano casualmente riconducibili agli episodi di cui è causa e quantificare, secondo i più diffusi barémes medico-legali, gli eventuali postumi permanenti riscontrati.
Il consulente tecnico prendeva, preliminarmente, visione di tutta la documentazione in atti, riportando, peraltro, pedissequamente la narrazione degli eventi di cui all'atto di citazione, alle pagg. 3 – 6 della relazione tecnica;
valorizzava, riportandone testualmente il contenuto, la certificazione medica sopra indicata (all. nn. 13, 14, e 15 dell'atto di citazione) nonché la seconda relazione tecnica resa dal Dott. nel 2017, così tenendo conto, altresì, delle Per_8
14 assunte conseguenze invalidanti della vicenda dell'esposto, sulla quale si tornerà più avanti (cfr. fino a pag. 18 relazione tecnica d'ufficio). Quindi, il c.t.u. procedeva – in contraddittorio con i c.t.p. di entrambe le parti – all'esame del il quale, tra le altre cose, affermava, in relazione Pt_1 alla vicenda della compravendita del 2009, di avere effettivamente messo in contatto le parti
(pur senza percepire alcun compenso); confermava l'episodio, precedente a quello diffamatorio, relativo al malore del figlio nel giugno del 2012; riferiva, quanto all'episodio di cui è causa, che nei giorni immediatamente successivi avvertiva un allontanamento da parte dei familiari più stretti e che “solo dopo diversi solleciti in data 13.07.2012 il figlio del Sig. Tes_1 confidava al padre quanto gli era stato riferito dal Di lì a breve (in data Controparte_1
26.07.2012) il presentava una querela per diffamazione nei confronti del cognato”, Tes_1 così confermandosi le conclusioni raggiunte al precedente paragrafo III quanto all'effettiva portata della vicenda (cfr. pag. 19 relazione).
Alla luce di ciò, in seguito a confronto con le parti ed i relativi c.t.p., tenuto conto della patologia di natura psichiatrica lamentata e previa autorizzazione del Tribunale, il c.t.u. si avvaleva di ausiliario specialista in psichiatria, il quale, previa disamina della documentazione sanitaria in atti, sottoponeva a visita il in data 08.01.2020, alla presenza del c.t.p. di parte attrice Dott. Pt_1
Nel corso del colloquio, svolta l'anamnesi ed esclusa la presenza di malattie Per_8 psichiatriche nella famiglia d'origine, il come anticipato, per la prima volta menzionava Pt_1 il fatto che il avrebbe “messo in giro la voce”; che, nella versione diffusa dall'odierno CP_1 convenuto, questi lo avrebbe minacciato con una pistola;
che il convenuto avrebbe ordinato al figlio di evitarlo e non raccontargli nulla (cfr. pag. 23 relazione) – circostanze, queste, non allegate dalla difesa attorea sino a tale momento negli scritti difensivi, non confermate dalla prova orale ed ulteriormente smentite da fatto, riportato dal medesimo attore nella denuncia – querela, che il figlio gli riferiva l'accaduto 8 giorni dopo. Ancora, il ribadiva di avere Pt_1 messo in contatto alcune persone con il cognato, in relazione alla compravendita del 2009, senza tuttavia avere mai percepito un compenso (cfr. pagg. 24 e 24 ibidem). Quindi, l'ausiliario interrogava il in ordine all'esatta cronologia degli eventi, in relazione Pt_1 all'insorgenza dei sintomi ed al pensionamento nel 2013, onde il chiariva che era già in Pt_1 mobilità dal 2010, perché l'LC (ove in precedenza era occupato) aveva chiuso a IE e che, dal 2010 all'episodio del 2012, non lavorando, curava i propri interessi (passeggiate nel bosco, giardinaggio, caccia, pesca) passando il tempo insieme al figlio (cfr. pag. 27 ibidem) – circostanza, questa, rilevante ai fini dell'analisi del danno all'attività lavorativa, laddove il Pt_1 non fa alcun riferimento, appunto, all'attività lavorativa ed alle mansioni di responsabilità e di contatto col pubblico, asseritamente svolte nella Pan di Grillo s.r.l. a partire dal 2010.
Ancora, il periziando riferiva di essere venuto a conoscenza delle accuse mosse dal CP_1 nel luglio del 2012 (cfr. pag. 27 ibidem) – con ciò ulteriormente destituendosi di fondamento la tesi che lo stesso sia stato tenuto all'oscuro dell'accaduto per molto tempo, con conseguente progressivo allontanamento dei familiari.
Si evidenzia, inoltre, come nel corso del medesimo colloquio ed alla presenza del c.t.p. Dott.
l'ausiliario specialista abbia rappresentato le proprie perplessità in ordine al fatto che, Per_8 stante la gravità del malessere narrato, invece di farsi aiutare presso il proprio luogo di residenza, si recasse con cadenza settimanale a Frosinone né si facesse prescrivere dei farmaci
– circostanza cui il replicava riferendo di essere contrario ai farmaci, in seguito alla grave Pt_1 malattia che colpiva nel 2006 il cognato, cui era molto legato, e che da allora preferiva non assumerne ove non strettamente necessario (cfr. pag. 31 e 32 relazione). All'esito del colloquio, dunque, e della disamina della documentazione in atti, l'ausiliario specialista, esclusa la sussistenza delle condizioni tipiche ed obiettivabili del PTSD (pagg. 34
– 41) giungeva alla conclusione che “i sintomi riferiti, per la oro intensità, per le caratteristiche di personalità del periziando inquadrate, non hanno configurato un quadro di PTSD, non essendo state rilevate né complicanze fobico – ossessive gravi o di screzio dismorfofobico,
15 significativamente interferenti sul piano clinico, tantomeno scompensi clinici all'evento in questione” (pagg. 41 e 42). Aggiungeva, inoltre, lo specialista che “si può ipotizzare che il abbia invece sofferto di un disturbo dell'adattamento (DA) di tipo lieve nel periodo che Pt_1 l'avrebbe visto recarsi ogni settimana a Frosinone per un supporto psicologico […] dove transitoriamente si sono presentati sintomi compatibili con uno stato di sofferenza psichica temporanea;
i DA […] che tipicamente insorgono in risposta ad una grande quantità di eventi stressanti (incidenti, malattie, problemi lavorativi, problemi familiari, cambiamenti di vita ecc. diversi dagli eventi traumatici tipici del DPTDS” – disturbo, peraltro, ritenuto solo possibile e, comunque, nella forma transitoria e lieve ed allo stato rientrato (cfr. ibidem).
Per giungere a tali conclusioni, lo specialista indagava, escludendola, la sussistenza nella vicenda in esame delle condizioni tipiche del PTSD (con analisi accurata ed esaustiva, cui interamente si rimanda – pagg. 32 – 41 della relazione tecnica d'ufficio), quali intrusioni visive o sensoriali, alterazioni della vita quotidiana, elementi di depressione, difficoltà mnesiche di rievocazione e memoria rispetto all'episodio, sintomi di ipereccitazione, fattori di rischio. Inoltre, lo specialista evidenziava, piuttosto, un quadro clinico di ansia libera, ascrivibile ad allertività ed apprensione più precipue ad un fisiologico adattamento ai nuovi ritmi pensionistici, al lutto della madre del 2018, all'evento interessante il cognato del 2006 “che sembrerebbe il vero evento traumatico con componenti allertive e condizionamento, per esempio verso i farmaci, rispetto al quale durante la visita mostra vivida sensitività nel parlarne e certamente una polarizzazione ideica relativa all'evento, per quanto espressa e ricostruita, che sembrerebbe essere stata improntata più a sentimenti di vergogna e di mancato riconoscimento, che a un PTSD nello specifico” (cfr. pag. 35 relazione tecnica). Evidenziava, infine, che “di fatto, negli ultimi 5 anni, non sia stato sostanzialmente del PTSD (pagg. 34 – 41) giungeva alla conclusione che “i sintomi riferiti, per la oro intensità, per le caratteristiche di personalità del periziando inquadrate, non hanno configurato un quadro di PTSD, non essendo state rilevate né complicanze fobico – ossessive gravi o di screzio dismorfofobico, significativamente interferenti sul piano clinico, tantomeno scompensi clinici all'evento in questione” (pagg. 41 e 42). Aggiungeva, inoltre, lo specialista che “si può ipotizzare che il abbia invece sofferto di un disturbo dell'adattamento (DA) di tipo lieve nel periodo che Pt_1 l'avrebbe visto recarsi ogni settimana a Frosinone per un supporto psicologico […] dove transitoriamente si sono presentati sintomi compatibili con uno stato di sofferenza psichica temporanea;
i DA […] che tipicamente insorgono in risposta ad una grande quantità di eventi stressanti (incidenti, malattie, problemi lavorativi, problemi familiari, cambiamenti di vita ecc. diversi dagli eventi traumatici tipici del DPTDS” – disturbo, peraltro, ritenuto solo possibile e, comunque, nella forma transitoria e lieve ed allo stato rientrato (cfr. ibidem).
Per giungere a tali conclusioni, lo specialista indagava, escludendola, la sussistenza nella vicenda in esame delle condizioni tipiche del PTSD (con analisi accurata ed esaustiva, cui interamente si rimanda – pagg. 32 – 41 della relazione tecnica d'ufficio), quali intrusioni visive o sensoriali, alterazioni della vita quotidiana, elementi di depressione, difficoltà mnesiche di rievocazione e memoria rispetto all'episodio, sintomi di ipereccitazione, fattori di rischio. Inoltre, lo specialista evidenziava, piuttosto, un quadro clinico di ansia libera, ascrivibile ad allertività ed apprensione più precipue ad un fisiologico adattamento ai nuovi ritmi pensionistici, al lutto della madre del 2018, all'evento interessante il cognato del 2006 “che sembrerebbe il vero evento traumatico con componenti allertive e condizionamento, per esempio verso i farmaci, rispetto al quale durante la visita mostra vivida sensitività nel parlarne e certamente una polarizzazione ideica relativa all'evento, per quanto espressa e ricostruita, che sembrerebbe essere stata improntata più a sentimenti di vergogna e di mancato riconoscimento, che a un PTSD nello specifico” (cfr. pag. 35 relazione tecnica). Evidenziava, infine, che “di fatto, negli ultimi 5 anni, non sia stato sostanzialmente mantenuto alcun supporto psicologico anti-ansioso specifico di base, mai necessitato di un intervento clinico –
16 farmacologico, indipendentemente dalla farmacofobia traumatica sviluppata concomitantemente agli eventi del 2006, senza che vi fosse la necessità di impostare adeguati progetti di intervento, specifici per il PTSD, evidentemente non necessari” (cfr. pag. 35 relazione tecnica). Il c.t.u., peraltro, riteneva dette conclusioni dell'ausiliario specialista confermate dalla documentazione sanitaria in atti, evidenziando quanto segue:
Che non risultano da anni contatti con sanitari per esclusive finalità diagnostico-curative;
Che l'ultima (ed unica) certificazione nell'ambito di un percorso squisitamente clinico risale al 12.11.2015 ed è stata rilasciata dal Dott. ella ASL di Frosinone al termine del CP_4 percorso di psicoterapia, che può essere intrapreso anche per disagi, sofferenze e problematiche psicologiche che non necessariamente raggiungono la dignità di malattie mentali classificabili sotto il profilo nosografico;
Che, ad eccezione del Dott. il per la lamentata sofferenza psichica non è mai Per_8 Pt_1 stato visitato da un medico, ossia dall'unica figura professionale titolata a formulare una diagnosi psichiatrica e, eventualmente, a prescrivere terapia farmacologica;
Che, come riportato dal Dott. nella sua relazione del 2017, al nel 2015 e nel Per_8 Pt_1 2016 sarebbe stato rilasciato dalla ASL il rinnovo dell'autorizzazione del porto di fucile per uso di caccia, per il quale è necessario, in base all'art. 1 DM 28 aprile 1998, certificazione medica attestante l'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. Di guisa che un'eventuale patologia di interesse psichico, qualora presente, sarebbe stata sicuramente intercettata dal medico curante (il quale nel certificato anamnestico deve menzionare anche eventuali patologie neuro-psichiche pregresse), dalla consulenza psichiatrica e dal preposto Medico Legale della ASL (cfr. pag. 45 relazione tecnica).
Concludeva, quindi, il c.t.u. nel senso che l'odierno attore non risulta affetto da alcuna patologia di interesse psichiatrico (cfr. pag. 45 relazione tecnica).
Le medesime conclusioni erano dal c.t.u. confermate in seguito alle osservazioni svolte dalla difesa attrice – integralmente riportate alle pagg. 49 – 71 della relazione tecnica e pedissequamente riprese nelle richieste di sostituzione/rinnovazione del c.t.u. di cui alle note del 05.06.2020, al foglio di PC non autorizzato del 02.11.2020, alla comparsa conclusionale, ed, da ultimo, al verbale dell'udienza del 08.03.2021. Il consulente, replicando alle censure mosse, correttamente evidenziava come oggetto dell'analisi tecnica non fosse quello di valutare se le condotte poste in essere dal convenuto possano, in astratto, assumere una valenza psicolesiva, ma soltanto di esaminare se nel caso concreto abbiano effettivamente cagionato un danno psichico (peraltro di natura permanente) al sulla base della documentazione Pt_1 sanitaria e delle risultanze della visita diretta, svolta, peraltro, anche da un ausiliario specialista
– alle cui conclusioni, peraltro, si aderiva. Inoltre, il consulente sottolineava come lo stesso nel corso delle operazioni peritali, Pt_1 negasse a più riprese di soffrire di disturbi psichici e riferisse di trovarsi in uno stato di benessere psico – fisico da circa 2 o 3 anni. Si evidenziava come, nell'ambito del riconoscimento del porto d'armi negli anni 2015 e 2016 e sulla base di quanto espressamente narrato dal Dott. Per_8 nella relazione tecnica del 2017 (il cui contenuto era testualmente trascritto in nota, cfr. pag. 73 relazione tecnica), nel 2016 – ma probabilmente anche nel 2015 – il era sottoposto a Pt_1 videat psichiatrici (non presenti in atti), dai quali era scaturito il necessario giudizio di idoneità psichica alla detenzione di armi da caccia - idoneità che non sarebbe stata sicuramente riconosciuta qualora il periziato fosse stato riscontrato affetto da DPTS. Si ribadiva, ancora, quanto alle osservazioni svolte, l'assenza di segni e/o sintomi ascrivibili ad un quadro che possa indirizzare o far presagire la presenza di Disturbi Dissociativi, Disturbi di Personalità e Disturbi
Psicotici, quali elementi diagnostici dirimenti per un quadro di PTSD Complex, tantomeno
17 PTSD;
la mancata prescrizione e/o assunzione di farmacoterapia, in grado di supportare una diagnosi patognomonica in tal senso;
la circostanza che non risultano da anni contatti con strutture pubbliche o private per scopi squisitamente clinici – ciò determinando la convinzione, tanto del c.t.u. quanto della specialista, della superfluità dell'utilizzo di strumenti ex adiuvantibus, quali test proiettivi, che debbono comunque essere giustificati e contestualizzati nell'ambito di una valutazione clinica specialistica alla quale demandare in ultima analisi l'inquadramento diagnostico nosografico e funzionale (cfr. pag. 73 relazione peritale). Poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie. La consulenza, infatti, è stata svolta in maniera chiara ed esaustiva, attraverso il compiuto esame di tutta la documentazione in atti, l'esame del in contraddittorio con il c.t.p. di parte, sia da parte del c.t.u. che da parte dello specialista, Pt_1 ed il ricorso, appunto, alla valutazione di uno specialista in psichiatria, il quale nuovamente sottoponeva ad esame la documentazione prodotta e svolgeva approfondito colloquio con l'attore (alla presenza del c.t.p.). Ritiene, inoltre, il Giudice che il c.t.u. abbia esaurientemente esplicato il proprio incarico e dato risposta alle osservazioni di parte attrice – di guisa che le richieste di sostituzione/rinnovazione, già disattese in sede di provvedimento del 06.09.2020, devono nuovamente rigettarsi – alla luce della compiutezza, linearità e correttezza anche procedurale dell'analisi peritale in precedenza ripercorsa. Richiamando a quanto in precedenza e di seguito evidenziato quanto alle dichiarazioni rese dai testi di cui alla lett. h) delle osservazioni alla consulenza di parte attrice, si evidenzia ulteriormente che lo stesso Dott. ha riferito come l'analisi si fosse svolta sulla base CP_4 della sola narrazione degli eventi effettuata dal di cui tuttavia il teste non aveva memoria, Pt_1 e che il medico non possa, in ogni caso, verificare se la patologia sia riferita all'evento o ad altro diverso e successivo o precedente (cfr. verbale di udienza del 18.06.2019). Sicchè l'unica certificazione medica in atti attestante la diagnosi posta alla base della presente domanda risarcitoria – e di fatto contrastante con le risultanze della accurata e completa duplice analisi peritale – era basata sulla narrazione di un unico evento da parte del astrattamente Pt_1 compatibile con i sintomi denunciati, la cui relazione con la patologia, tuttavia, non era verificabile dal medico medesimo, non essendo possibile escludere che questa fosse dovuta ad altre vicende.
Altro elemento che si ritiene doversi sottolineare – quanto alle osservazioni di parte attrice – è che la domanda risarcitoria svolta dall'istante riguarda, espressamente, un danno biologico tabellare, consistente nell'invalidità permanente nella misura percentuale del 15%, derivante dal disturbo psichico di PTDS, come da relazione tecnica del Dott. del 2016. Tale danno, Per_8 pertanto, deve essere escluso, sulla base delle conclusioni raggiunte tanto dal c.t.u., quanto dall'ausiliario specialista psichiatra, i quali entrambi, ad esito dell'attenta disaminata sopra riassunta, escludevano che il soffra ovvero abbia sofferto di PTSD ovvero di qualsivoglia Pt_1 altra patologia di interesse psichiatrico – con conseguente compromissione permanente del suo quadro biologico.
Peraltro, quanto alla possibilità di ravvisare altro tipo di lesione – di carattere meramente temporaneo – alla salute del comunque ben diversa da quelle oggetto della domanda Pt_1 risarcitoria, si evidenzia come lo specialista abbia indicato come solamente “possibile” ovvero
“ipotizzabile” la circostanza (appunto mai prospettata dalla difesa attorea) che il abbia Pt_1 sofferto di un lieve e transitorio disturbo dell'adattamento e che tale eventualità sarebbe piuttosto imputabile ad altre vicende quali l'adattamento ai nuovi ritmi pensionistici (ove l'attore riferiva di essere in mobilità dal 2010), al lutto della madre del 2018, ovvero, soprattutto, alla malattia del cognato nel 2006, “che sembrerebbe il vero evento traumatico con componenti allertive e condizionamento, per esempio verso i farmaci, rispetto al quale durante
18 la visita mostra vivida sensitività nel parlarne e certamente una polarizzazione ideica relativa all'evento, per quanto espressa e ricostruita, che sembrerebbe essere stata improntata più a sentimenti di vergogna e di mancato riconoscimento, che a un PTSD nello specifico” (cfr. pag. 35 relazione tecnica). Sicchè – anche quanto alla prospettiva di una (mai lamentata) invalidità temporanea – alla luce dell'analisi peritale, deve escludersi la sussistenza di un nesso causale tra un meramente “ipotizzabile” e “possibile” DA lieve e transitorio ed i fatti oggetto del presente giudizio.
Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria sotto il profilo del danno biologico. b) Il danno emergente
Dal rigetto della domanda risarcitoria sub. a), deriva il rigetto, altresì, della conseguenziale domanda relativa alle spese mediche e di viaggio relative alla terapia svolta presso il
Dipartimento ASL di Frosinone. Al riguardo, e richiamando tutte le considerazioni svolte sub. a) in ordine alla diagnosi ed alla riferibilità della stessa agli eventi di cui è causa, alla terapia ed alla testimonianza resa dal Dott. si evidenzia come in atti non sia presente – come CP_4 sottolineato dal c.t.u. e dal suo ausiliario – documentazione comprovante l'effettivo svolgimento con cadenza settimanale delle sedute ovvero ricevute delle prestazioni terapeutiche svolte, prescrizioni ecc.. in aggiunta alla sola certificazione del 12.11.2015 (all. n. 14 atto di citazione).
c) Il danno morale/non patrimoniale
Le considerazioni sinora svolta conducono, altresì, a rigettare la domanda di risarcimento del danno di natura latu sensu non patrimoniale subìto dal in ragione dello stress derivante Pt_1 dal sottoporsi alle terapie psicologiche di contenimento del proprio disagio psichico (cfr. pag. 8 atto di citazione).
Le censure contenute nell'atto di appello sono, nonostante la struttura apparentemente compendiosa dell'atto, prive di incisività e soprattutto non sono idonee ad integrare una prova sufficiente – di cui era onerato il - del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito. Pt_1
6. In relazione all'VI motivo , del tutto condivisibile è infine la condanna ex art 96 III co.c.p.c.
Per quanto evidenziato dal tribunale e ribadito da questa Corte, è evidente la natura strumentale e pretestuosa del presente giudizio volto a sfruttare una situazione di rapporti familiari conflittuali per conseguire risarcimento di danni insussistenti ( emblematica è la richiesta relativa alla compromissione dei rapporti padre-figlio) o privi di nesso di causalità ( i disturbi di carattere psichico).
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3,
19 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Del tutto inconferente è l'assunto dell'appellante sul difetto di prova di un danno ovvero sulla liquidazione dello stesso, in quanto ben avrebbe potuto il Tribunale liquidare un importo pari ad un multiplo della liquidazione delle spese senza nel caso di specie pervenire ad una liquidazione irragionevole .
Non solo pertanto è condivisibile la sentenza impugnata sul punto, ma a fronte della palese infondatezza dell'appello con il quale ci si duole di una sentenza ineccepibile e della conseguente prosecuzione dell'iniziativa giudiziaria , ritiene la Corte applicabile anche al presente gravame la disposizione dell'art
96 III co. c.p.c. liquidano in favore dell'appellato una somma pari all'importo delle spese del grado.
10 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo al valore effettivo della controversia - non indeterminabile, ma ricompreso nello scaglione tra Euro
52.000,00 ed € 260.000,00 in presenza di una specifica richiesta risarcitoria di € 98.000, oltre accessori, come da punto 3 delle conclusioni dell'atto di appello 98.000,00 – ai valori medi.
11. Va infine respinto il motivo di appello relativo al capo della sentenza di rigetto dell'istanza ex art
89 c.p.c., non solo perché avente carattere ordinatorio e quindi insuscettibile ex se di impugnazione , ma anche perché pienamente condivisibile nel merito.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di Parte_1 CP_2
che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e al pagamento dell'ulteriore
[...] importo ex art 96 III co.c.p.c. di € 12.000,00
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
Roma, 26.2.2025
IL PRESIDENTE EST.
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2774/2021 posta in deliberazione il giorno 15/01/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. PERSIO FRANCESCO;
E
Controparte_1
Avv. DE SANTIS MARTA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 191/2021 emessa dal Tribunale di IE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_1
rigettata la domanda di risarcimento dei danni da diffamazione con condanna alle rifusione delle spese di lite ed ex art 96 III co.c.p.c.
1 si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così correttamente ricostruita nella sentenza impugnata.
“Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. Di avere presentato, in data 26.07.2012, denuncia querela nei confronti di Controparte_1 rappresentando che: (i) il giorno 05.07.2012 quest'ultimo, titolare del Supermercato Tigre in via del Terminillo e cognato dell'istante, convocava il proprio dipendente figlio dell'istante, Testimone_1 dicendogli: “è inutile che segui i consigli di tuo padre in quanto tuo padre è un approfittatore ed un ladro che mi ha truffato € 40.000,00. Non ti devi fidare di lui. Ti devi vergognare di averlo come padre, per me dovrebbe morire subito”; (ii) i medesimi avvertimenti erano poi rivolti dal CP_1
a socia del dinanzi alla di lei sorella Parte_2 Pt_1 Pt_3
2. Che, nel corso del successivo giudizio penale r.g.n.r. 662/2012, con comunicazione del
17.04.2015, il rappresentava la volontà di porgere le proprie scuse e di risarcire il danno CP_1 patito nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice di Pace di IE, inviando assegno per € 3.000,00 ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 – sicchè il reato era dichiarato estinto con sentenza n. 67/2015 del Giudice di Pace di IE, ai sensi della richiamata norma;
3. Che, in conseguenza dei fatti di cui al procedimento penale, il subiva un grave trauma, in Pt_1 quanto i rapporti in precedenza molto stretti con il figlio, intimato dal di mantenere il CP_1 silenzio in ordine alla loro conversazione, erano improvvisamente interrotti, con conseguente ripercussione, altresì, sui rapporti con la moglie e con il suocero – ciò comportando l'insorgere di un forte disagio psichico;
4. Che, pertanto, il iniziava un percorso psicoterapeutico con incontri a cadenza quasi Pt_1 settimanale per circa due anni e mezzo, presso il Dipartimento ASL di Frosinone, ove era diagnosticato un disturbo post traumatico da stress – con danno biologico permanente pari in misura compresa tra il 10 ed il 15% (come indicato dalla perizia di parte allegata in atti);
5. Che il avrebbe, altresì, subìto, in ragione dell'alterarsi dei rapporti con i familiari, una Pt_1 profonda sofferenza morale, oltre a un danno patrimoniale (consistente nelle spese di viaggio da
IE a Frosinone, nei corrispettivi relativi al percorso psicoterapeutico nonché nella riduzione del volume d'affari della società Pan di Grillo s.r.l., di cui è socio, dovuta alla compromissione delle proprie capacità lavorative);
6. Che, pertanto, l'attore avrebbe diritto al risarcimento: del danno biologico tabellare;
del danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la terapia;
del danno morale da reato/non patrimoniale, consistente nello stato di prostrazione morale cagionato derivante dall'isolamento subìto nell'ambito familiare e nell'ambito lavorativo, non ricompreso nella mera menomazione del bene salute;
nel danno all'attività lavorativa, che si traduceva nell'impossibilità di attuare il progetto di sviluppo della società e nella riduzione del volume di affari pari al 60% rispetto agli anni precedenti, con conseguente riduzione dei compensi e degli utili percepiti.
Si costituiva in giudizio il quale osservava: Controparte_1
Che dall'episodio descritto dall'attore erano scaturiti: (i) procedimento penale, nel 2012, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere ex art. 35 d.lgs n. 24/2000; (ii) diffida di pagamento per differenze retributive e risarcimento dei danni per comportamenti vessatori asseritamente subiti da (iii) il presente giudizio civile;
Testimone_1
2 Che, con la richiamata sentenza n. 67/2015, il Giudice di Pace di IE riteneva la somma offerta di € 3.000,00 già pienamente satisfattoria in relazione all'entità del fatto, alla vanificazione dei paventati danni orali ed alle modalità non insidiose del reato;
Che l'attore ed i convenuto sono cognati, avendo sposato due sorelle – rispettivamente Per_1
e Il insieme alla moglie è socio della LI IO & C. Persona_2 CP_1 Pt_3
s.a.s., la quale gestisce una catena di supermercati nel territorio di IE, presso la quale prestava attività lavorativa, per due anni e mezzo circa, Testimone_1
Che i rapporti tra le parti andavano progressivamente raffreddandosi dal 2009 in poi, allorquando, in occasione di una compravendita immobiliare in cui il agiva da intermediario tra il figlio Pt_1 dell'odierno convenuto ed il terzo acquirente, il contestava al cognato di avere chiuso la CP_1 trattativa ad una somma inferiore rispetto a quella originariamente pattuita, onde incamerare la sua provvigione quanto prima, mentre il lamentava che la sua provvigione fosse stata diminuita Pt_1 in ragione del minor ricavato dell'affare. Inoltre, il avrebbe convinto l'odierno convenuto a Pt_1 sottoscrivere l'accordo prospettando che in sede di preliminare l'acquirente avrebbe immediatamente versato la somma di € 40.000,00, laddove, al contrario, l'accordo raggiunto dall'intermediario riguardava il minore importo di € 15.000,00;
Che medio tempore erano interrotti i rapporti commerciali tra la LI IO & C. s.a.s. e la Pan di Grillo s.r.l., la quale risolveva il rapporto di fornitura, in seguito al ridimensionamento delle quantità di approvvigionamento della committente;
Che, nel mese di giugno 2012, era colto da malore sul posto di lavoro e Testimone_1 accompagnato al P.S., ove attaccava verbalmente il nipote Parte_1 Persona_3 minacciandolo con le parole “ti ammazzo…ti sbudello”, accusandolo, quale datore di lavoro, di sottoporre il figlio ad uno stress eccessivo;
Che, pertanto, convocava il nipote onde comprendere le ragioni dell'ostilità Controparte_1 del padre, così inserendosi la condotta oggetto del procedimento penale in un quadro più ampio di contrasti familiari. Nei giorni seguenti, minacciava il che, se non avesse Testimone_1 CP_1 chiesto scusa al padre, “sarebbe successo un casino” e l'odierno convenuto non procedeva a sporgere denunzia/querela in seguito all'intervento delle sorelle e la quale Pt_3 Persona_4 era in quella occasione semplicemente informata di quanto occorso nel 2009;
Che, a fronte dell'episodio datato 05.07.2012, come risultante dalla medesima Testimone_1 denuncia del padre e dalle dichiarazioni rese da a s.i.t., ne riferiva al padre in data Persona_4
13.07.2012 (ovvero solamente 8 giorni dopo), non risultando pertanto verosimile la prospettazione attorea in ordine al deterioramento dei rapporti familiari – rapporti, peraltro, mai interrotti nel tempo, né con il figlio, né con il suocero;
Che parimenti infondate sarebbero le richieste relative al danno biologico – anche alla luce della circostanza per la quale, avendo i Carabinieri di IE proceduto a sequestro delle armi detenute dal presso la propria abitazione ed alla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, sulla Pt_1 base di esposto presentato dal convenuto stante il lamentato disagio psichico dell'attore, le Autorità riscontravano una discrepanza tra la documentazione medica prodotta nella presente sede e la certificazione comprovante l'idoneità psico – fisica allegata alla richiesta di rinnovo della licenza del 2015. D'altronde, non vi sarebbe documentazione comprovante l'effettiva frequentazione del percorso psicoterapeutico indicato, laddove il danno morale sarebbe stato già coperto dalla somma offerta in sede penale;
Che, infine, quanto al danno all'attività lavorativa, il deterrebbe unicamente il 25% delle Pt_1 quote sociali (il 75% essendo della titolarità della comune cognata legale Parte_2 rappresentante) della Pangrillo s.r.l., della quale entrava a far parte nel 2010, successivamente al pensionamento ed al periodo di mobilità presso il precedente datore di lavoro;
il calo di fatturato
3 sarebbe imputabile probabilmente alla risoluzione del rapporto di fornitura con la LI IO
& C. s.a.s.. “
3.L'appello è manifestamente infondato, a fronte di una sentenza analitica ed ineccepibile in fatto ed in diritto che la Corte condivide e fa propria, ritenendo, anche in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali, di schematizzare l'analisi anche congiunta dei motivi di doglianza a fronte di una opinabile frammentazione delle censure.
4. MOTIVO N.1) RINVIO A GIUDIZIO DEL SIG. CARDINALI DINANZI AL GDP DI RIETI PER IL
REATO DI CUI ALL'ART. 595 C.P.; SCUSE DEL SIG. CARDINALI;
RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITÀ;
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA LADDOVE CIRCOSCRIVE TALE RICONOSCIMENTO AL SOLO
AMBITO PENALE, VIOLAZIONE DELL'ART.112.CPC:
MOTIVO N.2) MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA;
IRRIDUCIBILE
CONTRASTO TRA LE PREMESSE E LE CONCLUSIONI DEL RAGIONAMENTO;
NULLITÀ
DELLA SENTENZA;
MOTIVO N.3) ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI
EMERSI IN SEDE CIVILE IN RAPPORTO A QUELLI RISULTANTI DAL PROCESSO PENALE;
ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DEL FATTO ILLECITO CONSISTENTE
NELLA REITERAZIONE DELLA CONDOTTA DENIGRATORIA;
ILLEGITTIMA
DICHIARAZIONE DI ATTENDIBILITÀ DEI TESTI DI PARTE ATTRICE
In primo luogo vanno esaminati i primi tre motivi di appello.
Il Tribunale ha affermato:
“Tanto premesso in via preliminare, la presente domanda ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subìti da in conseguenza, in primo luogo, della condotta diffamatoria tenuta Parte_1 dal cognato già oggetto del procedimento penale r.g.n.r. 662/2012, conclusosi Controparte_1 con sentenza n. 67/2015 del Giudice di Pace di IE, di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000.
A tale iniziale domanda, si aggiungevano, in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., le richieste di risarcimento dei danni subìti in ragione della introduzione nel presente giudizio da parte del convenuto di fatti e circostanze relativi alla vertenza di lavoro di nonché gli Testimone_1 ulteriori danni derivanti dall'esposto presentato ai C.C. di IE (domande su cui cfr. infra, § V e VI).
La vicenda penale trae origine dalla denuncia – querela presentata dall'attore in data 26.07.2012
(cfr. all. n. 1 atto di citazione), con la quale il riferiva che: (i) in data 05.07.2012 alle ore 12.00 Pt_1 il figlio , dipendente presso il Supermercato Tigre di via del Terminillo, era convocato dal Tes_1 datore di lavoro presso il proprio ufficio;
(i) il quindi, diceva al Controparte_1 CP_1 Pt_1
“è inutile che segui i consigli di tuo padre, in quanto tuo padre è un approfittatore ed un ladro che mi ha truffato € 40.000,00. Non ti devi fidare di lui. Ti devi vergognare di averlo come padre, per me dovrebbe morire subito”; (iii) quindi, per circa i 15 giorni successivi, il ragazzo si chiudeva in
4 sé stesso, riferendo tutto al padre in data 13.07.2012 ed asserendo di non avere più fiducia in lui;
(iv) in data 17.07.2012, avrebbe riferito, altresì, a , di essere stato Controparte_1 Parte_2 truffato da avvisandola di stare attenta e di guardarsi da lui (cfr. pag. 1 all. n. 1 atto di Parte_1 citazione). In seguito a tale denuncia – querela, era disposta, in data 08.07.2014, la citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di IE del quale indagato in ordine al reato di CP_1 diffamazione, in relazione ai due episodi indicati (cfr. all. n. 7 atto di citazione). In seguito alle missive del 17.04.2015 e del 14.05.2015 – con la quale ultima il rinnovando il proprio CP_1 rammarico per l'accaduto e manifestando l'intenzione di risarcire il danno patito, rimetteva assegno circolare per l'importo di € 3.000,00 (cfr. all. nn. 10, 11 ed 11 bis atto di citazione) – il Giudice di Pace di IE dichiarava, ai sensi dell'art. 35 D.lgs n. 274/2000, ritenuta l'attività risarcitoria congrua in relazione all'entità del fatto, il non doversi procedere nei confronti dell'imputato, con provvedimento depositato in data 28.05.2015.
Con riferimento, in via preliminare, ai rapporti tra dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 e giudizio civile relativo alla domanda risarcitoria – questione, questa, dibattuta dalle introduzione nel presente giudizio da parte del convenuto di fatti e circostanze relativi alla vertenza di lavoro di nonché gli Testimone_1 ulteriori danni derivanti dall'esposto presentato ai C.C. di IE (domande su cui cfr. infra, § V e VI).
La vicenda penale trae origine dalla denuncia – querela presentata dall'attore in data 26.07.2012
(cfr. all. n. 1 atto di citazione), con la quale il riferiva che: (i) in data 05.07.2012 alle ore 12.00 Pt_1 il figlio , dipendente presso il Supermercato Tigre di via del Terminillo, era convocato dal Tes_1 datore di lavoro presso il proprio ufficio;
(i) il quindi, diceva al Controparte_1 CP_1 Pt_1
“è inutile che segui i consigli di tuo padre, in quanto tuo padre è un approfittatore ed un ladro che mi ha truffato € 40.000,00. Non ti devi fidare di lui. Ti devi vergognare di averlo come padre, per me dovrebbe morire subito”; (iii) quindi, per circa i 15 giorni successivi, il ragazzo si chiudeva in sé stesso, riferendo tutto al padre in data 13.07.2012 ed asserendo di non avere più fiducia in lui;
(iv) in data 17.07.2012, avrebbe riferito, altresì, a , di essere stato Controparte_1 Parte_2 truffato da avvisandola di stare attenta e di guardarsi da lui (cfr. pag. 1 all. n. 1 atto di Parte_1 citazione). In seguito a tale denuncia – querela, era disposta, in data 08.07.2014, la citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di IE del quale indagato in ordine al reato di CP_1 diffamazione, in relazione ai due episodi indicati (cfr. all. n. 7 atto di citazione). In seguito alle missive del 17.04.2015 e del 14.05.2015 – con la quale ultima il rinnovando il proprio CP_1 rammarico per l'accaduto e manifestando l'intenzione di risarcire il danno patito, rimetteva assegno circolare per l'importo di € 3.000,00 (cfr. all. nn. 10, 11 ed 11 bis atto di citazione) – il Giudice di Pace di IE dichiarava, ai sensi dell'art. 35 D.lgs n. 274/2000, ritenuta l'attività risarcitoria congrua in relazione all'entità del fatto, il non doversi procedere nei confronti dell'imputato, con provvedimento depositato in data 28.05.2015.
Con riferimento, in via preliminare, ai rapporti tra dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 e giudizio civile relativo alla domanda risarcitoria – questione, questa, dibattuta dalle difese.
difese – si evidenzia come, per consolidata giurisprudenza (ex multis, Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015), “non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.” (cfr. da ultimo Cass. n. 7655/2019). Ciò in quanto è consolidato l'orientamento nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sia civili che penali, che limita l'efficacia extrapenale del giudicato alle sole ipotesi previste dall'art. 652 c.p.p., ossia alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento o a giudizio abbreviato (qualora, in quest'ultimo caso, la parte civile abbia accettato tale rito), sempreché con la pronunzia assolutoria sia stato positivamente ed effettivamente accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo
5 ha commesso o che esso è stato compiuto in adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Tanto premesso in ordine al carattere non assorbente – in relazione alla presente domanda risarcitoria – degli accertamenti svolti dal Giudice di Pace in ordine alla congruità dell'offerta, deve parimenti evidenziarsi che, in base ad altrettanto consolidato orientamento, quanto all'utilizzabilità in un processo civile delle sommarie informazioni assunte in sede penale, nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p. (cfr. da ultimo, Cass. 18025/19; in senso conforme, Cass. 17316/2018; Cass. 20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017;
Cass. 1948/2016; Cass. 24475/2014). L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle dichiarazioni assunte in sede penale avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti: il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni del giudice penale e senza neppure attribuire un peso decisivo (o prevalente) alle dichiarazioni degli informatori, dovendone vagliare la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze probatorie. A tal fine, non occorre, peraltro, che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, poichè nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova ed il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche (cfr. Cass. 5965/2004; Cass. 4666/2003; Cass.
12763/2000).
Sicchè, se da un lato il Tribunale non è vincolato, nella presente controversia, dalle statuizioni del giudice penale, d'altra parte, nella ricostruzione della vicenda e delle relative conseguenza dannose, può valorizzare, altresì, gli elementi provenienti dal procedimento penale (denuncia – querela, s.i.t. di e , in quanto acquisiti nel presente processo in contraddittorio tra Testimone_1 CP_3 le parti (in allegato, come visto, all'atto di citazione). Ciò posto, evidenzia questo Tribunale come la presente vicenda vada, d'altronde, inquadrata nell'ambito di un più complesso rapporto familiare – considerato che le parti in causa risultano avere sposato le due sorelle e che insieme alla moglie Pt_3 Persona_5 Controparte_1 ed ai figli, è socio della LI IO & C. s.a.s., la quale gestisce una catena di Pt_3 supermercati nel territorio di IE, presso la quale prestava attività lavorativa, per due anni e mezzo circa e sino al settembre 2012, che i rapporti commerciali, precedentemente Testimone_1 intercorrenti, tra la LI IO & C. s.a.s. e la Pan di Grillo s.r.l. (del quale l'attore, come si vedrà, risulta socio al 25%, unitamente alla cognata , erano risolti nel 2011; che, nel Persona_4 mese di giugno 2012, era colto da malore sul posto di lavoro e accompagnato al P.S., Testimone_1 ove aveva un alterco con il nipote accusandolo, quale datore di Parte_1 Persona_3 lavoro, di sottoporre il figlio ad uno stress eccessivo (circostanza, questa, cui fa riferimento il teste ll'udienza del 17.07.2018, vedi infra, riferita in sede di comparsa di costituzione e risposta Tes_2
e non specificamente contestata dalla difesa attorea in sede di memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.).
Tali elementi, emersi nel corso del presente giudizio, devono essere tenuti in considerazione onde inquadrare il fatto illecito di cui è causa e valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi ascoltati.
Ebbene, tanto chiarito in ordine ai principi che hanno guidato la presente disamina, deve ritenersi provato che, in data 05.07.2012, convocato il nipote presso gli uffici Controparte_1 Tes_1 amministrativi del supermercato Tigre di via del Terminillo, ove entrambi lavoravano, gli riferiva che il padre, sfruttando il proprio ruolo di intermediario in una compravendita, lo aveva truffato della somma di € 40.000,00 tempo addietro. Per effetto di tali dichiarazioni, non parlava Tes_1 più con il padre sino al successivo giorno 13.07.2012, allorquando gli riferiva l'accaduto, dicendo di aver perso fiducia in lui. La vicenda involgente tuttavia, deve ritenersi dimostrata Testimone_1 entro questi limiti, come peraltro ricapitolata dalla medesima difesa attorea, nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., pagg. 3, 4 e 5 (sub. paragrafo “4) REALE SVOLGIMENTO DEI FATTI”).
6 Deve, tuttavia, ritenersi non dimostrato, per le motivazioni che seguono, che la condotta del si sia estesa a successivi episodi ripetuti nel tempo con frequenza quasi quotidiana (cfr. CP_1 pag. 4 atto di citazione) - tali da comportare, negli anni a venire, l'allontanamento del figlio ed il complessivo raffreddamento dei rapporti all'interno del nucleo familiare (cfr. ibidem) – né la circostanza, per la prima volta riferita, nel corso del giudizio, dal teste (cfr. verbale Testimone_1 di udienza del 13.11.2018) e poi ribadita dal medesimo attore nel corso del colloquio con l'ausiliario del c.t.u. (dott. – specialista in psichiatria;
cfr. pag. 23 relazione tecnica), che Persona_6 l'odierno convenuto avrebbe riferito al medesimo ovvero diffuso anche con altri Testimone_1 soggetti (non meglio indicati) di essersi fatto restituire il denaro dal cognato, puntandogli una pistola contro.
Devono, infatti, ritenersi dirimenti, al riguardo, gli atti del procedimento penale – depositati dalla medesima difesa attorea in allegato all'atto di citazione – ove appunto, nella denuncia – querela sporta dal medesimo odierno attore, il fatto era descritto come sopra riportato e limitatamente alle espressioni sopra riportate (cfr. infra pagg. 12 e 13) e collocato, temporalmente, al giorno
05.07.2012. Il medesimo in quella sede, riferiva – peraltro in parte contraddicendosi – che il Pt_1 figlio per circa 15 giorni si chiudeva in sé stesso, non parlando più al padre, al quale riferiva l'accaduto solamente in data 13.07.2012 (quindi 8 giorni dopo il colloquio). Tali affermazioni, alla base della successiva citazione a giudizio (ed in relazione alle quali solamente l'odierno convenuto, con le missive dell'aprile e del maggio 2015 presentava le proprie scuse), trovano conferma nelle sommarie informazioni rese, in data 18.10.2012, da (cfr. all. n. 3 atto di citazione), il Testimone_1 quale peraltro, più semplicemente, riferiva che il gli aveva detto “di stare in guardia da CP_1 mio padre perché tempo addietro gli aveva truffato una somma di denaro di circa Parte_1 40.000 euro” nell'ambito di una precedente vicenda di compravendita ove svolgeva il ruolo di intermediario – senza fare riferimento in quella sede, dunque nell'ambito del procedimento penale per diffamazione e, cronologicamente, a distanza di circa tre mesi dal fatto, né ad espressioni maggiormente lesive (come a quelle riportate in sede di denuncia – querela ovvero alla circostanza delle minacce mediante pistola, riportata, invece, nel corso dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio) né ad una successiva rottura del rapporto con il padre. Peraltro, il medesimo sempre nel corso delle s.i.t., riferiva che “dopo qualche giorno Testimone_1 ho saputo che mia zia era stata convocata in ufficio da , il quale Persona_4 Controparte_1 le dice la stessa cosa che aveva detto a me e pertanto decidevo di confrontarmi con mio padre per chiedere spiegazioni. Lo stesso mi disse che non era vero assolutamente nulla, perché […]” (cfr. all. n. 3 atto di citazione). Sicchè deve ritenersi dimostrato, dalle medesime affermazioni di Tes_1 raccolte nel corso del procedimento penale, come il padre ed il figlio abbiano, nel giro di
[...] pochi giorni (8 giorni stando alla denuncia – querela presentata dall'odierno attore), avuto modo di chiarirsi, avendo immediatamente riferito all'odierno attore il contenuto del colloquio Testimone_1 avuto con lo zio. D'altronde, basti osservare, sul punto, che presentava la richiamata Parte_1 denuncia – querela in data 26.07.2012 (a distanza di 21 giorni dai fatti), cosa che, se il figlio non si fosse immediatamente confidato (seguendo, invece, come diversamente rappresentato dal teste per la prima volta nel corso della presente istruttoria orale, l'avvertimento del Testimone_1 di non riferire nulla al padre), non sarebbe certo stata possibile. CP_1
D'altronde, le medesime conclusioni, quanto alla reale portata della vicenda diffamatoria in oggetto, sono confermate dalle spontanee informazioni rese da in data 18.10.2012 (cfr. all. Persona_4
n. 4 atto di citazione), la quale rappresentava di avere riportato le affermazioni del a CP_1 Pt_1
il quale le diceva di essere già a conoscenza della vicenda, in quanto già riferitagli dal figlio
[...]
. Tale dato, da un lato, conferma, ancora una volta, la circostanza che si sia Tes_1 Testimone_1 rivolto in brevissimo tempo al padre, addirittura prima dell'episodio coinvolgente la zia (e riportato, nella denuncia – querela, alla data del 17 luglio); dall'altro, evidenzia una ulteriore aporia nella versione dei fatti come narrata dal medesimo attore e dal figlio (nel corso della successiva istruttoria orale di cui al presente giudizio), ove anticipa i chiarimenti tra i due ad un momento ancora anteriore
7 al 17 luglio, smentendo la circostanza che si sarebbe rivolto all'odierno attore solo Testimone_1 dopo aver saputo di tale secondo episodio. Ancora, la circostanza che, come riferito nell'atto di citazione a pag. 4, il comportamento del si sarebbe ripetuto nel tempo, con frequenza quasi quotidiana, non ha trovato alcuna CP_1 conferma nel corso dell'istruttoria orale (il medesimo teste afferma di essersi dimesso dalla Pt_1 società a fine settembre 2012, senza lamentare condotte persecutorie né aggiungere altro al riguardo;
il teste amico e confidente di riferiva che, ritenendo assurde le _3 Testimone_1 accuse mosse dallo zio, gli consigliava di lasciare il lavoro;
solamente la teste riferiva Tes_4 che le raccontava di avere lasciato il lavoro in quanto non si trovava più bene, essendo Tes_1 messa in discussione la figura del padre). Peraltro, tali condotte – non riferite, si ribadisce, da immediato destinatario delle medesime, nel corso della prova orale (il quale, pure, Testimone_1 ha rappresentato, sotto altri profili, circostanze del tutto inedite, quale la menzione, da parte del convenuto, dell'uso della pistola) – ed in particolare la reiterazione, nel tempo, di accuse denigratorie, risulta cronologicamente incompatibile con l'interruzione del rapporto di lavoro avvenuto alla fine del mese di settembre (e dunque a distanza di meno di tre mesi dal colloquio del
05.07.2012).
Anche con riguardo al secondo episodio narrato nella denuncia – querela, e coinvolgente, appunto,
deve ritenersi che lo stesso vada limitato a quanto riportato nel predetto atto (“in Persona_4 data 17.07.2012 il sig. , parlando con la sig.ra , ha nuovamente Controparte_1 Persona_4 affermato che era stato truffato dal sig. per euro 40.000,00 e la avvisò di stare attenta Parte_1 e di guardarsi da lui”) e a quanto narrato dalla medesima in sede di s.i.t. (“…mi Persona_4 diceva che un nostro cognato comune, essendosi adoperato a fare da tramite per la Parte_1 vendita di una casa si era impossessato di circa 35.000,00 euro […]mi disse di stare attenta a Pt_1
[…] perché sapeva che è socio nella mia attività” – cfr. all. n. 4 atto di citazione).
[...] Pt_1
Si evidenzia – peraltro – con riguardo ad entrambi gli episodi, come, in primo luogo, le missive dell'aprile e del maggio del 2015 di ravvedimento e di scuse dell'odierno convenuto si riferissero, necessariamente, a quanto oggetto del procedimento penale allora in corso, e dunque alla narrazione dei fatti come svolta nella denuncia – querela e nei due verbali di s.i.t. riportati – non potendo, pertanto, costituire un'ammissione di responsabilità estesa alle ulteriori circostanze poste alla base dell'atto di citazione e delle ancora ulteriori circostanze riportate, per la prima volta, dal teste nel corso della prova orale del 13.11.2018 e dall'attore nel corso dei colloqui con lo Testimone_1 specialista. Inoltre, occorre osservare, con riguardo alla lesività delle espressioni utilizzate, che l'uso, anche reiterato, della parola “delinquente” è, per la prima volta, indicato da e Persona_4 da solamente nel corso della presente istruttoria orale (cfr. verbale del 13.11.2018) – Testimone_1 costituendo, pertanto, circostanza non verosimile, considerato: il lasso di tempo intercorso rispetto agli episodi di cui è causa;
che tali espressioni, ove effettivamente utilizzate, sarebbero state più verosimilmente riferite da entrambi nel corso delle sommarie informazioni rese (a poca distanza dai fatti) nel corso del procedimento penale per diffamazione;
nonché dovendosi tener conto della concreta affidabilità di entrambe le testimonianze.
Ed invero, quanto alla teste occorre considerare come la medesima sia socia – nella Persona_4 misura del 75% - ed amministratore unico della società Pan di Grillo s.r.l., insieme all'odierno attore
(socio al 25%), come da visura allegata in atti, e che la difesa attorea lamenti, tra gli Parte_1 altri, il danno patrimoniale discendente dall'asserita riduzione del fatturato della società (per effetto della menomazione della propria capacità lavorativa). Inoltre, risulta dimostrato che la società Pan di Grillo s.r.l. abbia risolto il contratto di fornitura con la società, facente capo alla famiglia del convenuto, LI IO & C. s.a.s. nel corso del 2011 (circostanza riportata nella comparsa di costituzione e riposta e non contestata dalla difesa attorea nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.) – vicenda dovuta, secondo l'attore, al fatto che la Soc. avrebbe preteso di imporre CP_1 l'acquisto del pane ad un prezzo irrisorio (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. pag. 9, lett. b). Sicchè tali elementi conducono a vagliare severamente il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalla teste nella presente sede ed a ritenere maggiormente attendibili le affermazioni raccolte nel corso del procedimento penale.
8 D'altronde, si evidenzia, con riguardo a tale secondo episodio, come il teste – ispettore di Tes_2 polizia ed indifferente alle parti – riferiva di essere stato contattato, il giorno 17.07.2012, dal che lo invitata presso il suo studio, alla presenza della moglie , per chiedere CP_1 Persona_2 consigli su come comportarsi in relazione alla vicenda riguardante l'alterco tra il figlio e Per_3
In tale occasione, poiché la era preoccupata all'idea di creare dissapori familiari, Parte_1 Per_4 era chiamata la cognata con la quale i coniugi parlavano della precedente vicenda della Per_4 compravendita, dalla quale erano scaturiti i dissapori successivamente degenerati nell'episodio coinvolgente il figlio . Il teste, inoltre, pur confermando giorno ed orario come riportati Per_3 nel capitolo di prova articolato da parte attrice (17.07.2012 presso l'ufficio del convenuto), escludeva espressamente di avere sentito le affermazioni “che il gli aveva truffato euro Parte_1 40.000,00 facendo da mediatore per una compravendita immobiliare” e “di stare attenta e guardarsi da lui”, di cui al capitolo di prova (cfr. verbale di udienza del 17.07.2012). Quanto al teste osserva il Tribunale come l'attendibilità delle dichiarazioni da questi Testimone_1 svolte nel corso dell'udienza del 13.11.2018 sia seriamente messa in discussione dalle seguenti circostanze: (i) come anticipato, il medesimo teste è figlio dell'odierno attore (vedi infra in ordine ai rapporti con;
(ii) le dichiarazioni rese dal teste risultano diverse rispetto a quelle rese Parte_1 nel corso delle s.i.t. (cfr. all. n. 3), a loro volta, come già evidenziato, parzialmente divergenti con la narrazione dei fatti resa nella denuncia – querela;
(iii) il teste introduce, per la prima volta, elementi mai in precedenza riferiti (né riportati dalla difesa attorea nell'atto di citazione o nelle memorie istruttorie), quale il riferimento all'episodio relativo all'uso della pistola a scopo estorsivo da parte del – circostanza, anche questa, non verosimile, considerato il lasso di tempo CP_1 intercorso rispetto agli episodi di cui è causa e la mancata menzione nel corso delle sommarie informazioni rese durante il procedimento penale per diffamazione;
(iv) talune dichiarazioni rilasciate dal teste, inoltre, risultano smentite non solamente da altri testimoni ma altresì da alcuni documenti prodotti in giudizio (cfr. infra, sub. § IV); (v) il teste, alla fine del mese di settembre del 2012, lasciava l'impiego presso il Supermercato Tigre, gestito dalla società facente capo alla famiglia del convenuto (cfr. s.i.t., atti di causa e dichiarazioni testimoniali); (vi) il teste, come asserito dalla difesa convenuta e dallo stesso confermato nel corso dell'istruttoria orale, ha un procedimento giudiziario in corso nei confronti della medesima LI IO & C. s.a.s. per differenze retributive.
In base alle considerazioni sopra esposte, dunque, il fatto illecito alla base del presente giudizio deve ritenersi dimostrato nei limiti in precedenza evidenziati – quanto al contenuto delle affermazioni del ed alla tempistica dei due episodi – dovendosi escludere una reiterazione CP_1 delle medesime condotte nei mesi successivi.
Ad avviso della Corte l'appellante sembra ignorare completamente il ragionamento operato dal tribunale sul rapporto tra il giudizio penale ed il giudizio civile in ordine alla parte della vicenda che ha formato oggetto del procedimento sulla quale si è innestato il procedimento penale , sulla autonomia della complessiva e congiunta valutazione di tutte le risultanze istruttorie del giudizio, sia che si tratti di prove atipiche. sia che si tratti di prove tipiche , senza alcuna aprioristica gerarchia delle stesse nel quadro di un accertamento unitario.
Il Tribunale ha operato un'analisi dettagliata di tutte le risultanze operando una critica, attenta e convincente valutazione delle stesse, evidenziando le anomali cronologiche, il maggiore o minore grado di attendibilità delle deposizioni comunque assunte che questa Corte condivide appieno.
9 4. I seguenti motivi aventi ad oggetto la domanda risarcitoria, il cui rigetto costituisce un'autonoma ratio decidendi della presente sentenza, possono essere congiuntamente esaminati.
MOTIVO N.4) NULLITÀ DELLA STATUIZIONE RELATIVA ALL'INSUSSISTENZA DEI DANNI DI NATURA BIOLOGICA LADDOVE IL TRIBUNALE ESCLUDE TALI DANNI
RECEPENDO SUPINAMENTE LE CONCLUSIONI DELLA CTU, OMETTENDO DI DARE
ADEGUATO RISCONTRO ALLE DETTAGLIATE OSSERVAZIONI E CONTESTAZIONI DEL CTP E DEL DIFENSORE;
MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE;
OMESSA PRONUNCIA
NECESSITÀ DI SOSTITUZIONE DEL CTU EX ART. 196 C.P.C.; OPPURE
RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI AFFIDANDOLE AD ALTRO CTU; OMESSA PRONUNCIA
IN SUBORDINE, LIQUIDAZIONE DEL DANNO SOFFERTO DAL PILATI, ACCERTATO IN PERIZIA COME DISTURBO DELL'ADATTAMENTO DI TIPO LIEVE.
MOTIVO N.5) ESISTENZA DEL DANNO DERIVANTE DA DISTURBO DELL'ADATTAMENTO LIEVE, DELLA DURATA DI UN ANNO E MEZZO DECORRENTE DAL FATTO AVVENUTO IL 5.7.2012; ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CTU E DELLE CONCLUSIONI DELL'AUSILIARIO:
MOTIVO N.6) ERRONEITÀ DELLA STATUIZIONE RELATIVA ALL'ESCLUSIONE DEL DANNO EMERGENTE:
MOTIVO N.7) ERRONEITÀ DELLA STATUIZIONE CHE ESCLUDE LA
SUSSISTENZA DEL DANNO MORALE/NON PATRIMONIALE
In ordine alle domande risarcitorie va ribadito in linea generale che il danno da diffamazione è un danno conseguenza e non costituisce danno in re ipsa .
Ex plurimis si richiamano l'ordinanza 25240 /2017 della Corte di Cassazione ( “ In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”) e l'ordinanza 8861/2021 ( “ In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.)”
Ed inoltre, in tema di risarcimento del danno morale, si richiama la sentenza della Corte di
Cassazione 11269/2018 che ha affermato: “ La lesione di un diritto inviolabile non determina,
10 neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici”.
5. Ritiene la Corte che un aspetto centrale della controversia risieda nella deposizione del teste
, figlio di sulla quale si fonda la principale richiesta risarcitoria Testimone_1 Parte_1
di e che è , non solo totalmente inattendibile, ma presenta notevoli dubbi di Parte_1
falsità della deposizione, grave in quanto diretta a fuorviare il giudice per una diversa decisione, tanto che del tutto condivisibilmente il Tribunale ha effettuato rapporto alla Procura della
Repubblica.
Giova riportare la motivazione sul punto della sentenza: “ Quanto alla componente di danno non patrimoniale/esistenziale legata all'asserita distruzione del rapporto con il figlio, con la moglie e con il suocero, tale domanda si palesa infondata – sul piano del danno – evento – in ragione delle
motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, l'asserita profonda compromissione del rapporto padre – figlio (e familiare in genere) risulta inverosimile all'esito dell'accertamento dei fatti come svolto nel precedente paragrafo III – cui integralmente si rinvia – ed alla tempistica degli episodi (colloquio Tes_1
– in data 05.07.2012; confronto padre – figlio in data 13.07.2012), come
[...] Controparte_1 narrata dal medesimo nella denuncia – querela, ribadita nel corso dei colloqui con il c.t.u. e Pt_1 con l'ausiliario del c.t.u. (cfr. infra, sub. a) e confermata nelle s.i.t. (all. nn. 3 e 4 atto di citazione).
Di guisa che non appare verosimile che – nel ristretto lasso temporale intercorrente tra l'episodio
diffamatorio (05.07.2012) ed il confronto tra il padre ed il figlio (13.07.2012) ed, in generale, la
piena conoscenza degli avvenimenti, anche coinvolgenti la cognata, al 26.07.2012 (data di presentazione della denuncia – querela) – si possa essere sviluppato il lamentato progressivo allontanamento di e la conseguente distruzione del rapporto con l'attore. Testimone_1
D'altronde, appare altresì inverosimile che – a fronte dello stretto ed intenso atteggiarsi dei rapporti intercorrenti tra i due come descritti dall'attore e dai testi , e Testimone_1 Tes_4
pure in seguito all'immediato confronto col genitore, abbia a tal punto _3 Testimone_1
perso la fiducia nel padre, in seguito alle dichiarazioni fatte dallo zio acquisito nel corso di un
unico colloquio, da allontanarsi per anni dal medesimo e rifiutare di vederlo o parlargli. Né la difesa istante ha mai allegato l'esistenza di una grande ammirazione/fiducia/stima di Testimone_1 nei confronti dello zio, tale da giustificare la totale compromissione del rapporto con il padre in
seguito alla discussione avuta con questi. Né, peraltro, tale elemento, appunto mai rappresentato dall'attore, troverebbe conferma nella successiva condotta del ragazzo, il quale, a fine settembre,
11 lasciava l'occupazione presso la società facente capo alla famiglia del – circostanza, CP_1
questa, semmai compatibile alla disgregazione dei rapporti con il convenuto e la sua famiglia, in conseguenza delle offese arrecate al padre (e non viceversa).
Ancora, il lamentato allontanamento, negli anni a seguire, del figlio dal padre è del tutto smentito dalle fotografie tratte dal profilo facebook di – relative al periodo dicembre Testimone_1
2012/novembre 2015 – allegate alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. all. n. 4). La suddetta
produzione – non contestata, quanto alla sua autenticità e provenienza, dalla difesa attrice –
dimostra come lo stretto rapporto tra padre e figlio sia proseguito anche successivamente agli episodi di cui è causa e sino alla fine del 2015: (i) la fotografia relativa al post datato 02.12.2012
ritrae, infatti, e al ritorno da una battuta di caccia e reca la seguente Pt_1 Testimone_1 didascalia: “i numero 1 della caccia alla beccaccia”; (ii) la fotografia relativa al post datato 16 giugno, ancora, ritrae i due insieme in automobile e reca la seguente didascalia: “direzione
Napoli…dai papà ci siamo quasi”, cui fanno seguito numerosi commenti, ulteriormente attestanti
l'ottimo rapporto tra e (iii) ancora, l'immagine relativa al post datato Pt_1 Testimone_1
23.07.2015, con la seguente didascalia: “perché i cacciatori sono i migliori papà del mondo […]”;
(iv) la fotografia relativa al post datato 07.11.2015, ancora, ritrae i due insieme ad altri e reca la seguente didascalia: “Io il sabato sera lo passo dal veterinario….ahahaah” cui fanno seguito numerosi commenti, ulteriormente attestanti l'ottimo rapporto tra e (v) infine, Pt_1 Testimone_1
la fotografia relativa al post datato 23.11.2015, ritrae durante una battuta di caccia. Parte_1
Ebbene, tali elementi documentali – peraltro provenienti dal medesimo profilo facebook di Tes_1
– destituiscono di fondamento le dichiarazioni, rese dal medesimo in sede di esame
[...] Tes_1 orale, relative al fatto che non avrebbe parlato al padre per circa due anni – ferme altresì tutte le
soprastanti considerazioni svolte in ordine alla scarsa attendibilità del teste ed alle ulteriori contraddizioni nelle quali il medesimo sarebbe incorso. D'altronde, l'allontanamento tra i due negli anni successivi era confermato solamente dalla teste (cognata di Testimone_5
entrambe le parti in causa) – la quale, tuttavia, riferiva, altresì, che le raccontava Testimone_1
l'episodio già nel mese di luglio del 2012 e che si era successivamente licenziato in quanto, sul luogo di lavoro, era messa in discussione la figura paterna (elemento, questo, compatibile,
piuttosto, ad un acuirsi delle frizioni con la famiglia dello zio per effetto delle accuse rivolte al
padre). Inoltre, la , riferiva, altresì, che la famiglia si riuniva dopo il 2012, presso la Tes_4 casa del suocero ( ) – sopra il cui appartamento viveva – e da quell'anno Persona_7 Testimone_1 in poi, sempre insieme al suocero, anche presso l'abitazione dell'odierno attore – ciò sconfessando, altresì, la circostanza del deteriorarsi dei rapporti con la moglie, con il suocero ed in generale con la loro famiglia (cfr. verbale di udienza del 05.02.2019).
12 Inoltre, l'allontanamento di dal padre era confermato dal teste amico di Testimone_1 _3
, il quale, tuttavia, precisava di avere visto l'amico intorno al 10.07.2012 e di avergli Tes_1 consigliato subito, quindi nell'immediatezza dei fatti, di non ascoltare lo zio e di lasciare il lavoro
– come effettivamente avveniva nel settembre successivo.
D'altronde, ancora non riferimento alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da entrambi i testi quanto soprattutto ai capitoli 11 e 12 delle memorie istruttorie di parte attrice,
risulta difficilmente credibile, a fronte del fatto che svolgeva attività lavorativa (anzi, Testimone_1
secondo le allegazioni della difesa attrice, era eccessivamente caricato sul luogo di lavoro), che padre e figlio potessero passare insieme – pur non vivendo insieme ( viveva sopra il nonno Tes_1
a Rivodutri, mentre a Cantalice) – cinque o sei ore della giornata, svolgendo insieme una Pt_1 serie di attività ludiche, sino all'episodio del 05.07.2012.
D'altronde, la circostanza della rottura dei rapporti tra padre e figlio, oltre ad essere esclusa dal teste (cfr. verbale di udienza del 13.11.2018), era altresì smentita dal teste Persona_3
– sopra il cui appartamento viveva, come anticipato, per un periodo, Persona_7 Testimone_1
Il sul punto, riferiva che fino al 2012 i due non passavano tanto tempo insieme, perché Pt_2 lavoravano entrambi ed il tempo libero era poco;
precisava, inoltre, quanto alle attività che i due avrebbero condiviso, che non aveva mai fatto l'orto e che andava a pesca da solo o con Tes_1
qualche amico, ma non con il padre (cfr. verbale di udienza del 05.02.2019).
Il complesso degli elementi evidenziati, dunque, conducono a ritenere smentito l'allontanamento di dal padre negli anni successivi, il raffreddamento dei rapporti familiari (anche con Testimone_1
il suocero e con la moglie) e, di conseguenza, il relativo danno non patrimoniale/esistenziale lamentato dall'odierno attore.”
Singolarmente, nel pur compendioso atto di appello, non viene formulata una specifica confutazione di tale capo motivazionale.
Ne consegue che le allegazioni di danno sul punto sono rimaste del tuto sfornite di prova.
6.In linea generale in ordine alla richiesta risarcitoria il Tribunale ha, inoltre, del tutto condivisibilmente osservato:
“La domanda relativa al danno biologico tabellare, configurato come danno da invalidità permanente (nella misura del 15%) in relazione agli asseriti disturbi psichici subìti per effetto della suesposta vicenda, deve essere rigettata alla luce delle considerazioni che seguono e delle risultanze dell'indagine tecnica espletata.
In primo luogo, si osserva come, a sostegno della patologia sofferta (ora indicata come DPTDS ora come depressione), parte attrice abbia prodotto la seguente documentazione medica: certificazione della ASL di Frosinone del 12.11.2015 (all. n. 14 atto di citazione), con la quale
13 il dott. dichiarava che il seguiva, dal 15.10.2012, un trattamento per DPTDS, con CP_4 Pt_1 cadenza di norma settimanale, senza indicare l'evento scatenante di tale condizione;
certificazione relativa ad esiti del test di Rorschach del 23.03.2016, nella quale la specialista si limitava ad evidenziare, all'epoca (quindi a quasi quattro anni di distanza dai fatti di causa, da individuarsi, per tutte le considerazioni svolte al paragrafo precedente, nei giorni dal 5 al 17 luglio 2012) una depressione reattiva ad una situazione ansiogena vissuta dal soggetto, senza indicare a quali eventi si faccia riferimento (all. n. 15 atto di citazione); perizia del Dott. Per_8 del 01.04.2016 (all. n. 13 atto di citazione). Tale ultima perizia, in particolare, era svolta sulla base della documentazione relativa al procedimento penale, della certificazione rilasciata dal Dott. (all. n. 14) e dei colloqui CP_4 con il periziando. Sul punto, si evidenzia come le medesime dichiarazioni rese in tale sede dal (cfr. pag. 3, ove descrive le sofferenze patite in ragione dell'allontanamento progressivo Pt_1 del figlio, della moglie e del suocero, per lui inspiegabile, essendo ignaro della vicenda, avendo il fatto giurare a di non riferire al padre del colloquio) siano smentite, come CP_1 Tes_1 in precedenza evidenziato, dalla circostanza – riferita dal medesimo attore in sede di denuncia
– querela e confermata dalle dichiarazioni spontanee rese da e da Testimone_1 Persona_4
– che il figlio abbia immediatamente (in data 13.07.2012, ovvero 8 giorni dopo i fatti) raccontato al padre l'accaduto. Ancora, lo specialista si limita a prendere atto della diagnosi di DPTDS svolta in precedenza dal Dott. riconducendola, sotto il profilo causale, agli CP_4 episodi come narrati dal dedicando 5 pagine alla descrizione, in linea generale, della Pt_1 sindrome, per poi svolgere un passaggio molto stringato e non motivato in ordine alla concreta sussistenza, nella vicenda esaminata, dei sintomi indicati in letteratura – soprattutto con riferimento alle voci “adeguatezza lesiva”, “continuità” e “esclusione di altre cause” (nemmeno indicate dal c.t.p.). Si evidenzia, infine, come il c.t.p. giunga, in sede di prognosi, ad affermare che le condizioni del periziando migliorerebbero ove il “Tribunale di IE ribadisse, in modo definitivo, la completa infondatezza delle accuse mosse dal verso il in modo CP_1 Pt_1 che abbiano fine quegli atteggiamenti che egli percepisce evitanti (nonostante il Giudice di Pace) e “vagamente” colpevolizzanti da parte della famiglia e venisse riconosciuto CP_1 un congruo risarcimento per il danno psichico patito” – da quantificarsi nella percentuale di invalidità compresa tra il 6 ed il 15%.
