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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11501 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9995/2022 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 19/9/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.9995/2022 R.G. tra nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...] Aversa(CE) rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Palumbo C.F.
con procura in atti e con esso elettivamente domiciliato alla via dei CodiceFiscale_2
Missionari,11 Napoli (c/o Avv. Roberto Rosiello) ATTORE
e
(c.f. , nato a [...] il giorno Controparte_1 C.F._3
02/12/1960, elett.te domiciliato in Napoli (Na) al Viale Delle Stelle n. 11, Cap 80144, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Giordano ( ,che lo rapp.ta e difende, C.F._4
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.Salvatore Orefice ( , giusta procura C.F._5
in calce al presente atto
CONVENUTA
nonché
(iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale Controparte_2
, Partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, con Sede Legale e Direzione Generale in Milano al Corso Como 17, rappresentata e CP_3 di-fesa - in virtù di procura in atti, dall'avvocato Carmela Greco (codice fiscale
), con studio in Napoli alla via Agostino Depretis 145 C.F._6
CONVENUTA
oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite: come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , ha adito il giudice nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
deducendo quanto segue: “il 25 Febbraio 2019 verso le ore 16,30 in Napoli, CP_4 [...]
alla guida della moto Piaggio Beverly 500 targata DD 30454 assicurata Parte_1 [...]
con polizza n.162085185 percorreva corso Secondigliano con direzione Controparte_5
Aversa(CE); b) all'altezza della caserma della Polizia di Stato, la Citroen targata ED 878 NN di
assicurata che percorreva la detta strada con la Controparte_1 Controparte_2
medesima direzione di marcia, inopinatamente ,con improvvisa manovra di svolta a sinistra, senza indicatore di direzione acceso, incurante della presenza sul manto stradale di apposita doppia linea continua tra le due carreggiate, nonchè della presenza dell' apposito cartello di divieto di svolta a sinistra, partendo dalla corsia di destra si immetteva nella opposta carreggiata ed urtava la detta moto che sopraggiungeva nella corsia sinistra viaggiando nella stessa direzione;
c) accortosi di tale repentina ed errata manovra, il conducente della moto Piaggio Beverly, che viaggiava a velocita' ridotta, tentava di sterzare verso sinistra per evitare l'impatto, senza poterci riuscire;
d)che l'urto avvenne tra la parte anteriore sinistra della Citroen targata ED 878 NN all'altezza della sua ruota e la ruota anteriore della moto Piaggio Beverly 500 targata DD 30454;
e)che a seguito dell'impatto cadeva a terra alla destra della moto Piaggio Beverly Parte_1
500 targata DD 30454 la quale viceversa cadeva sul proprio lato sinistro;
tutto ciò premesso chiede in questa sede la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni;
previa costituzione di questi ultimi , che hanno contestato le domande in fatto e diritto, depositata documentazione ed espletata la prova, è stata redatta C.T.U. medica del 3/8/2025 a firma del dott . Persona_1 Quanto alla proponibilità della domanda, l'istante ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo di cui all'art. 145 Codice delle Assicurazioni, formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla nel CP_4
2021 ma anche nel 2019 come si desume dalle mail della spa dirette all'attore, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio;
tali richieste hanno altresì interrotto il decorso del termine di prescrizione che va individuato in quello indicato dall'art 2947 terzo comma cc atteso che senza dubbio secondo le allegazioni di parte istante si configura il reato di lesioni colpose stradali .
Va poi dichiarata l'ammissibilità della domanda atteso che l'istante ha compiutamente indicato la causa petendi ed il petitum formale e sostanziale nonché la sua procedibilità come da invito alla negoziazione del 19/9/2022 depositato il 23/1/2023.
