Articolo 734 del Codice di procedura penale
Articolo 733Articolo 734 bis
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 734. (( (Deliberazione della corte di appello).)) (( 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127.
2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.
3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione e' adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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