Non può essere riconosciuta alcuna efficacia probante delle tesi attoree, al contrario, al decreto del Questore della Provincia di IE del 18.04.2019, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, ove l'autorità amministrativa motivava la decisione in base alla seconda perizia resa dal Dott. (e datata 07.03.2017, con la quale si confermavano le conclusioni della Per_8 relazione precedente, evidenziandosi, altresì, l'insorgenza di una nevrosi post – traumatica da stress connessa all'episodio dell'esposto, su cui infra, § V) e della mancata produzione, da parte dell'istante, della documentazione medica richiesta. La Questura, peraltro, espressamente ribadiva di non avere alcuna competenza medica in ordine alla valutazione dei disturbi psichici del e di non poter valutare il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici di legge, in Pt_1 mancanza della certificazione medica richiesta (cfr. pag. 2, all. alla nota di deposito, non autorizzata, del 18.06.2019).
Al fine di fare chiarezza e luce in tal senso, il Giudice ricorreva a C.T.U. medico – legale, onde accertare le condizioni psico-fisiche dell'attore; stabilire se le alterazioni eventualmente riscontrate siano casualmente riconducibili agli episodi di cui è causa e quantificare, secondo i più diffusi barémes medico-legali, gli eventuali postumi permanenti riscontrati.
Il consulente tecnico prendeva, preliminarmente, visione di tutta la documentazione in atti, riportando, peraltro, pedissequamente la narrazione degli eventi di cui all'atto di citazione, alle pagg. 3 – 6 della relazione tecnica;
valorizzava, riportandone testualmente il contenuto, la certificazione medica sopra indicata (all. nn. 13, 14, e 15 dell'atto di citazione) nonché la seconda relazione tecnica resa dal Dott. nel 2017, così tenendo conto, altresì, delle Per_8
14 assunte conseguenze invalidanti della vicenda dell'esposto, sulla quale si tornerà più avanti (cfr. fino a pag. 18 relazione tecnica d'ufficio). Quindi, il c.t.u. procedeva – in contraddittorio con i c.t.p. di entrambe le parti – all'esame del il quale, tra le altre cose, affermava, in relazione Pt_1 alla vicenda della compravendita del 2009, di avere effettivamente messo in contatto le parti
(pur senza percepire alcun compenso); confermava l'episodio, precedente a quello diffamatorio, relativo al malore del figlio nel giugno del 2012; riferiva, quanto all'episodio di cui è causa, che nei giorni immediatamente successivi avvertiva un allontanamento da parte dei familiari più stretti e che “solo dopo diversi solleciti in data 13.07.2012 il figlio del Sig. Tes_1 confidava al padre quanto gli era stato riferito dal Di lì a breve (in data Controparte_1
26.07.2012) il presentava una querela per diffamazione nei confronti del cognato”, Tes_1 così confermandosi le conclusioni raggiunte al precedente paragrafo III quanto all'effettiva portata della vicenda (cfr. pag. 19 relazione).
Alla luce di ciò, in seguito a confronto con le parti ed i relativi c.t.p., tenuto conto della patologia di natura psichiatrica lamentata e previa autorizzazione del Tribunale, il c.t.u. si avvaleva di ausiliario specialista in psichiatria, il quale, previa disamina della documentazione sanitaria in atti, sottoponeva a visita il in data 08.01.2020, alla presenza del c.t.p. di parte attrice Dott. Pt_1
Nel corso del colloquio, svolta l'anamnesi ed esclusa la presenza di malattie Per_8 psichiatriche nella famiglia d'origine, il come anticipato, per la prima volta menzionava Pt_1 il fatto che il avrebbe “messo in giro la voce”; che, nella versione diffusa dall'odierno CP_1 convenuto, questi lo avrebbe minacciato con una pistola;
che il convenuto avrebbe ordinato al figlio di evitarlo e non raccontargli nulla (cfr. pag. 23 relazione) – circostanze, queste, non allegate dalla difesa attorea sino a tale momento negli scritti difensivi, non confermate dalla prova orale ed ulteriormente smentite da fatto, riportato dal medesimo attore nella denuncia – querela, che il figlio gli riferiva l'accaduto 8 giorni dopo. Ancora, il ribadiva di avere Pt_1 messo in contatto alcune persone con il cognato, in relazione alla compravendita del 2009, senza tuttavia avere mai percepito un compenso (cfr. pagg. 24 e 24 ibidem). Quindi, l'ausiliario interrogava il in ordine all'esatta cronologia degli eventi, in relazione Pt_1 all'insorgenza dei sintomi ed al pensionamento nel 2013, onde il chiariva che era già in Pt_1 mobilità dal 2010, perché l'LC (ove in precedenza era occupato) aveva chiuso a IE e che, dal 2010 all'episodio del 2012, non lavorando, curava i propri interessi (passeggiate nel bosco, giardinaggio, caccia, pesca) passando il tempo insieme al figlio (cfr. pag. 27 ibidem) – circostanza, questa, rilevante ai fini dell'analisi del danno all'attività lavorativa, laddove il Pt_1 non fa alcun riferimento, appunto, all'attività lavorativa ed alle mansioni di responsabilità e di contatto col pubblico, asseritamente svolte nella Pan di Grillo s.r.l. a partire dal 2010.
Ancora, il periziando riferiva di essere venuto a conoscenza delle accuse mosse dal CP_1 nel luglio del 2012 (cfr. pag. 27 ibidem) – con ciò ulteriormente destituendosi di fondamento la tesi che lo stesso sia stato tenuto all'oscuro dell'accaduto per molto tempo, con conseguente progressivo allontanamento dei familiari.
Si evidenzia, inoltre, come nel corso del medesimo colloquio ed alla presenza del c.t.p. Dott.
l'ausiliario specialista abbia rappresentato le proprie perplessità in ordine al fatto che, Per_8 stante la gravità del malessere narrato, invece di farsi aiutare presso il proprio luogo di residenza, si recasse con cadenza settimanale a Frosinone né si facesse prescrivere dei farmaci
– circostanza cui il replicava riferendo di essere contrario ai farmaci, in seguito alla grave Pt_1 malattia che colpiva nel 2006 il cognato, cui era molto legato, e che da allora preferiva non assumerne ove non strettamente necessario (cfr. pag. 31 e 32 relazione). All'esito del colloquio, dunque, e della disamina della documentazione in atti, l'ausiliario specialista, esclusa la sussistenza delle condizioni tipiche ed obiettivabili del PTSD (pagg. 34
– 41) giungeva alla conclusione che “i sintomi riferiti, per la oro intensità, per le caratteristiche di personalità del periziando inquadrate, non hanno configurato un quadro di PTSD, non essendo state rilevate né complicanze fobico – ossessive gravi o di screzio dismorfofobico,
15 significativamente interferenti sul piano clinico, tantomeno scompensi clinici all'evento in questione” (pagg. 41 e 42). Aggiungeva, inoltre, lo specialista che “si può ipotizzare che il abbia invece sofferto di un disturbo dell'adattamento (DA) di tipo lieve nel periodo che Pt_1 l'avrebbe visto recarsi ogni settimana a Frosinone per un supporto psicologico […] dove transitoriamente si sono presentati sintomi compatibili con uno stato di sofferenza psichica temporanea;
i DA […] che tipicamente insorgono in risposta ad una grande quantità di eventi stressanti (incidenti, malattie, problemi lavorativi, problemi familiari, cambiamenti di vita ecc. diversi dagli eventi traumatici tipici del DPTDS” – disturbo, peraltro, ritenuto solo possibile e, comunque, nella forma transitoria e lieve ed allo stato rientrato (cfr. ibidem).
Per giungere a tali conclusioni, lo specialista indagava, escludendola, la sussistenza nella vicenda in esame delle condizioni tipiche del PTSD (con analisi accurata ed esaustiva, cui interamente si rimanda – pagg. 32 – 41 della relazione tecnica d'ufficio), quali intrusioni visive o sensoriali, alterazioni della vita quotidiana, elementi di depressione, difficoltà mnesiche di rievocazione e memoria rispetto all'episodio, sintomi di ipereccitazione, fattori di rischio. Inoltre, lo specialista evidenziava, piuttosto, un quadro clinico di ansia libera, ascrivibile ad allertività ed apprensione più precipue ad un fisiologico adattamento ai nuovi ritmi pensionistici, al lutto della madre del 2018, all'evento interessante il cognato del 2006 “che sembrerebbe il vero evento traumatico con componenti allertive e condizionamento, per esempio verso i farmaci, rispetto al quale durante la visita mostra vivida sensitività nel parlarne e certamente una polarizzazione ideica relativa all'evento, per quanto espressa e ricostruita, che sembrerebbe essere stata improntata più a sentimenti di vergogna e di mancato riconoscimento, che a un PTSD nello specifico” (cfr. pag. 35 relazione tecnica). Evidenziava, infine, che “di fatto, negli ultimi 5 anni, non sia stato sostanzialmente del PTSD (pagg. 34 – 41) giungeva alla conclusione che “i sintomi riferiti, per la oro intensità, per le caratteristiche di personalità del periziando inquadrate, non hanno configurato un quadro di PTSD, non essendo state rilevate né complicanze fobico – ossessive gravi o di screzio dismorfofobico, significativamente interferenti sul piano clinico, tantomeno scompensi clinici all'evento in questione” (pagg. 41 e 42). Aggiungeva, inoltre, lo specialista che “si può ipotizzare che il abbia invece sofferto di un disturbo dell'adattamento (DA) di tipo lieve nel periodo che Pt_1 l'avrebbe visto recarsi ogni settimana a Frosinone per un supporto psicologico […] dove transitoriamente si sono presentati sintomi compatibili con uno stato di sofferenza psichica temporanea;
i DA […] che tipicamente insorgono in risposta ad una grande quantità di eventi stressanti (incidenti, malattie, problemi lavorativi, problemi familiari, cambiamenti di vita ecc. diversi dagli eventi traumatici tipici del DPTDS” – disturbo, peraltro, ritenuto solo possibile e, comunque, nella forma transitoria e lieve ed allo stato rientrato (cfr. ibidem).
Per giungere a tali conclusioni, lo specialista indagava, escludendola, la sussistenza nella vicenda in esame delle condizioni tipiche del PTSD (con analisi accurata ed esaustiva, cui interamente si rimanda – pagg. 32 – 41 della relazione tecnica d'ufficio), quali intrusioni visive o sensoriali, alterazioni della vita quotidiana, elementi di depressione, difficoltà mnesiche di rievocazione e memoria rispetto all'episodio, sintomi di ipereccitazione, fattori di rischio. Inoltre, lo specialista evidenziava, piuttosto, un quadro clinico di ansia libera, ascrivibile ad allertività ed apprensione più precipue ad un fisiologico adattamento ai nuovi ritmi pensionistici, al lutto della madre del 2018, all'evento interessante il cognato del 2006 “che sembrerebbe il vero evento traumatico con componenti allertive e condizionamento, per esempio verso i farmaci, rispetto al quale durante la visita mostra vivida sensitività nel parlarne e certamente una polarizzazione ideica relativa all'evento, per quanto espressa e ricostruita, che sembrerebbe essere stata improntata più a sentimenti di vergogna e di mancato riconoscimento, che a un PTSD nello specifico” (cfr. pag. 35 relazione tecnica). Evidenziava, infine, che “di fatto, negli ultimi 5 anni, non sia stato sostanzialmente mantenuto alcun supporto psicologico anti-ansioso specifico di base, mai necessitato di un intervento clinico –
16 farmacologico, indipendentemente dalla farmacofobia traumatica sviluppata concomitantemente agli eventi del 2006, senza che vi fosse la necessità di impostare adeguati progetti di intervento, specifici per il PTSD, evidentemente non necessari” (cfr. pag. 35 relazione tecnica). Il c.t.u., peraltro, riteneva dette conclusioni dell'ausiliario specialista confermate dalla documentazione sanitaria in atti, evidenziando quanto segue:
Che non risultano da anni contatti con sanitari per esclusive finalità diagnostico-curative;
Che l'ultima (ed unica) certificazione nell'ambito di un percorso squisitamente clinico risale al 12.11.2015 ed è stata rilasciata dal Dott. ella ASL di Frosinone al termine del CP_4 percorso di psicoterapia, che può essere intrapreso anche per disagi, sofferenze e problematiche psicologiche che non necessariamente raggiungono la dignità di malattie mentali classificabili sotto il profilo nosografico;
Che, ad eccezione del Dott. il per la lamentata sofferenza psichica non è mai Per_8 Pt_1 stato visitato da un medico, ossia dall'unica figura professionale titolata a formulare una diagnosi psichiatrica e, eventualmente, a prescrivere terapia farmacologica;
Che, come riportato dal Dott. nella sua relazione del 2017, al nel 2015 e nel Per_8 Pt_1 2016 sarebbe stato rilasciato dalla ASL il rinnovo dell'autorizzazione del porto di fucile per uso di caccia, per il quale è necessario, in base all'art. 1 DM 28 aprile 1998, certificazione medica attestante l'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. Di guisa che un'eventuale patologia di interesse psichico, qualora presente, sarebbe stata sicuramente intercettata dal medico curante (il quale nel certificato anamnestico deve menzionare anche eventuali patologie neuro-psichiche pregresse), dalla consulenza psichiatrica e dal preposto Medico Legale della ASL (cfr. pag. 45 relazione tecnica).
Concludeva, quindi, il c.t.u. nel senso che l'odierno attore non risulta affetto da alcuna patologia di interesse psichiatrico (cfr. pag. 45 relazione tecnica).
Le medesime conclusioni erano dal c.t.u. confermate in seguito alle osservazioni svolte dalla difesa attrice – integralmente riportate alle pagg. 49 – 71 della relazione tecnica e pedissequamente riprese nelle richieste di sostituzione/rinnovazione del c.t.u. di cui alle note del 05.06.2020, al foglio di PC non autorizzato del 02.11.2020, alla comparsa conclusionale, ed, da ultimo, al verbale dell'udienza del 08.03.2021. Il consulente, replicando alle censure mosse, correttamente evidenziava come oggetto dell'analisi tecnica non fosse quello di valutare se le condotte poste in essere dal convenuto possano, in astratto, assumere una valenza psicolesiva, ma soltanto di esaminare se nel caso concreto abbiano effettivamente cagionato un danno psichico (peraltro di natura permanente) al sulla base della documentazione Pt_1 sanitaria e delle risultanze della visita diretta, svolta, peraltro, anche da un ausiliario specialista
– alle cui conclusioni, peraltro, si aderiva. Inoltre, il consulente sottolineava come lo stesso nel corso delle operazioni peritali, Pt_1 negasse a più riprese di soffrire di disturbi psichici e riferisse di trovarsi in uno stato di benessere psico – fisico da circa 2 o 3 anni. Si evidenziava come, nell'ambito del riconoscimento del porto d'armi negli anni 2015 e 2016 e sulla base di quanto espressamente narrato dal Dott. Per_8 nella relazione tecnica del 2017 (il cui contenuto era testualmente trascritto in nota, cfr. pag. 73 relazione tecnica), nel 2016 – ma probabilmente anche nel 2015 – il era sottoposto a Pt_1 videat psichiatrici (non presenti in atti), dai quali era scaturito il necessario giudizio di idoneità psichica alla detenzione di armi da caccia - idoneità che non sarebbe stata sicuramente riconosciuta qualora il periziato fosse stato riscontrato affetto da DPTS. Si ribadiva, ancora, quanto alle osservazioni svolte, l'assenza di segni e/o sintomi ascrivibili ad un quadro che possa indirizzare o far presagire la presenza di Disturbi Dissociativi, Disturbi di Personalità e Disturbi
Psicotici, quali elementi diagnostici dirimenti per un quadro di PTSD Complex, tantomeno
17 PTSD;
la mancata prescrizione e/o assunzione di farmacoterapia, in grado di supportare una diagnosi patognomonica in tal senso;
la circostanza che non risultano da anni contatti con strutture pubbliche o private per scopi squisitamente clinici – ciò determinando la convinzione, tanto del c.t.u. quanto della specialista, della superfluità dell'utilizzo di strumenti ex adiuvantibus, quali test proiettivi, che debbono comunque essere giustificati e contestualizzati nell'ambito di una valutazione clinica specialistica alla quale demandare in ultima analisi l'inquadramento diagnostico nosografico e funzionale (cfr. pag. 73 relazione peritale). Poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie. La consulenza, infatti, è stata svolta in maniera chiara ed esaustiva, attraverso il compiuto esame di tutta la documentazione in atti, l'esame del in contraddittorio con il c.t.p. di parte, sia da parte del c.t.u. che da parte dello specialista, Pt_1 ed il ricorso, appunto, alla valutazione di uno specialista in psichiatria, il quale nuovamente sottoponeva ad esame la documentazione prodotta e svolgeva approfondito colloquio con l'attore (alla presenza del c.t.p.). Ritiene, inoltre, il Giudice che il c.t.u. abbia esaurientemente esplicato il proprio incarico e dato risposta alle osservazioni di parte attrice – di guisa che le richieste di sostituzione/rinnovazione, già disattese in sede di provvedimento del 06.09.2020, devono nuovamente rigettarsi – alla luce della compiutezza, linearità e correttezza anche procedurale dell'analisi peritale in precedenza ripercorsa. Richiamando a quanto in precedenza e di seguito evidenziato quanto alle dichiarazioni rese dai testi di cui alla lett. h) delle osservazioni alla consulenza di parte attrice, si evidenzia ulteriormente che lo stesso Dott. ha riferito come l'analisi si fosse svolta sulla base CP_4 della sola narrazione degli eventi effettuata dal di cui tuttavia il teste non aveva memoria, Pt_1 e che il medico non possa, in ogni caso, verificare se la patologia sia riferita all'evento o ad altro diverso e successivo o precedente (cfr. verbale di udienza del 18.06.2019). Sicchè l'unica certificazione medica in atti attestante la diagnosi posta alla base della presente domanda risarcitoria – e di fatto contrastante con le risultanze della accurata e completa duplice analisi peritale – era basata sulla narrazione di un unico evento da parte del astrattamente Pt_1 compatibile con i sintomi denunciati, la cui relazione con la patologia, tuttavia, non era verificabile dal medico medesimo, non essendo possibile escludere che questa fosse dovuta ad altre vicende.
Altro elemento che si ritiene doversi sottolineare – quanto alle osservazioni di parte attrice – è che la domanda risarcitoria svolta dall'istante riguarda, espressamente, un danno biologico tabellare, consistente nell'invalidità permanente nella misura percentuale del 15%, derivante dal disturbo psichico di PTDS, come da relazione tecnica del Dott. del 2016. Tale danno, Per_8 pertanto, deve essere escluso, sulla base delle conclusioni raggiunte tanto dal c.t.u., quanto dall'ausiliario specialista psichiatra, i quali entrambi, ad esito dell'attenta disaminata sopra riassunta, escludevano che il soffra ovvero abbia sofferto di PTSD ovvero di qualsivoglia Pt_1 altra patologia di interesse psichiatrico – con conseguente compromissione permanente del suo quadro biologico.
Peraltro, quanto alla possibilità di ravvisare altro tipo di lesione – di carattere meramente temporaneo – alla salute del comunque ben diversa da quelle oggetto della domanda Pt_1 risarcitoria, si evidenzia come lo specialista abbia indicato come solamente “possibile” ovvero
“ipotizzabile” la circostanza (appunto mai prospettata dalla difesa attorea) che il abbia Pt_1 sofferto di un lieve e transitorio disturbo dell'adattamento e che tale eventualità sarebbe piuttosto imputabile ad altre vicende quali l'adattamento ai nuovi ritmi pensionistici (ove l'attore riferiva di essere in mobilità dal 2010), al lutto della madre del 2018, ovvero, soprattutto, alla malattia del cognato nel 2006, “che sembrerebbe il vero evento traumatico con componenti allertive e condizionamento, per esempio verso i farmaci, rispetto al quale durante
18 la visita mostra vivida sensitività nel parlarne e certamente una polarizzazione ideica relativa all'evento, per quanto espressa e ricostruita, che sembrerebbe essere stata improntata più a sentimenti di vergogna e di mancato riconoscimento, che a un PTSD nello specifico” (cfr. pag. 35 relazione tecnica). Sicchè – anche quanto alla prospettiva di una (mai lamentata) invalidità temporanea – alla luce dell'analisi peritale, deve escludersi la sussistenza di un nesso causale tra un meramente “ipotizzabile” e “possibile” DA lieve e transitorio ed i fatti oggetto del presente giudizio.
Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria sotto il profilo del danno biologico. b) Il danno emergente
Dal rigetto della domanda risarcitoria sub. a), deriva il rigetto, altresì, della conseguenziale domanda relativa alle spese mediche e di viaggio relative alla terapia svolta presso il
Dipartimento ASL di Frosinone. Al riguardo, e richiamando tutte le considerazioni svolte sub. a) in ordine alla diagnosi ed alla riferibilità della stessa agli eventi di cui è causa, alla terapia ed alla testimonianza resa dal Dott. si evidenzia come in atti non sia presente – come CP_4 sottolineato dal c.t.u. e dal suo ausiliario – documentazione comprovante l'effettivo svolgimento con cadenza settimanale delle sedute ovvero ricevute delle prestazioni terapeutiche svolte, prescrizioni ecc.. in aggiunta alla sola certificazione del 12.11.2015 (all. n. 14 atto di citazione).
c) Il danno morale/non patrimoniale
Le considerazioni sinora svolta conducono, altresì, a rigettare la domanda di risarcimento del danno di natura latu sensu non patrimoniale subìto dal in ragione dello stress derivante Pt_1 dal sottoporsi alle terapie psicologiche di contenimento del proprio disagio psichico (cfr. pag. 8 atto di citazione).
Le censure contenute nell'atto di appello sono, nonostante la struttura apparentemente compendiosa dell'atto, prive di incisività e soprattutto non sono idonee ad integrare una prova sufficiente – di cui era onerato il - del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito. Pt_1
6. In relazione all'VI motivo , del tutto condivisibile è infine la condanna ex art 96 III co.c.p.c.
Per quanto evidenziato dal tribunale e ribadito da questa Corte, è evidente la natura strumentale e pretestuosa del presente giudizio volto a sfruttare una situazione di rapporti familiari conflittuali per conseguire risarcimento di danni insussistenti ( emblematica è la richiesta relativa alla compromissione dei rapporti padre-figlio) o privi di nesso di causalità ( i disturbi di carattere psichico).
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3,
19 c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Del tutto inconferente è l'assunto dell'appellante sul difetto di prova di un danno ovvero sulla liquidazione dello stesso, in quanto ben avrebbe potuto il Tribunale liquidare un importo pari ad un multiplo della liquidazione delle spese senza nel caso di specie pervenire ad una liquidazione irragionevole .
Non solo pertanto è condivisibile la sentenza impugnata sul punto, ma a fronte della palese infondatezza dell'appello con il quale ci si duole di una sentenza ineccepibile e della conseguente prosecuzione dell'iniziativa giudiziaria , ritiene la Corte applicabile anche al presente gravame la disposizione dell'art
96 III co. c.p.c. liquidano in favore dell'appellato una somma pari all'importo delle spese del grado.
10 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo al valore effettivo della controversia - non indeterminabile, ma ricompreso nello scaglione tra Euro
52.000,00 ed € 260.000,00 in presenza di una specifica richiesta risarcitoria di € 98.000, oltre accessori, come da punto 3 delle conclusioni dell'atto di appello 98.000,00 – ai valori medi.
11. Va infine respinto il motivo di appello relativo al capo della sentenza di rigetto dell'istanza ex art
89 c.p.c., non solo perché avente carattere ordinatorio e quindi insuscettibile ex se di impugnazione , ma anche perché pienamente condivisibile nel merito.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore di Parte_1 CP_2
che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e al pagamento dell'ulteriore
[...] importo ex art 96 III co.c.p.c. di € 12.000,00
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
Roma, 26.2.2025
IL PRESIDENTE EST.
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