Art. 17. 1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorche' scaduti ai sensi dell' articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179 , come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42, e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1987, n. 478 , sono prorogati al 31 dicembre 1990 limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO(1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che i termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, gia' prorogati al 31 dicembre 1990 dal presente articolo, sono differiti al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge. La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
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AGGIORNAMENTO(1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che i termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, gia' prorogati al 31 dicembre 1990 dal presente articolo, sono differiti al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge. La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."