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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2024, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
r.g. 4112/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 05.12.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4112/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
- avv. ESPOSITO DONATELLO Parte_1 P.IVA_1
( ); avv. TROMBETTA GEMMA C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ZAMPELLA Controparte_1 C.F._3
ARCANGELO ( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 4112/24
Con ricorso depositato in data 13.08.2024, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 297/24 invocandone l'annullamento. Esponeva che il provvedimento monitorio era stato emesso per l'asserito mancato pagamento del tfr per l'importo di €
12.665,88, eccependo che l'emolumento era stato versato per la quasi totalità al Fondo di Tesoreria Inps e che il credito del lavoratore era a sua volta gravato da garanzia per un precedente contratto di mutuo sottoscritto dalla controparte. Rimarcava, inoltre, che una piccola quota di tfr non versata al Fondo (€ 349,72) era stata già corrisposta al lavoratore e che la quota di gennaio 2020 era stata calcolata erroneamente.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25.11.2024, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Il ricorso si è rivelato manifestamente fondato e meritevole di accoglimento senza ulteriore istruttoria o chiamata in giudizio di soggetti terzi.
Appare incontestata e assorbente la circostanza che l'emolumento per cui è causa - il trattamento di fine rapporto per il cui pagamento il lavoratore ha azionato la procedura monitoria - risulta essere gravato da due vincoli, che ne impediscono in ogni caso il versamento diretto al lavoratore.
Il primo è costituito dal contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto dalla parte opposta con la società CP_2 in data 01.08.2018 per l'importo di € 5.668,00; il secondo sottoscritto
[...] con Banca Progetto s.p.a. in data 28.12.2018 per complessivi € 12.493,00.
Tali contratti non solo non sono stati disconosciuti dal lavoratore, ma quest'ultimo non ha neppure versato in atti la prova dell'estinzione dei debiti garantiti dalla controparte, rendendo per ciò solo illegittima la propria pretesa giudiziaria. Anzi, il comportamento dell'odierno resistente si è palesato finanche non pienamente aderente ai canoni di buona fede e correttezza sostanziale e processuale, in quanto, come ammesso nella stessa memoria difensiva, il lavoratore era perfettamente consapevole che quantomeno una quota del suo tfr sarebbe stata destinata dalla datrice al pagamento dei finanziamenti precedentemente contratti e, ciononostante,
Pagina 2 di 3 r.g. 4112/24
ha comunque agito per l'ottenimento dell'intera somma in sede monitoria, sottacendo l'esistenza dei suddetti vincoli di garanzia (cfr. pag. 10/11 dello scritto depositato in data 25.11.2024, ove si legge: “L'attuale opposto non omette la circostanza che sul proprio trattamento di fine rapporto gravasse[ro] un prestito ed era ben consapevole che all'atto della cessazione del rapporto una parte della sua liquidazione sarebbe stata versata a terzi dall'opponente”). Ne consegue che il lavoratore, seppure a fronte del mancato pagamento, da parte della datrice, del debito garantito verso i mutuanti, non avrebbe comunque mai potuto chiedere alla opponente ceduta il versamento del proprio tfr senza la prova dell'estinzione del vincolo di garanzia, in quanto quest'ultima non sarebbe mai potuta ritenersi liberata dall'obbligazione verso gli istituti di credito.
Ogni altra considerazione, incluso il primo motivo di opposizione, può ritenersi assorbito, così come la mancata contestazione della sussistenza dei contratti di finanziamento e la mancata prova di estinzione dei debiti garantiti rende del tutto ultronea la chiamata in causa sia dell'Inps che degli istituti di credito cessionari.
L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 297/24;
2) condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute da liquidate in € 2.109,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 05.12.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 05.12.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4112/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
- avv. ESPOSITO DONATELLO Parte_1 P.IVA_1
( ); avv. TROMBETTA GEMMA C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ZAMPELLA Controparte_1 C.F._3
ARCANGELO ( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 4112/24
Con ricorso depositato in data 13.08.2024, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 297/24 invocandone l'annullamento. Esponeva che il provvedimento monitorio era stato emesso per l'asserito mancato pagamento del tfr per l'importo di €
12.665,88, eccependo che l'emolumento era stato versato per la quasi totalità al Fondo di Tesoreria Inps e che il credito del lavoratore era a sua volta gravato da garanzia per un precedente contratto di mutuo sottoscritto dalla controparte. Rimarcava, inoltre, che una piccola quota di tfr non versata al Fondo (€ 349,72) era stata già corrisposta al lavoratore e che la quota di gennaio 2020 era stata calcolata erroneamente.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25.11.2024, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Il ricorso si è rivelato manifestamente fondato e meritevole di accoglimento senza ulteriore istruttoria o chiamata in giudizio di soggetti terzi.
Appare incontestata e assorbente la circostanza che l'emolumento per cui è causa - il trattamento di fine rapporto per il cui pagamento il lavoratore ha azionato la procedura monitoria - risulta essere gravato da due vincoli, che ne impediscono in ogni caso il versamento diretto al lavoratore.
Il primo è costituito dal contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto dalla parte opposta con la società CP_2 in data 01.08.2018 per l'importo di € 5.668,00; il secondo sottoscritto
[...] con Banca Progetto s.p.a. in data 28.12.2018 per complessivi € 12.493,00.
Tali contratti non solo non sono stati disconosciuti dal lavoratore, ma quest'ultimo non ha neppure versato in atti la prova dell'estinzione dei debiti garantiti dalla controparte, rendendo per ciò solo illegittima la propria pretesa giudiziaria. Anzi, il comportamento dell'odierno resistente si è palesato finanche non pienamente aderente ai canoni di buona fede e correttezza sostanziale e processuale, in quanto, come ammesso nella stessa memoria difensiva, il lavoratore era perfettamente consapevole che quantomeno una quota del suo tfr sarebbe stata destinata dalla datrice al pagamento dei finanziamenti precedentemente contratti e, ciononostante,
Pagina 2 di 3 r.g. 4112/24
ha comunque agito per l'ottenimento dell'intera somma in sede monitoria, sottacendo l'esistenza dei suddetti vincoli di garanzia (cfr. pag. 10/11 dello scritto depositato in data 25.11.2024, ove si legge: “L'attuale opposto non omette la circostanza che sul proprio trattamento di fine rapporto gravasse[ro] un prestito ed era ben consapevole che all'atto della cessazione del rapporto una parte della sua liquidazione sarebbe stata versata a terzi dall'opponente”). Ne consegue che il lavoratore, seppure a fronte del mancato pagamento, da parte della datrice, del debito garantito verso i mutuanti, non avrebbe comunque mai potuto chiedere alla opponente ceduta il versamento del proprio tfr senza la prova dell'estinzione del vincolo di garanzia, in quanto quest'ultima non sarebbe mai potuta ritenersi liberata dall'obbligazione verso gli istituti di credito.
Ogni altra considerazione, incluso il primo motivo di opposizione, può ritenersi assorbito, così come la mancata contestazione della sussistenza dei contratti di finanziamento e la mancata prova di estinzione dei debiti garantiti rende del tutto ultronea la chiamata in causa sia dell'Inps che degli istituti di credito cessionari.
L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 297/24;
2) condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute da liquidate in € 2.109,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 05.12.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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