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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1666/2023 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alberto Mignone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento al viale A. Mellusi n.
3 -appellante-
E
– rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Curatolo, presso il cui Controparte_1 studio in Benevento alla via F. Flora n. 7 è elettivamente domiciliato
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.7.2021, dipendente della Controparte_1 Parte_1 dal 18.6.2018 al 9.4.2021, formalmente assunta dal 26.6.2018 con contratto a tempo determinato part-time, ha dedotto: di aver svolto mansioni di cuoca ascrivibili al 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
di aver svolto l'attività in autonomia e specifica competenza, con orario a tempo pieno dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 17 (sino ad aprile 2020), con mezz'ora di pausa verso le 14.30 e con retribuzione mensile di circa € 500,00. Tanto premesso, ha chiesto accertarsi il rapporto di lavoro nei termini suindicati con inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 58.212,80. Nel resistere alla domanda, la società ne ha evidenziato, con varie argomentazioni, l'infondatezza. Ha concluso pertanto per il rigetto. Con sentenza n. 668/2023 pubblicata il 22.6.2023, il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il rapporto di lavoro a partire dal 26.6.2018, con mansioni di cuoco, qualifica 4° livello del CCNL di settore, e del diritto al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 50.417,59. Non ha riconosciuto i permessi e le ferie non goduti, il mancato preavviso e l'indennità CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello la in data 11.7.2023, articolando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: erroneo inquadramento delle mansioni;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione ai requisiti professionali previsti dalle declaratorie. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con l'accertamento che le mansioni svolte dalla rientrino nel 6° livello retributivo del CCNL di categoria e non nel 4° livello CP_1 riconosciuto, con vittoria di spese del doppio grado. Si è costituita regolarmente in giudizio la lavoratrice, la quale ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato. All'esito della trattazione scritta della odierna udienza, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Prima di procedere all'esame specifico del gravame, va premesso che secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità in tema di diritto del lavoratore alla qualifica superiore: "..il giudice di merito.....deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata" (Cass. n. 4766/87; cfr. ex multis Cass. n. 14608/01; Cass. 3069/2005; Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2015, n. 8589; Cass. 28/04/2015, n. 8589). In altre parole "Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Cass. n. 20272/ 2010).
Va altresì evidenziato, al fine di circoscrivere il tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro, se pur genericamente prospettate, si incentrano, in buona sostanza, sul non elevato grado di autonomia e del contenuto professionale delle attività svolte dal ricorrente in relazione al 4° livello del citato CCNL (profilo professionale di cuoco), riconosciuto nella impugnata sentenza, e che invece le mansioni svolte consistano in attività di aiutante cuoco (6° livello). Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo. Secondo la declaratoria contrattuale prevista dal citato CCNL Turismo, appartengono al 6° livello
“i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: - addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
…- commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.)…”. Appartengono al livello 4° riconosciuto nella sentenza “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè…- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite, assicura il servizio di cucina;
- gastronomo”. I testi escussi nel primo grado di giudizio hanno confermato l'ascrivibilità delle mansioni svolte dall'appellato alla 4^ categoria retributiva (riconosciuta dal primo giudice) del CCNL di settore, a decorrere dal 26.6.2018. In particolare, la teste (il cui ex marito era fratello dell'ex marito della ricorrente, Testimone_1 anche se all'epoca dei fatti quest'ultima si era già separata), ha riferito di aver lavorato per 3-4 mesi per la resistente nel 2018 o 2019 e di non avere con la stessa alcun giudizio in corso. Ha dichiarato che “la moglie del titolare stava al banco. Lei non cucinava quando sono stata io. In cucina eravamo io e la si occupava di preparare da mangiare, delle pulizie, di CP_3 CP_1 preparare i contorni, friggeva le pizze. Solo in caso di assenza di lei preparava le pizze: Per_1 noi vedevamo ciò che serviva in cucina e comunicavamo al proprietario cosa mancava: a volte noi ed a volte la moglie del titolare decidevamo cosa cucinare. Si tratta di una tavola calda con vendita al banco..lei non infornava le pizze”. La teste , anch'essa ex dipendente della dal 23.9.2019 al 20.3.2021, Testimone_2 Pt_1 senza cause in corso con la stessa, ha dichiarato: “Io aiutavo la in cucina..a lavorare in CP_1 cucina eravamo io, la ricorrente e oltre al titolare..La moglie del titolare stava Controparte_4 al bancone e era con noi in cucina. La moglie del titolare non cucinava. Cucinava solo la CP_5
Le pizze erano preparate da ..La si occupava di preparare da CP_1 Per_1 CP_1 mangiare, di preparare i contorni, primi, si occupava della frittura…il titolare decideva cosa cucinare e la eseguiva. Si tratta di una tavola calda con vendita al banco. Per lo più è CP_1 self-service”. La teste moglie del titolare, ha riferito di essere la cuoca della Testimone_3 pizzeria e che la ricorrente era l'aiuto cuoco. Risultano irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha dichiarato di essere Testimone_4 un fornitore della resistente e che lasciava la merce nel negozio, posandola sul banco. Non aveva quindi alcun modo di sapere chi in cucina svolgesse le mansioni di cuoco e chi di aiuto cuoco. Le deposizioni dei testi avvalorano l'impostazione motivazionale elaborata nell'impugnata sentenza. Da esse emerge con chiarezza il ruolo svolto dalla quale cuoca della CP_1 Parte_2 che lavorava in autonomia in cucina, preparando le pietanze che venivano di volta in volta stabilite o dal titolare del negozio o dalla stessa ricorrente, con l'ausilio delle testi e , Tes_1 Tes_2 anch'esse dipendenti della società appellante. Queste ultime hanno inoltre escluso che la teste svolgesse mansioni di cuoca, ma che Tes_3 invece lavorasse al bancone. Tali affermazioni contrastano con quelle rese dalla stessa , Tes_3 da ritenere inattendibili, essendo quest'ultima moglie del titolare e conseguentemente portatrice di un interesse nel giudizio;
mentre, le due dipendenti avevano lavorato con la ricorrente e non avevano alcun contenzioso con l'azienda appellante, non destando perplessità, quindi, circa la genuinità delle loro dichiarazioni. Del resto, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412). Certamente, a tali principi si è attenuto il primo giudice, il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano pertanto connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto. La , pertanto, alla luce di quanto emerso dalla prova orale, risulta che abbia goduto di CP_1
“autonomia esecutiva”, svolgendo “mansioni specifiche di natura..tecnico-pratica” che richiedono il possesso di “conoscenze specialistiche comunque acquisite”, di cuoca. Le suddette mansioni caratterizzano il livello 4° CCNL di settore sotto l'aspetto contenutistico, in linea con quanto statuito dal primo giudice, il quale ha correttamente inquadrato la ricorrente nel profilo sopra richiamato di “cuoca”. Risulta infine sostanzialmente confermato quanto dedotto nel ricorso introduttivo con riguardo all'orario di lavoro svolto dalla , avendo le testi e indicato la CP_1 Tes_1 Tes_2 prima un orario svolto da esse dipendenti dalle 7.15 alle 17/17.15 con 15/30 minuti di pausa pranzo, dal lunedì alla domenica;
la seconda ha riferito che lavoravano dalle 7.30 alle 17 con 30 minuti di pausa pranzo, dal lunedì alla domenica senza giorni liberi. Emerge quindi un orario pressochè coincidente con quello indicato dalla odierna appellata nel ricorso di primo grado. Per le suesposte considerazioni, l'appello non può essere accolto. In ragione del principio della soccombenza, le spese sono poste a carico della appellante e liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Maurizio Curatolo, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 processuali del grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, con attribuzione all'avv. Maurizio Curatolo, antistatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 22.5.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1666/2023 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alberto Mignone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento al viale A. Mellusi n.
3 -appellante-
E
– rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Curatolo, presso il cui Controparte_1 studio in Benevento alla via F. Flora n. 7 è elettivamente domiciliato
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.7.2021, dipendente della Controparte_1 Parte_1 dal 18.6.2018 al 9.4.2021, formalmente assunta dal 26.6.2018 con contratto a tempo determinato part-time, ha dedotto: di aver svolto mansioni di cuoca ascrivibili al 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
di aver svolto l'attività in autonomia e specifica competenza, con orario a tempo pieno dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 17 (sino ad aprile 2020), con mezz'ora di pausa verso le 14.30 e con retribuzione mensile di circa € 500,00. Tanto premesso, ha chiesto accertarsi il rapporto di lavoro nei termini suindicati con inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 58.212,80. Nel resistere alla domanda, la società ne ha evidenziato, con varie argomentazioni, l'infondatezza. Ha concluso pertanto per il rigetto. Con sentenza n. 668/2023 pubblicata il 22.6.2023, il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il rapporto di lavoro a partire dal 26.6.2018, con mansioni di cuoco, qualifica 4° livello del CCNL di settore, e del diritto al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 50.417,59. Non ha riconosciuto i permessi e le ferie non goduti, il mancato preavviso e l'indennità CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello la in data 11.7.2023, articolando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: erroneo inquadramento delle mansioni;
erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione ai requisiti professionali previsti dalle declaratorie. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con l'accertamento che le mansioni svolte dalla rientrino nel 6° livello retributivo del CCNL di categoria e non nel 4° livello CP_1 riconosciuto, con vittoria di spese del doppio grado. Si è costituita regolarmente in giudizio la lavoratrice, la quale ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato. All'esito della trattazione scritta della odierna udienza, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Prima di procedere all'esame specifico del gravame, va premesso che secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità in tema di diritto del lavoratore alla qualifica superiore: "..il giudice di merito.....deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata" (Cass. n. 4766/87; cfr. ex multis Cass. n. 14608/01; Cass. 3069/2005; Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2015, n. 8589; Cass. 28/04/2015, n. 8589). In altre parole "Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Cass. n. 20272/ 2010).
Va altresì evidenziato, al fine di circoscrivere il tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro, se pur genericamente prospettate, si incentrano, in buona sostanza, sul non elevato grado di autonomia e del contenuto professionale delle attività svolte dal ricorrente in relazione al 4° livello del citato CCNL (profilo professionale di cuoco), riconosciuto nella impugnata sentenza, e che invece le mansioni svolte consistano in attività di aiutante cuoco (6° livello). Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo. Secondo la declaratoria contrattuale prevista dal citato CCNL Turismo, appartengono al 6° livello
“i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: - addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
…- commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.)…”. Appartengono al livello 4° riconosciuto nella sentenza “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè…- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite, assicura il servizio di cucina;
- gastronomo”. I testi escussi nel primo grado di giudizio hanno confermato l'ascrivibilità delle mansioni svolte dall'appellato alla 4^ categoria retributiva (riconosciuta dal primo giudice) del CCNL di settore, a decorrere dal 26.6.2018. In particolare, la teste (il cui ex marito era fratello dell'ex marito della ricorrente, Testimone_1 anche se all'epoca dei fatti quest'ultima si era già separata), ha riferito di aver lavorato per 3-4 mesi per la resistente nel 2018 o 2019 e di non avere con la stessa alcun giudizio in corso. Ha dichiarato che “la moglie del titolare stava al banco. Lei non cucinava quando sono stata io. In cucina eravamo io e la si occupava di preparare da mangiare, delle pulizie, di CP_3 CP_1 preparare i contorni, friggeva le pizze. Solo in caso di assenza di lei preparava le pizze: Per_1 noi vedevamo ciò che serviva in cucina e comunicavamo al proprietario cosa mancava: a volte noi ed a volte la moglie del titolare decidevamo cosa cucinare. Si tratta di una tavola calda con vendita al banco..lei non infornava le pizze”. La teste , anch'essa ex dipendente della dal 23.9.2019 al 20.3.2021, Testimone_2 Pt_1 senza cause in corso con la stessa, ha dichiarato: “Io aiutavo la in cucina..a lavorare in CP_1 cucina eravamo io, la ricorrente e oltre al titolare..La moglie del titolare stava Controparte_4 al bancone e era con noi in cucina. La moglie del titolare non cucinava. Cucinava solo la CP_5
Le pizze erano preparate da ..La si occupava di preparare da CP_1 Per_1 CP_1 mangiare, di preparare i contorni, primi, si occupava della frittura…il titolare decideva cosa cucinare e la eseguiva. Si tratta di una tavola calda con vendita al banco. Per lo più è CP_1 self-service”. La teste moglie del titolare, ha riferito di essere la cuoca della Testimone_3 pizzeria e che la ricorrente era l'aiuto cuoco. Risultano irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha dichiarato di essere Testimone_4 un fornitore della resistente e che lasciava la merce nel negozio, posandola sul banco. Non aveva quindi alcun modo di sapere chi in cucina svolgesse le mansioni di cuoco e chi di aiuto cuoco. Le deposizioni dei testi avvalorano l'impostazione motivazionale elaborata nell'impugnata sentenza. Da esse emerge con chiarezza il ruolo svolto dalla quale cuoca della CP_1 Parte_2 che lavorava in autonomia in cucina, preparando le pietanze che venivano di volta in volta stabilite o dal titolare del negozio o dalla stessa ricorrente, con l'ausilio delle testi e , Tes_1 Tes_2 anch'esse dipendenti della società appellante. Queste ultime hanno inoltre escluso che la teste svolgesse mansioni di cuoca, ma che Tes_3 invece lavorasse al bancone. Tali affermazioni contrastano con quelle rese dalla stessa , Tes_3 da ritenere inattendibili, essendo quest'ultima moglie del titolare e conseguentemente portatrice di un interesse nel giudizio;
mentre, le due dipendenti avevano lavorato con la ricorrente e non avevano alcun contenzioso con l'azienda appellante, non destando perplessità, quindi, circa la genuinità delle loro dichiarazioni. Del resto, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412). Certamente, a tali principi si è attenuto il primo giudice, il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano pertanto connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto. La , pertanto, alla luce di quanto emerso dalla prova orale, risulta che abbia goduto di CP_1
“autonomia esecutiva”, svolgendo “mansioni specifiche di natura..tecnico-pratica” che richiedono il possesso di “conoscenze specialistiche comunque acquisite”, di cuoca. Le suddette mansioni caratterizzano il livello 4° CCNL di settore sotto l'aspetto contenutistico, in linea con quanto statuito dal primo giudice, il quale ha correttamente inquadrato la ricorrente nel profilo sopra richiamato di “cuoca”. Risulta infine sostanzialmente confermato quanto dedotto nel ricorso introduttivo con riguardo all'orario di lavoro svolto dalla , avendo le testi e indicato la CP_1 Tes_1 Tes_2 prima un orario svolto da esse dipendenti dalle 7.15 alle 17/17.15 con 15/30 minuti di pausa pranzo, dal lunedì alla domenica;
la seconda ha riferito che lavoravano dalle 7.30 alle 17 con 30 minuti di pausa pranzo, dal lunedì alla domenica senza giorni liberi. Emerge quindi un orario pressochè coincidente con quello indicato dalla odierna appellata nel ricorso di primo grado. Per le suesposte considerazioni, l'appello non può essere accolto. In ragione del principio della soccombenza, le spese sono poste a carico della appellante e liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Maurizio Curatolo, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 processuali del grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, con attribuzione all'avv. Maurizio Curatolo, antistatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 22.5.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-