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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente rel. dott. Giulio Bovicelli Giudice dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2024 pendente tra
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. GIANNINI SERENA;
Parte_1 C.F._1 RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA MONTEMAGGI;
Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
CONCLUSIONI all'odierna udienza cartolare, i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate congiuntamente dalle parti nell'accordo firmato il 1°.12.2025 e depositato il 2.12.2025:
“1) affido condiviso di OL a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
2) collocamento dello stesso presso la madre, con la quale continuerà a vivere nella casa familiare in Via Roma 32 Arcidosso, che viene quindi assegnata alla Sig.ra ; Parte_1
3) il padre si recherà ad Arcidosso un weekend al mese (da concordarsi fra i genitori) per stare con il figlio dal sabato mattina fino alle ore 19:30 circa, quando lo riaccompagnerà per cena dalla madre, e la domenica mattina fino alle 12:00 circa;
4) il padre s'impegna a continuare a pagare la sua quota del mutuo gravante sulla casa familiare;
5) il padre s'impegna, altresì, a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie riferite al figlio secondo le prescrizioni contenute nel Protocollo del Tribunale di Grosseto e a versare, entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00, da adeguarsi secondo gli indici ISTAT per il mantenimento di OL, avendo di fatto già rinunciato alla quota di assegno unico che sarà integralmente percepito dalla Sig.ra Parte_1
6) trascorrerà il giorno di Natale e il giorno di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
Persona_1
7) Nel periodo estivo OL trascorrerà con il padre due periodi di quindici giorni consecutivi ciascuno da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
8) le Parti convengono infine che le spese del presente giudizio siano compensate tra di loro”.
***** dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al Pubblico Ministero di sede;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate risultano conformi alla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni congiunte, omologando e prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate. Spese di lite integralmente compensate.
Grosseto, 04/12/2025 Il Presidente dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente rel. dott. Giulio Bovicelli Giudice dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2024 pendente tra
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. GIANNINI SERENA;
Parte_1 C.F._1 RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA MONTEMAGGI;
Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
CONCLUSIONI all'odierna udienza cartolare, i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate congiuntamente dalle parti nell'accordo firmato il 1°.12.2025 e depositato il 2.12.2025:
“1) affido condiviso di OL a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
2) collocamento dello stesso presso la madre, con la quale continuerà a vivere nella casa familiare in Via Roma 32 Arcidosso, che viene quindi assegnata alla Sig.ra ; Parte_1
3) il padre si recherà ad Arcidosso un weekend al mese (da concordarsi fra i genitori) per stare con il figlio dal sabato mattina fino alle ore 19:30 circa, quando lo riaccompagnerà per cena dalla madre, e la domenica mattina fino alle 12:00 circa;
4) il padre s'impegna a continuare a pagare la sua quota del mutuo gravante sulla casa familiare;
5) il padre s'impegna, altresì, a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie riferite al figlio secondo le prescrizioni contenute nel Protocollo del Tribunale di Grosseto e a versare, entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00, da adeguarsi secondo gli indici ISTAT per il mantenimento di OL, avendo di fatto già rinunciato alla quota di assegno unico che sarà integralmente percepito dalla Sig.ra Parte_1
6) trascorrerà il giorno di Natale e il giorno di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
Persona_1
7) Nel periodo estivo OL trascorrerà con il padre due periodi di quindici giorni consecutivi ciascuno da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
8) le Parti convengono infine che le spese del presente giudizio siano compensate tra di loro”.
***** dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al Pubblico Ministero di sede;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate risultano conformi alla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni congiunte, omologando e prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate. Spese di lite integralmente compensate.
Grosseto, 04/12/2025 Il Presidente dott. Mario Venditti