Articolo 737 del Codice di procedura penale
Articolo 744Articolo 737 bis
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
29 agosto 1993
Art. 737. Sequestro 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca puo' ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro puo' essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
(( 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo ))
Entrata in vigore il 29 agosto 1993
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