24 ottobre 1989
31 ottobre 2017
2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.
3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione e' adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. ))
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- 1. Cassazione penale n. 26683/2002https://www.brocardi.it/ · 233.74387
(massima n. 1) In tema di esecuzione in Italia di sentenze pronunciate all'estero, il consenso dello Stato estero, indicato dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1989 n. 257 tra le condizioni per il riconoscimento, da parte della corte d'appello, ai sensi dell'art. 734 c.p.p., della sentenza straniera, è valido anche se manifestato con l'espressione «in linea di massima» o altra equivalente, trovando ciò giustificazione nella possibilità, per lo Stato estero, di confermarlo o di ritirarlo a seconda che ritenga o meno congrua la determinazione, da effettuarsi in sede di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 257/1989 e dell'art. 735 c.p.p., della pena che, in forza della sentenza in questione, dovrebbe essere eseguita in Italia.
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Giurisprudenza • 56
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2020, n. 34821Provvedimento: […] Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 734 cod. proc. pen. in ordine alla durata del procedimento, essendo stata la sentenza pronunciata ben oltre il termine di 90 giorni previsto da tale norma. 3. […]Leggi di più...
- art. 143 cod. proc. pen.·
- art. 735 cod. proc. pen.·
- recidiva·
- esecuzione sentenza straniera·
- art. 734 cod. proc. pen.·
- nullità intermedia·
- art. 18 legge 69/2005·
- diritto di difesa·
- pena ridotta in appello·
- riconoscimento sentenza straniera