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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 3217 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 3 luglio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
) P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletta Dolfin, dall'avv. Silvia Pansieri e dall'avv. Rita
Gradara
APPELLATI
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 18945/2021, che ha accolto l'opposizione proposta da e CP_1 dalla avverso il decreto sanzionatorio n. 402353/A del 21 febbraio Controparte_2
2020 (con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 19.710,00 € per omessa segnalazione di operazioni sospette), ha annullato il provvedimento opposto e ha condannato il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale avrebbe valutato in modo erroneo i fatti di causa, in quanto:
1) l'intero rapporto intercorso tra il e il cliente è stato Controparte_2 CP_3 gestito in modo anomalo, in quanto le modalità di registrazione delle operazioni effettuate dal cliente non hanno permesso di conoscere né l'esatto numero delle operazioni eseguite, né
l'importo delle stesse;
2) il cliente ha effettuato diverse transazioni all'interno del Casinò per un CP_3 ammontare complessivo di assegni interni (c.d. ) pari a 207.000,00 €, che gli sono Per_1 stati concessi senza la preventiva istruttoria prevista dal regolamento interno del Casinò;
3) il cliente ha goduto di una linea di credito in modo continuativo e in assenza CP_3 di garanzie, senza che il Casinò acquisisse alcuna informazione sulla provenienza dei mezzi economici utilizzati per rimborsare i crediti, rimborsi che si deve presumere avvenuti in quanto altrimenti non si giustificherebbe la reiterata concessione di credito da parte della Casa da gioco ad un soggetto insolvente;
4) tali elementi avrebbero dovuto indurre (responsabile per il CP_1 CP_2 del servizio di segnalazione di operazioni sospette) ad eseguire la prescritta
[...] segnalazione, trattandosi di elementi riconducibili agli indicatori n. 2 (“Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire in formazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni”) e n.
8.1 (“Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere”) di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata – la conferma del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Si sono costituiti in giudizio e la (già CP_1 Controparte_2 CP_2 socio unico), deducendo al riguardo che:
[...]
1) la Guardia di Finanza ha frainteso le modalità di funzionamento del meccanismo che
2 regola l'emissione degli assegni interni (i c.d. “bianchini”), che ha portato a ritenere che nel periodo oggetto dell'accertamento (1° gennaio 2016 – 3 luglio 2017) lo avesse CP_3 effettuato 77 transazioni per un valore complessivo di 197.100,00 €, laddove egli ha in realtà effettuato 56 transazioni per un valore complessivo di 34.650,00 €;
2) a fronte di 287 ingressi presso la sala di gioco nel periodo in contestazione, lo CP_3 ha acquistato mezzi di gioco per un importo medio di poco superiore a 120,00 €;
3) nel caso di specie non erano ravvisabili elementi riconducibili all'indicatore n. 2 del d.m. 17 febbraio 2011, perché:
a) la prassi di far sottoscrivere ai clienti la richiesta di concessione di assegni interni - prevista dal regolamento del – non ha alcuna attinenza con gli obblighi normativi in CP_2 materia antiriciclaggio;
b) l'art. 12 del regolamento del Casinò prevede che l'impiego di assegni interni sia ammesso solo nei confronti di clienti affidabili e, nei casi in cui l'assegno interno non sia stato preceduto da un'apposita istruttoria, l'emissione del “bianchino” è limitata ad un importo non superiore ad 10.000,00 €;
c) il sig. era un cliente di provata affidabilità, che a partire dal 1984 aveva CP_3 assiduamente frequentato il Casinò provvedendo sempre a saldare i debiti contratti nell'attività di gioco;
4) nel caso di specie non erano ravvisabili neppure elementi riconducibili all'indicatore n.
8.1 del d.m. 17 febbraio 2011, perché dalla visura CERVED risulta che lo era CP_3 titolare di un'impresa individuale di trasporti, era socio della “Panificio 2000 di Bacchi e C.
S.r.l.” ed era proprietario di un immobile.
Gli appellati hanno concluso domandando il rigetto dell'appello, riproponendo - in via subordinata – la domanda di riduzione della sanzione, già formulata nel giudizio di primo grado e non esaminata dal tribunale perché assorbita dall'annullamento dell'intero provvedimento sanzionatorio impugnato.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Il tribunale – pur ricordando che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007 nella formulazione applicabile ratione temporis, è sufficiente che il soggetto obbligato abbia il mero sospetto, o abbia motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio – ha nondimeno escluso che sussistesse in capo ai ricorrenti un obbligo di segnalazione in relazione alle operazioni compiute da presso la casa da gioco gestita dalla CP_3
in quanto “la circostanza che lo fosse cliente abituale da più Controparte_2 CP_3 di trenta anni del , con addirittura ben 287 accessi nel periodo in contestazione, CP_2 nonché il dato oggettivo e la consapevolezza della affidabilità economica del cliente, dimostrata fin dal lontano 1984, erano elementi che escludevano in radice ogni sospetto sulla ipotetica illiceità delle operazioni compiute da , in sostanza sempre della stessa entità CP_3
e modalità da tempo, e dunque senza profili di anomalia o discontinuità, e conformi alla sua
3 condizione economica” (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
L'Amministrazione appellante ritiene che il tribunale non abbia valutato adeguatamente gli elementi di anomalia ravvisabili nella condotta della casa da gioco e nel comportamento del sig. , il quale “aveva effettuato diverse transazioni all'interno del per un CP_3 CP_2 ammontare complessivo di assegni interni pari a € 207.000,00; per tali operazioni si era avvalso della procedura dei cc.dd. “bianchini” emessi dalla casa da gioco ricorrente rifiutandosi tuttavia di sottoscrivere la richiesta di cambio assegni;
era stato ammesso alla procedura per l'emissione di assegni interni senza la previa istruttoria prevista dal relativo regolamento” (v. pagg. 9 e 10 dell'atto di appello).
Ad avviso dell'Amministrazione appellante tali elementi avrebbero dovuto indurre ad eseguire la prescritta segnalazione, poiché conformi ad alcuni degli CP_1 indicatori di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 e in particolare all'indicatore n. 2 (“Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni”) e all'indicatore n. 8.1 (“Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere”).
Con riferimento all'indicatore n. 2, l'appellante evidenzia che il sig. si è rifiutato CP_3 di sottoscrivere la domanda di ammissione al servizio cassa assegni del (in contrasto CP_2 con quanto previsto dal regolamento interno della casa da gioco) e che le spiegazioni fornite al riguardo da non sono idonee a giustificare una deroga al regolamento. CP_1
Con riferimento all'indicatore n. 8.1, l'appellante rileva che il cliente ha goduto CP_3 di un trattamento ad hoc, consistente in “una sorta di finanziamento rilasciato in assenza di informazioni relative alla situazione patrimoniale dello stesso” che veniva rimborsato con somme di cui il ignorava la provenienza. CP_2
L'Amministrazione appellante rileva infine che il rapporto intrattenuto dallo con CP_3 il è inquadrabile e qualificabile come “rapporto continuativo eseguito in circostanze CP_2 anomale” ciò che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. a), n. 1) del d.lgs. 231 del 2007 avrebbe dovuto comportare l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
Le doglianze dell'appellante (al pari delle ragioni poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio) non tengono conto del reale andamento del rapporto intrattenuto da con il , spiegato in modo chiaro e dettagliato CP_3 Controparte_2 nelle pagg. 13 ss. della comparsa di costituzione e risposta degli odierni appellati.
Come si evince chiaramente dal prospetto analitico delle operazioni eseguite da
[...]
nel periodo 1/1/2016 – 2/8/2017 (documento n. 5 allegato alla comparsa di CP_3 costituzione e risposta), l'importo effettivo delle transazioni poste in essere dallo non CP_3 ammonta a 207.000,00 € (di cui 197.100,00 € eseguite nel periodo in contestazione) - come affermato erroneamente nel verbale di accertamento della Guardia di Finanza - ma al minor importo di 35.750,00 € (di cui 34.650,00 € eseguite nel periodo in contestazione).
4 L'errore in cui è incorso l'organo accertatore consiste nell'avere ritenuto che a ciascun assegno interno (c.d. “bianchino”) rilasciato dal Casinò allo corrispondesse una CP_3 somma di volta in volta effettivamente messa a disposizione del giocatore, laddove alcuni bianchini venivano emessi semplicemente in sostituzione di precedenti bianchini, incorporando il valore residuo del bianchino così sostituito.
Quanto agli indicatori di anomalia contenuti nel decreto del dell'Interno del Parte_1
17 febbraio 2011 ed evidenziati dall'Amministrazione appellante, si osserva in primo luogo che:
1) essi sono dei meri “indicatori esemplificativi di anomalia”, il cui scopo è quello di
“agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” (art. 3, comma 1, del d.m. cit.);
2) essi sono finalizzati a “ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive” (art. 3, comma 2, del d.m. cit.);
3) la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessaria una valutazione concreta specifica (art. 3, comma 3, del d.m. cit.).
Ciò premesso si osserva – quanto all'indicatore n.
2 - che non si è rifiutato CP_3 di fornire “informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione”, ma semplicemente è stato ammesso – pur non avendo sottoscritto la relativa richiesta di ammissione - al servizio di emissione di assegni interni (i c.d. ) che, ai Per_1 sensi dell'art. 12 del regolamento del Servizio cassa assegni del , Controparte_2 costituisce una forma eccezionale di acquisto di mezzi di gioco riservata ai clienti di primaria importanza e notoria affidabilità.
Si osserva al riguardo che proprio l'art. 12 del regolamento cit. prevede espressamente la possibilità che l'utilizzo degli assegni interni per procurarsi i mezzi di gioco sia consentito anche a clienti “non accreditati” (cioè ai clienti che non abbiano fatto preventiva richiesta scritta di ammissione al servizio di emissione dei ) e tale possibilità costituiva una Per_1 prassi seguita dal non solo nei confronti dello ma anche nei confronti di altri CP_2 CP_3 clienti (come si evince dalle annotazioni contenute nel “libro prima nota cassa”: documento n.
7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta degli appellati).
La decisione del di concedere credito allo benché questi non avesse CP_2 CP_3 sottoscritto la richiesta di ammissione al servizio di emissione dei “bianchini” - lungi dal costituire un indicatore di anomalia – appare dunque compatibile con quanto previsto dall'art. 12 del regolamento interno, corrisponde ad una prassi seguita dal anche con altri CP_2 clienti e trova giustificazione nel fatto che lo “era un cliente di provata affidabilità, CP_3 che a partire dal 1984 aveva assiduamente frequentato il provvedendo sempre a CP_2 saldare i debiti contratti nell'attività di gioco” (la circostanza non è stata in alcun modo contestata dall'Amministrazione appellante) e che egli ha sempre eseguito transazioni di
5 importo assai modesto (“a fronte di 287 ingressi il loro importo complessivo, correttamente determinato, ammontava a € 35.750,00, corrispondente ad un valore medio di € 124,56”), come risulta dai prospetti contabili depositati.
Tali ultime circostanze consentono di escludere che nel caso di specie ricorressero, non solo i presupposti per la segnalazione previsti dall'indicatore n. 2, ma anche i presupposti per la segnalazione previsti dall'indicatore n.
8.1 del decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 (“Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere”), tenuto conto dell'importo contenuto di ciascun finanziamento (poche centinaia di euro per volta con una punta massima di 1.500,00 €) e del suo rimborso progressivo e costante da parte dello (che restituiva, in occasione di ogni accesso al e CP_3 CP_2 sfruttando verosimilmente anche le vincite di gioco, cifre modeste di importo tale da far escludere qualsiasi sospetto sulla provenienza illecita dei mezzi economici utilizzati per il rimborso del finanziamento ricevuto dalla casa di gioco): v. il prospetto contabile dettagliato contenuto nel documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
L'Amministrazione appellante rileva infine che il rapporto intrattenuto dallo con CP_3 il è inquadrabile e qualificabile come “rapporto continuativo eseguito in circostanze CP_2 anomale” ciò che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. a), n. 1) del d.lgs. 231 del 2007 avrebbe dovuto comportare l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
(pag. 11 dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato emesso esclusivamente per violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di cui al previgente art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007 ed è dunque irrilevante accertare se il rapporto intrattenuto dallo con il fosse inquadrabile come “rapporto CP_3 Controparte_2 continuativo eseguito in circostanze anomale”, tale da giustificare l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2007
(dovendosi in ogni caso escludere l'anomalia di un rapporto continuativo di durata ultratrentennale – oltre 2.000 accessi alla casa da gioco a partire dal 1984 – evidentemente tipico di un giocatore affetto da ludopatia).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello del Parte_1
deve essere rigettato.
[...]
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 18945/2021;
6 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore degli appellati, liquidandole in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Si dà atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale (Cass. 1778/2016).
