Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2006, n. 18975
CASS
Sentenza 10 marzo 2006

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza del termine previsto dall'art. 703, comma quinto cod. proc. pen. per la notificazione all'estradando del deposito della requisitoria del procuratore generale non è causa di nullità.

Commentario1

  • 1Estradizione verso paese con sistema carcerario problematico (Cass. 8078/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2021

    In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa per l'estradizione, richiedere, con una indagine mirata, informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando. In presenza di una accertata situazione di problematicità del sistema carcerario nello Stato richiedente, la verifica della esistenza di un pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va pure correlata alle peculiari …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2006, n. 18975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18975
Data del deposito : 10 marzo 2006

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