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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2642 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.to Giuseppe Maiuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Cosenza, alla Piazza Tommaso
Campanella, n. 9
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- TERZO INTERVENIENTE –
OGGETTO: separazione giudiziale fra coniugi.
CONCLUSIONI
1 Dinanzi all'istruttore, all'udienza del 10.3.2025 la parte costituita chiedeva pronunciarsi separazione personale tra i coniugi, senza statuizioni accessorie.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in data 1.8.2018 con e CP_1
premesso, altresì, che detto matrimonio (celebrato in Vlore, Albania) era registrato presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Carolei, chiedeva pronuncia di separazione giudiziale, esponendo che il rapporto tra i coniugi era andato deteriorandosi a causa del temperamento aggressivo e del disinteresse del marito nei confronti della ricorrente, a nulla essendo valsi i tentativi profusi da quest'ultima al fine di superare la crisi matrimoniale. Si evidenziava, altresì, nel ricorso introduttivo che dal matrimonio non erano nati figli e che i coniugi erano entrambi economicamente autosufficienti, lavorando la come dipendente di una società e svolgendo il la professione di Pt_1 CP_1
autotrasportatore.
All'udienza dell'8.1.2025 dinanzi al relatore, veniva sentita la ricorrente e la causa era rinviata al fine di consentire alla parte costituita di produrre CAD in grado di attestare l'avvenuto perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del resistente.
All'udienza del 10.3.2025, verificata la regolarità della notifica, la causa era quindi rimessa in decisione al collegio, senza termini per il deposito di scritti conclusivi, attesa la rinuncia della parte costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione giudiziale.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi CP_2
proposta dalla prima nella contumacia del secondo, va senza dubbio accolta, in
[...]
quanto le emergenze processuali e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. E' solo il caso di osservare che la separazione è diritto potestativo di ciascuno dei coniugi, sicché irrilevante, a fronte delle allegazioni della ricorrente, è che il resistente non abbia manifestato analoga volontà in giudizio.
2. Sulle statuizioni accessorie.
Non vi sono statuizioni accessorie da adottare, in mancanza di figli nati dall'unione coniugale e di domande di natura patrimoniale proposte da un coniuge nei confronti dell'altro (la ricorrente chiedeva, invero, nell'atto introduttivo l'assegnazione a sé della
2 casa coniugale, tuttavia già di sua proprietà, con conseguente superfluità di ogni delibazione da parte del Tribunale che solo in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti può derogare al tiolo di proprietà dell'immobile).
3. Sulle spese e competenze di lite.
La limitazione al solo status dell'oggetto del contendere e la mancata costituzione in giudizio del resistente impongono di dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
[...]
così provvede:
1. pronuncia la separazione tra i coniugi e senza statuizioni Parte_1 CP_1
accessorie;
2. dichiara irripetibili le spese sostenute dalla ricorrente;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma
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