Nel merito, premesso che l'azione è stata, in modo chiaro ed inequivoco, esperita ai sensi dell'art
2054 cc e 144 CdA, la titolarità attiva e passiva non sono contestate in modo serio e specifico da nessuna delle parti in causa ed inoltre sono comprovate dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia
Municipale di Napoli intervenuta sui luoghi dopo il sinistro e dal comportamento stragiudiziale dell' che ha anche corrisposto una somma di €82.010,00 trattenuta come acconto dal CP_4
. Pt_1
Quanto alla dinamica, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., va rilevato che , come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli , la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza;
qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico;
“In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” ( sent Cass n. 124/2016 e sent n.9528/2012 secondo cui: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”); “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (ord Cass n. 15736/2022); “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione” (ord Cass. n. 1992/2024); “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale, anzichè ricorrere al criterio sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa, aveva rigettato sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sul presupposto che il tenore delle prove testimoniali non consentiva di ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria)” (ord Cass n. 9353/2019).
Se tale è la normativa vigente e l'orientamento della Suprema Corte, nel caso de quo ritiene questo giudice che vada dichiarata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro;
infatti se si esaminano le dichiarazioni dei testi: “ Conosco i sig perché ho studiato con suo figlio Pt_1
medicina A febbraio 2019 non ricordo il giorno, ero in moto e tornavo verso le 16,00 verso casa da
Capodichino verso il raccordo asse mediano per Ero a corso Secondigliano vicino alla Pt_2
caserma di polizia verso Preciso che alle 15 mi ero fermato a piazza Carlo III per Pt_2
prendere un caffè e per caso nel bar ho incontrato che prendeva un caffè ed era solo. Ci Parte_1
siamo salutati e lui mi ha detto che doveva tornare a casa ad Aversa e ci siamo detti di fare la
strada insieme era su un Beverly RO e io su una moto Siamo partiti insieme e lui era Parte_1
davanti a me. C'era traffico e per ogni senso di marcia una corsia e vi erano le auto incolonnate e
noi motorini affiancati alle auto era subito davanti a me;
un'auto davanti a me e Parte_1
affiancata , ha svoltato a sinistra non so dove perché c'era una doppia striscia continua . Parte_1
L'auto una Citroen scura con a bordo il conducente un uomo, ha urtato, nel fare la manovra, la
ruota anteriore del motorino con la propria parte anteriore sinistra . L'auto non aveva segnalato la
svolta e il motorino stava camminando e davanti a lui non c'era nessuno. C'è stata collisione e
è caduto a terra. Mi sono fermato e ho parcheggiato la mia moto e mi sono recato da Parte_1 che era a terra e lamentava dolori al bacino e zona lombare Era caduto sulla destra Parte_1
mentre il motorino era caduto sulla sinistra Andavamo molto piano . L'auto si è fermata e il
signore è sceso e qualcuno ha chiamato l'ambulanza che ha portato all'ospedale San Parte_1
GI OS e poi LL BE e l'ho seguito in entrambi gli ospedali Sono arrivati i Vigili a
LL BE Non so che fine ha fatto la moto di Non ho molti rapporti con ma Parte_1 Parte_1
quando l'ho visto mi ha detto che non riesce più a fare footing o corsa come prima .So che ha avuto
difficoltà anche nell'attività intima. Quel giorno pioveva ma non molto” ( teste ); Testimone_1
