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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIANA
R.G. n. 10142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10142 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 24.06.2025,
avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso Parte_1 c.f.:
dall'avv. Vincenza Maione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
(NA), alla via Toledo n. 205, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. _1 c.f.:
Gaetano Lallo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), al C/so
Secondigliano n. 230/C, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.06.2025 i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice nell'ordinanza depositata in data 07.03.2025 come modificata in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 20.11.2023, il ricorrente, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 23.10.2000
e precisando che dalla loro unione erano nati quattro figli, di cui con _1
,
tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed una minorenne, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito alla moglie alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 02.01.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 21.05.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis. 12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato il contraddittorio, _1 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 09.04.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione con addebito al marito alle condizioni di cui alla comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 21.05.2024, il giudice delegato, all'esito dell'audizione dei coniugi, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data
20.06.2024, qui di seguito integralmente trascritti: I provvedimenti urgenti da adottare sono innanzitutto quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore MA .
Quanto all'affidamento del minore, rileva il collegio che secondo la Corte di Cassazione, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli", di cui agli artt.
155 e 155 bis c.p.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Per prevedere, dunque, una forma di affidamento monogenitoriale “non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconsigli l'affidamento condiviso ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr
Giurisprudenza di merito e di legittimità in tema vedi per tutte le ultime sentenze
Cassazione Sez. 1 -,Sentenza n. 6535 del 06/03/2019; Sez. 1 , Sentenza n. 977 del
17/01/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Sez. 6-1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010; Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).
Orbene alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, allo stato tenuto conto del carattere sommario della presente fase, non risultano elementi ostativi e pregiudizievoli per derogare alla regola dell'affido condiviso di MA, la quale deve esser collocata presso la madre con cui già convive.
Ne consegue l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la prole.
Secondo la Corte di Cassazione, "il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori" (Cass. n.12346/2014).
In ordine al diritto di visita, si ritiene di provvedere come segue: il padre potrà tenere con sé il figlio minore il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola e fino alle ore 20.00 alle
20.00, nonché a fine settimana alterni prelevando la minore il venerdì alle ore 18.00 e riaccompagnandola presso il domicilio materno la domenica alle 19.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 5 o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
In ordine alle richieste di mantenimento dei figli maggiorenni osserva il giudicante che dalle stesse dichiarazioni della ricorrente emerge che i figli LA e ES lavorano, mentre RI non convive con la mamma con ciò escludendosi i presupposti per il diritto ad un assegno di mantenimento.
Avuto riguardo agli aspetti economici, considerato che dalle dichiarazioni in atti emerge che la resistente è allo stato disoccupata e che il ricorrente ha dichiarato di percepire euro
1200,00 1300,00 mensili, di pagare solo la metà del mutuo per la casa coniugale ove vive la PA con i figli per una rata pro quota di circa 500,00 euro mensili complessivi, considerato ancora che dalle stesse dichiarazioni rese da entrambe le parti è emerso che già dal periodo del covid il ricorrente non svolge più la professione di venditore ambulante valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo stabilire a carico del
Conforto, ed in favore della PA un assegno pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della minore.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. In ordine alla richiesta di mantenimento della ricorrente, salvo ogni diversa valutazione all'esito dell'istruttoria, considerato che allo stato non risultano motivi ostativi né
anagrafici né di salute allo svolgimento di attività lavorativa e non vi è allo stato prova che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia frutto di decisione del Conforto, si ritengono allo stato insussistenti i presupposti per la corresponsione dell'assegno coniugale.
In via istruttoria, ammetteva la prova orale per testi articolata da parte resistente nei limiti di cui in parte motiva, fissando per l'escussione di un teste l'udienza del
05.02.2025 (differita al 18.02.2025).
All'udienza del 18.02.2025 il giudice, sentito il teste, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data 07.03.2025, formulava alle parti una proposta conciliativa e disponeva la comparizione personale dei coniugi per l'udienza del 29.05.2025 (dapprima rinviata al 03.06.2025 e poi differita, su istanza congiunta delle parti, al 24.06.2025).
All'udienza del 24.06.2025 le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal giudice nell'ordinanza depositata in data 07.03.2025 come modificata in udienza e il giudice relatore, sulle conclusioni dei procuratori, riservava la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., avendo le parti rinunciato alle reciproche domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice nell'ordinanza depositata in data 07.03.2025 come modificata all'udienza di comparizione tenutasi in data 24.06.2025, qui di seguito trascritta:
"affido condiviso di ER e diritto di visita come da provvedimenti provvisori, assegnazione della casa coniugale alla _1 , assegno di mantenimento per
ER a carico del Pt_1 ed in favore della _1 quantificato in euro
,
350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Napoli nord del 2019, con esclusione dell'assegno coniugale e pagamento del 50% della rata del mutuo inerente la casa coniugale a carico del sig.
