Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 2
In caso di clausola compromissoria, che preveda la proposizione dell'istanza di arbitrato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo conclusivo della previa fase di definizione amministrativa di eventuali controversie, il "dies a quo" non può essere identificato nella missiva, consistente nella nota del dirigente degli affari legali del comune, che si limiti a rendere noto alle controparti il rigetto della richiesta formulata, atteso che detto provvedimento deve consistere in una manifestazione formale, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, proveniente dal legale rappresentante dell'ente o da un organo a ciò legittimato, che esprima la presa d'atto di una controversia e la volontà di risolverla e che ne contenga una decisione definitiva.
In tema di arbitrato rituale il termine, convenzionalmente previsto dalla clausola compromissoria per la promozione del procedimento arbitrale, deve essere qualificato come perentorio, secondo quanto desumibile dallo scopo perseguito e dalla funzione che esso è destinato ad assolvere, in quanto segna il discrimine temporale tra il ricorso alla giustizia arbitrale e l'esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale e, quindi, il limite di efficacia della deroga all'art. 102, primo comma, Cost., mentre negare la perentorietà vanificherebbe l'utilità del procedimento arbitrale, che sarebbe proponibile "sine die", ed, al contempo, la possibilità di un tempestivo esercizio del diritto garantito a tutti dall'art. 24, primo comma, Cost.
Commentario • 1
- 1. Criticità del Collegio Consultivo Tecnico di seguito all’intervento correttivo ex d.lgs. 209 del 2024 da una prospettiva processualcivilisticaAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 1 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/09/2013, n. 21468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21468 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
CONTRIBUTO UNIFICATO 2 1 468 /13 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Arbitrato. Termine per LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE la promozione PRIMA SEZIONE CIVILE del giudizio arbitrale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 1504/2007 Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI -- Presidente -- Cron. 21468 Consigliere Dott. CARLO PICCININNI Rep. 3644 Rel. Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA Ud. 20/05/2013 Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere PU ConsigliereDott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1504-2007 proposto da: LO NI (C.F. [...]), LA UL (C.F. [...]), D'RE MA (C. F. [...]), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il dott. GARDIN MARCO, rappresentati e difesi dall'avvocato DURANO LORENZO, giusta procura a margine del 2013 ricorso;
878 - ricorrenti contro 1 COMUNE DI BRINDISI;
intimato avversO la sentenza n. 764/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 05/12/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2013 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato DURANO LORENZO che si riporta al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo. 2 Svolgimento del processo 1. - Nel 1985, gli architetti IO LL, MA D'ST e FU LA furono incaricati dal Comune di Brindisi per la redazione del progetto esecutivo, nonché per la direzione, l'assistenza e la contabilizzazione dei lavori di costruzione di un complesso per alloggi popolari in Brindisi. Stipulata dalle parti in data 28 ottobre 1985 la relativa Convenzione, questa prevedeva, all'art. 21, il deferimento ad arbitri delle «controversie che potrebbero relativamente alla liquidazione di compensi sorgere previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa [...] nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo». Nel 1987, redatto e consegnato al Comune il progetto esecutivo dell'opera, ai professionisti fu corrisposto il relativo compenso. Nel 1999, il Comune di Brindisi, nel dare inizio ai lavori, incaricò altri professionisti per la direzione l'assistenza ai lavori, sicché i tre originari e professionisti, con nota del 26 febbraio 1999, chiesero al Comune la maggiorazione del già corrisposto compenso, per "incarico parziale", ai sensi degli artt. 10 e 18 della Tariffa professionale approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143. Con nota del il28 maggio 1999, dirigente dell'ufficio legale del Comune, sul rilievo che il recesso dell'ente doveva ritenersi legittimo, comunicò professionisti che l'Amministrazione comunale nonai poteva accedere alla loro richiesta. Rimasta senza risposta la successiva missiva dei professionisti in data 17 luglio 2000, gli stessi promossero il procedimento arbitrale con atto notificato il 1° febbraio 2002. In contraddittorio con il Comune di Brindisi il quale, tra l'altro, eccepì la carenza di potestas judicandi del Collegio arbitrale, perché tardivamente adito dai professionisti -, il Collegio, con lodo del 18 luglio-9 ottobre 2003, condannò il Comune a pagare ai professionisti la somma di € 20.653,20, oltre interessi. In particolare, il Collegio, nel respingere la predetta eccezione pregiudiziale del Comune, affermò che il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo, previsto dalla convenzione nonl'instaurazione del procedimento arbitrale, ha per carattere perentorio. 2. - Con citazione del 25 marzo 2004 dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce, il Comune di Brindisi impugnò il lodo, deducendone, tra l'altro, la nullità sulla base della predetta eccezione di intempestività della procedimento arbitrale, e deducendopromozione del altresì, nel merito, che il diritto alla maggiorazione del compenso fatto valere dai professionisti era, in ogni caso, prescritto. In contraddittorio con i tre professionisti i laquali conclusero per il rigetto dell'impugnazione Corte adita, con la sentenza n. 764/2005 del 5 dicembre 2005, in via rescindente, ha dichiarato la nullità del lodo e, in via rescissoria, ha rigettato la domanda proposta dagli stessi professionisti. In particolare, la Corte: a) quanto alla carenza di potestas judicandi degli arbitri (giudizio rescindente), ha affermato: «La natura perentoria del termine di cui si tratta [art. 21 della menzionata Convenzione cit.] Va riconosciuta, anche in mancanza di una espressa previsione letterale (Cass. 8739/98), in base ad una complessiva lettura della clausola negoziale, dato che la comune intenzione dei contraenti aveva come scopo di pervenire ad una rapida instaurazione del procedimento arbitrale, nel caso si 5 fosse optato per tale tipo di definizione delle controversie, e ciò per le esigenze di certezza correlate all'azione della pubblica amministrazione. Se il termine non avesse natura perentoria, la clausola non avrebbe alcuna operatività. Né detto termine appare irragionevole o lesivo del diritto di azione, posto che gli interessati avrebbero potuto sempre agire dinanzi al giudice ordinario per la tutela dei loro diritti. Ciò posto, con missiva del 28/5/1999 [...], il Comune rendeva noto, in relazione alla missiva del 26/2/1999 inviata dagli odierni convenuti, che la richiesta dei professionisti di maggiorazione del compenso per incarico parziale non poteva essere accolta. Con successiva missiva del 17/7/2000 i professionisti chiedevano il pagamento delle loro spettanze, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della missiva, con riserva, in mancanza, di avvio del procedimento arbitrale. Pertanto, la procedura per la pronunzia del lodo avrebbe dovuto essere perentoriamente attivata nei trenta giorni successivi al 28/5/1999. Invece, detta procedura è stata attivata dai professionisti con atto notificato il 1° febbraio 2002 [...], è quindi evidente la tardività di cui si è detto»>; b) quanto al merito della domanda dei professionisti (giudizio rescissorio), ha affermato: «[...] il diritto degli odierni convenuti è [...] prescritto, 6 posto che gli stessi hanno ricevuto il pagamento delle loro spettanze (circostanza pacifica) già nel 1987 e da allora nessun atto interruttivo è stato compiuto sino alla spedizione della lettera del febbraio 1999, con cui reclamavano la maggiorazione per incarico parziale. L'affermazione secondo la quale i professionisti solo nel 1999 avrebbero verificato, per facta concludentia, che il Comune aveva deciso di escluderli dalla direzione dei lavori e che solo da tale momento avrebbe potuto decorrere la prescrizione, è priva di pregio, in quanto l'inerzia del Comune nella realizzazione del progetto e, quindi, nell'affidamento dei lavori di direzione agli stessi professionisti, protrattasi per oltre undici anni dal pagamento del compenso relativo alla progettazione, ben consentiva loro, anche prima della spedizione della missiva del 26/2/1999, di formulare le loro richieste e agire in giudizio per la tutela dei loro diritti. La tesi secondo cui l'accertamento del mancato affidamento della direzione dei lavori sarebbe potuto avvenire anche a distanza di più di dieci anni dal primo pagamento, con la relativa alla dedottaconseguenza che la pretesa maggiorazione sarebbe rimasta indefinitamente in vita, con tutti gli effetti agevolmente ipotizzabili, si pone, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza, che è sottesa all'istituto della prescrizione, di definizione dei rapporti entro un tempo ragionevole e determinato». 7 3. - Avverso tale sentenza gli architetti IO MA D'ST e FU LA hanno LL, proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura. Il Comune di Brindisi, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha svolto attività difensiva. All'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, per l'accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo (con cui deducono: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1369 e falsa applicazione degli artt.1371 C.C. Violazione e 2965 e 2966 C. C. Violazione e falsa applicazione dell'art. 152 c.p.c. e degli artt. 2, 3 e segg. L. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e Lvo. n. 267/00. Omessa, insufficiente e107 D. contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.»), i ricorrenti criticano la sentenza n.
2.1 impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, lettera a), sostenendo che i Giudici a quibus hanno quanto alla natura perentoria del termine stabilito nella convenzione adireper il collegio arbitrale -: individuato la comune intenzione delle parti con motivazione apodittica e comunque insufficiente;
omesso di tenere conto di precedenti analoghi in senso contrario della stessa Corte d'Appello di Lecce;
omesso di applicare il criterio ermeneutico, di cui all'art. 1371, primo comma, cod. civ., dell'interpretazione del contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, nonché l'art. 2965 cod. civ. sulla nullità dei patti che stabiliscono termini di decadenza che comportano l'eccessiva difficoltà dell'esercizio del diritto ad una delle parti;
erroneamente ed immotivatamente inteso la nota del Comune di Brindisi del 28 maggio 1999 come provvedimento amministrativo e, quindi, come valido dies a quo del termine di trenta giorni per la promozione del giudizio arbitrale. Con il secondo motivo (con cui deducono: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 830 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 829 commal° n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»), i ricorrenti criticano la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettera a), richiamando l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui l'inosservanza del termine previsto nella clausola compromissoria per l'instaurazione del procedimento arbitrale rientra nel motivo di impugnazione di cui all'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza che ha dichiarato la nullità del lodo per tale motivo, limitandosi a negare il potere decisorio degli arbitri (con implicita affermazione della competenza del giudice ordinario) e ritenendo correttamente preclusa la possibilità del giudizio rescissorio, ha natura di pronuncia sulla sola competenza, impugnabile in assenza di una norma regolamento necessario diderogatoria solo con il competenza (sentenza n. 8739 del 1998). Da tale orientamento discenderebbe che i Giudici a quibus avrebbero dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del lodo, senza procedere al giudizio rescissorio. Con il terzo motivo (con cui deducono: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 C. C. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2229 e 2233 C. C. degli artt. 10 e 18 L. Violazione e falsa applicazione insufficiente e contraddittoria 143/49. Omessa, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.»), i ricorrenti criticano la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettera b), anche sotto il profilo dei vizi della motivazione, sostenendo che i 10 Giudici a quibus hanno omesso di considerare che il diritto alla maggiorazione del compenso per incarico parziale è sorto, e poteva quindi esser fatto valere, soltanto quando il Comune di Brindisi, in violazione della convenzione del 1985, ha deciso - nel 1999 di affidare l'incarico della direzione e della assistenza lei lavori a diversi professionisti.
2. Il primo motivo del ricorso merita accoglimento, per quanto di ragione.
2.1. Come già rilevato (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 1), la Convenzione stipulata dalle parti in data 28 ottobre 1985 prevede, all'art. 21, il deferimento ad arbitri delle «controversie che potrebbero relativamente alla liquidazione di compensi sorgere previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa [...] nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo». Relativamente all'interpretazione di tale clausola compromissoria, le questioni, insorte nel corso del presente giudizio e riproposte con il motivo in esame, sono due: 1) se il termine di trenta giorni, stabilito per la promozione del procedimento arbitrale, sia ○ no perentorio;
2) se il dies а quo di tale termine 11 coincidente, secondo la clausola, con la data della notificazione del «provvedimento amministrativo», che conclude la prevista previa fase di definizione amministrativa delle eventuali «controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione di compensi previsti dalla [...] convenzione>>> sia о no individuabile nella data del 28 maggio 1999, nella data cioè, come affermato dai Giudici a quibus, della la quale il Comune rendeva noto, in «missiva», con missiva del 26/2/1999 inviata dagli relazione alla odierni convenuti, che la richiesta dei professionisti di maggiorazione del compenso per incarico parziale non poteva essere accolta≫ (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera a). La Corte di Lecce ha risposto affermativamente ad entrambi i quesiti, pervenendo così alla definizione della fase rescindente con la dichiarazione di nullità del lodo impugnato, in quanto il procedimento arbitrale è stato promosso in data 1° febbraio 2002, pertanto ben oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla predetta data del 28 maggio 1999. 2.2. - Quanto alla natura del termine di trenta giorni, convenzionalmente previsto per la promozione del arbitrale (primo profilo di censura del procedimento motivo in esame), non v'è alcun dubbio che 12 contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti - il termine stesso sia perentorio. ratio del Siffatto carattere deriva dalla stessa affermato termine convenuto, chiaramente volto come dai Giudici a quibus in modo sostanzialmente corretto «ad una rapida instaurazione del procedimento arbitrale, nel caso si fosse optato per tale tipo di definizione delle controversie, e ciò per le esigenze di certezza correlate all'azione della pubblica amministrazione», mentre, diversamente opinando, la clausola compromissoria non avrebbe alcuna operatività». Va premesso che questa Corte ha più volte asserito che, per affermare la natura perentoria di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario prevista la decadenza, essendoche sia espressamente sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che alla mancata osservanza di esso (cfr., ex plurimis, leconsegua la perdita del diritto sentenze nn. 896 del 1979, 187 del 1981, 9764 del 1995, 8680 del 2000). Approfondendo al riguardo, è decisivo Osservare che tali affermazioni debbono essere correlate al 13 consolidato orientamento di questa Corte - condiviso dal Collegio secondo cui l'inosservanza del termine dalla clausola compromissoria previsto per l'instaurazione del procedimento arbitrale rientra nel motivo di impugnazione per nullità del lodo, di cui all'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. («[...] se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso [...] >> ) ▼ e secondo cui l'instaurazione del procedimento arbitrale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dalle parti integra un vizio di incompetenza degli arbitri, in quanto detta scadenza implica il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della assicurare il competenza del giudice ordinario, per rispetto della volontà, manifestata dalle parti attraverso la fissazione di un termine, di circoscrivere temporalmente la facoltà di sollecitare l'intervento arbitrale (cfr. le sentenze nn. 8739 del 1998, 11383 del 1999, 10599 del 2013). Da notare, per quanto in questa sede rileva, che la predetta formulazione dell'art. 829, primo comma, è n. 4, cod. proc. civ. rimasta sostanzialmente invariata anche a séguito della riforma del 2006 (art. 24 del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), essendosi soltanto sostituita all'espressione «compromesso» quella di «convenzione d'arbitrato», dal che consegue che i principi di diritto enunciati con 14 l'orientamento giurisprudenziale ora richiamato restano tuttora applicabili. Nel ribadire tale orientamento, può aggiungersi che, se come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 127 del 1977 (n.
1. del Considerato in diritto) «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma>>> (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari), ne segue che il termine stabilito dalle parti nella convenzione di arbitrato per la promozione del procedimento arbitrale segna il discrimine temporale dalle stesse voluto tra il ricorso alla giustizia arbitrale e l'esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale e, quindi, il limite temporale di efficacia della predetta deroga all'art. 102, primo comma, Cost. negare carattere perentorio a detto temine vanificherebbe la stessa utilità del procedimento arbitrale, che altrimenti opinando sarebbe promovibile sine die, e, al contempo, la stessa possibilità di un tempestivo esercizio del diritto garantito a tutti dall'art. 24, primo comma, Cost. 15 Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra ragione di critica prospettata con il profilo di censura in esame. 2.3. - Invece, quanto al dies a quo di detto termine perentorio di trenta giorni per la promozione del -procedimento arbitrale coincidente, secondo la clausola compromissoria, con la data della notificazione del «provvedimento amministrativo», conclusivo della prevista previa fase di definizione amministrativa delle eventuali «controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione di compensi previsti dalla [...] convenzione» (secondo profilo di censura del motivo in esame) -1 non v'è alcun dubbio che esso non può individuarsi nella data del 28 maggio 1999, nella data cioè, come affermato dai Giudici a quibus, della «missiva» - missiva» che, come si apprende dalla motivazione in fatto, era consistita in una «nota del Dirigente degli Affari Legali del Comune>> con la quale «il Comune rendeva noto, in relazione alla missiva del 26/2/1999 inviata dagli odierni convenuti, che la richiesta dei professionisti di maggiorazione del compenso per incarico parziale non poteva essere accolta». Al riguardo tenuto conto dell'oggetto della del tempo (1985) della stipulazione della Convenzione, compromissoria in clausola esame e del suo tenore 16 -, può testuale, dianzi riprodotto (cfr., supra, n. 2.1.) molto probabile che le parti (e premettersi che è segnatamente la committente Amministrazione comunale) abbiano fatto riferimento, per analogia, alla disciplina di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici): in particolare, all'art. 46 (che reca la rubrica: «Domanda per l'arbitrato»), primo comma, secondo cui «L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni da quello in il provvedimentocui fu notificato dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente articolo 42», il quale prevede un vero e proprio «procedimento amministrativo»> (così la rubrica dell'art. 42) volto alla risoluzione delle controversie ivi contemplate. Come correttamente dedotto dai ricorrenti, anche la clausola compromissoria de qua prefigura indubbiamente un vero e proprio procedimento amministrativo per la "definizione", in via amministrativa»>> appunto, delle «controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione di compensi previsti dalla presente definizione da formalizzarsi in un convenzione»>>, «provvedimento amministrativo»>> del Comune, dalla data 17 della cui "notificazione" alla parte privata decorre il termine perentorio di trenta giorni per la promozione del procedimento arbitrale. Tale interpretazione è conforme: a) in primo luogo, al chiaro tenere testuale della clausola compromissoria;
b) in secondo luogo, al principio generale per il quale, benché la Pubblica Amministrazione, nel suo operare negoziale come avvenuto nella specie (prestazione d'opera intellettuale) si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l'Amministrazione comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi (cfr. la sentenza delle sezioni unite n. 8987 del 2009, con la quale è stato affermato che preclusa la possibilità di all'Amministrazione avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti di appalto conclusi con privati, dello strumento del cosiddetto arbitrato irrituale о libero, componimentopoiché in tal modo il della vertenza - gli arbitri verrebbe ad essere affidato a soggetti irrituali individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie 18 di trasparenza e pubblicità della scelta); c) infine, ai princípi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accessO ai documenti amministrativi),di diritto di ispirati alla regola fondamentale dello svolgimento dell'azione amministrativa secondo modelli di "giusto" procedimento legalmente predeterminato, princípi alla cui Osservanza sono tenuti anche i comuni («Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princípi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241»: art. 8, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nei casi in cui, appunto, siano in gioco diritti soggettivi degli interessati, come nella specie (diritto al compenso per prestazione d'opera intellettuale). Hanno errato, perciò, i Giudici a quibus nel ritenere la «missiva del 28/5/1999» («missiva»> che, si ribadisce, era consistita in una nota del Dirigente Comune>>) - con la quale «ildegli Affari Legali del Comune rendeva noto, in relazione alla missiva del convenuti, che la 26/2/1999 inviata dagli odierni dei professionisti di maggiorazione del richiesta compenso per incarico parziale non poteva essere accolta>>> 19 sostanzialmente sostitutiva del previsto procedimento di definizione amministrativa della controversia sulla spettanza del compenso "per incarico parziale" richiesto dagli odierni ricorrenti, nonché nell'equipararla al «provvedimento amministrativo», conclusivo di tale procedimento, stabilito dalla clausola compromissoria: infatti, per provvedimento dell'amministrazione che ha definito la controversia in sede amministrativa deve manifestazione formale intendersi una nella specie, del Comune di dell'amministrazione Brindisi attraverso ○ il suo rappresentante legale, ovvero l'organo comunale a ciò legittimato secondo lo chestatuto dell'ente о un apposito regolamento esprima la presa d'atto della controversia e la volontà di risolverla, e che contenga una decisione definitiva su di essa, formalmente notificata alla parte privata a (cfr., ex plurimis, amezzo di ufficiale giudiziario proposito del citato art. 46 del d. P.R. n. 1063 del 1962, le sentenze nn. 4042 del 1991, 7734 del 1996, 567 del 2001, 3647 del 2009): e non v'è dubbio che tale orientamento, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, si adatta perfettamente alla fattispecie. Di qui, l'illegittimità della affermata coincidenza del dies a quo del termine perentorio di trenta giorni per la promozione del procedimento 2 20 0 arbitrale con la data 28 maggio 1999 di detta missiva»>, con la conseguenza che tale termine, in mancanza di un vero e proprio "provvedimento amministrativo" di definizione in sede amministrativa della insorta controversia, non è mai decorso. 3. - L'accoglimento del secondo profilo di censura del motivo in -esame concernendo la legittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del lodo per intervenuta decadenza degli odierni procedimento ricorrenti dal diritto di promuovere il comporta l'assorbimento del secondo e del arbitrale terzo motivo, che attengono alla denunciata illegittimità del "passaggio" alla fase rescissoria e della affermata prescrizione del diritto fatto valere. 4. - Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al profilo di censura accolto e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, la quale si uniformerà ai princípi di diritto dianzi enunciati e provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le 21 spese, alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 maggio 2013 Il Consigliere relatore ed estensore e D. Palma)fatterlay Il Presidente (Maria Gabriella Luccioli). Yahudia Depositato in Cancelleria 19 SET 2013 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso IL CANCELLIERE di Roma 2 l'Agenzia de Alfonso Madafferi 33 versateserie 4 al n. € 203,00 11 11 2.2.3:12 . IL FUNZIONARIO 22