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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7241 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 18/06/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.42746 /2024 Tra
procuratore speciale di ( Parte_1 Persona_1 avv.DONINI ILARIA , )
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha esposto di essere residente all'estero e titolare di una prestazione pensionistica a carico dell , sospesa, senza alcuna motivazione, per i mesi da luglio a CP_1 dicembre 2014. Ha chiesto pertanto, la condanna dell al ripristino della prestazione e CP_2 alla corresponsione dei ratei pensionistici non percepiti, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio l eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e CP_1
l'infondatezza della pretesa .
L'eccezione è fondata.
L'art. 444, primo comma, c.p.c., stabilisce che:“Se l'attore è residente all'estero, la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero...”. Al riguardo si osserva che la competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c. ha
“natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione” ( per tutte : Cass 8426/19).
Nel caso di specie parte ricorrente, come risulta dal certificato anagrafico prodotto in giudizio,ha avuto l' ultima residenza in Italia a Sorrento (NA).
Ne consegue che il Tribunale territorialmente competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro davanti al quale la causa andrà riassunta
La natura processuale della pronuncia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara l' incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, essendo competente il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro.
Assegna alle parti termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente
Compensa le spese di lite .
Il Giudice