Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2019, n. 15702
CASS
Sentenza 11 giugno 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 25 settembre 2018. Le parti in causa erano il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricorrente, e FI S.p.A., controricorrente. Il Ministero contestava la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia dovesse essere trattata dal TAR del Lazio, in virtù di una presunta competenza esclusiva per i provvedimenti sanzionatori previsti dal decreto legislativo n. 109/2007. Dall'altro lato, FI S.p.A. sosteneva la legittimità della decisione del Tribunale di Padova, che aveva annullato la sanzione irrogata.

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso del Ministero, affermando che la giurisdizione del giudice ordinario era correttamente applicata, in quanto la controversia rientrava nell'ambito dell'art. 13 del d.lgs. 109/2007, che prevede l'applicazione del Testo Unico in materia valutaria. La Corte ha sottolineato che l'interpretazione restrittiva del Ministero non trovava fondamento, poiché la competenza del TAR si limitava ai provvedimenti specificamente previsti dall'art. 4 del decreto. Inoltre, ha evidenziato che la norma di rinvio al Testo Unico in materia valutaria si applicava anche ai provvedimenti sanzionatori, confermando così la giurisdizione del giudice ordinario. La causa è stata quindi rimessa alla Seconda Sezione Civile per la decisione del secondo motivo di ricorso.

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Massime1

In tema di impugnazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell'art. 13, c.3. del d.lgs n. 109 del 2007, nella formulazione ratione temporis applicabile. La disposizione prevede che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia valutaria debba essere disciplinata dall'art. 32 del.d.p.r. n. 148 del 1988 (T.U. in materia valutaria) nel quale è previsto il rinvio quanto al plesso giurisdizionale ed al procedimento alla l. n.689 del 1981. Deve, conseguentemente, escludersi, un'applicazione estensiva del successivo art. 14 del d.lgs n. 109 del 2007 che stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo, individuato territorialmente nel TAR Lazio, limitatamente alle fattispecie descritte dalla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2019, n. 15702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15702
    Data del deposito : 11 giugno 2019

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