Sentenza 27 novembre 2009
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In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la richiesta del procuratore generale deve specificare gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, al fine di assicurare il contraddittorio e la difesa dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2009, n. 7067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7067 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 27/11/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2052
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 29946/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 6 giugno 2009 emessa dalla Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fidelbo Giorgio;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha deliberato il riconoscimento della sentenza straniera emessa nei confronti di NO AM dal Tribunale di Grande Istanza di Grasse (Francia) in data 3 febbraio 2003, determinando la pena in anni cinque di reclusione ed Euro 10.000 di multa, con l'interdizione perpetua dell'imputato dai pubblici uffici.
La condanna si riferisce all'attività di ricettazione di orologi, gioielli e oggetti di valore di provenienza furtiva, svolta in Francia nel corso del 2003 e nell'ambito di una banda organizzata, fatti per i quali all'imputato era stata inflitta dal giudice francese la pena di anni cinque di reclusione ed Euro 20.000 di multa.
Ricorre per Cassazione il difensore di AM e, con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 12 c.p., artt. 730 e 733 c.p.p.. Dopo aver premesso che dagli atti della procedura e, soprattutto dalla stessa sentenza, non si comprende se sia stata adottata la procedura di riconoscimento degli effetti penali ai sensi dell'art.730 c.p.p. oppure in base all'art. 731 c.p.p., assume, in primo luogo, la genericità della richiesta del procuratore generale, che non ha specificato per quali effetti è stato richiesto il riconoscimento, genericità che è presente anche nella sentenza, in quanto non enuncia gli effetti che conseguono al riconoscimento stesso. Secondo il ricorrente la generica menzione di tutte le ipotesi dell'art. 12 c.p. avrebbe dovuto determinare l'inammissibilità della richiesta.
In secondo luogo, rileva che, anche ammettendo la correttezza del richiamo integrale all'art. 12 c.p., gli effetti non comprendono comunque l'espiazione della pena.
Con il successivo motivo rileva una serie di carenze del procedimento, anche ipotizzando l'utilizzazione della diversa attivazione della richiesta ex art. 731 c.p.p., che presuppone il riconoscimento delle sentenze straniere a norma di accordi internazionali, in quanto non risulta indicato alcun accordo e, inoltre, non è in atti ne' la domanda di esecuzione da parte dello Stato estero, ne' il consenso dello Stato estero all'esecuzione della pena in Italia.
Il ricorrente conclude, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la richiesta del procuratore generale deve specificare gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, al fine di assicurare il contraddittorio e la difesa dell'interessato, che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 c.p.p. (Sez. 4, 16 dicembre 2008, n. 4130, Paganoni). La disposizione di cui all'art. 730 c.p.p., comma 3, che appunto impone u tale onere di specificazione e che rappresenta una forma di esercizio di azione penale complementare, è strettamente correlata a quanto previsto nell'art. 734 c.p.p., secondo cui la sentenza deve enunciare espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento, sicché tra la richiesta del procuratore generale e la pronuncia del giudice deve esservi una stretta corrispondenza (Sez. 2, 25 novembre 1997, n. 6490, Assenso). Nel caso in esame la richiesta del procuratore generale è priva di ogni specifica indicazione in ordine agli effetti per i quali è domandato il riconoscimento, facendo un generico e inappagante rinvio agli effetti di cui all'art. 12 c.p., che come noto elenca una serie di motivi per i quali si può far luogo al riconoscimento della sentenza straniera.
Da parte sua la Corte d'appello ha disposto il riconoscimento limitando l'accertamento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 733 c.p.p., sulla base di una domanda generica e senza enunciare gli effetti specifici conseguenti.
Pertanto, in assenza del requisito indispensabile della specificazione degli effetti, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010