Articolo 8 della Legge 8 agosto 1977, n. 534
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 settembre 1977
Art. 8.
L' articolo 304-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 304-quater. - (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato). - Salvo quanto e' disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria il giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per i difensori che siano stati avvertiti del compimento dell'atto, o che vi abbiano assistito, di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.
Negli altri casi ai difensori e' immediatamente comunicato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.
Il giudice puo', a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.
Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facolta' di presentare istanze concernenti gli atti suddetti, nei modi stabiliti dall'articolo 145.
Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti e dei processi verbali menzionati nella prima parte sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e puo' provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.
Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito".
Entrata in vigore il 4 settembre 1977