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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 297/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo;
lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 297/2022; promossa da:
(C.F.: ) in qualità di titolare del “ Parte_1 C.F._1 [...]
” (P. IVA: ), rappresentato e difeso, nel Parte_2 P.IVA_1 presente giudizio, dall'avv. A. Oreste Campopiano, presso il cui studio, sito in Termoli, via Caduti sul Lavoro, è elettivamente domiciliato;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente Controparte_1 C.F._2
giudizio, dagli avv.ti Giuseppe Forcione e Annunziata Iannetta, presso il cui studio, sito in
Campobasso, via Vittorio Veneto n. 64, è elettivamente domiciliato;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità di cui sopra, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3/2022 emesso, in data 05/01/2022, e con cui l'intestato Tribunale, su richiesta di , aveva ingiunto all'odierno Controparte_1
opponente il pagamento della somma pari ad € 16.765,96, a titolo di corrispettivo per la fornitura di caffè, zucchero e dolcificanti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1 La causa è stata istruita mediante escussione dei testi ammessi e, all'udienza del 14/03/2025, le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo risolto la controversia in via stragiudiziale.
Il giudice ha, quindi, fissato – per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c. – l'odierna udienza cartolare, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si osserva, infatti, in via generale, che la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria di derivazione giurisprudenziale di ordine “generale”, nella quale, cioè, può essere concretamente ricompresa una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa, dunque, inutile o inattuale (in tal senso, da ultimo: Corte di appello di Campobasso, n.
162/2023).
Ebbene, tra questi fatti idonei a determinare, in concreto, il venir meno della situazione di contrasto tra le parti vi è anche, logicamente, l'accordo che le stesse abbiano eventualmente raggiunto in ordine alla controversia oggetto di giudizio (cfr. in tal senso, da ultimo: Cass. civ. n. 10483/2023).
Alla luce di quanto osservato è, dunque, evidente che il fatto sopraggiunto, costituito, nel caso di specie, dall'accordo transattivo stipulato tra le parti dell'odierno giudizio, abbia, in concreto, determinato la cessazione della materia del contendere che, del resto, il giudice sarebbe tenuto a dichiarare anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n. 16150/2010).
Ne deriva che, alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo intervenuto e la richiesta in tal senso delle stesse.
Ritiene, infatti, questo giudice non doversi fare luogo, nel caso di specie, alla individuazione della parte “virtualmente soccombente”, essendo, piuttosto, applicabile il principio generale desumibile dall'art. 92, co. 3, c.p.c., secondo cui, in caso di definizione bonaria della controversia, le spese si intendono compensate, salva diversa pattuizione (nel caso di specie non avvenuta).
La stessa Corte di cassazione, del resto, proprio nella pronuncia n. 10483/2023 citata (in cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo convenzionale intervenuto tra le parti in sede di legittimità), ha ritenuto, quale giustificato motivo posto a fondamento della compensazione, l'intervenuto accordo e la richiesta in tal senso delle parti stesse
(v. in tal senso, Cass. civ. n. 10483/2023: “deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell'intervenuto accordo
e in conformità a quanto richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 297 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 26 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo;
lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 297/2022; promossa da:
(C.F.: ) in qualità di titolare del “ Parte_1 C.F._1 [...]
” (P. IVA: ), rappresentato e difeso, nel Parte_2 P.IVA_1 presente giudizio, dall'avv. A. Oreste Campopiano, presso il cui studio, sito in Termoli, via Caduti sul Lavoro, è elettivamente domiciliato;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente Controparte_1 C.F._2
giudizio, dagli avv.ti Giuseppe Forcione e Annunziata Iannetta, presso il cui studio, sito in
Campobasso, via Vittorio Veneto n. 64, è elettivamente domiciliato;
(parte opposta)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità di cui sopra, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3/2022 emesso, in data 05/01/2022, e con cui l'intestato Tribunale, su richiesta di , aveva ingiunto all'odierno Controparte_1
opponente il pagamento della somma pari ad € 16.765,96, a titolo di corrispettivo per la fornitura di caffè, zucchero e dolcificanti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1 La causa è stata istruita mediante escussione dei testi ammessi e, all'udienza del 14/03/2025, le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo risolto la controversia in via stragiudiziale.
Il giudice ha, quindi, fissato – per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c. – l'odierna udienza cartolare, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si osserva, infatti, in via generale, che la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria di derivazione giurisprudenziale di ordine “generale”, nella quale, cioè, può essere concretamente ricompresa una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa, dunque, inutile o inattuale (in tal senso, da ultimo: Corte di appello di Campobasso, n.
162/2023).
Ebbene, tra questi fatti idonei a determinare, in concreto, il venir meno della situazione di contrasto tra le parti vi è anche, logicamente, l'accordo che le stesse abbiano eventualmente raggiunto in ordine alla controversia oggetto di giudizio (cfr. in tal senso, da ultimo: Cass. civ. n. 10483/2023).
Alla luce di quanto osservato è, dunque, evidente che il fatto sopraggiunto, costituito, nel caso di specie, dall'accordo transattivo stipulato tra le parti dell'odierno giudizio, abbia, in concreto, determinato la cessazione della materia del contendere che, del resto, il giudice sarebbe tenuto a dichiarare anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n. 16150/2010).
Ne deriva che, alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo intervenuto e la richiesta in tal senso delle stesse.
Ritiene, infatti, questo giudice non doversi fare luogo, nel caso di specie, alla individuazione della parte “virtualmente soccombente”, essendo, piuttosto, applicabile il principio generale desumibile dall'art. 92, co. 3, c.p.c., secondo cui, in caso di definizione bonaria della controversia, le spese si intendono compensate, salva diversa pattuizione (nel caso di specie non avvenuta).
La stessa Corte di cassazione, del resto, proprio nella pronuncia n. 10483/2023 citata (in cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo convenzionale intervenuto tra le parti in sede di legittimità), ha ritenuto, quale giustificato motivo posto a fondamento della compensazione, l'intervenuto accordo e la richiesta in tal senso delle parti stesse
(v. in tal senso, Cass. civ. n. 10483/2023: “deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell'intervenuto accordo
e in conformità a quanto richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 297 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 26 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo