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24 ottobre 1989
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29 agosto 1993
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28 febbraio 2003
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31 ottobre 2017
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Art. 731. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali 1. Il ((Ministro della giustizia)) , se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento.
A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o ((, se questo e' sconosciuto,)) presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello stato estero ovvero l'atto con cui questo stato acconsente all'esecuzione. ((Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza.)) (134)
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall' articolo 12 comma 1 numeri 1 , 2 e 3 del codice penale .
------------ AGGIORNAMENTO (134)
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o ((, se questo e' sconosciuto,)) presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello stato estero ovvero l'atto con cui questo stato acconsente all'esecuzione. ((Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza.)) (134)
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall' articolo 12 comma 1 numeri 1 , 2 e 3 del codice penale .
------------ AGGIORNAMENTO (134)
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentari • 20
- 1. Richiesta di estradizione non impedisce riconoscimento della sentenza straniera (Cons. Stato, 7504/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 settembre 2024 · 85.443886
L'istanza di riconoscimento di una sentenza straniera ex art. 731 c.p.p . non è preclusa da una richiesta estradizionale pendente, […] L'atto con cui il Ministero della Giustizia provvede sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale (ivi compreso sulle richieste di riconosciemto di una sentenza straniera ex art 731 c.p.p .) è un provvedimento amministrativo discrezionale, […] EP 76 (20) AR DD del 22 settembre 2020 del Ministero della Giustizia che respingeva l'istanza – presentata ai sensi dell'art. 731 cod. proc. pen . - di riconoscimento di una sentenza penale straniera di condanna ai fini dell'esecuzione nello Stato. […] 6 lett. b) e 21-octies della l. 241/1990)”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 67
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2025, n. 26632Provvedimento: […] Avverso la sentenza suindicata ha proposto ricorso ES AL IE deducendo violazione di legge e in particolare degli artt. 705 e 731 cod. proc. pen., 5 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Brasile e 1 comma 3 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale poiché la Corte di appello ha, […] La statuizione della Corte di appello viola inoltre l'art. 731 cod. proc. pen. in materia di riconoscimento in Italia e di sentenze di condanna straniera poiché l'esecuzione di una sentenza di condanna straniera può avvenire soltanto attraverso la procedura descritta dall'articolo 731 cod. proc. pen., […]Leggi di più...
- art. 731 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- esecuzione pena in Italia·
- rifiuto estradizione·
- carenza di interesse·
- spese processuali·
- correzione errore materiale·
- art. 705 cod. proc. pen.·
- riconoscimento sentenza straniera·
- estradizione