Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/11/2025, n. 9178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9178 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09178/2025REG.PROV.COLL.
N. 01656/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2023, proposto da NO DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Gennaro Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Anastasia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Colantuoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4563/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Anastasia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il Cons. AN Di RL e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È appellata la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) dell'ordinanza a firma del Responsabile del Servizio assetto del territorio del comune di Sant'Anastasia n° 47 del 30.10.2017 con la quale è stata ordinata la demolizione dell'immobile di proprietà sito alla via Casaliciello n° 27 e identificato in NCEU, fol. 13, p.lla 1253 e 1254; b) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, ivi compreso il provvedimento di avvio del procedimento del 14.9.17, per quanto parte integrante della motivazione del provvedimento impugnato sub a).
2.- In particolare, la ridetta sentenza ha respinto il ricorso sul rilievo che, indimostrata la consistenza iniziale nell’ an e nel quantum del fabbricato attuale, da intendersi quale ingombro planovolumetrico del piccolo fabbricato preesistente, tali opere, proprio in quanto implicanti una apprezzabile trasformazione urbanistico edilizia con creazione di nuove superfici utili e incremento della volumetria esistente, devono allora ritenersi ascrivibili agli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, come tali assoggettabili, ai sensi dell’art. 10 del medesimo d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al permesso di costruire.
3.- L’appello censura:
3.1.- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULL’ONERE DELLA PROVA DI CUI AGLI ARTT. 2697 C.C., 63, C. 1, E 64, C. 1, C.P.A. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSO ESAME DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
Il ricorrente torna ad insistere sul fatto di avere allegato specifici elementi di prova, già nella sede procedimentale, sulla base dei quali inferire la presenza della costruzione almeno dall’anno 1943.
3.2.- ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 C.P.C. E 34, CO. 2, C.P.A. – VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, CO. 1 LETT. E), E 31 DPR 380/2001 - TRAVISAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETÀ.
L’altro aspetto censurato riguarda la qualificazione del TAR circa il fatto che l’intervento è qualificabile quale nuova costruzione secondo l’art. 3, co. 1, lett. e) del Dpr 380/2001, per “mancata prova della conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente”.
3.3.- ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE AI SENSI DELL'ART. 7 L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – INTEMPESTIVITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Parimenti erronea sarebbe la motivazione del TAR secondo la quale: “ l'ordinanza di demolizione, in quanto atto ad adozione e contenuti vincolati, non abbisogna di una comparazione dell'interesse pubblico al rispetto della disciplina urbanistico edilizia con l'interesse privato sacrificato, e nemmeno della valutazione di un affidamento alla conservazione della situazione di fatto, che il decorso del tempo non potrebbe mai legittimare. […] Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita. […] L’ordinanza gravata deve ritenersi, quindi, sufficientemente istruita e motivata […] con la mera affermazione dell'abusività complessiva dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione ”.
4.- Resiste il Comune di Sant’Anastasia.
5.- Alla udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
6.- L’appello è infondato.
7.- In fatto, la vicenda è chiara.
L’ingiunzione alla demolizione dell’immobile ha ad oggetto un manufatto composto “da un solo piano a quota terra, con struttura mista in c.a. e muratura, a cui si accede da un viale carrabile con ingresso dalla via Casaliciello, 27 di superficie lorda per un totale di circa mq 126,60, di altezza circa mt 3,00 ed una cubatura complessiva pari a mc 380,00; terrazzi esterni, per un totale di superficie coperta, con piastrelle in gres, di mq 204,47, ed un balcone di mq 12,40, pavimentazione con tappetino bituminoso per un totale di superficie coperta pari a mq 327,00; muro di recinzione in muratura a contenimento del terreno sovrastante di lunghezza circa ml 20,00 e di altezza variabile da cm 30 a cm 100, con sovrastante ringhiera in ferro”.
8.- Sul piano edilizio e urbanistico, non è dimostrato che l'immobile sarebbe una tipica costruzione rurale dell'area vesuviana, risalente ad un periodo sicuramente precedente al 1943, come pure afferma il ricorrente.
Sulla base della stessa perizia di parte si evince infatti che gli esiti dei "Voli" del 16.08.1943, 13.05.1956 e 16.05.1974, custoditi presso l'Archivio Fotografico dell'Istituto Geografico Militare — I.G.M. documentano sì la preesistenza dell'immobile, ma non rispetto alla sua reale consistenza, impedita, si afferma, dalla vegetazione, con la conseguenza che il fabbricato viene ad essere individuato senza ottenere una esatta conformazione planimetrica e volumetrica.
Solo il rilievo aerofotogrammetrico di "Google Earth" del 2017 riporta l'edificio, essendo stata rimossa la vegetazione che ne impediva la vista.
È quindi corretta la motivazione del TAR nella parte in cui rileva che, indipendentemente dalla dichiarazione del dante causa sulla preesistenza dell’immobile antecedentemente all'anno 1942, non può sostenersi che lo stato dei luoghi possa ritenersi esattamente definito dalla levata del 1943 e di quelle successive, non avendo il ricorrente fornito alcun sufficiente principio di prova per dimostrare la data di effettiva realizzazione dell’immobile e delle opere pertinenziali annesse, nella attuale conformazione plano-volumetrica.
9.- Ulteriormente corretta è la conseguenza giuridica che il TAR ne ritrae: rimasta indimostrata la esatta consistenza del fabbricato, non può affermarsi che le nuove opere siano ascrivibili ad interventi di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria, o, ancora, di restauro e di risanamento conservativo, ovvero, ad interventi di ristrutturazione edilizia funzionali alla riqualificazione dell’edilizia asseritamente recente, senza alcun incremento delle volumetrie esistenti, con quanto ne consegue, in assenza dei relativi presupposti, in termini di inapplicabilità della normativa invocata.
10.- È dunque legittimo l’operato dell’amministrazione comunale di Sant’Anastasia, nella parte in cui ha ritenuto gli interventi sanzionati come ascrivibili a quelli di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, come tali assoggettabili, ai sensi dell’art. 10 del medesimo d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al permesso di costruire.
Mette conto sottolineare, infatti, come manchi del tutto la prova della conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente, tra cui la sagoma, la cui visione è stata oggettivamente impedita dalla vegetazione, che era onere del ricorrente gestire al fine di potere comprovare quanto oggi va affermando, anziché far valere detto elemento come scusante della propria responsabilità, per vedersi sollevato dell’onere della prova del fatto costitutivo solo affermato.
11.- A fronte di tali evidenze, l’amministrazione comunale di Sant’Anastasia non avrebbe quindi potuto sottrarsi al dovere di perseguire l’illecito, essendo l’ordine di demolizione un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive, che non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione, neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione, non potendo configurarsi alcun legittimo affidamento in relazione a situazioni contra legem (Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9, Cons. St. sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595; sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 347).
12.- L’appello, in definitiva, va respinto.
13.- Le spese del giudizio sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il ricorrente a rifondere in favore del Comune di Sant’Anastasia le spese del giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
AN Di RL, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Di RL | Marco LI |
IL SEGRETARIO