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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4748/2019 vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), con l'avv. MARCELLO
[...] C.F._2
PANZINI.
Appellanti
E
(C.F.: ), con l'avv. FABIANO Controparte_1 C.F._3
CEDRONE.
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 136/2019 con cui il Tribunale ordinario di Cassino ha rigettato la domanda attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati negli atti delle parti. Con atto di citazione notificato in data 08.05.2007 , conveniva Parte_3 in giudizio dinanzi al tribunale di Cassino, sez. distaccata di Sora, CP_1
1 affinché fosse ordinato a quest'ultimo di rimettere in ripristino lo stato CP_1 dei luoghi, mediante l'eliminazione del balcone abusivamente aperto sul lastrico solare mai stato praticabile, sì da evitare la servitù in danno della finestra di parte attrice;
chiusura dell'ingresso riaperto che dà nello sporto con civico 19; ripristino della grondaia onde evitare lo stillicidio e le infiltrazioni di acqua piovana dei locali dell'istante. Ha chiesto, inoltre, la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni da liquidarsi in via equitativa, il tutto con rivalsa di spese e competenze del giudizio. A fondamento della domanda ha dedotto che le due proprietà sporgono entrambe su un lastrico solare che non è mai stato calpestabile, sul quale affacciano due finestre, una appartenente alla sig.ra e una appartenente al convenuto Parte_3
(foto B ed E del fascicolo di parte).
La sig.ra ha contestato al sig. di avere eseguito di Parte_3 Controparte_1 recente alcuni lavori di ristrutturazione in cui ha trasformato la finestra in balcone, consentendo in tal modo l'accesso al lastrico solare creando una indebita servitù a carico della finestra della sig.ra finestra che andrebbe chiusa o Parte_3 munita di inferriata dal momento che qualunque avventore della casa del CP_1 potrebbe agevolmente introdursi o affacciarsi nella sua abitazione. Parte attrice ha rappresentato di avere acquistato da tempo immemorabile il diritto di avere una veduta diretta verso il fondo del vicino ai sensi dell'art. 907 c.c. poiché il terrazzo in questione non era mai stato praticabile e ha perciò richiesto l'eliminazione del balcone e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Ha fatto altresì rilevare che il sig. per accedere alla sua Controparte_1 abitazione dispone del portone che da direttamente sulla Via Belfiore al civico n. 17. Tuttavia, senza il consenso degli altri aventi diritto al passaggio, ha ripristinato un vecchio accesso alla sua casa che a mezzo di alcuni scalini immette nello sporto di entrata dell'immobile della sig.ra L'attrice ha fatto presente che Parte_3 questo ingresso era rimasto murato per oltre trenta anni cosicché la sua riapertura costituisce altra indebita servitù a carico dell'istante. La sig.ra ha contestato infine al sig. di avere Parte_3 Controparte_1 eliminato una grondaia dal suo tetto per cui l'acqua piovana si infiltra da tempo in una sua stanza.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Sosteneva il convenuto di avere realizzato i lavori in maniera conforme alla normativa edilizia comunale e di non avere aperto ex novo la porta finestra, ma di avere semplicemente ripristinato lo status quo ante, abbattendo dei “foratini” con i quali la porta era stata trasformata in finestra alcuni anni prima. Aggiungeva sul punto il convenuto di avere sempre utilizzato il lastrico solare, dal momento che detto lastrico costituisce anche il tetto del proprio garage. A detto lastrico aveva avuto sempre accesso, sia passando per la finestra-balcone, sia accedendovi dall'esterno con una scala ivi posizionata: ciò perché su detto lastrico teneva (e tiene) alcune piante e dei gattini;
l'accesso al lastrico, inoltre, era indispensabile per effettuare delle pulizie e per la sua manutenzione.
Per questi motivi
nessuna nuova servitù era stata creata a carico della proprietà dell'attrice, dal momento 2 che il convenuto aveva sempre avuto accesso al lastrico, sia attraverso la portafinestra che attraverso la scala esterna.
Quanto, poi, alla riapertura dell'ingresso cui faceva riferimento la sig.ra anche a tal riguardo il sig. replicava sostenendo di aver Parte_3 CP_1 riaperto un accesso che era rimasto chiuso per non più di sette-otto anni, per cui nessun diritto poteva dirsi prescritto per non uso ventennale. Quanto, infine, alla lamentata rimozione di una grondaia, il sig. replicava CP_1 affermando di non averla assolutamente rimossa: al contrario, le doglianze della sig.ra erano (e sono) dovute all'incuria in cui versava (e versa) il Parte_3 balcone dell'attrice”. Nel corso del giudizio decedeva la sig.ra e la causa veniva riassunta Parte_3 dagli eredi e . Parte_1 Parte_2
Nel corso della fase istruttoria venivano sentiti due testi per parte. Acquisite le prove richieste dalle parti e ritenendo esaurita l'attività istruttoria, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse fornito prova idonea a dimostrare la fondatezza delle proprie lamentele, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 2697 c.c. All'interno dell'incarto processuale non ha difatti rinvenuto alcuna documentazione (rilievi fotografici, perizia di parte etc.) proveniente da parte attrice, diretta a supportare quanto dedotto nel libretto introduttivo del presente giudizio, non risultando depositato nemmeno il fascicolo di parte. Inoltre, secondo il giudicante, testi escussi in corso di causa, a cura di parte attrice, non hanno fatto alcuna chiarezza sulla situazione esistente, né sullo stato dei luoghi preesistente, concludendo per il rigetto della domanda.
3.- e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello per i motivi di seguito enunciati.
1. Mancata valutazione delle prove documentali presenti nel fascicolo di parte attrice da parte del GOT Dott. a causa dell'omesso “iniziale” Per_1 rinvenimento dello stesso per cause non imputabili a parte attrice.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe ritenuto che parte attrice non abbia fornito la prova sufficiente a dimostrare la fondatezza delle proprie lamentele in quanto non avrebbe rinvenuto il fascicolo di parte contenente la documentazione. L'appellante sostiene che il fascicolo di parte sia sempre stato nella disponibilità del giudice di prime cure tanto che nei giorni successivi alla pubblicazione della
3 sentenza il fascicolo veniva ritrovato dal personale di cancelleria su richiesta di parte attrice “in un ripiano dell'armadio del Dott. . Per_2
Fa rilevare la parte che l'orientamento giurisprudenziale è univoco nel ritenere che il mancato rinvenimento del fascicolo di parte se non è dovuto a responsabilità della stessa parte obbliga il Giudice a disporre le ricerche e in caso negativo a ordinare la ricostruzione del fascicolo entro un termine prefissato (Cass. Civile n.
20587/2013).
2. Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Parte appellante sostiene che le singole domande troverebbero fondamento nelle riproduzioni fotografiche in cui è visibile lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento di ristrutturazione da parte del convenuto [foto B) e foto E)], oltre che quelle relative al portone laterale. Assume che il convenuto non avesse mai contestato le fotografie ammettendo nella propria comparsa di aver eseguito i lavori di ristrutturazione. Pertanto, tali circostanze sarebbero da ritenersi pacificamente ammesse e non necessiterebbero di essere confermate con la prova per testi.
Quanto al teste sig. questo avrebbe dichiarato che il terrazzo Testimone_1 lastrico solare non era mai stato utilizzato prima che venissero fatti i lavori e che non c'era alcuna scala esterna per accedervi, aggiungendo che i Sig.ri non CP_1 avessero mai utilizzato il terrazzo come deposito e che sul lastrico solare vi era sempre stato solamente la finestra e non il balcone. Inoltre, con riferimento alla riapertura della porta murata, avrebbe confermato che la stessa era stata riaperta solo di recente. Tutto quanto confermato anche dall'altro teste di parte attrice, sig.
, che ha dichiarato di frequentare regolarmente l'abitazione della Testimone_2 famiglia da oltre 30 anni. Parte_4
Cont 4.- EO hiede rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata e con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado del giudizio.
5.- Nel corso del giudizio è stata rigettata l'inibitoria proposta dall'appellante.
6.- L'appello è in parte fondato.
I fascicoli di parte risultano ritirati – come si legge sulla copertina del fascicolo di primo grado – successivamente alla pubblicazione della sentenza: illegittimamente, dunque, il giudice di prime cure, non reperendolo nel fascicolo d'ufficio, non ha disposto le necessarie ricerche del fascicolo di parte e ha deciso la causa in assenza di esso. Vi è difatti attestazione della cancelleria del fatto che
4 il fascicolo di parte attrice è stato rinvenuto, al di fuori del fascicolo d'ufficio, in un ripiano di un armadio della stanza del Giudice relatore.
7.- La domanda di ripristino della finestra preesistente ed eliminazione della porta finestra che consentirebbe l'accesso al lastrico è fondata.
Dalle foto in atti, che documentano lo status quo ante e post dei lavori di riqualificazione del lastrico emerge chiaramente - a seguito della trasformazione della finestra in porta e conseguentemente del lastrico in terrazzo, con l'apposizione di parapetto e ringhiera, agevolmente accessibile dalla proprietà del Di meo - la possibilità di inspectio e prospectio nella proprietà degli attori e dunque la lesione del diritto ad essere tutelati da qualsiasi indiscrezione estranea ed alla riservatezza.
La trasformazione in terrazza praticabile, di un lastrico solare delimitato da muri in uno dei quali si apre la finestra di un appartamento di proprietà aliena, integra un mezzo idoneo all'esercizio di una comoda veduta, attraverso detta finestra, a carico dell'appartamento stesso, e pertanto costituisce opera vietata dall'art 905 cod. civ. (Cass. sentenza n. 1593 del 1973).
D'altronde, anche le porte, pur essendo fondamentalmente destinate all'accesso dell'edificio, e soltanto occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l'affaccio, possono configurare vedute quando - indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto - risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche l'esercizio della "prospectio" ed "inspectio" su o verso il fondo del vicino (Cass. sentenza n. 499 del 2006).
7.- É di contro infondata la domanda relativa all'asserita estinzione della servitù di passaggio nel portone con civico 19 attraverso una porta prospiciente alcuni scalini che l'odierna appellante assume essere stata murata per trent'anni.
L'assunto non ha trovato certo riscontro nelle deposizioni testimoniali dal momento che ha dichiarato che la porta fu chiusa negli anni 90 e Testimone_3 riparta all'incirca nel 2005 (una decina di anni prima della deposizione testimoniale del settembre 2016); mentre , teste di parte attrice ha Testimone_4 dichiarato che la porta murata ed intonacata da quando (circa trent'anni) frequenta i luoghi di causa è stata riaperta solo di recente. È inoltre emerso che nello sporto Contr in discussione vi è la porta del garage del di ha Testimone_5 genericamente riferito che la porta era murata e recentemente riaperta
In presenza di dichiarazioni contraddittorie non può ritenersi raggiunta la relativa prova;
il mancato assolvimento del relativo onere probatorio ricade sull'attrice, in quanto fatto estintivo del diritto del CP_1
5 8.- Parimenti infondata è la domanda volta al ripristino della grondaia dal momento che la relativa rimozione, pur in presenza di contestazione dell'appellato, non è stata provata.
9.- É infine fondata la domanda volta al risarcimento del danno cagionato dall'esercizio della servitù da liquidarsi in via equitativa, in base all'insegnamento della Suprema Corte per cui: «La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Cass. sez. 2 - , Sentenza n. 22835 del 14/08/2024)».
In considerazione della perdita di luce e aria conseguenti alla chiusura della finestra, nonché della lesione della privacy, stimasi equo quantificare, nei limiti del valore dichiarato nell'odierno giudizio, detto danno in euro 5.000 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 136/2019 del Tribunale ordinario di Cassino che per il resto conferma:
- condanna al ripristino della finestra preesistente previa Controparte_1 eliminazione della porta finestra di accesso al lastrico;
- condanna l pagamento a titolo risarcitorio di euro 5.000 Controparte_1 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1
e , che liquida in euro Parte_1 Parte_2
2.000 per il primo grado di giudizio ed euro 2.500 per questo grado per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 3 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4748/2019 vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), con l'avv. MARCELLO
[...] C.F._2
PANZINI.
Appellanti
E
(C.F.: ), con l'avv. FABIANO Controparte_1 C.F._3
CEDRONE.
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 136/2019 con cui il Tribunale ordinario di Cassino ha rigettato la domanda attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati negli atti delle parti. Con atto di citazione notificato in data 08.05.2007 , conveniva Parte_3 in giudizio dinanzi al tribunale di Cassino, sez. distaccata di Sora, CP_1
1 affinché fosse ordinato a quest'ultimo di rimettere in ripristino lo stato CP_1 dei luoghi, mediante l'eliminazione del balcone abusivamente aperto sul lastrico solare mai stato praticabile, sì da evitare la servitù in danno della finestra di parte attrice;
chiusura dell'ingresso riaperto che dà nello sporto con civico 19; ripristino della grondaia onde evitare lo stillicidio e le infiltrazioni di acqua piovana dei locali dell'istante. Ha chiesto, inoltre, la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni da liquidarsi in via equitativa, il tutto con rivalsa di spese e competenze del giudizio. A fondamento della domanda ha dedotto che le due proprietà sporgono entrambe su un lastrico solare che non è mai stato calpestabile, sul quale affacciano due finestre, una appartenente alla sig.ra e una appartenente al convenuto Parte_3
(foto B ed E del fascicolo di parte).
La sig.ra ha contestato al sig. di avere eseguito di Parte_3 Controparte_1 recente alcuni lavori di ristrutturazione in cui ha trasformato la finestra in balcone, consentendo in tal modo l'accesso al lastrico solare creando una indebita servitù a carico della finestra della sig.ra finestra che andrebbe chiusa o Parte_3 munita di inferriata dal momento che qualunque avventore della casa del CP_1 potrebbe agevolmente introdursi o affacciarsi nella sua abitazione. Parte attrice ha rappresentato di avere acquistato da tempo immemorabile il diritto di avere una veduta diretta verso il fondo del vicino ai sensi dell'art. 907 c.c. poiché il terrazzo in questione non era mai stato praticabile e ha perciò richiesto l'eliminazione del balcone e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Ha fatto altresì rilevare che il sig. per accedere alla sua Controparte_1 abitazione dispone del portone che da direttamente sulla Via Belfiore al civico n. 17. Tuttavia, senza il consenso degli altri aventi diritto al passaggio, ha ripristinato un vecchio accesso alla sua casa che a mezzo di alcuni scalini immette nello sporto di entrata dell'immobile della sig.ra L'attrice ha fatto presente che Parte_3 questo ingresso era rimasto murato per oltre trenta anni cosicché la sua riapertura costituisce altra indebita servitù a carico dell'istante. La sig.ra ha contestato infine al sig. di avere Parte_3 Controparte_1 eliminato una grondaia dal suo tetto per cui l'acqua piovana si infiltra da tempo in una sua stanza.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Sosteneva il convenuto di avere realizzato i lavori in maniera conforme alla normativa edilizia comunale e di non avere aperto ex novo la porta finestra, ma di avere semplicemente ripristinato lo status quo ante, abbattendo dei “foratini” con i quali la porta era stata trasformata in finestra alcuni anni prima. Aggiungeva sul punto il convenuto di avere sempre utilizzato il lastrico solare, dal momento che detto lastrico costituisce anche il tetto del proprio garage. A detto lastrico aveva avuto sempre accesso, sia passando per la finestra-balcone, sia accedendovi dall'esterno con una scala ivi posizionata: ciò perché su detto lastrico teneva (e tiene) alcune piante e dei gattini;
l'accesso al lastrico, inoltre, era indispensabile per effettuare delle pulizie e per la sua manutenzione.
Per questi motivi
nessuna nuova servitù era stata creata a carico della proprietà dell'attrice, dal momento 2 che il convenuto aveva sempre avuto accesso al lastrico, sia attraverso la portafinestra che attraverso la scala esterna.
Quanto, poi, alla riapertura dell'ingresso cui faceva riferimento la sig.ra anche a tal riguardo il sig. replicava sostenendo di aver Parte_3 CP_1 riaperto un accesso che era rimasto chiuso per non più di sette-otto anni, per cui nessun diritto poteva dirsi prescritto per non uso ventennale. Quanto, infine, alla lamentata rimozione di una grondaia, il sig. replicava CP_1 affermando di non averla assolutamente rimossa: al contrario, le doglianze della sig.ra erano (e sono) dovute all'incuria in cui versava (e versa) il Parte_3 balcone dell'attrice”. Nel corso del giudizio decedeva la sig.ra e la causa veniva riassunta Parte_3 dagli eredi e . Parte_1 Parte_2
Nel corso della fase istruttoria venivano sentiti due testi per parte. Acquisite le prove richieste dalle parti e ritenendo esaurita l'attività istruttoria, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse fornito prova idonea a dimostrare la fondatezza delle proprie lamentele, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 2697 c.c. All'interno dell'incarto processuale non ha difatti rinvenuto alcuna documentazione (rilievi fotografici, perizia di parte etc.) proveniente da parte attrice, diretta a supportare quanto dedotto nel libretto introduttivo del presente giudizio, non risultando depositato nemmeno il fascicolo di parte. Inoltre, secondo il giudicante, testi escussi in corso di causa, a cura di parte attrice, non hanno fatto alcuna chiarezza sulla situazione esistente, né sullo stato dei luoghi preesistente, concludendo per il rigetto della domanda.
3.- e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello per i motivi di seguito enunciati.
1. Mancata valutazione delle prove documentali presenti nel fascicolo di parte attrice da parte del GOT Dott. a causa dell'omesso “iniziale” Per_1 rinvenimento dello stesso per cause non imputabili a parte attrice.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe ritenuto che parte attrice non abbia fornito la prova sufficiente a dimostrare la fondatezza delle proprie lamentele in quanto non avrebbe rinvenuto il fascicolo di parte contenente la documentazione. L'appellante sostiene che il fascicolo di parte sia sempre stato nella disponibilità del giudice di prime cure tanto che nei giorni successivi alla pubblicazione della
3 sentenza il fascicolo veniva ritrovato dal personale di cancelleria su richiesta di parte attrice “in un ripiano dell'armadio del Dott. . Per_2
Fa rilevare la parte che l'orientamento giurisprudenziale è univoco nel ritenere che il mancato rinvenimento del fascicolo di parte se non è dovuto a responsabilità della stessa parte obbliga il Giudice a disporre le ricerche e in caso negativo a ordinare la ricostruzione del fascicolo entro un termine prefissato (Cass. Civile n.
20587/2013).
2. Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Parte appellante sostiene che le singole domande troverebbero fondamento nelle riproduzioni fotografiche in cui è visibile lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento di ristrutturazione da parte del convenuto [foto B) e foto E)], oltre che quelle relative al portone laterale. Assume che il convenuto non avesse mai contestato le fotografie ammettendo nella propria comparsa di aver eseguito i lavori di ristrutturazione. Pertanto, tali circostanze sarebbero da ritenersi pacificamente ammesse e non necessiterebbero di essere confermate con la prova per testi.
Quanto al teste sig. questo avrebbe dichiarato che il terrazzo Testimone_1 lastrico solare non era mai stato utilizzato prima che venissero fatti i lavori e che non c'era alcuna scala esterna per accedervi, aggiungendo che i Sig.ri non CP_1 avessero mai utilizzato il terrazzo come deposito e che sul lastrico solare vi era sempre stato solamente la finestra e non il balcone. Inoltre, con riferimento alla riapertura della porta murata, avrebbe confermato che la stessa era stata riaperta solo di recente. Tutto quanto confermato anche dall'altro teste di parte attrice, sig.
, che ha dichiarato di frequentare regolarmente l'abitazione della Testimone_2 famiglia da oltre 30 anni. Parte_4
Cont 4.- EO hiede rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata e con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado del giudizio.
5.- Nel corso del giudizio è stata rigettata l'inibitoria proposta dall'appellante.
6.- L'appello è in parte fondato.
I fascicoli di parte risultano ritirati – come si legge sulla copertina del fascicolo di primo grado – successivamente alla pubblicazione della sentenza: illegittimamente, dunque, il giudice di prime cure, non reperendolo nel fascicolo d'ufficio, non ha disposto le necessarie ricerche del fascicolo di parte e ha deciso la causa in assenza di esso. Vi è difatti attestazione della cancelleria del fatto che
4 il fascicolo di parte attrice è stato rinvenuto, al di fuori del fascicolo d'ufficio, in un ripiano di un armadio della stanza del Giudice relatore.
7.- La domanda di ripristino della finestra preesistente ed eliminazione della porta finestra che consentirebbe l'accesso al lastrico è fondata.
Dalle foto in atti, che documentano lo status quo ante e post dei lavori di riqualificazione del lastrico emerge chiaramente - a seguito della trasformazione della finestra in porta e conseguentemente del lastrico in terrazzo, con l'apposizione di parapetto e ringhiera, agevolmente accessibile dalla proprietà del Di meo - la possibilità di inspectio e prospectio nella proprietà degli attori e dunque la lesione del diritto ad essere tutelati da qualsiasi indiscrezione estranea ed alla riservatezza.
La trasformazione in terrazza praticabile, di un lastrico solare delimitato da muri in uno dei quali si apre la finestra di un appartamento di proprietà aliena, integra un mezzo idoneo all'esercizio di una comoda veduta, attraverso detta finestra, a carico dell'appartamento stesso, e pertanto costituisce opera vietata dall'art 905 cod. civ. (Cass. sentenza n. 1593 del 1973).
D'altronde, anche le porte, pur essendo fondamentalmente destinate all'accesso dell'edificio, e soltanto occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l'affaccio, possono configurare vedute quando - indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto - risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche l'esercizio della "prospectio" ed "inspectio" su o verso il fondo del vicino (Cass. sentenza n. 499 del 2006).
7.- É di contro infondata la domanda relativa all'asserita estinzione della servitù di passaggio nel portone con civico 19 attraverso una porta prospiciente alcuni scalini che l'odierna appellante assume essere stata murata per trent'anni.
L'assunto non ha trovato certo riscontro nelle deposizioni testimoniali dal momento che ha dichiarato che la porta fu chiusa negli anni 90 e Testimone_3 riparta all'incirca nel 2005 (una decina di anni prima della deposizione testimoniale del settembre 2016); mentre , teste di parte attrice ha Testimone_4 dichiarato che la porta murata ed intonacata da quando (circa trent'anni) frequenta i luoghi di causa è stata riaperta solo di recente. È inoltre emerso che nello sporto Contr in discussione vi è la porta del garage del di ha Testimone_5 genericamente riferito che la porta era murata e recentemente riaperta
In presenza di dichiarazioni contraddittorie non può ritenersi raggiunta la relativa prova;
il mancato assolvimento del relativo onere probatorio ricade sull'attrice, in quanto fatto estintivo del diritto del CP_1
5 8.- Parimenti infondata è la domanda volta al ripristino della grondaia dal momento che la relativa rimozione, pur in presenza di contestazione dell'appellato, non è stata provata.
9.- É infine fondata la domanda volta al risarcimento del danno cagionato dall'esercizio della servitù da liquidarsi in via equitativa, in base all'insegnamento della Suprema Corte per cui: «La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Cass. sez. 2 - , Sentenza n. 22835 del 14/08/2024)».
In considerazione della perdita di luce e aria conseguenti alla chiusura della finestra, nonché della lesione della privacy, stimasi equo quantificare, nei limiti del valore dichiarato nell'odierno giudizio, detto danno in euro 5.000 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 136/2019 del Tribunale ordinario di Cassino che per il resto conferma:
- condanna al ripristino della finestra preesistente previa Controparte_1 eliminazione della porta finestra di accesso al lastrico;
- condanna l pagamento a titolo risarcitorio di euro 5.000 Controparte_1 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1
e , che liquida in euro Parte_1 Parte_2
2.000 per il primo grado di giudizio ed euro 2.500 per questo grado per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 3 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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