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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5652 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1086/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg 60 + 20 per scritti difensivi fi- nali, avente ad oggetto opposizione ad avviso di pagamento-cosap e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Napoli alla Via Carlo Carrà n. 22, presso lo studio dell'avvocato Rossella
Apostolico che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separa- to, in allegato al ricorso introduttivo,
-ATTRICE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. elett.nte Controparte_1 P.IVA_1
dom.to in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'avv. Irene Iacovella, giusta procura generale al- le liti conferita con atto per Notaio dott. rep.22594 del Persona_1
15.09.2022, -CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta
Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 14/1/21 e poi notificato, si opponeva Parte_2
all'invito di pagamento-COSAP di euro 1.843,00, deducendo in sintesi che : 1. il presupposto verbale di accertamento del 27/11/18 recava l'indicazione di una occupazione (sine titulo) di area pubblica per m. 3x1 senza tuttavia indica- re come era stata eseguita tale misurazione, in violazione delle disposizioni di legge di riferimento (non specificate); 2. “…nel verbale di accertamento della presunta infrazione risultano effettivamente del tutto omessi il nome, la firma per esteso e la qualifica dell'agente che ha proceduto all'accertamento, men- tre è evidente che rientra tra gli elementi essenziali di qualsiasi atto ammini- strativo l'indicazione del soggetto che lo pone in essere, assumendone la pa- ternità e la responsabilità…”. Per tali riassunti motivi (v., amplius, atto intro- duttivo), l'istante chiedeva quindi caducarsi l'intimato avviso di pagamento-
COSAP del 23/11/20 e detto atto presupposto.
Il all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la inammissi- Controparte_1
bilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il ri- getto (v. comparsa di risposta in atti).
L'opposizione al (o anche al suo avviso), afferendo al pagamento di CP_2
pretesa meramente patrimoniale, avente natura di corrispettivo per l'occupazione di suolo o area pubblico, genera invero una debenza di tipo pri- vatistico idonea, dunque, a radicare la giurisdizione ordinaria (cfr. ad es.
SSUU 35330/24, 18/4/23, ecc.).
L'errore iniziale nell'introduzione del rito (ricorso invece che citazione), peral- tro nemmeno contestato da controparte, non produce nella specie alcun pratico effetto tant'è che la causa è stata trattenuta in decisione, ordinariamente, come sarebbe dovuto ab initio avvenire, con gg. 60+20 per scritti finali, poi par- zialmente intervenuti.
Quanto al primo motivo di censura, invero generico perché in sostanza riferito solo alla mancata adozione di idoneo mezzo di misurazione dello spazio occu- pato, va osservato :
-l'opponente non indica, nemmeno ipoteticamente, la possibile diversità di su- perfice impegnata;
-inoltre, e soprattutto, l'indiscussa attestazione che all'atto del sopralluogo del- la polizia municipale vi fossero in loco -al plurale- “tavoli e sedie” (attestazio- ne di PS in sé coperta da fede privilegiata trattandosi di elementi di percezione statica), evidenzia appunto, siffatta circostanza, la incontestata presenza di al- meno due tavoli e di almeno due sedie (queste ultime verosimilmente anche di più), a ragionevole conferma del fatto che il rilievo a vista di superficie pari a
3 metri x 1 fosse e sia essenzialmente esatto e, comunque, non eccedente.
Il primo motivo di opposizione deve essere pertanto respinto.
Quanto poi al secondo motivo di doglianza, l'opponente deduce che risultano
“effettivamente del tutto omessi” il nome, la estesa firma e la qualifica degli agenti procedenti. Per vero, il verbale di contestazione depositato telematica- mente da -in unica facciata- appare essere di scarsa leggibili- Parte_2
tà, firme incluse. Mentre, tuttavia, il verbale allegato dal Comune partenopeo si presenta in formato diverso, sempre ad unica facciata ma che, questa volta, reca però visibili firme degli agenti accertatori. In secondo luogo, a fini espli- cativi, rappresentati dal giudice, il produce poi anche un cartaceo del CP_1
verbale complessivamente esteso -questa volta- su due facciate invece che su una, circostanza questa spiegata con l'allegata nota comunale dell'1/10/24, cui si rinvia, considerando inoltre che questa seconda pagina riporta altresì in cal- ce la relata di notifica del 27/11/18. Ma, a ben vedere, tutto ciò, invero non univoco, non è questione affrontabile nella presente sede in quanto la contesta- zione dell'apposizione -asseritamente del tutto omessa- di nomi, firme e quali- fiche degli agenti procedenti, ha riguardo a fatti personalmente e diretta- mente compiuti (o non compiuti) solo da tali pubblici ufficiali, costituendo dunque vicenda coperta da fede privilegiata, in conseguenza contestabile solo attraverso la querela di falso, nella specie però non esercitata. Cosiccome, evi- dentemente, l'eventuale contrasto esteriore tra due prodotti atti pubblici -qui tra originale comunale e copia telematica conforme dell'attore, la prima di due facciate e la seconda di una sola facciata-, deve essere in ogni caso vagliato con il cennato rimedio della querela di falso, nella specie, si ribadisce, non adoperato (cfr. in tal senso Cass. 22469/17 che impone siffatto rimedio pro- cessuale nel caso di contrasto tra due copie autentiche il che, evidentemente, comporta a maggior ragione che la difformità riscontrabile addirittura tra detto originale -fatto di due facciate- e la copia telematica conformata -composta in- vece di un'unica facciata- debba essere a sua volta sottoposta, inevitabilmente, alla verifica ex art. 2700 cc).
Sicchè, in definitiva, il primo suindicato motivo di censura va rigettato nel me- rito mentre, il secondo, va qui invece dichiarato inammissibile.
Infine, considerata anche la particolarità della vicenda e una parziale diversità numerica di facciate -ma non sembra di contenuto- del verbale, appare equo compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il così prov- Parte_1 Controparte_1
vede :
a)rigetta il primo motivo di opposizione;
b)dichiara inammissibile il secondo motive di opposizione;
c)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 5/6/25
Il giudice unico Antonio Attanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1086/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg 60 + 20 per scritti difensivi fi- nali, avente ad oggetto opposizione ad avviso di pagamento-cosap e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Napoli alla Via Carlo Carrà n. 22, presso lo studio dell'avvocato Rossella
Apostolico che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separa- to, in allegato al ricorso introduttivo,
-ATTRICE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. elett.nte Controparte_1 P.IVA_1
dom.to in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'avv. Irene Iacovella, giusta procura generale al- le liti conferita con atto per Notaio dott. rep.22594 del Persona_1
15.09.2022, -CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta
Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 14/1/21 e poi notificato, si opponeva Parte_2
all'invito di pagamento-COSAP di euro 1.843,00, deducendo in sintesi che : 1. il presupposto verbale di accertamento del 27/11/18 recava l'indicazione di una occupazione (sine titulo) di area pubblica per m. 3x1 senza tuttavia indica- re come era stata eseguita tale misurazione, in violazione delle disposizioni di legge di riferimento (non specificate); 2. “…nel verbale di accertamento della presunta infrazione risultano effettivamente del tutto omessi il nome, la firma per esteso e la qualifica dell'agente che ha proceduto all'accertamento, men- tre è evidente che rientra tra gli elementi essenziali di qualsiasi atto ammini- strativo l'indicazione del soggetto che lo pone in essere, assumendone la pa- ternità e la responsabilità…”. Per tali riassunti motivi (v., amplius, atto intro- duttivo), l'istante chiedeva quindi caducarsi l'intimato avviso di pagamento-
COSAP del 23/11/20 e detto atto presupposto.
Il all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la inammissi- Controparte_1
bilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il ri- getto (v. comparsa di risposta in atti).
L'opposizione al (o anche al suo avviso), afferendo al pagamento di CP_2
pretesa meramente patrimoniale, avente natura di corrispettivo per l'occupazione di suolo o area pubblico, genera invero una debenza di tipo pri- vatistico idonea, dunque, a radicare la giurisdizione ordinaria (cfr. ad es.
SSUU 35330/24, 18/4/23, ecc.).
L'errore iniziale nell'introduzione del rito (ricorso invece che citazione), peral- tro nemmeno contestato da controparte, non produce nella specie alcun pratico effetto tant'è che la causa è stata trattenuta in decisione, ordinariamente, come sarebbe dovuto ab initio avvenire, con gg. 60+20 per scritti finali, poi par- zialmente intervenuti.
Quanto al primo motivo di censura, invero generico perché in sostanza riferito solo alla mancata adozione di idoneo mezzo di misurazione dello spazio occu- pato, va osservato :
-l'opponente non indica, nemmeno ipoteticamente, la possibile diversità di su- perfice impegnata;
-inoltre, e soprattutto, l'indiscussa attestazione che all'atto del sopralluogo del- la polizia municipale vi fossero in loco -al plurale- “tavoli e sedie” (attestazio- ne di PS in sé coperta da fede privilegiata trattandosi di elementi di percezione statica), evidenzia appunto, siffatta circostanza, la incontestata presenza di al- meno due tavoli e di almeno due sedie (queste ultime verosimilmente anche di più), a ragionevole conferma del fatto che il rilievo a vista di superficie pari a
3 metri x 1 fosse e sia essenzialmente esatto e, comunque, non eccedente.
Il primo motivo di opposizione deve essere pertanto respinto.
Quanto poi al secondo motivo di doglianza, l'opponente deduce che risultano
“effettivamente del tutto omessi” il nome, la estesa firma e la qualifica degli agenti procedenti. Per vero, il verbale di contestazione depositato telematica- mente da -in unica facciata- appare essere di scarsa leggibili- Parte_2
tà, firme incluse. Mentre, tuttavia, il verbale allegato dal Comune partenopeo si presenta in formato diverso, sempre ad unica facciata ma che, questa volta, reca però visibili firme degli agenti accertatori. In secondo luogo, a fini espli- cativi, rappresentati dal giudice, il produce poi anche un cartaceo del CP_1
verbale complessivamente esteso -questa volta- su due facciate invece che su una, circostanza questa spiegata con l'allegata nota comunale dell'1/10/24, cui si rinvia, considerando inoltre che questa seconda pagina riporta altresì in cal- ce la relata di notifica del 27/11/18. Ma, a ben vedere, tutto ciò, invero non univoco, non è questione affrontabile nella presente sede in quanto la contesta- zione dell'apposizione -asseritamente del tutto omessa- di nomi, firme e quali- fiche degli agenti procedenti, ha riguardo a fatti personalmente e diretta- mente compiuti (o non compiuti) solo da tali pubblici ufficiali, costituendo dunque vicenda coperta da fede privilegiata, in conseguenza contestabile solo attraverso la querela di falso, nella specie però non esercitata. Cosiccome, evi- dentemente, l'eventuale contrasto esteriore tra due prodotti atti pubblici -qui tra originale comunale e copia telematica conforme dell'attore, la prima di due facciate e la seconda di una sola facciata-, deve essere in ogni caso vagliato con il cennato rimedio della querela di falso, nella specie, si ribadisce, non adoperato (cfr. in tal senso Cass. 22469/17 che impone siffatto rimedio pro- cessuale nel caso di contrasto tra due copie autentiche il che, evidentemente, comporta a maggior ragione che la difformità riscontrabile addirittura tra detto originale -fatto di due facciate- e la copia telematica conformata -composta in- vece di un'unica facciata- debba essere a sua volta sottoposta, inevitabilmente, alla verifica ex art. 2700 cc).
Sicchè, in definitiva, il primo suindicato motivo di censura va rigettato nel me- rito mentre, il secondo, va qui invece dichiarato inammissibile.
Infine, considerata anche la particolarità della vicenda e una parziale diversità numerica di facciate -ma non sembra di contenuto- del verbale, appare equo compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il così prov- Parte_1 Controparte_1
vede :
a)rigetta il primo motivo di opposizione;
b)dichiara inammissibile il secondo motive di opposizione;
c)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 5/6/25
Il giudice unico Antonio Attanasio