Pt_1 e compensazione delle spese di lite. Rinuncia all'addebito e ad ogni ulteriore e diversa pretesa da parte di entrambi i coniugi”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, nonché alla richiesta delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: C.F. 1 e CP_1 Parte_1
disponendo in ordine ai profili accessori, in (c.f.: C.F. 2 conformità alla proposta del giudice relatore accettata dalle parti ed in parte motiva riportata,
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (Atto n.291, Parte
II, Serie A, Sezione X, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
R.G. n. 10142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10142 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 24.06.2025,
avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso Parte_1 c.f.:
dall'avv. Vincenza Maione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
(NA), alla via Toledo n. 205, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. _1 c.f.:
Gaetano Lallo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), al C/so
Secondigliano n. 230/C, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.06.2025 i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice nell'ordinanza depositata in data 07.03.2025 come modificata in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 20.11.2023, il ricorrente, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 23.10.2000
e precisando che dalla loro unione erano nati quattro figli, di cui con _1
,
tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed una minorenne, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito alla moglie alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 02.01.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 21.05.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis. 12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato il contraddittorio, _1 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 09.04.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione con addebito al marito alle condizioni di cui alla comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473bis. 17 c.p.c., all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 21.05.2024, il giudice delegato, all'esito dell'audizione dei coniugi, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data
20.06.2024, qui di seguito integralmente trascritti: I provvedimenti urgenti da adottare sono innanzitutto quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore MA .
Quanto all'affidamento del minore, rileva il collegio che secondo la Corte di Cassazione, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli", di cui agli artt.
155 e 155 bis c.p.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Per prevedere, dunque, una forma di affidamento monogenitoriale “non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconsigli l'affidamento condiviso ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr
Giurisprudenza di merito e di legittimità in tema vedi per tutte le ultime sentenze
Cassazione Sez. 1 -,Sentenza n. 6535 del 06/03/2019; Sez. 1 , Sentenza n. 977 del
17/01/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Sez. 6-1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010; Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009).
Orbene alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, allo stato tenuto conto del carattere sommario della presente fase, non risultano elementi ostativi e pregiudizievoli per derogare alla regola dell'affido condiviso di MA, la quale deve esser collocata presso la madre con cui già convive.
Ne consegue l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la prole.
Secondo la Corte di Cassazione, "il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori" (Cass. n.12346/2014).
In ordine al diritto di visita, si ritiene di provvedere come segue: il padre potrà tenere con sé il figlio minore il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola e fino alle ore 20.00 alle
20.00, nonché a fine settimana alterni prelevando la minore il venerdì alle ore 18.00 e riaccompagnandola presso il domicilio materno la domenica alle 19.00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 5 o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
In ordine alle richieste di mantenimento dei figli maggiorenni osserva il giudicante che dalle stesse dichiarazioni della ricorrente emerge che i figli LA e ES lavorano, mentre RI non convive con la mamma con ciò escludendosi i presupposti per il diritto ad un assegno di mantenimento.
Avuto riguardo agli aspetti economici, considerato che dalle dichiarazioni in atti emerge che la resistente è allo stato disoccupata e che il ricorrente ha dichiarato di percepire euro
1200,00 1300,00 mensili, di pagare solo la metà del mutuo per la casa coniugale ove vive la PA con i figli per una rata pro quota di circa 500,00 euro mensili complessivi, considerato ancora che dalle stesse dichiarazioni rese da entrambe le parti è emerso che già dal periodo del covid il ricorrente non svolge più la professione di venditore ambulante valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo stabilire a carico del
Conforto, ed in favore della PA un assegno pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della minore.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. In ordine alla richiesta di mantenimento della ricorrente, salvo ogni diversa valutazione all'esito dell'istruttoria, considerato che allo stato non risultano motivi ostativi né
anagrafici né di salute allo svolgimento di attività lavorativa e non vi è allo stato prova che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia frutto di decisione del Conforto, si ritengono allo stato insussistenti i presupposti per la corresponsione dell'assegno coniugale.
In via istruttoria, ammetteva la prova orale per testi articolata da parte resistente nei limiti di cui in parte motiva, fissando per l'escussione di un teste l'udienza del
05.02.2025 (differita al 18.02.2025).
All'udienza del 18.02.2025 il giudice, sentito il teste, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data 07.03.2025, formulava alle parti una proposta conciliativa e disponeva la comparizione personale dei coniugi per l'udienza del 29.05.2025 (dapprima rinviata al 03.06.2025 e poi differita, su istanza congiunta delle parti, al 24.06.2025).
All'udienza del 24.06.2025 le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal giudice nell'ordinanza depositata in data 07.03.2025 come modificata in udienza e il giudice relatore, sulle conclusioni dei procuratori, riservava la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., avendo le parti rinunciato alle reciproche domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice nell'ordinanza depositata in data 07.03.2025 come modificata all'udienza di comparizione tenutasi in data 24.06.2025, qui di seguito trascritta:
"affido condiviso di ER e diritto di visita come da provvedimenti provvisori, assegnazione della casa coniugale alla _1 , assegno di mantenimento per
ER a carico del Pt_1 ed in favore della _1 quantificato in euro
,
350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Napoli nord del 2019, con esclusione dell'assegno coniugale e pagamento del 50% della rata del mutuo inerente la casa coniugale a carico del sig.
Pt_1 e compensazione delle spese di lite. Rinuncia all'addebito e ad ogni ulteriore e diversa pretesa da parte di entrambi i coniugi”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, nonché alla richiesta delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: C.F. 1 e CP_1 Parte_1
disponendo in ordine ai profili accessori, in (c.f.: C.F. 2 conformità alla proposta del giudice relatore accettata dalle parti ed in parte motiva riportata,
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (Atto n.291, Parte
II, Serie A, Sezione X, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro