Sentenza 11 dicembre 2018
Massime • 3
In tema di riconoscimento di sentenza straniera, il termine di novanta giorni previsto per la decisione della corte d'appello dall'art.734 cod. proc. pen. ha natura ordinatoria, sicché la sua violazione non determina alcuna invalidità.(Fattispecie di riconoscimento di sentenza con cui è stata disposta la confisca per equivalente).
In tema di riconoscimento di sentenza straniera che dispone la confisca per equivalente, l'art. 735-bis cod. proc. pen. consente l'esecuzione in Italia della stessa anche ove non contemporaneamente poste in esecuzione le pene inflitte con la sentenza oggetto di riconoscimento.
Il riconoscimento di sentenza straniera che dispone la confisca per equivalente opera anche laddove tale misura non fosse stata, al momento della commssione del fatto, prevista dalla legge italiana. (Fattispecie di riconoscimento, ai fini dell'esecuzione, di una sentenza straniera con cui era stato disposto, nei confronti di un condannato per riciclaggio, la confisca di valore del provento di reato, commesso in epoca antecedente all'introduzione dell'art. 648-quater cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2018, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
02 189-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio Fidelbo -Presidente - Sent. n. sez. 2820 Stefano Mogini -CC 11/12/2018 R.G.N. 45776/2018 Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese Relatore - Riccardo Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NI MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2018 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna disponeva il riconoscimento, a fini esecutivi, della sentenza del Tribunale di San Marino, divenuta definitiva il 30 giugno 2011, che aveva condannato il cittadino italiano MA NI per il reato di cui agli artt. 59 e 199-bis del codice penale di San Marino al pagamento della somma di euro 4.361364, 10 a titolo di confisca per equivalente, e per l'effetto ordinava l'esecuzione nello Stato della misura della confisca. S In particolare, lo Stato di San Marino aveva avanzato richiesta, ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, per la esecuzione in Italia della confisca per equivalente inflitta al NI con sentenza definitiva di condanna per il delitto di riciclaggio, commesso tra il 15 maggio 2006 e il 4 ottobre 2007. La Corte di appello riteneva ricorressero le condizioni per farsi luogo al riconoscimento ai fini dell'esecuzione della predetta misura, non ostandovi nessuna delle situazioni previste dall'art. 733 cod. proc. pen. (in particolare, i fatti erano qualificabili nel reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.), e vertendosi nell'ipotesi di esecuzione disciplinata dagli artt. 735-bis cod. proc. pen. e 9 della 1. n. 328 del 1993 di ratifica della Convenzione sul riciclaggio. La Corte territoriale evidenziava che il citato art. 735-bis cod. proc. pen. consentiva espressamente di dar esecuzione alla forma della cosiddetta confisca per equivalente, ancorché all'epoca dei fatti non fosse stato introdotto l'art. 648- quater cod. pen.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 734 cod. proc. pen. La Corte di appello non avrebbe rispettato i termini della procedura di riconoscimento imposti dall'art. 734 cod. proc. pen., avendo emesso la sentenza oltre il termine di 90 giorni ivi previsti.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 733, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e 111 Cost. La sentenza oggetto di riconscimento sarebbe stata emessa al termine di un procedimento che non ha rispettato i diritti fondamentali della difesa ed in particolare il diritto al contraddittorio nell'acquisizione della prova, posto che la prova essenziale ai fini della colpevolezza del ricorrente era stata acquisita senza il contraddittorio (nella specie nella fase delle indagini).
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 735 e 735-bis cod. proc. pen. Erroneamente la Procura generale avrebbe richiesto il riconoscimento della sentenza straniera ai sensi dell'art. 735-bis cod. proc. pen., e non ai sensi dell'art. 735 cod. proc. pen., trattandosi di sanzione di natura penale, non prevista al momento della commissione del fatto (essendo stato l'art. 648-quater cod. pen. introdotto successivamente).
2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 733, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. 2 G In Italia per gli stessi fatti, oggetto della sentenza straniera, era stata emessa a carico del ricorrente una decisione per il procedimento disciplinare ex art. 49 del d.lgs. n. 139 del 2005, la cui sanzione aveva natura "penale", secondo i criteri indicati dalla Corte EDU (gravità della sanzione, anche potenziale, nella specie costituita anche dalla radiazione dall'albo), venendo così la sentenza impugnata a violare il principio del ne bis in idem.
2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost. Non sarebbe stata rispettata la prescrizione della ragionevole durata del procedimento, in quanto non vi sarebbe termine di prescrizione né di decadenza applicabile al procedimento di riconoscimento. La pena sarebbe già prescritta secondo la legge sanmarinese e comunque verrebbe eseguita dopo 7 anni dalla sua inflizione, con violazione del principio di ragionevole durata del processo.
2.6. Violazione di legge in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. La richiesta di esecuzione, limitata alla sola sanzione della confisca e non alle altre sanzioni previste dalla sentenza sanmarinese, non perseguirebbe la finalità rieducativa della pena, tenuto conto viepiù della durata del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che la trattazione del ricorso è stata effettuata nelle forme della udienza camerale partecipata, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. L'art. 734 cod. proc. pen., nel disciplinare l'impugnazione della sentenza che delibera in ordine al riconoscimento della sentenza straniera, non detta disposizioni in ordine al rito, di guisa che la trattazione del ricorso per cassazione andava effettuata a norma dell'art. 611 cod. proc. pen. La specialità della procedura camerale non partecipata nel giudizio di cassazione opera infatti «se non diversamente stabilito», come precisa l'art. 611 cod. proc. pen. e costituisce una forma specifica e generale per la sede di legittimità, derogatoria rispetto alla forma prevista in via generale per la sede di merito (il mero richiamo all'art. 127 riferito al procedimento di merito non può essere esteso meccanicamente alla procedura da seguire nella successiva fase di legittimità)( Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, in motivazione). Come è stato già osservato (Sez. 6, n. 47556 del 16/10/2013, Avanti, Rv. 257705), la funzione della udienza non partecipata rispetto a quella partecipata non attiene a diritti delle parti o loro interessi rilevanti, ma è semplicemente legata ad esigenze di snellezza della trattazione dei procedimenti. 3 Pertanto, una volta fissata l'udienza camerale partecipata e verificata la regolare partecipazione delle parti all'udienza stessa, il rinvio per la trattazione in diversa forma non corrisponderebbe al raggiungimento dell'esigenza che giustificava la trattazione semplificata.
3. Venendo al merito del ricorso, se ne deve rilevare l'inammissibilità per le ragioni di seguito illustrate.
4. In ordine alla dedotta violazione dell'art. 734 cod. proc. pen., è assorbente osservare che i termini indicati dalla suddetta norma hanno natura ordinatoria, non essendo prevista alcuna sanzione per il loro mancato rispetto (a differenza di quanto prescrivono gli artt. 736 e 737-bis cod. proc. pen. per le misure coercitive e reali). Tali termini sono soltanto finalizzati a disciplinare la sequenza degli atti ed il regolare svolgimento della procedura (per un'analoga questione in tema di estradizione, cfr. Sez. 6, n. 18975 del 10/03/2006, Lo Porto, Rv. 234617).
5. In ordine alla lamentata violazione degli artt. 733, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e 111 Cost., va rammentato che questa Corte ha più volte affermato che non è di ostacolo alla cooperazione richiesta dallo Stato estero, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio, poiché i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, essendo solo sufficiente che venga salvaguardato il nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 36583 del 26/06/2012, Stefan Flavius, Rv. 253539; Sez. 6, n. 6864 del 30/01/2004, Halimi, Rv. 22788501). Tanto posto, il ricorrente non ha dimostrato che i suoi diritti fondamentali sono stati lesi per mancanza di garanzie nel processo subito e che in particolare la difesa abbia chiesto, senza esito, l'escussione del dichiarante.
6. Quanto alle censure aventi ad oggetto la violazione degli artt. 735 e 735- bis cod. proc. pen., deve rilevarsi che l'art. 731, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce soltanto che «il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello». Pertanto, è sufficiente che il procuratore generale specifichi nella sua richiesta gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, al fine di assicurare il contraddittorio e la difesa dell'interessato (tra le tante, Sez. 6, n. 7067 del 27/11/2009, dep. 2010, Amoretti, Rv. 246073). 4 Nel caso in esame, il Procuratore generale ha richiesto il riconoscimento della sentenza penale nella parte in cui ha imposto al ricorrente il pagamento della somma di euro 4.361.364,10 a titolo di confisca per equivalente. Correttamente inoltre è stata fatta applicazione nel caso in esame dell'art. 735-bis cod. proc. pen. Come ha ben spiegato la Corte di appello, tale norma è stata introdotta in sede di ratifica della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio dell'8 novembre 1990, al fine di consentire di dare esecuzione in Italia ad una tipologia di confisca, quella di valore, all'epoca non prevista dall'ordinamento italiano. L'art. 7 della citata Convenzione impone invero a ciascuna Parte ad essa aderente di adottare le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire le richieste di cooperazione aventi ad oggetto la confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi. ―Come chiarisce il Rapporto esplicativo al § 48 (Explanatory Report ETS 141 - Laundering of the Proceeds from Crime), tale obbligo implica che se uno Stato prevede solo il sistema di confisca di "proprietà" per i casi nazionali deve comunque introdurre una legislazione che consenta la confisca di valore al fine di poter soddisfare le richieste a tal fine di Paesi che prevedano tale sistema. Proprio per garantire il suddetto obbligo, il legislatore ha introdotto all'art. 733, comma 1-bis cod. proc. pen. la clausola di salvezza per la confisca di valore, non estendendo ad essa il requisito della doppia "confiscabilità" invece richiesto per la confisca di proprietà («Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato»).
7. In ordine alla violazione del "ne bis in idem", l'approccio seguito dal ricorrente è manifestamente infondato. La Corte EDU ha più volte affermato che il divieto del bis in idem sancito dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU è applicabile solo nell'ambito di procedimenti riguardanti il medesimo Stato (tra tante, Corte EDU, Boheim c. Italia, 22/05/2007; Trabelsi c. Belgio, 4/09/2014; Krombach c. Francia, 20/02/2018).
8. In ordine alla violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost., è da escludersi, stante la tassatività dei motivi ostativi al riconoscimento e la gerarchia delle fonti richiamata dall'art. 696 cod. proc. pen., che la durata 5 eccessiva della procedura di riconoscimento possa costituire motivo di nullità della sentenza impugnata. Quanto poi alla prescrizione della pena, secondo la legge dello Stato richiedente, è sufficiente rilevare che l'art. 733 cod. proc. pen. nulla prevede al riguardo, anche a voler tacere che la misura della confisca (anche per equivalente) secondo la legislazione di San Marino non è una pena, rientrando tra "le obbligazioni civili e gli altri effetti derivanti dal reato" (le pene sono infatti elencate all'art. 80 del codice penale e non vi è la annoverata la confisca) e che, in ogni caso, la prescrizione della pena, secondo la legge dello Stato richiedente, non risulta neppure maturata, dovendosi aver riguardo al momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione da parte di quest'ultimo (cfr. in tema di estradizione, tra tante, Sez. 6, n. 17999 del 29/03/2018, Reut, Rv. 272892).
9. Relativamente alla violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., la questione è del tutto priva di fondamento. Secondo il ragionamento del ricorrente, giammai potrebbe essere data esecuzione in Italia alla misura della confisca per equivalente, senza porre in esecuzione contemporaneamente le pene inflitte con la sentenza oggetto di riconoscimento. Va rilevato che l'esecuzione della confisca nel caso in esame discende da un preciso obbligo assunto pattiziamente dallo Stato italiano per offrire cooperazione giudiziaria ad uno Stato parte, mentre l'esecuzione della pena all'estero è regolata da differenti strumenti internazionali (nella specie, con lo Stato di San Marino limitati alla sola pena detentiva) ed è comunque condizionata, nella generalità dei casi, al consenso della persona condannata (cfr. la Convenzione per il trasferimento delle persone condannate). E' nella impostazione della Convenzione del 1990 infatti che lo Stato di condanna possa chiedere l'esecuzione all'estero della sola misura della confisca, indipendentemente dalle altre statuizioni penali. Quanto all'incidenza del passaggio del tempo sulla funzione della misura, è sufficiente rilevare che nulla sul punto dispone l'art. 733 cod. proc. pen. Il legislatore ha infatti scelto, nel dare esecuzione alla Convenzione del 1990, di non recepire tra i motivi ostativi quello di tipo facoltativo indicato nell'art. 18, par. 4, in base al quale la cooperazione può essere rifiutata se secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o eseguita a causa della prescrizione». In ogni caso verrebbe in considerazione la sola prescrizione della "pena" e non certo quella del reato (in quanto già oggetto di condanna definitiva), rilevante nell'ordinamento nazionale in tema di confisca per equivalente (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435). 6 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Ersilia CalvaneseCalvapese DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GEN 2019 A DICKS M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P U Piera Esposito S O I E N Z 7