TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/12/2024, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
proc. n. 889/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelita Alvaro, con studio sito in Palmi alla via Poeta n. 93;
-ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...], (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonina Iannì, presso il cui studio, in via
Serra nr. 85, Gioia Tauro (RC) è elettivamente domiciliato;
-resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente al verbale d'udienza del 29.11.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 18.07.2024, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con nel Comune di Palmi in data 10.09.2020, matrimonio CP_1
trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2020 – Atto Numero 18 –
Parte II- Serie A;
che dall'unione coniugale era nato un figlio, (nato a [...] il Per_1
25.01.2021) a cui recentemente era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico;
che, da tempo, il rapporto tra i coniugi risultava deteriorato, tanto che la ricorrente viveva insieme al figlio nella casa coniugale mentre il marito si era trasferito a Gioia Tauro nell'abitazione dei genitori.
specificava di aver presentato domanda per l'insegnamento nella provincia di Parte_1
Belluno e per tale motivo intendeva trasferirsi con il figlio a Fetre (BL), dove viveva il fratello, al fine di evitare di locare un immobile per tutta la durata dell'anno scolastico. Pertanto, chiedeva “1-
In via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 bis n. 15 c.p.c., stante l'imminente inizio dell'anno scolastico, autorizzare la madre a trasferirsi, per motivi di lavoro, a Fetre (BL) unitamente al figlio
(con collocazione degli stessi presso l'immobile del fratello della signora , signor Pt_1 CP_2
, sito in Fetre alla via Po n. 4/B) nonché autorizzare il piccolo, qualora il padre non
[...] dovesse prestare il consenso, come sinora accaduto, all'iscrizione presso la scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale “Ai Caduti” di Pedavena (BL), con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre;
2- pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
3 - affidare il figlio minore in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre e con esercizio di visita da parte del padre per 3 giorni alla settimana per la durata anche di sei ore al giorno, oltre che con regolamentazione del diritto di visita per le festività natalizie e pasquali, le vacanze estive, i ponti e i compleanni con esclusione comunque del diritto al pernottamento;
4- assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto collocataria del figlio minore;
5- imporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla CP_1
moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6- autorizzare la ricorrente a percepire il 100% dell'assegno unico;
7- con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.”
A seguito dell'istanza di Militano ex art. 473bis.15 c.p.c., veniva aperto un subprocedimento (R.G.
889/2024 sub. 1).
In data 03.09.2024 si costituiva , contestando la domanda della ricorrente, CP_1
relativamente alla richiesta di trasferimento della stessa insieme al bambino nella città di Feltre
(BL). In particolare, evidenziava che, a causa dei litigi con la moglie, il resistente si era trasferito dai genitori e in più occasioni era stato costretto a sporgere denuncia querela nei confronti di per le condotte dalla stessa tenuta. Il resistente chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda, in considerazione dell'esclusivo interesse morale e materiale del bambino, del diritto di mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo e della possibilità di conservare i rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Infatti, sottolineava che, autorizzando il trasferimento del suo nucleo familiare, avrebbe avuto serie difficoltà a CP_1
sostenere le spese per vedere il proprio figlio stante la lontananza dalla propria residenza e dal proprio posto di lavoro, presso un'azienda agricola di Gioia Tauro. Inoltre, sosteneva che il bambino era particolarmente legato al padre, con il quale era abituato a trascorrere diverse ore della giornata quando la moglie era assente o impegnata e, quindi, un eventuale trasferimento avrebbe determinato un aggravamento della patologia del bambino, costretto a stare la maggior parte della giornata presso una scuola per l'infanzia con persone sconosciute. Pertanto, chiedeva “respinta ogni contraria richiesta, rigettare le domande attore in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via preliminare: dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2
. Nel merito:
1. prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo
[...]
rispetto;
2. concedere al signor la possibilità di vivere in un camera nella stessa CP_1 casa, atteso che non ha la possibilità economica di pagare l'affitto per una casa;
3. affidare in via congiunta ad entrambi i genitori il figlio , con collocamento (data la tenera età) presso la Per_1
madre nel luogo di attuale dimora, presso la casa coniugale sita in Palmi (RC) alla via Senatore
Marazzita s.n.c., Taversa II^ Coop. 101, con possibilità per il padre di vederlo tutti i giorni della settimana compresa la domenica e festivi;
4. stabilire a carico del signor un assegno CP_1
di mantenimento per il figlio di importo proporzionato al proprio reddito (si allega Per_1
contratto a tempo determinato D.Lgs 81/2015) nonché la metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive, ricreative e di abbigliamento (che attualmente corrisponde). riservata ogni richiesta istruttoria ex art. 183 e 184 c.p.c. con vittoria di spese e competenze professionali”.
In seguito all'audizione delle parti all'udienza del 06.09.2024 il Giudice autorizzava, in via urgente, la ricorrente “per il corrente anno scolastico 2024/2025, al trasferimento, con Parte_1 sé, del minore , nato a Reggio Calabria il [...], in [...] e all'iscrizione Persona_2 del medesimo presso l'istituto comprensivo “Vittorino Da Feltre”, sito in Feltre (BL), autorizzando la medesima a procedere alle relative iscrizioni, anche in assenza della Parte_1 sottoscrizione dell'altro genitore da intendersi sostituita dal presente provvedimento”, CP_1
dichiarando inammissibili, per il resto le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente.
Il giudizio di merito veniva, pertanto, chiamato per gli adempimenti di cui all'art. 473bis.21/22
c.p.c. all'udienza del 29.11.2024, ove le parti, presenti personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione.
Pertanto, in relazione all'avvenuta conciliazione tra le parti, la causa veniva assegnata in decisione.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel
Comune di Palmi in data 10.09.2020, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2020 – Atto Numero 18 – Parte II- Serie A;
le parti comparse dinanzi al
Giudice delegato non si sono riconciliate ma anzi hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che dall'unione coniugale è nato un figlio, (nato a [...] il Per_1
25.01.2021) ancora minorenne, si ritiene che le condizioni, di seguito riportate, indicate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico, sono in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia. Pertanto, va dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle seguenti condizioni da loro concordate: “1) i coniugi sono Parte_1 CP_1 autorizzati a vivere separati;
“2) il minore (nato il [...] a [...]_2
viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collazione prevalente presso la madre;
3) il Parte_1
padre potrà vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che lo vorrà previo accordo Persona_2
con la madre. In ogni caso il padre eserciterà il diritto di visita nei mesi estivi tenendo consecutivamente il figlio una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, salvo diversi e migliori accordi. Durante le vacanze natalizie, il minore alternerà con un genitore la vigilia e la festa di Natale o di Capodanno con l'altro”; 4) la casa coniugale sita in Via Senatore Marazzita,
Trav. II Cooperativa 101, in Palmi (RC), di proprietà dei genitori della , viene Parte_1 assegnata a quest'ultimo quale genitore collocataria;
5) il padre provvederà a corrispondere alla madre il contributo al mantenimento del minore indicato in euro 250,00 Persona_2
(duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondere entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge. Le spese straordinarie sono ripartite al 50% a carico di ciascun genitore. Il sig.
presta il consenso affinché la sig.ra percepisca al 100% CP_1 Parte_1
l'assegno unico previsto per il figlio minore 6) il padre presta il consenso a che il Persona_2
minore sposti la propria residenza anagrafica unitamente alla madre presso Persona_2
l'indirizzo di Via Po 4/B, Feltre (Belluno)”.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate anche con riguardo al procedimento di cui al sub1.
p.q.m.
Il Tribunale, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da contro così Parte_1 CP_1
provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...]_1
(RC) il 30.04.1987 (c.f. ), e , nato a [...] C.F._1 CP_1
l'08.01.1982, (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune di Palmi in data C.F._2 10.09.2020, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno
2020 – Atto Numero 18 – Parte II- Serie A) alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
“2) il minore (nato il [...] a [...] viene affidato congiuntamente Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collazione prevalente presso la madre;
Parte_1
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che lo vorrà previo Persona_2
accordo con la madre. In ogni caso il padre eserciterà il diritto di visita nei mesi estivi tenendo consecutivamente il figlio una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, salvo diversi e migliori accordi. Durante le vacanze natalizie, il minore alternerà con un genitore la vigilia e la festa di Natale o di Capodanno con l'altro”;
4) la casa coniugale sita in Via Senatore Marazzita, Trav. II Cooperativa 101, in Palmi (RC), di proprietà dei genitori della , viene assegnata a quest'ultimo quale genitore Parte_1
collocataria;
5) il padre provvederà a corrispondere alla madre il contributo al mantenimento del minore
[...]
indicato in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondere entro il 10 di Per_2
ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge. Le spese straordinarie sono ripartite al 50% a carico di ciascun genitore. Il sig. presta il consenso affinché la sig.ra CP_1 [...]
percepisca al 100% l'assegno unico previsto per il figlio minore Parte_1 Persona_2
6) il padre presta il consenso a che il minore sposti la propria residenza anagrafica Persona_2 unitamente alla madre presso l'indirizzo di Via Po 4/B, Feltre (Belluno)”; compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 03.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelita Alvaro, con studio sito in Palmi alla via Poeta n. 93;
-ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...], (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonina Iannì, presso il cui studio, in via
Serra nr. 85, Gioia Tauro (RC) è elettivamente domiciliato;
-resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente al verbale d'udienza del 29.11.2024.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 18.07.2024, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con nel Comune di Palmi in data 10.09.2020, matrimonio CP_1
trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2020 – Atto Numero 18 –
Parte II- Serie A;
che dall'unione coniugale era nato un figlio, (nato a [...] il Per_1
25.01.2021) a cui recentemente era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico;
che, da tempo, il rapporto tra i coniugi risultava deteriorato, tanto che la ricorrente viveva insieme al figlio nella casa coniugale mentre il marito si era trasferito a Gioia Tauro nell'abitazione dei genitori.
specificava di aver presentato domanda per l'insegnamento nella provincia di Parte_1
Belluno e per tale motivo intendeva trasferirsi con il figlio a Fetre (BL), dove viveva il fratello, al fine di evitare di locare un immobile per tutta la durata dell'anno scolastico. Pertanto, chiedeva “1-
In via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 bis n. 15 c.p.c., stante l'imminente inizio dell'anno scolastico, autorizzare la madre a trasferirsi, per motivi di lavoro, a Fetre (BL) unitamente al figlio
(con collocazione degli stessi presso l'immobile del fratello della signora , signor Pt_1 CP_2
, sito in Fetre alla via Po n. 4/B) nonché autorizzare il piccolo, qualora il padre non
[...] dovesse prestare il consenso, come sinora accaduto, all'iscrizione presso la scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale “Ai Caduti” di Pedavena (BL), con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre;
2- pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
3 - affidare il figlio minore in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre e con esercizio di visita da parte del padre per 3 giorni alla settimana per la durata anche di sei ore al giorno, oltre che con regolamentazione del diritto di visita per le festività natalizie e pasquali, le vacanze estive, i ponti e i compleanni con esclusione comunque del diritto al pernottamento;
4- assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto collocataria del figlio minore;
5- imporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla CP_1
moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6- autorizzare la ricorrente a percepire il 100% dell'assegno unico;
7- con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.”
A seguito dell'istanza di Militano ex art. 473bis.15 c.p.c., veniva aperto un subprocedimento (R.G.
889/2024 sub. 1).
In data 03.09.2024 si costituiva , contestando la domanda della ricorrente, CP_1
relativamente alla richiesta di trasferimento della stessa insieme al bambino nella città di Feltre
(BL). In particolare, evidenziava che, a causa dei litigi con la moglie, il resistente si era trasferito dai genitori e in più occasioni era stato costretto a sporgere denuncia querela nei confronti di per le condotte dalla stessa tenuta. Il resistente chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda, in considerazione dell'esclusivo interesse morale e materiale del bambino, del diritto di mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo e della possibilità di conservare i rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Infatti, sottolineava che, autorizzando il trasferimento del suo nucleo familiare, avrebbe avuto serie difficoltà a CP_1
sostenere le spese per vedere il proprio figlio stante la lontananza dalla propria residenza e dal proprio posto di lavoro, presso un'azienda agricola di Gioia Tauro. Inoltre, sosteneva che il bambino era particolarmente legato al padre, con il quale era abituato a trascorrere diverse ore della giornata quando la moglie era assente o impegnata e, quindi, un eventuale trasferimento avrebbe determinato un aggravamento della patologia del bambino, costretto a stare la maggior parte della giornata presso una scuola per l'infanzia con persone sconosciute. Pertanto, chiedeva “respinta ogni contraria richiesta, rigettare le domande attore in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via preliminare: dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_2
. Nel merito:
1. prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo
[...]
rispetto;
2. concedere al signor la possibilità di vivere in un camera nella stessa CP_1 casa, atteso che non ha la possibilità economica di pagare l'affitto per una casa;
3. affidare in via congiunta ad entrambi i genitori il figlio , con collocamento (data la tenera età) presso la Per_1
madre nel luogo di attuale dimora, presso la casa coniugale sita in Palmi (RC) alla via Senatore
Marazzita s.n.c., Taversa II^ Coop. 101, con possibilità per il padre di vederlo tutti i giorni della settimana compresa la domenica e festivi;
4. stabilire a carico del signor un assegno CP_1
di mantenimento per il figlio di importo proporzionato al proprio reddito (si allega Per_1
contratto a tempo determinato D.Lgs 81/2015) nonché la metà delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive, ricreative e di abbigliamento (che attualmente corrisponde). riservata ogni richiesta istruttoria ex art. 183 e 184 c.p.c. con vittoria di spese e competenze professionali”.
In seguito all'audizione delle parti all'udienza del 06.09.2024 il Giudice autorizzava, in via urgente, la ricorrente “per il corrente anno scolastico 2024/2025, al trasferimento, con Parte_1 sé, del minore , nato a Reggio Calabria il [...], in [...] e all'iscrizione Persona_2 del medesimo presso l'istituto comprensivo “Vittorino Da Feltre”, sito in Feltre (BL), autorizzando la medesima a procedere alle relative iscrizioni, anche in assenza della Parte_1 sottoscrizione dell'altro genitore da intendersi sostituita dal presente provvedimento”, CP_1
dichiarando inammissibili, per il resto le ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente.
Il giudizio di merito veniva, pertanto, chiamato per gli adempimenti di cui all'art. 473bis.21/22
c.p.c. all'udienza del 29.11.2024, ove le parti, presenti personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione.
Pertanto, in relazione all'avvenuta conciliazione tra le parti, la causa veniva assegnata in decisione.
2.Ritiene il Collegio che la domanda di separazione alle condizioni indicate dai coniugi meriti accoglimento.
Nel caso che qui occupa la richiesta va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione del rapporto coniugale. Infatti, dagli atti di causa è emerso che: i coniugi hanno contratto matrimonio nel
Comune di Palmi in data 10.09.2020, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2020 – Atto Numero 18 – Parte II- Serie A;
le parti comparse dinanzi al
Giudice delegato non si sono riconciliate ma anzi hanno insistito nelle loro richieste.
Preso atto che dall'unione coniugale è nato un figlio, (nato a [...] il Per_1
25.01.2021) ancora minorenne, si ritiene che le condizioni, di seguito riportate, indicate dai coniugi, non contrarie all'ordine pubblico, sono in linea con il dettato normativo e la giurisprudenza in materia di famiglia. Pertanto, va dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle seguenti condizioni da loro concordate: “1) i coniugi sono Parte_1 CP_1 autorizzati a vivere separati;
“2) il minore (nato il [...] a [...]_2
viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collazione prevalente presso la madre;
3) il Parte_1
padre potrà vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che lo vorrà previo accordo Persona_2
con la madre. In ogni caso il padre eserciterà il diritto di visita nei mesi estivi tenendo consecutivamente il figlio una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, salvo diversi e migliori accordi. Durante le vacanze natalizie, il minore alternerà con un genitore la vigilia e la festa di Natale o di Capodanno con l'altro”; 4) la casa coniugale sita in Via Senatore Marazzita,
Trav. II Cooperativa 101, in Palmi (RC), di proprietà dei genitori della , viene Parte_1 assegnata a quest'ultimo quale genitore collocataria;
5) il padre provvederà a corrispondere alla madre il contributo al mantenimento del minore indicato in euro 250,00 Persona_2
(duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondere entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge. Le spese straordinarie sono ripartite al 50% a carico di ciascun genitore. Il sig.
presta il consenso affinché la sig.ra percepisca al 100% CP_1 Parte_1
l'assegno unico previsto per il figlio minore 6) il padre presta il consenso a che il Persona_2
minore sposti la propria residenza anagrafica unitamente alla madre presso Persona_2
l'indirizzo di Via Po 4/B, Feltre (Belluno)”.
3.Considerato l'accordo raggiunto dalle parti le spese si intendono integralmente compensate anche con riguardo al procedimento di cui al sub1.
p.q.m.
Il Tribunale, sentite le parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da contro così Parte_1 CP_1
provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...]_1
(RC) il 30.04.1987 (c.f. ), e , nato a [...] C.F._1 CP_1
l'08.01.1982, (c.f. ), (matrimonio contratto nel Comune di Palmi in data C.F._2 10.09.2020, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno
2020 – Atto Numero 18 – Parte II- Serie A) alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
“2) il minore (nato il [...] a [...] viene affidato congiuntamente Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collazione prevalente presso la madre;
Parte_1
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che lo vorrà previo Persona_2
accordo con la madre. In ogni caso il padre eserciterà il diritto di visita nei mesi estivi tenendo consecutivamente il figlio una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, salvo diversi e migliori accordi. Durante le vacanze natalizie, il minore alternerà con un genitore la vigilia e la festa di Natale o di Capodanno con l'altro”;
4) la casa coniugale sita in Via Senatore Marazzita, Trav. II Cooperativa 101, in Palmi (RC), di proprietà dei genitori della , viene assegnata a quest'ultimo quale genitore Parte_1
collocataria;
5) il padre provvederà a corrispondere alla madre il contributo al mantenimento del minore
[...]
indicato in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondere entro il 10 di Per_2
ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge. Le spese straordinarie sono ripartite al 50% a carico di ciascun genitore. Il sig. presta il consenso affinché la sig.ra CP_1 [...]
percepisca al 100% l'assegno unico previsto per il figlio minore Parte_1 Persona_2
6) il padre presta il consenso a che il minore sposti la propria residenza anagrafica Persona_2 unitamente alla madre presso l'indirizzo di Via Po 4/B, Feltre (Belluno)”; compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 03.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola