Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2024, proposto da AL LO, nella qualità di Commissario Straordinario dell’ATO Palermo 4 - Gestione Separata, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Gambino e CE Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- RI OZ, IN Di PA, AN SC, AR DA, AL OZ, PI AN, VA CI, ET NE, SA AL, EN Di AR, AN Di AR, NE OZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Assunta Pillitteri e Luciano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Principe di Villafranca, 10, presso lo studio dell’avv. Luciano Romeo;
- AS BA, non costituito in giudizio;
nei confronti
- di EN BO UR, n.q. di commissario ad acta delegato con nota prot. n. 12488/2022 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali giusta sentenza n. 2423/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo non costituito in giudizio;
- del CO.IN.R.E.S. Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi (Ato Pa4) in liquidazione, non costituito in giudizio;
per l'opposizione di terzo, avverso:
a) l’ordinanza della Terza Sezione del TAR Palermo n. 3786 del 19 dicembre 2023;
b) l’ordinanza della Terza Sezione del TAR Palermo n. 258 del 25 gennaio 2024;
c) la nota inviata a mezzo PEC dal commissario ad acta BO UR al liquidatore del COINRES in data 22 dicembre 2023;
d) la nota inviata a mezzo PEC dal commissario ad acta BO UR al liquidatore del COINRES in data 31 gennaio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, e i relativi documenti, del 30 luglio 2024, degli opposti in epigrafe;
Vista la memoria difensiva degli opposti, del 23 ottobre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna NA;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 novembre 2025, i difensori delle parti presenti, così come da verbale.
FATTO
Con atto notificato in data 8 marzo 2024 e depositato il giorno 14 seguente, AL LO, nella qualità di Commissario Straordinario dell’ ex ATO Palermo 4 – Gestione Separata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.S. n. 526/2017, ha proposto opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 c.p.a. avverso le ordinanze della Terza Sezione di questo Tribunale, n. 3786 del 19 dicembre 2023 e n. 258 del 25 gennaio 2024, nonché avverso le note del commissario ad acta dott. EN BO UR del 22 dicembre 2023 e del 31 gennaio 2024, adottate nel giudizio di ottemperanza promosso da alcuni lavoratori per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro resa nei confronti del CO.IN.R.E.S. – ATO Palermo 4 in liquidazione.
L’opponente espone di avere appreso, a seguito di verifica presso l’istituto di credito Unicredit, che in data 12 febbraio 2024 il commissario ad acta aveva disposto il prelievo della somma di euro 24.446,27 dal conto corrente intestato alla Gestione Straordinaria ATO Palermo 4 – Gestione Separata, al fine di soddisfare i crediti azionati nel giudizio di ottemperanza.
Deduce che tale conto non appartiene al CO.IN.R.E.S. in liquidazione, bensì a una gestione distinta, dotata di autonoma soggettività giuridica e contabile, destinata esclusivamente a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni dell’ ex ATO PA4.
Rappresenta che, a seguito di richiesta di chiarimenti, il liquidatore del CO.IN.R.E.S. ha trasmesso copia delle ordinanze impugnate e delle note del commissario ad acta , dalle quali emerge che il Tribunale, ritenuta non provata la distinzione giuridica e contabile tra CO.IN.R.E.S. in liquidazione e Gestione Straordinaria, ha autorizzato il commissario ad acta ad attingere anche alle somme formalmente intestate alla gestione separata. Contesta tale presupposto, sostenendo che la normativa regionale di settore, segnatamente la l.r. n. 9 del 2010, le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 e le successive ordinanze sindacali avrebbero riconosciuto l’autonomia soggettiva e contabile della Gestione Straordinaria, operante in nome e per conto dei singoli Comuni e senza successione nei debiti del CO.IN.R.E.S. in liquidazione.
L’opponente deduce altresì che il commissario ad acta avrebbe assegnato termini particolarmente ristretti per la produzione documentale, coincidenti con il periodo delle festività natalizie, senza attendere la documentazione successivamente trasmessa e senza considerare che analoghe questioni erano già state oggetto di precedenti opposizioni di terzo. Evidenzia che il prelievo delle somme avrebbe inciso su risorse destinate al pagamento del personale e alla continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti, con rischio di gravi ripercussioni sul piano igienico-sanitario.
Chiede pertanto l’accertamento della distinta soggettività giuridica e contabile della Gestione Straordinaria, la declaratoria di illegittimità delle ordinanze e delle note impugnate, la restituzione delle somme prelevate e la condanna degli opposti alle spese di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio RI OZ, IN Di PA, AN SC, AR DA, AL OZ, PI AN, VA CI, ET NE, SA AL, EN Di AR, AN Di AR e NE OZ, i quali hanno preliminarmente dedotto che la presente opposizione di terzo riprodurrebbe un precedente giudizio promosso dal medesimo dott. LO, definito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 477 del 10 giugno 2025, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto della qualità di terzo, escludendo la prova di una distinta soggettività giuridica e patrimoniale della pretesa Gestione Separata; hanno quindi ricostruito lo svolgimento del giudizio di ottemperanza, evidenziando la mancata collaborazione del CO.IN.R.E.S. e del suo legale rappresentante alle richieste istruttorie del commissario ad acta e sostenendo che le ordinanze impugnate si sarebbero limitate a prendere atto dell’assenza di prova della dedotta distinzione.
Nel merito, gli opposti contestano l’esistenza di una gestione autonoma, richiamando la l.r. n. 9 del 2010, che avrebbe previsto la cessazione delle gestioni separate al 30 settembre 2013 e l’estinzione dei consorzi entro il 31 dicembre 2013, nonché la perdita di efficacia, dal 2019, delle ordinanze regionali extra ordinem . Deducono altresì l’irrilevanza delle ordinanze sindacali prodotte dall’opponente, in quanto frammentarie e inidonee ad istituire un soggetto giuridico distinto, e richiamano precedenti di questo Tribunale, tra cui l’ordinanza n. 3178 del 2024, nei quali sarebbe stata accertata una gestione unitaria e promiscua delle risorse.
Sul piano processuale, eccepiscono l’inammissibilità dell’opposizione per erroneità del mezzo (art. 108 c.p.a. anziché reclamo ex art. 114, co. 6, c.p.a.); l’irricevibilità parziale per tardività, poiché l’ordinanza del 19.12.2023 era stata conosciuta dal ricorrente già il 22.12.2023 e, comunque, l’infondatezza del ricorso per mancanza di prova della qualità di terzo e dell’autonomia soggettiva della gestione separata.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025, parte opponente ha chiesto la compensazione delle spese di lite mentre l’opposto ha insistito nella condanna alle spese a carico dell’opponente; con tali precisazioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che il rimedio processuale prescelto dall’odierno opponente non è conforme al sistema delineato dal codice del processo amministrativo.
L’art. 108, comma 1, c.p.a., circoscrive espressamente l’ambito applicativo dell’opposizione di terzo alle sentenze del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato, prevedendo che il terzo possa proporre opposizione contro una sentenza quando questa pregiudichi i suoi diritti o interessi legittimi.
La disposizione non consente estensioni analogiche, né applicazioni a provvedimenti diversi dalla sentenza, quali le ordinanze rese nel corso del giudizio di ottemperanza e gli atti del commissario ad acta , che si collocano nella fase esecutiva del giudizio e sono privi di autonoma attitudine decisoria in senso proprio.
Del resto, il codice del processo amministrativo disciplina in modo espresso e compiuto il regime delle tutele esperibili nella fase dell’ottemperanza.
L’art. 114, comma 6, c.p.a. stabilisce, infatti, che il giudice dell’ottemperanza conosce di tutte le questioni relative all’esecuzione del giudicato e, tra le parti nei cui confronti il giudicato si è formato, anche di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta , avverso i quali è ammesso reclamo dinanzi al medesimo giudice.
La medesima disposizione chiarisce, inoltre, che gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato esclusivamente mediante il ricorso ordinario ai sensi dell’art. 29 c.p.a.
Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui un soggetto si assuma terzo rispetto al giudizio di ottemperanza e lamenti una lesione derivante da atti adottati in sede esecutiva, l’ordinamento non consente il ricorso all’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., ma individua nel ricorso ordinario lo strumento di tutela appropriato.
L’opposizione di terzo, quale rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, resta infatti riservata alle sole sentenze e non può essere utilizzata per sindacare ordinanze dell’ottemperanza o atti del commissario ad acta (cfr. TAR Sicilia, Catania, V, 19 settembre 2024, n. 3129; Cons. Stato, II, 13 ottobre 2022, n. 8755).
In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo dell’erroneità del mezzo prescelto, l’opposizione risulta inammissibile per difetto della qualità di terzo in capo al dott. LO.
Con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 477 del 10 giugno 2025, resa in un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, avente ad oggetto un’opposizione di terzo proposta dal medesimo soggetto e fondata sulle stesse deduzioni circa la pretesa autonomia soggettiva e contabile della Gestione Straordinaria ATO Palermo 4, è stata esclusa l’esistenza di una soggettività giuridica distinta in capo alla cosiddetta gestione separata, rilevandosi l’assenza di prova di una autonoma imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi rispetto al CO.IN.R.E.S. in liquidazione e qualificandosi, conseguentemente, la posizione dell’odierno opponente non come quella di un terzo, bensì come quella di un soggetto riconducibile all’area giuridica del consorzio medesimo, con estensione degli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c..
Tale accertamento, fondato sul medesimo quadro normativo e fattuale dedotto anche nel presente giudizio, priva l’opponente del presupposto indefettibile per l’utilizzo dell’opposizione di terzo.
In assenza di una dimostrata soggettività giuridica autonoma, la Gestione Straordinaria non può essere considerata centro distinto di imputazione di interessi rispetto al CO.IN.R.E.S. in liquidazione, con la conseguenza che gli atti adottati nel giudizio di ottemperanza non possono ritenersi idonei a ledere la sfera giuridica di un terzo estraneo al giudizio.
In definitiva, l’opposizione risulta inammissibile:
- per erroneità dello strumento utilizzato, poiché l’art. 114, comma 6, c.p.a., disciplina il reclamo dinanzi al giudice dell’ottemperanza avverso gli atti del commissario ad acta tra le parti del giudicato, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnare gli atti del giudice dell’ottemperanza o del suo ausiliario esclusivamente mediante ricorso ordinario ex art. 29 c.p.a.;
- per difetto della qualità di terzo, secondo quanto già accertato dal giudice d’appello.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della complessità del quadro normativo di riferimento, le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, mentre nulla va disposto nei confronti di quelle intimate e non costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’opposizione di terzo, la dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla nei confronti di quelle non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE BR, Presidente
Anna NA, Consigliere, Estensore
AL NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna NA | CE BR |
IL SEGRETARIO