Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 62624 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
rimessa in decisione all'udienza del 19.9.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
, elett.te dom.ta in Roma, via Archimede 116, presso lo studio dell'avv. Francesco Parte_1 Blasio, che la rappresenta e difende come da procura in atti appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via CP_1 F.S. Nitti 11, presso lo studio degli avv.ti Bruno Bertucci e Beatrice Bertucci, che la rappresentano e difendono come da procura in atti appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16248/22 – pagamento somme e risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.10.2022 proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Roma n. 16248/22, depositata il 5.9.2022 e non notificata, con la quale era stata rigettata la sua domanda di pagamento e risarcimento danni avanzata nei confronti della convenuta , con CP_1
condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
La con tre motivi di impugnazione, censurava la sentenza di primo grado e chiedeva, in riforma Pt_1
dell'impugnata sentenza, che venisse accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi l'appellata eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e comunque nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del presente grado da distrarsi.
stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di parte appellata di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.;
invero nell'atto dell'appello della risultano sufficientemente specificati le parti della sentenza oggetto di Pt_1
censura e i motivi dell'impugnazione.
Inoltre – contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della – nell'atto di appello sono stati indicati il CP_2
numero della sentenza impugnata e il relativo numero di R.G. (pag. 1). La circostanza poi che nelle conclusioni
(pag. 8) sia stato riportato (verosimilmente per mero errore materiale) un diverso numero di R.G. non determina incertezza assoluta, atteso che dal contenuto dell'atto è inequivocabilmente desumibile quale fosse il provvedimento appellato, che risulta anche depositato dalla l momento della sua costituzione. Pt_1
Del resto l'appellata si è compiutamente difesa nel merito, comprovando così di aver avuto piena contezza di quale fosse l'oggetto dell'impugnazione.
Peraltro occorre dare atto che nel gravame la ha limitato la propria domanda al riconoscimento della Pt_1
compensazione pecuniaria di € 600,00 non insistendo sulle altre richieste già disattese in primo grado e sulle quali si è formato il giudicato (ovvero per il riconoscimento del danno non patrimoniale di € 300,00 e del danno da mancata assistenza e informazione di € 100,00).
Ciò posto l'appello merita accoglimento.
I tre motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi;
in essi infatti la contesta l'avvenuto riconoscimento, da parte del primo giudice, delle circostanze eccezionali e della Pt_1
prova liberatoria fornita dal vettore, tali da escludere la responsabilità della convenuta.
Le doglianze dell'appellante appaiono condivisibili.
Reputa, invero, il giudicante che la non abbia fornito adeguata prova liberatoria tale da CP_1
esonerarla dalla propria responsabilità.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che dalla documentazione prodotta fosse desumibile la circostanza eccezionale prevista dall'art. 5, par. 3 e 4, del Reg. (CE) n. 261/2004 e ravvisabile nell'improvviso malore di uno dei membri dell'equipaggio.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che la documentazione depositata dalla (e contestata dalla CP_1 Pt_1
sin dal primo grado) è costituita unicamente dalla copia informe di una comunicazione via mail datata 2.6.2019
riferibile a tale “ , oltre che dalla prima pagina di un certificato di degenza attestante il Persona_1
ricovero ospedaliero dal 2 al 6 giugno 2019 di per non meglio specificate ragioni. Persona_1 Orbene, ad avviso di questo giudice siffatta documentazione di per sé è del tutto inidonea a integrare la prova liberatoria richiesta dalla normativa.
In primo luogo si osserva, infatti, che il messaggio di posta elettronica non è costituito da una “pec” ed è privo di qualsiasi autenticità, vuoi in ordine alla data certa vuoi in ordine alla provenienza;
il testo della mail inoltre è
redatto in lingua inglese ed è privo di traduzione in lingua italiana.
Inoltre detto messaggio risulta apparentemente riferibile a tale nominativo questo che Persona_1
figura anche sul certificato di degenza ospedaliero;
tuttavia non vi è alcun elemento in atti che consenta di affermare che si trattasse di soggetto facente parte dell'equipaggio del volo per cui è causa e quali mansioni rivestisse.
Nessuna prova infatti è stata fornita dall'appellata (che ne aveva l'onere) del fatto che il soggetto ricoverato fosse il “copilota” del volo in questione (come sostenuto a pagg. 12 e segg. della comparsa di costituzione in appello); nè tale prova potrebbe ravvisarsi nella mera circostanza che nella mail (priva di qualsiasi autenticità
come già detto) sia riportata la dicitura “ . Persona_2
Per di più – anche a voler ammettere che il facesse parte dell'equipaggio del volo per cui è causa – Per_1
l'appellata neppure ha fornito una qualche prova di aver fatto quanto possibile per provvedere alla sua tempestiva sostituzione ovvero dell'impossibilità di provvedervi, tenuto conto del fatto che la mail risulta inviata alle h. 7,56 del mattino mentre la partenza del volo era prevista per le successive h. 17,25.
Conseguenza di quanto precede è che, in difetto della prova liberatoria, l'appellata è tenuta a corrispondere -
a norma del Regolamento (CE) n. 261/2004 artt. 5 e 7 - la compensazione pecuniaria per il ritardo verificatosi,
che ha comportato la perdita della coincidenza e un arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo, nella misura non contestata di € 600,00.
Atteso quanto innanzi – in parziale riforma dell'impugnata sentenza – l'appellata va condannata al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di nota spese) come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri minimi, stante la non complessità delle questioni trattate e l'accoglimento solo parziale dell'iniziale domanda (senza la fase istruttoria per l'appello che è mancata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
16248/22, condanna la parte appellata al pagamento in favore di della somma di € 600,00 Parte_1
oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna altresì la parte appellata al pagamento, in favore di , delle spese processuali del Parte_1
doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 173,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi,
nonché per il presente grado in € 232,00 per compensi ed € 91,50 per esborsi, il tutto oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Roma, lì 3 gennaio 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)