Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide nel merito l'istanza di ricusazione deve essere trattato nelle forme dell'udienza camerale partecipata, ove sia stato erroneamente fissato il suo esame con queste modalità invece che con quelle del rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., se questa soluzione consente una più immediata decisione, in ragione del principio di economicità dei mezzi processuali e dell'assenza di ragioni di nullità di ordine generale o comunque deducibili dalle parti.
Commentari • 2
- 1. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
Leggi di più… - 2. Cosa accade al decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione in caso di accoglimento della istanza di…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 febbraio 2021
(Annullamento parziale con rinvio) Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta confermava una decisione di primo grado che condannava gli imputati per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo nonché per dei reati di illecita detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di vario tipo. In via preliminare, i giudici di merito avevano definito una questione di rito sollevata dalle difese in ordine alla validità del decreto di rinvio a giudizio affermando che il successivo accoglimento – in data 5 ottobre 2017 – di un'istanza di ricusazione formulata dagli odierni ricorrenti, già in due occasioni dichiarata inammissibile dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 47556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47556 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/10/2013
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1509
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 31960/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
Nel procedimento a carico di:
AV MA GI N. 21/10/1956;
avverso l'ordinanza n. 36/2013 del 10/7/2013 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO che accoglieva la richiesta di ricusazione del GUP NZ SA;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso chiedendo la trattazione del procedimento nelle forme di cui all'art. 611 c.p.p.;
Udito il difensore di NT RI AN avv. RAFFAELE BONSIGNORE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo con ordinanza del 10 luglio 2013 accoglieva l'istanza di ricusazione proposta dall'imputata NT RI AN nei confronti del gup del Tribunale di Palermo NZ SA che, nel corso dell'audizione di un teste, aveva manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione interrompendo la audizione di una testimone ritenendo la falsità delle dichiarazioni che costei stava rendendo, non consentendo il controesame da parte della difesa.
2. Secondo la Corte "... La scelta del giudice di interrompere la disposta audizione della teste PE è stata irrituale e lesiva dei principi del giusto processo" poiché le dichiarazioni indizianti che, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 1, consentono di interrompere la audizione del testimone sono soltanto quelle rese da un soggetto che nel corso di una testimonianza riferisca circostanze indicative della sua possibile responsabilità penale, non invece quelle con le quali il soggetto realizzi il reato di calunnia od altri reati. Quindi il giudice procedente nell'interrompere l'esame ritenendo configurabile la falsa testimonianza, aveva anticipato una valutazione sul merito della res iudicanda dando per scontato che le successive dichiarazioni della testimone avrebbero costituito reato di falsa testimonianza. A sostegno di tale tesi richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha affermato che costituisce motivo di indebita anticipazione del giudizio la trasmissione al pubblico ministero dei verbali di dichiarazioni di testimoni ritenendole false prima della conclusione del dibattimento.
3. In conclusione, la regola affermata dalla Corte di Appello è che la condotta di indebita interruzione dell'audizione del testimone disposta dal giudice senza consentire il pieno contraddittorio e l'esercizio delle attività della difesa, motivando tale interruzione sul presupposto che il teste possa subire la incriminazione per falsa testimonianza, costituisce la causa di ricusazione di cui all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b).
4. Propone ricorso avverso tale ordinanza il procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo osservando che, nel caso di specie, il giudice ha semplicemente rimandato l'esame del teste ad altra udienza per riconoscergli le garanzie difensive di cui all'art. 63 c.p.p.. Osserva, inoltre, che comunque non ricorre l'ipotesi di indebita anticipazione del convincimento sull'oggetto del processo non essendo tale una qualsiasi valutazione compiuta nel corso del procedimento. La condizione che comporta la sussistenza di ricusazione è il prendere posizione al di fuori della sede processuale ed al di fuori dei compiti e dei ruoli propri del giudice, in assenza, cioè, di qualsiasi necessità funzionale e di collegamento con l'esercizio delle funzioni.
5. Con propria memoria il difensore di NT svolge argomenti a sostegno della infondatezza del ricorso e per la conferma il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Va valutata innanzitutto la richiesta del Procuratore Generale che, rilevando la erroneità della trattazione del presente procedimento in forma di udienza camerale partecipata, chiede il rinvio del procedimento per la trattazione in forma scritta.
7. Il procedimento, avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione di merito della Corte di Appello in materia di ricusazione, doveva essere effettivamente trattato nelle forme ordinarie di cui all'art. 611 c.p.p.. 8. Difatti, ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 1. "La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art. 611", nel caso in cui la Corte di Appello abbia pronunciato la inammissibilità della richiesta di ricusazione.
9. Lo stesso art. 41 c.p.p., prevede poi che, ritenuta ammissibile la richiesta, la decisione in merito sulla ricusazione vada adottata dalla Corte di Appello in udienza camerale a norma dell'art. 127 c.p.p.; per tale caso non vi è alcuna previsione specifica della modalità di svolgimento del giudizio in cassazione che, pertanto, non può che essere svolto secondo la disciplina ordinaria di cui all'art. 127 c.p.p., per cui "Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide nel merito sulla ricusazione, va trattato, in difetto di diversa previsione, con il rito camerale non partecipato stabilito in via generale davanti alla Suprema Corte dall'art. 611 c.p.p. (Sez. 6, n. 3853 del 24/11/1999 - dep. 20/12/1999, Papalia ed altri, Rv. 216836)".