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 3217 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 3 luglio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
) P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletta Dolfin, dall'avv. Silvia Pansieri e dall'avv. Rita
Gradara
APPELLATI
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 18945/2021, che ha accolto l'opposizione proposta da e CP_1 dalla avverso il decreto sanzionatorio n. 402353/A del 21 febbraio Controparte_2
2020 (con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 19.710,00 € per omessa segnalazione di operazioni sospette), ha annullato il provvedimento opposto e ha condannato il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale avrebbe valutato in modo erroneo i fatti di causa, in quanto:
1) l'intero rapporto intercorso tra il e il cliente è stato Controparte_2 CP_3 gestito in modo anomalo, in quanto le modalità di registrazione delle operazioni effettuate dal cliente non hanno permesso di conoscere né l'esatto numero delle operazioni eseguite, né
l'importo delle stesse;
2) il cliente ha effettuato diverse transazioni all'interno del Casinò per un CP_3 ammontare complessivo di assegni interni (c.d. ) pari a 207.000,00 €, che gli sono Per_1 stati concessi senza la preventiva istruttoria prevista dal regolamento interno del Casinò;
3) il cliente ha goduto di una linea di credito in modo continuativo e in assenza CP_3 di garanzie, senza che il Casinò acquisisse alcuna informazione sulla provenienza dei mezzi economici utilizzati per rimborsare i crediti, rimborsi che si deve presumere avvenuti in quanto altrimenti non si giustificherebbe la reiterata concessione di credito da parte della Casa da gioco ad un soggetto insolvente;
4) tali elementi avrebbero dovuto indurre (responsabile per il CP_1 CP_2 del servizio di segnalazione di operazioni sospette) ad eseguire la prescritta
[...] segnalazione, trattandosi di elementi riconducibili agli indicatori n. 2 (“Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire in formazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni”) e n.
8.1 (“Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere”) di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata – la conferma del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Si sono costituiti in giudizio e la (già CP_1 Controparte_2 CP_2 socio unico), deducendo al riguardo che:
[...]
1) la Guardia di Finanza ha frainteso le modalità di funzionamento del meccanismo che
2 regola l'emissione degli assegni interni (i c.d. “bianchini”), che ha portato a ritenere che nel periodo oggetto dell'accertamento (1° gennaio 2016 – 3 luglio 2017) lo avesse CP_3 effettuato 77 transazioni per un valore complessivo di 197.100,00 €, laddove egli ha in realtà effettuato 56 transazioni per un valore complessivo di 34.650,00 €;
2) a fronte di 287 ingressi presso la sala di gioco nel periodo in contestazione, lo CP_3 ha acquistato mezzi di gioco per un importo medio di poco superiore a 120,00 €;
3) nel caso di specie non erano ravvisabili elementi riconducibili all'indicatore n. 2 del d.m. 17 febbraio 2011, perché:
a) la prassi di far sottoscrivere ai clienti la richiesta di concessione di assegni interni - prevista dal regolamento del – non ha alcuna attinenza con gli obblighi normativi in CP_2 materia antiriciclaggio;
b) l'art. 12 del regolamento del Casinò prevede che l'impiego di assegni interni sia ammesso solo nei confronti di clienti affidabili e, nei casi in cui l'assegno interno non sia stato preceduto da un'apposita istruttoria, l'emissione del “bianchino” è limitata ad un importo non superiore ad 10.000,00 €;
c) il sig. era un cliente di provata affidabilità, che a partire dal 1984 aveva CP_3 assiduamente frequentato il Casinò provvedendo sempre a saldare i debiti contratti nell'attività di gioco;
4) nel caso di specie non erano ravvisabili neppure elementi riconducibili all'indicatore n.
8.1 del d.m. 17 febbraio 2011, perché dalla visura CERVED risulta che lo era CP_3 titolare di un'impresa individuale di trasporti, era socio della “Panificio 2000 di Bacchi e C.
S.r.l.” ed era proprietario di un immobile.