“Conoscevo di vista in quanto marito della vicepreside della scuola che ho Parte_1
frequentato alle superiori E' la seconda volta che ho testimoniato, la prima volta davanti al
Giudice di Pace di Procida circa 10 anni fa sempre per un incidente stradale . Prima del covid , nel
2019 nel mese di febbraio un pomeriggio mi trovavo al corso Secondigliano altezza Polizia di Stato
ed ero in auto da solo e tornavo verso casa, direzione TO . Eravamo incolonnati e ho visto
un'auto che era davanti a me , due auto davanti a me, che improvvisamente ha iniziato una
inversione ad U per tornare indietro e nel far ciò ha investito uno scooter che ci stava passando
accanto sul nostro lato sinistro. Preciso che ogni corsia per senso di marcia è larga e considerate
le auto parcheggiate sul lato destro, possono passare solo auto incolonnate ma lo scooter poteva
superarci senza invadere l'opposta corsia . Il motorino con a bordo un uomo, stava percorrendo la
strada senza correre a velocità moderata e l'auto , grigio scura, ha colpito la ruota anteriore dello
scooter con la parte anteriore sinistra, non la parte laterale. Ho accostato per aiutare perché il
motorino, per evitare l'auto, si è spostato sulla corsia di sinistra ed è caduto a terra. Ho verificato
che il signore a terra , conducente del motorino, era il . Vi erano un signore anziano con un Pt_1
ombrello che proteggeva il che era a terra e un ragazzo che ha detto essere un medico per Pt_1
cui sono andato via. Il aveva il casco non integrale . Il era a terra , lungo e forse in Pt_1 Pt_1
stato confusionale Il motorino era a terra alla sinistra del . Dopo mesi incontrai la Pt_1
professoressa e le chiesi del marito e mi disse che non stava bene e le diedi il mio numero di
telefono.” ( teste ), “Non ho mai testimoniato davanti ad un giudice . Non Testimone_2 riconosco il signore presente in aula che il giudice dice essere . Il 25 febbraio Parte_1
2019 di pomeriggio verso le 16 ero in bicicletta;
credo non piovesse Ero a corso Secondigliano e
venivo da Capodichino ed ero all'altezza di un centro di radiologia. C'era un poco di traffico e
cercavo di sorpassare le auto dal lato sinistro;
davanti a me vi erano varie auto e una di queste
stava svoltando a sinistra verso il centro di radiologia e un motorino che era già davanti a me ma
dietro l'auto, è andato a finire contro l'auto Non ricordo i punti d'urto ma sono sicuro che il
motorino ha colpito l'auto quando l'auto aveva già iniziato la svolta . L'auto nera piccola tipo
Citroen ha iniziato la svolta a velocità moderata e con la freccia accesa. A causa dello scontro il
motorino è caduto sulla sinistra credo e a bordo vi era un signore. Anche a bordo dell'auto vi era
un uomo e mi sono fermato e lui mi ha dato il suo numero di telefono Non ricordo se il conducente
del motorino avesse il casco Non ricordo se ci fosse un signore con un ombrello. Riconosco nelle
foto prodotte dalla i luoghi, vicino alla stazione di Polizia , la traversa prima. Il centro di CP_4
radiologia era a sinistra rispetto al nostro senso di marcia ma non lo ho visto ,la gente che era
fuori al momento dello scontro me ne ha parlato. Confermo che vi era una traversa a sinistra del
nostro senso di marcia” ( teste , nonché le risultanze degli accertamenti operati Testimone_3
dalla Polizia Municipale di Napoli emerge che: 1) la Polizia non è stata in grado di ricostruire la dinamica del sinistro;
2) i punti di collisone tra i due veicoli sono stati la parte anteriore sinistra dell'auto e la ruota anteriore del motorino;
3) il teste ed il teste assumono che Tes_1 Tes_3
l'auto stava svoltando alla sua sinistra mentre il teste dichiara che il veicolo del Tes_2 [...]
stava effettuando una manovra di inversione ad U;
4) l'attore ed il teste deducono CP_1 Tes_2
che il motorino per evitare l'urto con l'auto si è spostata a sinistra per poi cadere mentre il teste dichiara che l'auto ha colpito il motorino mentre questi era affiancato alla Citroen ed Tes_1
infine il teste precisa che il motorino ha colpito l'auto mentre questi aveva già iniziato la Tes_3
svolta a sinistra;
5) il teste dichiara che lo scontro si è verificato all'altezza della caserma Tes_1
della Polizia di corso Secondigliano e che a terra vi è una doppia striscia continua mentre il teste assume che il fatto si è verificato all'altezza di un centro di radiologia e la Polizia Tes_4 Municipale nel rapporto indica il civico 207 di corso Secondigliano;
infine dall'esame delle foto dei luoghi in atti non emerge l'esistenza di una doppia striscia continua orizzontale quanto piuttosto la presenza di strisce di attraversamento pedonali;
6) i testi attorei dichiarano che l'auto non aveva gli indicatori di direzione accesi mentre il teste afferma il contrario . Tes_4
Se tali sono gli elementi probatori emersi nel corso del processo, ritine questo giudice che non vi sia la prova certa e tranquillizzante del comportamento del tutto corretto e prudente di uno dei due conducenti tenuto conto che i punti d'urto, parte anteriore di entrambi veicoli, non consente di accertare con sicurezza se la manovra di svolta a sinistra verso il centro di radiologia da parte del conducente del veicolo Citroen fosse realmente iniziata quando la moto era già affiancata o piuttosto subito prima;
in tal caso il avrebbe dovuto rallentare ed evitare di superare i veicoli Pt_1
alla sua destra soprattutto nelle vicinanze di un attraversamento pedonale.
In definitiva, risultando in modo certo solo lo scontro, opera la presunzione di pari responsabilità
ex art 2054 secondo comma cc con la conseguenza che i convenuti vanno condannati in solido tra loro, al risarcimento danni subiti dall'attore nella misura del 50%; né trova operatività l'art 1917 cc richiamato dal stante la peculiare disciplina del decreto legislativo n. 209/2005 come CP_1
chiarito dalla S.C. con la sentenza n. 20786 del 20/08/2018 .
In ordine all'entità delle lesioni e con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva partendo da tali presupposti e dalla premessa che esistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata
(referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata (“sindrome del cono midollare con paraparesi, deficit di forza moderato,
possibilità di deambulazione senza appoggio, deficit sfinterico, impotenza erigendi da pregresso
valido traumatismo midollare con marcata sofferenza diffusa delle fibre nervose periferiche
motorie e sensitive (Dx>Sn), con interessamento dello SPE e dello SPI bilateralmente;
♦ disturbo
somatiforme indifferenziato lieve) e stante la prova del danno morale del danno alla vita di relazione come desumibile dalle dichiarazioni del teste (“quando l'ho visto mi ha detto che non Tes_1
riesce più a fare footing o corsa come prima .So che ha avuto difficoltà anche nell'attività intima”) , va liquidato sia il danno alla salute che le altre componenti, il tutto all'attualità sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore valido per il caso sub iudice , considerando il 50% di invalidità permanente e tenuto conto dell'anno di nascita (27/6/1953) e del tipo di lesioni subite, in €415.000,00 ( valore base del punto all'attualità considerando il danno morale €11.102,70 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,680 e poi ulteriore personalizzazione ) e a titolo di invalidità temporanea totale ( 60 giorni) €6.900,00 e parziale (60 gg al 75%, 60 gg al 25% come da pag 11 della C.T.U.) €6.900,00 per una somma complessiva di €428.800,00, di cui va posto a carico dei convenuti il 50% per €214.400,00 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011
, n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di
debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità
liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito,
purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere
interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma
integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con
decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi
decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente
adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di
valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del
denaro nel periodo considerato”).
Dalla suddetta somma va detratta la somma di € 82.010,00 già ricevuta prima del giudizio che attualizzata è pari ad € 92.425,27per un residuo di € 121.974,73 oltre interessi legali dall'1/1/2022
al saldo .
Va poi riconosciuta la somma di €515,33 pari al 50% di €1.030,66 a titolo di spese mediche sostenute, oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo. Le spese di CTU, liquidate in decreto e di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta ,
valore medio dello scaglione fino ad €260.000,00, ridotto per l'accoglimento parziale delle istanze con attribuzione in favore dell'avv.to Ernesto Palumbo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, riconosciuta la pari responsabilità, condanna in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €121.974,73
oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo e della somma di €515,33 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
Pone le spese di C.T.U. liquidate in decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €10.000,00 per compenso ed € 535,00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Ernesto Palumbo .
Napoli 9/12/2025 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 19/9/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.9995/2022 R.G. tra nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...] Aversa(CE) rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Palumbo C.F.
con procura in atti e con esso elettivamente domiciliato alla via dei CodiceFiscale_2
Missionari,11 Napoli (c/o Avv. Roberto Rosiello) ATTORE
e
(c.f. , nato a [...] il giorno Controparte_1 C.F._3
02/12/1960, elett.te domiciliato in Napoli (Na) al Viale Delle Stelle n. 11, Cap 80144, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Giordano ( ,che lo rapp.ta e difende, C.F._4
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.Salvatore Orefice ( , giusta procura C.F._5
in calce al presente atto
CONVENUTA
nonché
(iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale Controparte_2
, Partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, con Sede Legale e Direzione Generale in Milano al Corso Como 17, rappresentata e CP_3 di-fesa - in virtù di procura in atti, dall'avvocato Carmela Greco (codice fiscale
), con studio in Napoli alla via Agostino Depretis 145 C.F._6
CONVENUTA
oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite: come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , ha adito il giudice nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
deducendo quanto segue: “il 25 Febbraio 2019 verso le ore 16,30 in Napoli, CP_4 [...]
alla guida della moto Piaggio Beverly 500 targata DD 30454 assicurata Parte_1 [...]
con polizza n.162085185 percorreva corso Secondigliano con direzione Controparte_5
Aversa(CE); b) all'altezza della caserma della Polizia di Stato, la Citroen targata ED 878 NN di
assicurata che percorreva la detta strada con la Controparte_1 Controparte_2
medesima direzione di marcia, inopinatamente ,con improvvisa manovra di svolta a sinistra, senza indicatore di direzione acceso, incurante della presenza sul manto stradale di apposita doppia linea continua tra le due carreggiate, nonchè della presenza dell' apposito cartello di divieto di svolta a sinistra, partendo dalla corsia di destra si immetteva nella opposta carreggiata ed urtava la detta moto che sopraggiungeva nella corsia sinistra viaggiando nella stessa direzione;
c) accortosi di tale repentina ed errata manovra, il conducente della moto Piaggio Beverly, che viaggiava a velocita' ridotta, tentava di sterzare verso sinistra per evitare l'impatto, senza poterci riuscire;
d)che l'urto avvenne tra la parte anteriore sinistra della Citroen targata ED 878 NN all'altezza della sua ruota e la ruota anteriore della moto Piaggio Beverly 500 targata DD 30454;
e)che a seguito dell'impatto cadeva a terra alla destra della moto Piaggio Beverly Parte_1
500 targata DD 30454 la quale viceversa cadeva sul proprio lato sinistro;
tutto ciò premesso chiede in questa sede la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni;
previa costituzione di questi ultimi , che hanno contestato le domande in fatto e diritto, depositata documentazione ed espletata la prova, è stata redatta C.T.U. medica del 3/8/2025 a firma del dott . Persona_1 Quanto alla proponibilità della domanda, l'istante ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo di cui all'art. 145 Codice delle Assicurazioni, formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla nel CP_4
2021 ma anche nel 2019 come si desume dalle mail della spa dirette all'attore, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio;
tali richieste hanno altresì interrotto il decorso del termine di prescrizione che va individuato in quello indicato dall'art 2947 terzo comma cc atteso che senza dubbio secondo le allegazioni di parte istante si configura il reato di lesioni colpose stradali .
Va poi dichiarata l'ammissibilità della domanda atteso che l'istante ha compiutamente indicato la causa petendi ed il petitum formale e sostanziale nonché la sua procedibilità come da invito alla negoziazione del 19/9/2022 depositato il 23/1/2023.
Nel merito, premesso che l'azione è stata, in modo chiaro ed inequivoco, esperita ai sensi dell'art
2054 cc e 144 CdA, la titolarità attiva e passiva non sono contestate in modo serio e specifico da nessuna delle parti in causa ed inoltre sono comprovate dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia
Municipale di Napoli intervenuta sui luoghi dopo il sinistro e dal comportamento stragiudiziale dell' che ha anche corrisposto una somma di €82.010,00 trattenuta come acconto dal CP_4
. Pt_1
Quanto alla dinamica, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., va rilevato che , come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli , la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza;
qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico;
“In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” ( sent Cass n. 124/2016 e sent n.9528/2012 secondo cui: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”); “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (ord Cass n. 15736/2022); “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché
l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione” (ord Cass. n. 1992/2024); “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale, anzichè ricorrere al criterio sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa, aveva rigettato sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sul presupposto che il tenore delle prove testimoniali non consentiva di ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria)” (ord Cass n. 9353/2019).
Se tale è la normativa vigente e l'orientamento della Suprema Corte, nel caso de quo ritiene questo giudice che vada dichiarata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro;
infatti se si esaminano le dichiarazioni dei testi: “ Conosco i sig perché ho studiato con suo figlio Pt_1
medicina A febbraio 2019 non ricordo il giorno, ero in moto e tornavo verso le 16,00 verso casa da
Capodichino verso il raccordo asse mediano per Ero a corso Secondigliano vicino alla Pt_2
caserma di polizia verso Preciso che alle 15 mi ero fermato a piazza Carlo III per Pt_2
prendere un caffè e per caso nel bar ho incontrato che prendeva un caffè ed era solo. Ci Parte_1
siamo salutati e lui mi ha detto che doveva tornare a casa ad Aversa e ci siamo detti di fare la
strada insieme era su un Beverly RO e io su una moto Siamo partiti insieme e lui era Parte_1
davanti a me. C'era traffico e per ogni senso di marcia una corsia e vi erano le auto incolonnate e
noi motorini affiancati alle auto era subito davanti a me;
un'auto davanti a me e Parte_1
affiancata , ha svoltato a sinistra non so dove perché c'era una doppia striscia continua . Parte_1
L'auto una Citroen scura con a bordo il conducente un uomo, ha urtato, nel fare la manovra, la
ruota anteriore del motorino con la propria parte anteriore sinistra . L'auto non aveva segnalato la
svolta e il motorino stava camminando e davanti a lui non c'era nessuno. C'è stata collisione e
è caduto a terra. Mi sono fermato e ho parcheggiato la mia moto e mi sono recato da Parte_1 che era a terra e lamentava dolori al bacino e zona lombare Era caduto sulla destra Parte_1
mentre il motorino era caduto sulla sinistra Andavamo molto piano . L'auto si è fermata e il
signore è sceso e qualcuno ha chiamato l'ambulanza che ha portato all'ospedale San Parte_1
GI OS e poi LL BE e l'ho seguito in entrambi gli ospedali Sono arrivati i Vigili a
LL BE Non so che fine ha fatto la moto di Non ho molti rapporti con ma Parte_1 Parte_1
quando l'ho visto mi ha detto che non riesce più a fare footing o corsa come prima .So che ha avuto
difficoltà anche nell'attività intima. Quel giorno pioveva ma non molto” ( teste ); Testimone_1
“Conoscevo di vista in quanto marito della vicepreside della scuola che ho Parte_1
frequentato alle superiori E' la seconda volta che ho testimoniato, la prima volta davanti al
Giudice di Pace di Procida circa 10 anni fa sempre per un incidente stradale . Prima del covid , nel
2019 nel mese di febbraio un pomeriggio mi trovavo al corso Secondigliano altezza Polizia di Stato
ed ero in auto da solo e tornavo verso casa, direzione TO . Eravamo incolonnati e ho visto
un'auto che era davanti a me , due auto davanti a me, che improvvisamente ha iniziato una
inversione ad U per tornare indietro e nel far ciò ha investito uno scooter che ci stava passando
accanto sul nostro lato sinistro. Preciso che ogni corsia per senso di marcia è larga e considerate
le auto parcheggiate sul lato destro, possono passare solo auto incolonnate ma lo scooter poteva
