2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273.
3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione ((e all'audizione)) della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi ((novanta giorni)) senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, ((cinque mesi)) senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.