Gli appellati hanno concluso domandando il rigetto dell'appello, riproponendo - in via subordinata – la domanda di riduzione della sanzione, già formulata nel giudizio di primo grado e non esaminata dal tribunale perché assorbita dall'annullamento dell'intero provvedimento sanzionatorio impugnato.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Il tribunale – pur ricordando che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007 nella formulazione applicabile ratione temporis, è sufficiente che il soggetto obbligato abbia il mero sospetto, o abbia motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio – ha nondimeno escluso che sussistesse in capo ai ricorrenti un obbligo di segnalazione in relazione alle operazioni compiute da presso la casa da gioco gestita dalla CP_3
in quanto “la circostanza che lo fosse cliente abituale da più Controparte_2 CP_3 di trenta anni del , con addirittura ben 287 accessi nel periodo in contestazione, CP_2 nonché il dato oggettivo e la consapevolezza della affidabilità economica del cliente, dimostrata fin dal lontano 1984, erano elementi che escludevano in radice ogni sospetto sulla ipotetica illiceità delle operazioni compiute da , in sostanza sempre della stessa entità CP_3
e modalità da tempo, e dunque senza profili di anomalia o discontinuità, e conformi alla sua
3 condizione economica” (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
L'Amministrazione appellante ritiene che il tribunale non abbia valutato adeguatamente gli elementi di anomalia ravvisabili nella condotta della casa da gioco e nel comportamento del sig. , il quale “aveva effettuato diverse transazioni all'interno del per un CP_3 CP_2 ammontare complessivo di assegni interni pari a € 207.000,00; per tali operazioni si era avvalso della procedura dei cc.dd. “bianchini” emessi dalla casa da gioco ricorrente rifiutandosi tuttavia di sottoscrivere la richiesta di cambio assegni;
era stato ammesso alla procedura per l'emissione di assegni interni senza la previa istruttoria prevista dal relativo regolamento” (v. pagg. 9 e 10 dell'atto di appello).
Ad avviso dell'Amministrazione appellante tali elementi avrebbero dovuto indurre ad eseguire la prescritta segnalazione, poiché conformi ad alcuni degli CP_1 indicatori di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 e in particolare all'indicatore n. 2 (“Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni”) e all'indicatore n. 8.1 (“Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere”).
Con riferimento all'indicatore n. 2, l'appellante evidenzia che il sig. si è rifiutato CP_3 di sottoscrivere la domanda di ammissione al servizio cassa assegni del (in contrasto CP_2 con quanto previsto dal regolamento interno della casa da gioco) e che le spiegazioni fornite al riguardo da non sono idonee a giustificare una deroga al regolamento. CP_1
Con riferimento all'indicatore n. 8.1, l'appellante rileva che il cliente ha goduto CP_3 di un trattamento ad hoc, consistente in “una sorta di finanziamento rilasciato in assenza di informazioni relative alla situazione patrimoniale dello stesso” che veniva rimborsato con somme di cui il ignorava la provenienza. CP_2
L'Amministrazione appellante rileva infine che il rapporto intrattenuto dallo con CP_3 il è inquadrabile e qualificabile come “rapporto continuativo eseguito in circostanze CP_2 anomale” ciò che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. a), n. 1) del d.lgs. 231 del 2007 avrebbe dovuto comportare l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
Le doglianze dell'appellante (al pari delle ragioni poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio) non tengono conto del reale andamento del rapporto intrattenuto da con il , spiegato in modo chiaro e dettagliato CP_3 Controparte_2 nelle pagg. 13 ss. della comparsa di costituzione e risposta degli odierni appellati.
Come si evince chiaramente dal prospetto analitico delle operazioni eseguite da
[...]
nel periodo 1/1/2016 – 2/8/2017 (documento n. 5 allegato alla comparsa di CP_3 costituzione e risposta), l'importo effettivo delle transazioni poste in essere dallo non CP_3 ammonta a 207.000,00 € (di cui 197.100,00 € eseguite nel periodo in contestazione) - come affermato erroneamente nel verbale di accertamento della Guardia di Finanza - ma al minor importo di 35.750,00 € (di cui 34.650,00 € eseguite nel periodo in contestazione).
4 L'errore in cui è incorso l'organo accertatore consiste nell'avere ritenuto che a ciascun assegno interno (c.d. “bianchino”) rilasciato dal Casinò allo corrispondesse una CP_3 somma di volta in volta effettivamente messa a disposizione del giocatore, laddove alcuni bianchini venivano emessi semplicemente in sostituzione di precedenti bianchini, incorporando il valore residuo del bianchino così sostituito.
Quanto agli indicatori di anomalia contenuti nel decreto del dell'Interno del Parte_1
17 febbraio 2011 ed evidenziati dall'Amministrazione appellante, si osserva in primo luogo che:
1) essi sono dei meri “indicatori esemplificativi di anomalia”, il cui scopo è quello di
“agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” (art. 3, comma 1, del d.m. cit.);
2) essi sono finalizzati a “ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive” (art. 3, comma 2, del d.m. cit.);
3) la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessaria una valutazione concreta specifica (art. 3, comma 3, del d.m. cit.).
Ciò premesso si osserva – quanto all'indicatore n.
2 - che non si è rifiutato CP_3 di fornire “informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione”, ma semplicemente è stato ammesso – pur non avendo sottoscritto la relativa richiesta di ammissione - al servizio di emissione di assegni interni (i c.d. ) che, ai Per_1 sensi dell'art. 12 del regolamento del Servizio cassa assegni del , Controparte_2 costituisce una forma eccezionale di acquisto di mezzi di gioco riservata ai clienti di primaria importanza e notoria affidabilità.
Si osserva al riguardo che proprio l'art. 12 del regolamento cit. prevede espressamente la possibilità che l'utilizzo degli assegni interni per procurarsi i mezzi di gioco sia consentito anche a clienti “non accreditati” (cioè ai clienti che non abbiano fatto preventiva richiesta scritta di ammissione al servizio di emissione dei ) e tale possibilità costituiva una Per_1 prassi seguita dal non solo nei confronti dello ma anche nei confronti di altri CP_2 CP_3 clienti (come si evince dalle annotazioni contenute nel “libro prima nota cassa”: documento n.
7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta degli appellati).
La decisione del di concedere credito allo benché questi non avesse CP_2 CP_3 sottoscritto la richiesta di ammissione al servizio di emissione dei “bianchini” - lungi dal costituire un indicatore di anomalia – appare dunque compatibile con quanto previsto dall'art. 12 del regolamento interno, corrisponde ad una prassi seguita dal anche con altri CP_2 clienti e trova giustificazione nel fatto che lo “era un cliente di provata affidabilità, CP_3 che a partire dal 1984 aveva assiduamente frequentato il provvedendo sempre a CP_2 saldare i debiti contratti nell'attività di gioco” (la circostanza non è stata in alcun modo contestata dall'Amministrazione appellante) e che egli ha sempre eseguito transazioni di
5 importo assai modesto (“a fronte di 287 ingressi il loro importo complessivo, correttamente determinato, ammontava a € 35.750,00, corrispondente ad un valore medio di € 124,56”), come risulta dai prospetti contabili depositati.
Tali ultime circostanze consentono di escludere che nel caso di specie ricorressero, non solo i presupposti per la segnalazione previsti dall'indicatore n. 2, ma anche i presupposti per la segnalazione previsti dall'indicatore n.
8.1 del decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 (“Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere”), tenuto conto dell'importo contenuto di ciascun finanziamento (poche centinaia di euro per volta con una punta massima di 1.500,00 €) e del suo rimborso progressivo e costante da parte dello (che restituiva, in occasione di ogni accesso al e CP_3 CP_2 sfruttando verosimilmente anche le vincite di gioco, cifre modeste di importo tale da far escludere qualsiasi sospetto sulla provenienza illecita dei mezzi economici utilizzati per il rimborso del finanziamento ricevuto dalla casa di gioco): v. il prospetto contabile dettagliato contenuto nel documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
L'Amministrazione appellante rileva infine che il rapporto intrattenuto dallo con CP_3 il è inquadrabile e qualificabile come “rapporto continuativo eseguito in circostanze CP_2 anomale” ciò che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. a), n. 1) del d.lgs. 231 del 2007 avrebbe dovuto comportare l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
(pag. 11 dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato emesso esclusivamente per violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di cui al previgente art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007 ed è dunque irrilevante accertare se il rapporto intrattenuto dallo con il fosse inquadrabile come “rapporto CP_3 Controparte_2 continuativo eseguito in circostanze anomale”, tale da giustificare l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2007
(dovendosi in ogni caso escludere l'anomalia di un rapporto continuativo di durata ultratrentennale – oltre 2.000 accessi alla casa da gioco a partire dal 1984 – evidentemente tipico di un giocatore affetto da ludopatia).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello del Parte_1
deve essere rigettato.
[...]
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 18945/2021;
6 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore degli appellati, liquidandole in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Si dà atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale (Cass. 1778/2016).
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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