Versione
1 luglio 1931
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5 luglio 1956
5 luglio 1956
Art. 733.
(Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
((20)) -------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 ) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall' art. 733 del Codice penale , nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale ".
(Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
((20)) -------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 ) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall' art. 733 del Codice penale , nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale ".
Commentari • 28
- 1. Cassazione penale n. 3624/1999https://www.brocardi.it/ · 299.31094
(massima n. 1) La contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) costituisce un presidio esterno al sistema di tutela apprestato dalla legge 1 gennaio 1939, n. 1089, che tra le sue figure di reato contempla anche il danneggiamento delle cose d'antichità e d'arte. […]
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Giurisprudenza • 57
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2018, n. 51581Provvedimento: […] LI DE AS è stato condannato per i reati ex artt. 677 comma 3 e 733 cod. pen., con fatto accertato in Palermo il 4 ottobre 2012. Con il primo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 733 cod. pen. […]Leggi di più...
- condotta criminosa prolungata·
- art. 609 cod. proc. pen.·
- art. 733 cod. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- giurisdizione Corte di appello·
- reato permanente·
- art. 677 cod. pen.·
- prescrizione reato·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- travisamento della prova