superarci senza invadere l'opposta corsia . Il motorino con a bordo un uomo, stava percorrendo la
strada senza correre a velocità moderata e l'auto , grigio scura, ha colpito la ruota anteriore dello
scooter con la parte anteriore sinistra, non la parte laterale. Ho accostato per aiutare perché il
motorino, per evitare l'auto, si è spostato sulla corsia di sinistra ed è caduto a terra. Ho verificato
che il signore a terra , conducente del motorino, era il . Vi erano un signore anziano con un Pt_1
ombrello che proteggeva il che era a terra e un ragazzo che ha detto essere un medico per Pt_1
cui sono andato via. Il aveva il casco non integrale . Il era a terra , lungo e forse in Pt_1 Pt_1
stato confusionale Il motorino era a terra alla sinistra del . Dopo mesi incontrai la Pt_1
professoressa e le chiesi del marito e mi disse che non stava bene e le diedi il mio numero di
telefono.” ( teste ), “Non ho mai testimoniato davanti ad un giudice . Non Testimone_2 riconosco il signore presente in aula che il giudice dice essere . Il 25 febbraio Parte_1
2019 di pomeriggio verso le 16 ero in bicicletta;
credo non piovesse Ero a corso Secondigliano e
venivo da Capodichino ed ero all'altezza di un centro di radiologia. C'era un poco di traffico e
cercavo di sorpassare le auto dal lato sinistro;
davanti a me vi erano varie auto e una di queste
stava svoltando a sinistra verso il centro di radiologia e un motorino che era già davanti a me ma
dietro l'auto, è andato a finire contro l'auto Non ricordo i punti d'urto ma sono sicuro che il
motorino ha colpito l'auto quando l'auto aveva già iniziato la svolta . L'auto nera piccola tipo
Citroen ha iniziato la svolta a velocità moderata e con la freccia accesa. A causa dello scontro il
motorino è caduto sulla sinistra credo e a bordo vi era un signore. Anche a bordo dell'auto vi era
un uomo e mi sono fermato e lui mi ha dato il suo numero di telefono Non ricordo se il conducente
del motorino avesse il casco Non ricordo se ci fosse un signore con un ombrello. Riconosco nelle
foto prodotte dalla i luoghi, vicino alla stazione di Polizia , la traversa prima. Il centro di CP_4
radiologia era a sinistra rispetto al nostro senso di marcia ma non lo ho visto ,la gente che era
fuori al momento dello scontro me ne ha parlato. Confermo che vi era una traversa a sinistra del
nostro senso di marcia” ( teste , nonché le risultanze degli accertamenti operati Testimone_3
dalla Polizia Municipale di Napoli emerge che: 1) la Polizia non è stata in grado di ricostruire la dinamica del sinistro;
2) i punti di collisone tra i due veicoli sono stati la parte anteriore sinistra dell'auto e la ruota anteriore del motorino;
3) il teste ed il teste assumono che Tes_1 Tes_3
l'auto stava svoltando alla sua sinistra mentre il teste dichiara che il veicolo del Tes_2 [...]
stava effettuando una manovra di inversione ad U;
4) l'attore ed il teste deducono CP_1 Tes_2
che il motorino per evitare l'urto con l'auto si è spostata a sinistra per poi cadere mentre il teste dichiara che l'auto ha colpito il motorino mentre questi era affiancato alla Citroen ed Tes_1
infine il teste precisa che il motorino ha colpito l'auto mentre questi aveva già iniziato la Tes_3
svolta a sinistra;
5) il teste dichiara che lo scontro si è verificato all'altezza della caserma Tes_1
della Polizia di corso Secondigliano e che a terra vi è una doppia striscia continua mentre il teste assume che il fatto si è verificato all'altezza di un centro di radiologia e la Polizia Tes_4 Municipale nel rapporto indica il civico 207 di corso Secondigliano;
infine dall'esame delle foto dei luoghi in atti non emerge l'esistenza di una doppia striscia continua orizzontale quanto piuttosto la presenza di strisce di attraversamento pedonali;
6) i testi attorei dichiarano che l'auto non aveva gli indicatori di direzione accesi mentre il teste afferma il contrario . Tes_4
Se tali sono gli elementi probatori emersi nel corso del processo, ritine questo giudice che non vi sia la prova certa e tranquillizzante del comportamento del tutto corretto e prudente di uno dei due conducenti tenuto conto che i punti d'urto, parte anteriore di entrambi veicoli, non consente di accertare con sicurezza se la manovra di svolta a sinistra verso il centro di radiologia da parte del conducente del veicolo Citroen fosse realmente iniziata quando la moto era già affiancata o piuttosto subito prima;
in tal caso il avrebbe dovuto rallentare ed evitare di superare i veicoli Pt_1
alla sua destra soprattutto nelle vicinanze di un attraversamento pedonale.
In definitiva, risultando in modo certo solo lo scontro, opera la presunzione di pari responsabilità
ex art 2054 secondo comma cc con la conseguenza che i convenuti vanno condannati in solido tra loro, al risarcimento danni subiti dall'attore nella misura del 50%; né trova operatività l'art 1917 cc richiamato dal stante la peculiare disciplina del decreto legislativo n. 209/2005 come CP_1
chiarito dalla S.C. con la sentenza n. 20786 del 20/08/2018 .
In ordine all'entità delle lesioni e con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva partendo da tali presupposti e dalla premessa che esistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata
(referto ASL , certificati medici), e dalla relazione del C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata (“sindrome del cono midollare con paraparesi, deficit di forza moderato,
possibilità di deambulazione senza appoggio, deficit sfinterico, impotenza erigendi da pregresso
valido traumatismo midollare con marcata sofferenza diffusa delle fibre nervose periferiche
motorie e sensitive (Dx>Sn), con interessamento dello SPE e dello SPI bilateralmente;
♦ disturbo
somatiforme indifferenziato lieve) e stante la prova del danno morale del danno alla vita di relazione come desumibile dalle dichiarazioni del teste (“quando l'ho visto mi ha detto che non Tes_1
riesce più a fare footing o corsa come prima .So che ha avuto difficoltà anche nell'attività intima”) , va liquidato sia il danno alla salute che le altre componenti, il tutto all'attualità sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore valido per il caso sub iudice , considerando il 50% di invalidità permanente e tenuto conto dell'anno di nascita (27/6/1953) e del tipo di lesioni subite, in €415.000,00 ( valore base del punto all'attualità considerando il danno morale €11.102,70 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,680 e poi ulteriore personalizzazione ) e a titolo di invalidità temporanea totale ( 60 giorni) €6.900,00 e parziale (60 gg al 75%, 60 gg al 25% come da pag 11 della C.T.U.) €6.900,00 per una somma complessiva di €428.800,00, di cui va posto a carico dei convenuti il 50% per €214.400,00 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011
, n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di
debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità
liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito,
purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere
interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma
integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con
decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi
decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente
adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di
valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del
denaro nel periodo considerato”).
Dalla suddetta somma va detratta la somma di € 82.010,00 già ricevuta prima del giudizio che attualizzata è pari ad € 92.425,27per un residuo di € 121.974,73 oltre interessi legali dall'1/1/2022
al saldo .
Va poi riconosciuta la somma di €515,33 pari al 50% di €1.030,66 a titolo di spese mediche sostenute, oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo. Le spese di CTU, liquidate in decreto e di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta ,
valore medio dello scaglione fino ad €260.000,00, ridotto per l'accoglimento parziale delle istanze con attribuzione in favore dell'avv.to Ernesto Palumbo.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, riconosciuta la pari responsabilità, condanna in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €121.974,73
oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo e della somma di €515,33 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
Pone le spese di C.T.U. liquidate in decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €10.000,00 per compenso ed € 535,00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Ernesto Palumbo .
Napoli 9/12/2025 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni