TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. C.C. 2398/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2398/2023 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
LI NO, via Cavour n. 71/A, elettivamente domiciliato in Borgomanero, via De Amicis n. 11, presso lo studio dell'avv. Vella Alessandro, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino (NO), Via Piffetti n. 40, presso lo studio dell'avv. MICHELATTI FABRIZIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente (memoria depositata in data 20/05/2025):
“chiedono che la S. V. Ill.ma Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio, non essendo loro intenzione riconciliarsi e, contestualmente rassegnano le seguenti CONCLUSIONI 1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in LI NO (NO) in data 09.02.2019 tra , nato a [...] in data [...] e nata a [...]_1
Torino (TO) in data 14.06.1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LI NO (NO) all'Atto n.
1. P.1 anno 2019; 2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di LI NO (NO) di provvedere alle annotazioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel comune all'Atto n.
1. P.1 anno 2019;
1
3. disporre la perdita del cognome per la moglie;
Pt_1
4. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non vantano reciprocamente pretese di mantenimento e/o alimenti;
5. dare atto che le parti hanno definito in precedenza ogni questione avente carattere economico;
6. confermare l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
7. disporre che la gestione della figlia prosegua secondo le seguenti modalità:
starà con la madre dal lunedì al venerdì quando il padre andrà a prenderla al termine della Per_1 giornata scolastica;
trascorrerà sabato e domenica con il padre. I genitori potranno liberamente concordare modifiche al regime di visita e frequentazione, tenuto conto degli impegni scolastici della minore;
il padre e la madre si accorderanno liberamente per stabilire con quale genitore Per_1 trascorrerà le festività natalizie e pasquali. In assenza di accordo, la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale o di Santo Stefano;
durante le festività pasquali trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Per_1
Pasqua o di Pasquetta. Per quanto concerne le ferie estive, la bimba trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. Il periodo verrà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
8. disporre che il Sig. versi alla madre la somma di € 200,00 mensili a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento della figlia , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
la Sig.ra Per_1
continuerà a percepire l'assegno unico e universale;
CP_1
9. dare atto che la gestione delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per la figlia verrà Per_1 effettuata secondo le disposizioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino (doc. 4), già note alle parti;
10. disporre che le spese mediche, scolastiche ed altre di carattere straordinario sostenute per la figlia , come individuate dal Protocollo del Tribunale di Torino, verranno ripartite nella Per_1 misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
11. i genitori s'impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale mutamento di residenza e/o domicilio.”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in LI NO in Parte_1 Controparte_1 data 9 febbraio 2019 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2019. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (01/11/2019), ancora minorenne. Per_1
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio congiunto è stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.. La domanda merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. In data 13/06/2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi. In data 11/11/2025 è stata depositata agli atti del fascicolo l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione. pag. 2 di 3 Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in LI NO in data 9 febbraio 2019 con atto iscritto nei registri dello CP_1 stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2019;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI NO di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST. Andrea Ghinetti
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2398/2023 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
LI NO, via Cavour n. 71/A, elettivamente domiciliato in Borgomanero, via De Amicis n. 11, presso lo studio dell'avv. Vella Alessandro, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino (NO), Via Piffetti n. 40, presso lo studio dell'avv. MICHELATTI FABRIZIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente (memoria depositata in data 20/05/2025):
“chiedono che la S. V. Ill.ma Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio, non essendo loro intenzione riconciliarsi e, contestualmente rassegnano le seguenti CONCLUSIONI 1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in LI NO (NO) in data 09.02.2019 tra , nato a [...] in data [...] e nata a [...]_1
Torino (TO) in data 14.06.1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LI NO (NO) all'Atto n.
1. P.1 anno 2019; 2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di LI NO (NO) di provvedere alle annotazioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel comune all'Atto n.
1. P.1 anno 2019;
1
3. disporre la perdita del cognome per la moglie;
Pt_1
4. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non vantano reciprocamente pretese di mantenimento e/o alimenti;
5. dare atto che le parti hanno definito in precedenza ogni questione avente carattere economico;
6. confermare l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
7. disporre che la gestione della figlia prosegua secondo le seguenti modalità:
starà con la madre dal lunedì al venerdì quando il padre andrà a prenderla al termine della Per_1 giornata scolastica;
trascorrerà sabato e domenica con il padre. I genitori potranno liberamente concordare modifiche al regime di visita e frequentazione, tenuto conto degli impegni scolastici della minore;
il padre e la madre si accorderanno liberamente per stabilire con quale genitore Per_1 trascorrerà le festività natalizie e pasquali. In assenza di accordo, la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale o di Santo Stefano;
durante le festività pasquali trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Per_1
Pasqua o di Pasquetta. Per quanto concerne le ferie estive, la bimba trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. Il periodo verrà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
8. disporre che il Sig. versi alla madre la somma di € 200,00 mensili a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento della figlia , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
la Sig.ra Per_1
continuerà a percepire l'assegno unico e universale;
CP_1
9. dare atto che la gestione delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per la figlia verrà Per_1 effettuata secondo le disposizioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino (doc. 4), già note alle parti;
10. disporre che le spese mediche, scolastiche ed altre di carattere straordinario sostenute per la figlia , come individuate dal Protocollo del Tribunale di Torino, verranno ripartite nella Per_1 misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
11. i genitori s'impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale mutamento di residenza e/o domicilio.”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in LI NO in Parte_1 Controparte_1 data 9 febbraio 2019 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2019. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (01/11/2019), ancora minorenne. Per_1
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio congiunto è stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.. La domanda merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. In data 13/06/2024 è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi. In data 11/11/2025 è stata depositata agli atti del fascicolo l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione. pag. 2 di 3 Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore allora assegnatario del fascicolo, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in LI NO in data 9 febbraio 2019 con atto iscritto nei registri dello CP_1 stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2019;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LI NO di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST. Andrea Ghinetti
pag. 3 di 3