10. Essendo però stata disposta nel presente procedimento, ancorché erroneamente, la trattazione in udienza con la partecipazione delle parti, presenti all'odierna udienza, rileva il collegio che, non ricorrendo ragioni di nullità ed in applicazione di un principio di economicità dei mezzi processuali, correttamente si debba procedere a trattazione nella forma dell'udienza camerale partecipata attesa la possibilità di utile decisione immediata.
11. La premessa fondamentale è, anzitutto, che la funzione della udienza non partecipata rispetto a quella partecipata non attiene a diritti delle parti o loro interessi rilevanti ma è semplicemente legata ad esigenze di snellezza della trattazione dei procedimenti. Unica funzione di un procedimento non partecipato è una trattazione con minor dispendio di energie e più rapida;
sotto entrambi i profili, una volta fissata udienza camerale partecipata e giuntisi in condizioni di regolare partecipazione delle parti all'udienza stessa, il rinvio per la trattazione in diversa forma non corrisponderebbe al raggiungimento ne' dell'una ne' dell'altra esigenza che giustificava la trattazione semplificata.
12. Tale valutazione trova varie conferme:
13. Innanzitutto è palese che non si è in presenza di alcuna delle ragioni di nullità di cui all'art. 178 c.p.p.. 13.1. Non ricorre alcuna ipotesi di nullità relativa e, comunque, anche in tal caso soccorrerebbero le regole di cui all'art. 182 c.p.p., quanto alla necessità di un "interesse all'osservanza della disposizione violata". Tale interesse sicuramente manca poiché deve trattarsi di un interesse "processuale" e non relativo a diversi profili non rilevanti in tale sede processuale. Nel caso della parte pubblica nel presente procedimento, tale interesse non può essere relativo alla ripartizione degli affari all'interno dell'ufficio di Procura trattandosi di questione non di immediato rilievo processuale mentre nessun limite trova il regolare esercizio della funzione processuale della parte pubblica (anzi, esaltata dalla oralità del procedimento che è ritenuta nel sistema processuale la forma più favorevole di trattazione per le parti, fermo restante il loro pieno diritto di produrre comunque memorie equivalenti alla requisitoria scritta); ne' la lesione può ritenersi nel fatto che la controparte abbia la possibilità di una più ampia difesa orale.
14. Va poi notato che in varie situazioni simili, in cui il procedimento venga trattato in modo diverso rispetto alla specifica previsione normativa, non è previsto, in evidente applicazione di un principio di economicità dei mezzi processuali, una ripetizione della attività processuali laddove la forma di trattazione sia stata di adeguata tutela del contraddittorio e dei diritti delle parti:
14.1. tale è la interpretazione per l'ipotesi in cui si proceda nella forma del rinvio a giudizio a seguito da udienza preliminare anziché nella forma (indubbiamente "semplificata") della citazione diretta a giudizio (Non è abnorme il provvedimento del g.i.p. con il quale, derubricata l'imputazione in una fattispecie per la quale l'azione avrebbe dovuto esercitarsi mediante citazione diretta a giudizio, è disposto il rinvio a giudizio in luogo dell'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p., (Sez. 6, n. 2534 del 13/11/2003 - dep. 24/01/2004, P.M. in proc. Bukvic, Rv. 228280)). Non è nulla la sentenza pronunciata in procedimento nel quale l'azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, con successiva celebrazione dell'udienza preliminare, in ordine a reato (nella specie: art. 624 bis c.p.) per il quale avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio. (La Corte ha anche escluso che il G.u.p. abbia l'obbligo di disporre la restituzione degli atti al P.M., poiché in tal modo si determinerebbe una indebita regressione del procedimento). (Sez. 4, n. 36881 del 22/05/2009 - dep. 22/09/2009, Nasufi, Rv. 244983).
14.2. Una tale regola di salvezza degli atti compiuti vale non solo laddove la trattazione sia stata effettuata nella forma più garantita della udienza preliminare, ma anche laddove il giudice collegiale abbia trattato processi di competenza del giudice monocratico;
in tal senso è la interpretazione letterale della disposizione di cui all'art. 33 octies c.p.p., comma 2. L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale, quando consista nell'intervento del giudice collegiale in luogo di quello monocratico cui la legge avrebbe attribuito la cognizione del giudizio, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado, da parte della corte di appello, neppure se sia stata tempestivamente eccepita e se l'eccezione risulti riproposta con i motivi di impugnazione. Anche in questo caso, infatti, opera la regola posta al comma secondo dell'art. 33 octies c.p.p., secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito quand'anche riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico. (In motivazione la Corte ha osservato che la legge consente alla parte interessata di far valere l'inosservanza, comunque, attraverso il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p., cui può conseguire l'annullamento della sentenza del tribunale a mente del comma primo dell'art. 33- octies del codice di rito). (Sez. 6, n. 7179 del 28/10/2003 - dep. 19/02/2004, Natale, Rv. 228230).
14.3. Inoltre, proprio in riferimento all'art. 611 c.p.p., si è affermato, ancorché in situazione non del tutto simile, che non vi è ragione di rinvio per trattazione in altra forma laddove sia possibile la trattazione immediata nel rispetto dei legittimi interessi delle parti (Allorquando in cassazione, adottato erroneamente il rito camerale, venga poi rilevata una differente ragione che giustifichi quella forma di trattazione, il principio di economia processuale consente che si proceda in quella sede, senza che occorra provvedere al rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., comma 2, sempre che sia salvaguardato il contraddittorio tra le parti interessate. (Fattispecie nella quale il ricorso (suscettibile di trattazione camerale per la sua manifesta infondatezza e non per la specialità del rito) era stato proposto dal P.G. e il P.M. presso la S.C. ne aveva richiesto per iscritto il rigetto, sicché l'interesse dell'imputato alla trattazione all'udienza pubblica era limitato all'ipotesi di annullamento). (Sez. 5, n. 2046 del 22/09/1995 - dep. 12/10/1995, P.M. in proc. Bistoni, Rv. 202655).
15. Passando al merito, il ricorso è infondato in quanto il PG impugnante sviluppa i propri argomenti su una inesatta ricostruzione della vicenda processuale:
16. Si legge nel ricorso "Infatti, non risponde a vero - e in tal senso è erroneo il richiamo operato dalla Corte di Appello alla giurisprudenza di Codesta S.C. in tema di illegittima trasmissione al PM degli atti relativi al teste sospettato di falsità prima della pronunzia della sentenza di merito - che il GUP non abbia consentito il controesame alla difesa (e peraltro neanche al PM), laddove il GUP ha solo rimandato l'esame del teste ad altra udienza, sentendo l'esigenza di sentirlo con le garanzie difensive previste dalla legge all'art. 63 c.p.p.. 17..... Nel caso in esame, l'interruzione dell'esame del teste è avvenuta solo a garanzia del medesimo teste per evitare che questi potesse aggravare la propria posizione, avesse modo di consultarsi con un difensore ed esercitare tutti i suoi diritti ivi compresa, in ultimo, la ritrattazione".
18. Si afferma quindi che il giudice ricusato aveva semplicemente disposto un rinvio della audizione del teste "sentendo l'esigenza di sentirlo con le garanzie difensive previste dalla legge all'art. 63 c.p.p.". 19. In realtà non è erronea la lettura che ha dato del verbale di udienza la Corte d'Appello, bensì quella dell'ufficio impugnante:
20. Si legge nel verbale di udienza che il giudicante interrompeva l'audizione del teste verbalizzando come segue "- Va bene. No, no, no, io la devo fermare, Pubblico Ministero, perché da questo momento in poi io la devo informare che lei (la testimone ndr) potrebbe subire l'incriminazione per falsa testimonianza davanti a un Giudice e quindi è mio dovere interrompere ogni tipo di prosecuzione. A questo punto diamo atto che il Giudice interrompe l'audizione del testimone e, signora, lei può accomodarsi", e, alla richiesta del difensore di rivolgere le proprie domande alla teste, il giudicante rispondeva "Non in questo... Non più, mi dispiace Avvocato, non più, non posso, non posso, no, no, non posso perché ogni cosa che dice da questo momento in poi, come nelle sceneggiature americane, visto che volete il processo anglosassone, questo è il processo anglosassone, può essere utilizzata contro di lei e un Giudice serio e rispettoso delle norme sa che deve fermarsi qui".
21. Nel corso della medesima udienza, il difensore insisteva nel chiedere di poter effettuare il proprio controesame ".... Io ritengo che debba tornare in aula il teste precedente per consentirmi di porre delle domande,...... E chiedo anche di proseguire l'esame del testimone" ma il giudicante rigettava la richiesta in termini espliciti, come da ordinanza dettata in udienza "... Quindi avrà modo sicuramente di manifestare le sue perplessità con altri Giudici, ma non in questo contesto. L'Avvocato fa presente la necessità di riportare in aula il testimone PE IA per continuare l'audizione. Il Giudice, ritenuto che ai sensi dell'art. 207 c.p.p., il testimone è stato intimato e ammonito per possibile rilievo di falsità, rigetta la richiesta della difesa". La parte essenziale dei motivi di ricorso è, quindi, non specifica rispetto al tenore del provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato, difatti, motivava sul presupposto che la prova fosse stata revocata perché il teste era stato ritenuto, con valutazione ex ante, inattendibile, mentre il ricorso, in ogni sua parte, è fondato sul presupposto che il giudice ricusato avesse solo ammonito il teste e disposto di procedere "con le garanzie difensive previste dalla legge all'art. 63 c.p.p.".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013