Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 2
In materia di estradizione, il termine per la notifica della richiesta del procuratore generale, previsto dall'art. 703, comma quinto cod. proc. pen., ha natura ordinatoria ed è finalizzato a disciplinare la sequenza degli atti ed il regolare svolgimento della procedura di estradizione.
Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato albanese, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio (in motivazione, la Corte ha precisato che i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, escludendo che nel caso di specie vi fosse stata una violazione del nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Condannato senza difensore, estradizione legittima (Cass. 23807/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025
Condannato in contumacia e senza difensore: sussistono comunque le condizioni per l'estradizione relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio. Corte di Cassazione Sez. VI, Sent., (data ud. 14/05/2025) 25/06/2025, n. 23807 A.A., nato il (Omissis) avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2004, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/01/2004
1. Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 212
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 042875/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL LA;
contro la sentenza 29 settembre 2003 della Corte d'Appello di Brescia;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dr. Cedrangolo Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Roberto Bruni;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione in Albania di AL LA in relazione alla condanna per omicidio pronunziata dal Tribunale di Tirana il 24 marzo 1998. 2. Ricorre l'AL che in primo luogo deduce la nullità della decisione perché il decreto di fissazione della relativa UD camerale era stato emesso senza che fosse decorso il termine di dieci giorni dal deposito della requisitoria del Procuratore Generale.
3. Nel merito si duole che la sentenza albanese abbia utilizzato per l'accertamento della sua responsabilità prove assunte fuori dal contraddittorio, in contrasto con i suoi diritti fondamentali secondo i principi consacrati nell'art. 111 della Costituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
In ordine al termine dilatorio di dieci giorni previsto al comma 5 dell'art. 703 c.p.p., conformemente a quanto già deciso da questa Sezione con sentenza del 16 ottobre 1992, deve ribadirsi che la sua inosservanza non è sanzionata da nullità. Conclusione che sotto un profilo esegetico si ricava dal disposto dell'immediatamente successivo comma 1 dell'articolo 704, nel quale, ricordandosi anche il termine in esame, una nullità è comminata solo per il mancato rispetto dell'ulteriore termine che deve decorrere tra il decreto di fissazione dell'UD e l'UD stessa. Sotto un profilo teleologico la natura ordinatoria della dilazione è poi confermata dall'osservazione che i dieci giorni di cui si discute sono dedicati ad adempimenti strumentali, quali la visione degli atti, le copie, l'esame delle cose sequestrate e le produzioni. Queste attività possono anche utilmente svolgersi nel maggior spazio temporale, rispetto ai venti giorni di rito, che normalmente decorre tra il deposito della requisitoria e l'UD (nella specie per esempio il deposito della requisitoria è del 12 luglio 2003 e l'UD venne fissata il 21 successivo per il 29 settembre). Esse, in caso di comprovata necessità, saranno completate attraverso la concessione di termine a difesa.
2. Nemmeno la seconda censura ha fondamento.
Infatti, anche a ritenere che la previsione del rispetto dei diritti fondamentali di cui all'art. 705 comma 2 lett. a c.p.p. autorizza il giudice italiano a sindacare l'applicazione di norme dello Stato straniero con cui l'Italia ha stretto una convenzione di estradizione (e non piuttosto il mancato rispetto dei diritti fondamentali nel caso singolo, perpetrato con atti e condotte extra legem), è evidente che il rispetto di cui si parla non impone un'uniformità delle discipline attraverso le quali i diritti fondamentali vengono assicurati. Ciò tanto più quando la garanzia dei diritti in parola consista nel principio del contraddittorio nella formazione della prova, oggetto nel tempo da parte del nostro ordinamento di diverse scelte costituzionali e che lo stesso art. 111 della Costituzione vigente rimette alla discrezionalità del legislatore ordinario, ad esempio nel caso di accertata impossibilità oggettiva. Tanto posto, il ricorrente non ha dimostrato che i suoi diritti fondamentali sono stati lesi per mancanza di garanzie nel processo subito, perché se è vero che la sentenza straniera si basa in parte su dichiarazioni rese da soggetti al P.M. e non ripetute in dibattimento, è anche vero che la medesima sentenza, dato atto che l'AL nel corso del dibattimento s'è reso latitante, si fonda anche su dichiarazioni dibattimentali e su emergenze documentate, mentre non risulta che la difesa abbia chiesto l'escussione dei dichiaranti.
Appare in definitiva che alcuni elementi processuali posti a carico dell'AL non potrebbero oggi essere utilizzati nel rito ordinario vigente in Italia, ma non appare in alcun modo che sia stato violato il nucleo essenziale del suo diritto di difesa.
3. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004