Sentenza 11 giugno 2019
Massime • 1
In tema di impugnazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell'art. 13, c.3. del d.lgs n. 109 del 2007, nella formulazione ratione temporis applicabile. La disposizione prevede che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia valutaria debba essere disciplinata dall'art. 32 del.d.p.r. n. 148 del 1988 (T.U. in materia valutaria) nel quale è previsto il rinvio quanto al plesso giurisdizionale ed al procedimento alla l. n.689 del 1981. Deve, conseguentemente, escludersi, un'applicazione estensiva del successivo art. 14 del d.lgs n. 109 del 2007 che stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo, individuato territorialmente nel TAR Lazio, limitatamente alle fattispecie descritte dalla norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2019, n. 15702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15702 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2019 |
Testo completo
15702-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI - Primo Pres.te f.f. - VINCENZO DI CERBO TRIBUTI - Presidente Sezione - ROBERTA VIVALDI Ud. 25/09/2018 - ETTORE CIRILLO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 8133/2017 -Consigliere - FRANCESCO ANTONIO GENOVESE hon 15702 Rep. - Consigliere - UMBERTO BERRINO MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8133-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del gr Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro 12 4 8 1 FI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLO FERRARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO NEVONI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2161/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Fabio Tortora per l'Avvocatura Generale dello Stato e Marco Ferrari.
FATTI DI CAUSA
Con decreto dirigenziale n. 2/FT/2014, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, venne irrogata alla FI S.p.a. la sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000,00 euro per aver tentato in violazione dell'art. 5 del decreto legislativo 22 giugno - 2007 n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» - di esportare in Iran, in data 22 giugno 2012, merce del valore di 68.396,71 euro destinata alla società AL RA Co. (Iran) tramite la società DE ER Middle ST AR (Iran), inclusa nell'elenco di cui all'allegato IX al Reg. (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012. Con ricorso ex art. 32 DPR n. 148 del 31 marzo 1988 e art. 22 L. 我 689/81, depositato in data 13 giugno 2014, la FI propose opposizione innanzi al Tribunale di Padova avverso il predetto decreto. Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -2- Si costituì il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del TAR del Lazio e asserendo, nel merito, la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria. Con sentenza n. 1691 del 9 settembre 2015, il Tribunale di Padova accolse l'opposizione e, per l'effetto, annullò il decreto di ingiunzione opposto con conseguente condanna del Ministero convenuto alla restituzione, a favore della società ricorrente FI S.p.a., delle somme pagate. Avverso tale decisione il predetto Ministero propose impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con sentenza n. 2161, pubblicata il 19 ottobre 2016, rigettò il gravame, confermando la decisione assunta dal Tribunale e condannando l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. La FI S.p.a. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di improponibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, ex art. 329 cod. proc. civ., da parte del Ministero - con comunicazione del 9 dell'Economia e delle Finanze, per aver febbraio 2017 prot. DT 10181-9.02.17, indirizzata alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ed inviata in pari data dalla Segreteria tecnica del Comitato di Sicurezza Finanziaria anche al difensore della controricorrente- il Dipartimento del Tesoro del MEF да autorizzato la Ragioneria Territoriale di Venezia a procedere al rimborso dell'importo di euro 35.020,00 in favore della FI S.p.a., dichiarando che la sentenza della Corte di appello di Venezia non sarebbe stata impugnata. Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -3- 1.1. Osserva il Collegio che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà deve essere inequivoca e deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale (Cass. 28/01/2014, n. 1764; Cass. 19/05/2017, n. 12615). Nella specie, va rilevato che non può assumere univoco significato di acquiescenza la comunicazione cui fa riferimento la controricorrente, non contenendo essa una inequivoca manifestazione di volontà al riguardo, in quanto la stessa richiama soltanto una pregressa presupposta rinuncia, cui la controricorrente non fa alcun cenno, in relazione alla quale nulla risulta dimostrato e che il ricorrente assume non essere mai intervenuta.
2. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce il «difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 1, c.p.c.». Nello specifico le doglianze della detta parte si incentrano sull'interpretazione restrittiva, fatta propria dai Giudici di primo e nations temporis illa version secondo grado, dell'art. 14 del d.lgs. 109/2007, che attribuisce al TAR Capplicable del Lazio la competenza territoriale in ordine alle impugnazioni dei provvedimenti previsti dal predetto decreto. Lamenta il Ministero che la Corte territoriale, ribadendo sul punto quanto già affermato dal Tribunale, abbia ritenuto tale disposizione esclusivamente riferita ai provvedimenti di cui all'art. 4 del predetto decreto legislativo. St Corollario di tale erroneo convincimento sarebbe, dunque, ad avviso del Ministero ricorrente, la riconduzione della controversia di cui si discute nell'ambito della giurisdizione ordinaria per via del rinvio, contenuto nell'art. 13 del d.lgs., al d.P.R. n. 148/1998 - Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -4- recante il Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria - che, all'art. 32, comma 7, prevede che le sanzioni in materia valutaria possano essere impugnate dinanzi all'A.G.O.. Tale interpretazione, fatta propria dai Giudici di merito, non è condivisa dall'odierna parte ricorrente, la quale sottolinea la portata generale della disposizione, da riferirsi non soltanto ai provvedimenti di cui all'art. 4, bensì a tutti i provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. 109/2007. Sostiene il Ministero dell'Economia e delle Finanze che il rinvio al Testo Unico in materia valutaria si riferisce alle disposizioni che regolano il procedimento amministrativo volto all'accertamento degli illeciti ed all'irrogazione della relativa sanzione, in quanto il d.lgs. 109/2007 non prevede apposite procedure amministrative e che, pertanto, il meccanismo di accertamento e sanzionatorio concernente le violazioni delle disposizioni in argomento ben può essere mutuato dal procedimento concernente le violazioni valutarie, in quanto il bilanciamento tra le esigenze di tutela degli interessi pubblici e privati sottesi a tali funzioni amministrative e realizzato nel corrispondente procedimento amministrativo risponde ad analoghe esigenze. Evidenzia il Ministero ricorrente che, invece, è diverso l'aspetto relativo alla tutela giurisdizionale ed alla scelta dell'autorità investita di giurisdizione che, nei due casi, ben può rispondere a diversi criteri, in relazione alla caratteristica degli interessi sottesi, alla natura delle disposizioni violate nonché alla connotazione delle posizioni soggettive oggetto di tutela, e che, nel caso di misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» il diretto collegamento ad interessi e disposizioni sovranazionali può giustificare la previsione di una giurisdizione amministrativa. Rappresenta, infine, la parte ricorrente che la norma di rinvio alla disciplina valutaria è contenuta nell'art. 13, rubricato sanzioni amministrative», mentre la disposizione che Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -5- prevede la giurisdizione amministrativa è invece contenuta nel successivo art. 14, rubricato strumenti di tutela», sicché sarebbe evidente che il rinvio di cui all'art. 13 si riferisca alla disciplina del procedimento sanzionatorio e non agli strumenti di tutela regolati dall'art. 14. Il Ministero sostiene che, in considerazione della peculiarità della materia in questione, sarebbe coerente con i principi del nostro ordinamento la scelta di una disciplina speciale rispetto a quella di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, che individua, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, la giurisdizione ordinaria, salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, e conclude per la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. stante la giurisdizione del G.A.. 1.1. Il motivo è infondato, alla luce degli assorbenti rilievi che seguono. La Corte di Appello di Venezia ha correttamente ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario in luogo di quella del giudice amministrativo, in quanto la fattispecie controversa è da ricondurre non già nell'ambito di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs. 109/2007 - che stabilisce la competenza del giudice amministrativo in relazione ai provvedimenti previsti dal decreto medesimo - bensì nell'ambito dell'art. 13, che dispone l'applicazione del T.U. delle norme di legge in materia valutaria, di cui al d.P.R. n. 148/1908. In particolare, si osserva che il terzo comma del citato articolo 13, nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, è previsto espressamente che «per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 [dello stesso art. 13] e per l'irrogazione delle relative St sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo unico in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30». Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -6- Orbene, l'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica, rubricato Provvedimento di irrogazione delle sanzioni», prevede espressamente al comma 7 che «Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione avanti il pretore del luogo ove è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore è regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Tale norma, facente espresso rinvio alla disciplina della legge n. 689/1981 quale strumento di tutela avverso i provvedimenti sanzionatori di irrogazione delle sanzioni da parte del MEF, ha sicuramente portata generale, con la sua conseguente applicazione anche con riferimento al decreto di ingiunzione di pagamento n. 2/FT/2014 prot. 32570 del 15 aprile 2014 impugnato dalla FI S.p.a... Non può essere dunque condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'art. 14 del d.lgs. n. 109/2007 - che stabilisce che la competenza territoriale per le impugnazioni previste dal presente decreto è attribuita al TAR del Lazio troverebbe applicazione per tutti i provvedimenti disciplinati dal citato decreto compresi, dunque, quelli contenenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, in quanto la competenza del TAR del Lazio deve, a buon ragione, essere circoscritta ai provvedimenti previsti e disciplinati dall'art. 4 del decreto. Peraltro, milita in tal senso anche la disciplina di cui all'art. 13- quater, introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che fa riferimento all'applicazione, salvo che non sia diversamente previsto, SV alle disposizioni di cui alla legge 689/81 nonché la disciplina di cui all'art. 14, come modificato dal già richiamato art. 6 del d.lgs. n. 90/2017, che prevede espressamente che i decreti sanzionatori Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -7- previsti dal d.lgs. n. 109/2007 sono assoggettati alla giurisdizione del G.O. ed è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma.
1.2. Il primo motivo, alla luce di quanto precede, va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, par. 3 Reg. (UE) n. 267/2012 del Consiglio e dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 109/2007, in combinato disposto tra loro, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.».
2.1. L'esame di tale motivo va rimesso alla Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente al riguardo, la quale provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette la causa alla Seconda sezione Civile, tabellarmente competente, per la decisione del secondo motivo e per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Vineur F. Cut DEPOSITATO IN CANCELLERIA NE oggi, 11 GIU, 2019..... ZIO A S S Funzionario Giudiziario Funzionario Giudiziario * A Dott.ssa Sabrina Pacitti. C spa Sabrina FACITI EE Solinejocito T O C R Ric. 2017 n. 08133 sez. SU - ud. 25-09-2018 -8-