Articolo 735 bis del Codice di procedura penale
Articolo 727Articolo 746 bis
Versione
29 agosto 1993
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Versione
16 giugno 2023
Art. 735-bis.
(( (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro).
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2 )).
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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