Versione
24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
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Art. 736. Misure coercitive 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale, puo' disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273.
3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione ((e all'audizione)) della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi ((novanta giorni)) senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, ((cinque mesi)) senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273.
3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione ((e all'audizione)) della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi ((novanta giorni)) senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, ((cinque mesi)) senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Commentari • 5
- 1. Riforma Cartabia: La partecipazione a distanza nel processo penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 gennaio 2023 · 7.288058
[…] Nel settore del riconoscimento delle sentenze non è stato, invece, necessario apportare modifiche alla procedura passiva quanto all'interrogatorio del condannato sottoposto a misure coercitive, considerato che l'art. 736, comma 3, cod. proc. pen., rinvia al già citato art. 717, comma 2, cod. proc. pen. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2019, n. 2189Provvedimento: […] 4. In ordine alla dedotta violazione dell'art. 734 cod. proc. pen., è assorbente osservare che i termini indicati dalla suddetta norma hanno natura ordinatoria, non essendo prevista alcuna sanzione per il loro mancato rispetto (a differenza di quanto prescrivono gli artt. 736 e 737-bis cod. proc. pen. per le misure coercitive e reali). Tali termini sono soltanto finalizzati a disciplinare la sequenza degli atti ed il regolare svolgimento della procedura (per un'analoga questione in tema di estradizione, cfr. Sez. 6, n. 18975 del 10/03/2006, [...], Rv. 234617).Leggi di più...
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