Sentenza 26 giugno 2012
Massime • 2
Non è di ostacolo all'estradizione richiesta dallo Stato estero, per violazione dei diritti fondamentali, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna utilizzando, per l'accertamento della sua responsabilità, prove assunte fuori dal contraddittorio, poiché i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniforme dai vari ordinamenti, essendo solo sufficiente che venga salvaguardato il nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato.
In tema di estradizione verso l'estero, qualora l'estradando lamenti che i testimoni di accusa siano stati oggetto di pressioni e minacce da parte della polizia ed il dato sia emerso anche nel corso del processo celebratosi dinanzi l'AG estera che ha, quindi, potuto valutare l'effettiva sussistenza degli accadimenti e la genuinità delle deposizioni testimoniali, l'AG italiana non può che prendere atto, ai sensi dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., della sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, senza alcun potere di riesaminare il sostrato probatorio che ne è a fondamento. (Nella specie, si è trattato di una estradizione chiesta dalla Repubblica di Romania).
Commentario • 1
- 1. Estradizione suppletiva è procedimento autonomo (Cass. 26310/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021
La procedura di estensione dell'estradizione o estradizione suppletiva - come pure quelle della riestradizione (ex art. 711 c.p.p.) e della procedura in transito (ex art. 712 c.p.p.) - danno luogo a procedimenti autonomi, pur se collegati a quello della estradizione principale. Il procedimento di estradizione suppletiva, in particolare, è instaurato da una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato dallo stesso Stato che l'ha ottenuta, e ha ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa. Si tratta, quindi, di una richiesta di estensione di effetti della precedente estradizione attraverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2012, n. 36583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36583 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2012 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento