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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa LO De SA dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa ex art. 6 D. lgs 150/2011, formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
LO De SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 6 D. lgs 150/2011, 22 L. 689/1981
nella causa civile iscritta al n. 1235 del R.G.A.C. dell'anno 2025 vertente TRA
e , con il patrocinio dell'avvocato PONTIERI GIUSI Parte_1 Parte_2
RICORRENTI – OPPONENTI
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato PRISCO Controparte_1
RA
RESISTENTE - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 - riassunzione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato, e hanno riassunto davanti Parte_1 Parte_3 all'intestato Tribunale il giudizio, incardinato davanti al Giudice di Pace di di opposizione CP_1 avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 1639 del 15 gennaio 2021 con cui la Controparte_2
, li ha condannati al pagamento, in solido, della somma di euro 731,30, sulla base
[...] del verbale di contestazione n. 70/17379679 del 30 ottobre 2020, notificato in pari data, elevato dal
Corpo di Polizia Stradale cosentino per la violazione dell'art. 192 del D. Lgs. 152/06, sanzionato dall'art. 255, per avere lo in data 30 ottobre 2020, a mezzo del suo veicolo Fiat Panda targato Pt_3
FH369LG, scaricato prodotti di risulta (calcinacci) provenienti da attività di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di si Via dell'Accoglienza in Parte_1 CP_1
I ricorrenti, dato atto della declaratoria di incompetenza per materia da parte del Giudice di Pace, hanno ribadito in questa sede i motivi di gravame formulati davanti al primo Giudice eccependo la
“prescrizione e decadenza di tutte le obbligazioni sottese all'ordinanza ingiunzione” atteso che
“dalla data di presunta notifica delle sanzioni amministrative opposte” non sarebbe stato emesso alcun atto interruttivo del decorso dei termini prescrizionali antecedente al provvedimento impugnato. Hanno chiesto, pertanto, al Tribunale di “accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione sopra indicato, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti”, vinti gli onorari e le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la ha resistito al gravame, deducendone l'infondatezza Controparte_1 essendo stata l'ingiunzione di pagamento n. 19734 del 12 aprile 2024 notificata ai riorrenti con raccomandata AR n. 68532590840-8 in data 17 aprile 2024 e, due entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla commissione della violazione fissato ex art. 28 D. Lgs. 689/1981.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di “rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni su esposte, con vittoria di spese e competenze, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli
Avvocati degli Enti Pubblici”.
I ricorrenti, con le note di trattazione scritta depositate per la fissata udienza di discussione del gravame, hanno dedotto che “a seguito del deposito delle relate di notifica, risulta che le stesse sono state effettuate a una persona non convivente con i ricorrenti, come comprovato dal certificato di stato di famiglia che si allega, inoltre, non risulta depositata la successiva comunicazione della raccomandata informativa, adempimento essenziale ai fini della validità della notifica eseguita”, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione.
La ha a sua volta insistito, con le note scritte parimenti depositate per l'udienza di CP_1 discussione, nel rigetto del gravame.
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L'opposizione non è fondata.
Va, infatti, disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dai ricorrenti.
Com'è noto, l'art. 28 della L. 689/1981 stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso che ci occupa, la violazione – pacifica nel merito – è stata accertata dalla Polizia Stradale di
Cosenza in data 30 ottobre 2020 e contestata in pari data.
L'amministrazione resistente ha, inoltre, depositato prova della notifica dell'ordinanza – ingiunzione opposta ad entrambi i trasgressori, avvenuta in data 17 aprile 2024 nelle mani di “persona di famiglia”
( ). Persona_1 Sul punto, a fronte della deduzione dei ricorrenti secondo cui, per come risulta dalla certificazione anagrafica, non sarebbe familiare con loro convivente, è appena il caso di osservare Persona_1 che, secondo il costante ed uniforme orientamento della Suprema Corte, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, in base al disposto dell'art. 139, comma 2 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà
l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass.
Civ., ordinanza n. 2154/2025, nonchè, tra le tante, sentenze n. 18716/2918, 11228/2021, n.
4160/2022).
Nella specie, gli opponenti si sono limitati a depositare il loro certificato di residenza da cui non emerge l'inserimento di ma, senza disconoscere il rapporto di parentela attestato Persona_1 dall'ufficiale notificante, nulla hanno dedotto quanto alla occasionalità della presenza di detta persona presso la loro abitazione né hanno sostenuto l'omessa consegna, da parte del consegnatario del plico, dell'atto gravato di cui anzi essi stessi, in sede di ricorso in opposizione, hanno dichiarato l'avvenuta notifica in data 17 aprile 2024 – coincidente con la consegna dell'atto al familiare in discorso.
Sotto diverso profilo, si rileva che ai fini del perfezionamento della notifica occorre ed è sufficiente, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la consegna dell'atto al familiare rendendosi necessario l'invio di raccomandata informativa (peraltro, effettuato nella specie) solo nel caso di consegna dell'atto al portiere o al vicino di casa, come previsto dal comma 4 dell'art. 139 c.p.c.
Per le motivazioni esposte, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa (fino ad euro 1.100,00) a tariffa compresa tra minima e media in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 100,00, fase introduttiva euro 80,00, fase di trattazione euro 100,00, fase decisoria euro 150,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza – ingiunzione gravata;
- condanna gli opponenti al pagamento, in solido, delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 430,00 per onorari professionali, oltre oneri riflessi come per legge trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici
Cosenza, 04/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LO De SA