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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII Sezione Civile in persona del giudice, Lucia De Bernardin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G n. 38502/2020, pendente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Leone Del Ferraro, Parte_1 C.F._1
C.F. , avente indirizzo pec: C.F._2 Email_1
Attore
E
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lavanga, Controparte_1 C.F._3
C.F. , avente il seguente indirizzo pec: C.F._4 Email_2
Convenuta
E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difensa dall'Avv. Giuliana Aliberti avente il seguente indirizzo pec:
Email_3
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatti storici e processuali posti a fondamento della decisione
Con citazione notificata il 1° luglio 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e deducendo che: CP_1 Controparte_2
i. il 30 maggio 2019, alle ore 18:15, nel comune di Roma, alla guida del proprio motociclo Pgo Gmax 250 (targa CW53682) lungo via Etruria, in direzione via Appia, giunto all'incrocio con via Astura, si era accorto che la propria corsia era stata occupata dall'autovettura NC MU (targa DF495ZI), condotta da che, Controparte_1 provenendo da via Astura (perpendicolare a via Etruria), non aveva dato la precedenza a destra;
ii. Per evitare una collisione con la NC, aveva frenato bruscamente, ma -a causa della strada scivolosa per la pioggia- aveva perso il controllo della moto ed era caduto a terra;
iii. Durante la caduta, dapprima si era schiacciato l'arto inferiore destro -che si era piegato in intrarotazione-, e successivamente era rimasto con il piede destro schiacciato dal motociclo;
iv. A seguito della caduta, aveva riportato gravi ferite con postumi invalidanti consistenti in: lesione al menisco interno con edema, frattura del piatto tibiale e altre contusioni nella zona del ginocchio e della caviglia destra quantificabili in un'invalidità permanente pari all'11% e un'incapacità temporanea assoluta di novanta giorni, seguita da un'incapacità temporanea parziale del 50% per sessanta giorni;
La citazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa sig.ra , in base a quanto previsto all'art. 145 codice della strada, e per l'effetto Controparte_1
condannare la stessa nonché la compagnia tenuta alla manleva al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. , quantificandoli, anche in via equitativa, nella somma di € 22.677,00 (per danno Pt_1
biologico da invalidità permanente), oltre € 9.000,00 (per danno biologico da incapacità temporanea assoluta), oltre, ancora a € 3.000,00 (per danno biologico da incapacità temporanea relativa), oltre ad € 10.000,00 a titolo di personalizzazione del danno oltre interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo ovvero in quelle altre somme, maggiori o minori, ritenute giuste ed eque. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore”.
La convenuta si è costituita con atto di costituzione e comparsa depositata il CP_1
20.04.2021, deducendo:
i. l'inammissibilità e comunque di infondatezza della domanda attorea, perché -al momento dell'arrivo del mezzo condotto dall'attore- aveva già impegnato con il proprio veicolo l'intersezione tra via Etruria e via Astura ed era stato l'attore - sopraggiungendo successivamente- a non moderare la velocità ed aver frenato bruscamente su asfalto bagnato, con conseguente sua esclusiva responsabilità per la caduta che ne era seguita.
ii. in via gradata, l'accertamento dell'obbligo in capo alla compagnia Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, a manlevarla da qualsivoglia pronunzia pregiudizievole, tanto per sorte che per interessi, ovvero dichiarare sussistente il diritto della convenuta a rivalersi per tutto quanto eventualmente tenuto ad erogare all'attore.
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito, in via principale: - rigettare integralmente la domanda proposta dall'attore previa declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza della stessa per tutte le ragioni innanzi esposte, con vittoria delle spese tutte di causa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
Sempre nel merito: - in via estremamente gradata, dichiarare tenuta la compagnia in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, a manlevare la convenuta da qualsivoglia pronunzia pregiudizievole, tanto per sorte che per interessi, ovvero dichiarare sussistente il diritto della convenuta a rivalersi per tutto quanto eventualmente tenuto ad erogare all'attore, per le causali addotte, nonché, ai sensi dell'art. 1917 c.c.”
La convenuta si è costituita con atto di costituzione e risposta del 6.05.2021, Controparte_2
deducendo:
i. l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea;
ii. in subordine, la diminuzione della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
La comparsa così conclude: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito contrariis reiectis:- nel merito, per quanto rilevato in parte motiva, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di responsabilità di parte convenuta, diminuire la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice nella minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di diritti, spese, onorari, IVA e CA come per legge”.
Nel corso del procedimento, per quanto di interesse per i fini della presente decisione:
1) È stata assunta prova per testimoni, in particolare è stata escussa la quale sulle Testimone_1
domande articolate nella memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc dall'attore ha dichiarato: Sul capitolo n. 1: “Vero o non che il giorno 30.05.2019 alle ore 18,15 circa, il Sig.
[...]
, alla guida del proprio motociclo Pgo Gmax Tg CW53682 percorreva in Roma, Via Pt_1
Etruria con direzione Via Appia?” “Vero che ho visto percorrere alla guida Parte_1 del motociclo Via Etruria con direzione Via Appia”; Sul capitolo n.2: “Vero o non che giunto all'intersezione con via Astura, avvedutosi che la propria corsia di marcia stava per essere impegnata dalla vettura NC MU proveniente da via Astura, per evitare l'urto, eseguiva una repentina manovra di deviazione verso la sua destra, attuava una brusca frenata e il motociclo, a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, scivolava adagiandosi sul fianco destro?” “Mi trovavo all'incrocio quando ho visto l'autovettura NC che impiegava
l'incrocio all'improvviso e lo scooter per evitarla frenava ma scivolava sul fianco destro. Il fondo stradale era bagnato”;Sul capitolo n. 3: “Vero o non che il veicolo NC condotto dalla sig.ra proveniente da via Astura, approssimandosi all'intersezione Controparte_1 con via Etruria, ometteva di dare precedenza alla moto che proveniva dalla sua destra?” “Vero che la NC ometteva di dare la precedenza al motociclo che proveniva dalla sua destra”
(cfr. verbale del 15.06.2023).
2) È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, visitato il periziando ed esperita ogni altra eventuale indagine clinico-strumentale specialistica, reputata indispensabile, anche avvalendosi di ausiliari, in relazione all'attività professionale prestata da parte attrice: a) Accerti le lesioni causalmente collegate al sinistro, descrivendo la natura e l'entità d esse, nonché gli eventuali precedenti morbosi influenti sulla validità del periziato al momento del sinistro, tenendone conto nella risposta ai quesiti;
b)
Indichi la durata dell'inabilità temporanea totale, intesa come condizione che rende impossibile del tutto la esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si estrinseca la vita e/o parziale, sussistente nei casi in cui tale incapacità non è tale da rendere non esplicabili tali attività (si avrà un valore parziale sulla base della quantità e qualità delle attività che non possono essere svolte); c) Dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
d) Dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando alleghi di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività esistenziali;
e) Dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro, ecc., i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa – precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso - salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa da comprendere nella valutazione di cui al punto c); f)
Ove il periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se, tenuto conto dell'età, del sesso, delle condizioni economiche, sociali e famigliari, del grado di istruzione e delle attitudini professionali, i postumi impediscano del tutto svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ovvero quali siano i settori di attività preclusi;
g) Dica se e in che percentuale il periziando possa attenuare o eliminare i postumi con protesi e terapia ad hoc, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;
valuti la necessità ve congruità delle spese di cura sostenute, procedendo a indicarle analiticamente, determini le spese future ritenute necessarie” (cfr. ordinanza del 27.01.2023);il consulente ha depositato la propria relazione fornendo le seguenti risposte: “a) In occasione dell'evento del 30/05/2019 il Sig. ha riportato una “contusione escoriata avambraccio dx, ginocchio dx e caviglia Pt_1 dx” diagnosticata in sede di Pronto Soccorso e trattata mediante immobilizzazione con tutore al ginocchio destro e alla caviglia omolaterale, nonché successiva riabilitazione;
non risultano stati patologici pre-esistenti o sopravvenuti che abbiano potuto incidere negativamente sull'evoluzione della citata lesione;
b) dette lesioni hanno determinato un periodo di invalidità temporanea, da intendersi come danno biologico temporaneo, nella misura del 100% per 40 giorni e nella misura del 50% per 50 giorni;
c) le medesime lesioni hanno causato un danno biologico permanente esitando in una menomazione alla integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità (ex DM 03/07/2003) da quantificarsi nella misura dell'8% (otto percento); in particolare, ad oggi residuano, in capo alla persona del
Sig. , esiti algodisfunzionali di valido trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro Pt_1
e della caviglia omolaterale con edema post-contusivo piatto tibiale, consensuale lesione osteoeocondrale e del menisco interno, edema osseo dell'astragalo e del malleolo laterale con lesione parziale della capsula mediale articolare;
d) dette menomazioni non incidono in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando, peraltro, non ha documentato di svolgere;
e) f) i postumi accertati consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, senza pregiudizio sulla sua capacità di lavoro;
g)le spese mediche documentate e sostenute dal Sig. sono da considerarsi necessarie e utili e ammontano Pt_1
complessivamente a Euro 30,00; non si ravvedono spese future da sostenere per le lesioni/menomazioni riportate dal periziando” (cfr. relazione a firma dott.ssa Per_1
depositata il 10.06.2023).
[...]
2. Nel merito della domanda: sull'an debeatur.
Va anzitutto ricordato che in materia di responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli vige la disciplina di cui all'art. 2054 del codice civile, derogatoria rispetto alla disciplina generale della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Tale disciplina speciale prevede, al primo comma, che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Quindi, la fattispecie di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2054, comma 1, inverte l'onere della prova quanto all'elemento della colpa: mentre, di regola, tale elemento deve essere provato dal danneggiato, nelle ipotesi di danni cagionati da circolazione stradale l'onere probatorio di essere esente da colpa ricade sul danneggiante.
Tuttavia, il medesimo articolo prevede, al secondo comma, un'ulteriore disciplina per le ipotesi di scontro tra veicoli: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. In tale ipotesi, la colpa di ciascun conducente è presunta nei limiti del 50% dei danni cagionati e il conducente che ritiene tale presunzione errata deve provare la maggiore o esclusiva colpa dell'altro soggetto nella causazione del sinistro.
Nel caso oggetto del presente procedimento, trova quindi applicazione tale ultima disciplina.
Non osta alla considerazione che precede la circostanza che non vi sia stata collisione tra i veicoli.
Non può infatti condividersi l'argomentazione addotta dalla parte convenuta circa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2054, comma 2, poiché la giurisprudenza di legittimità citata a sostegno di tale tesi (Cass. Civ., sez. VI, 15 giugno 2022, ordinanza n. 19282) afferma esattamente il contrario: la disciplina di cui all'art. 2054, comma 2, si applica estensivamente anche nell'ipotesi in cui manchi una collisione tra i veicoli, purché sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. In tal senso anche: Cass. Civ. sentenza 9 marzo 2012, n. 3704, ordinanze 19 luglio 2018, n. 19197, e 12 febbraio 2021, n. 3764).
Quanto al profilo fattuale, non sono oggetto di controversia i seguenti eventi: il 30 maggio
2019, alle ore 18:15, nel comune di Roma, l'attore percorreva alla guida del proprio motociclo via
Etruria, in direzione via Appia e la convenuta percorreva via Astura alla guida del suo CP_1
autoveicolo.
È invece contestato ciò che è avvenuto all'incrocio tra via Astura e via Etruria: l'attore sostiene che la convenuta abbia violato l'obbligo di precedenza, impegnando l'incrocio proprio mentre si accingeva ad attraversarlo e costringendolo a frenare bruscamente, così causandone la caduta al suolo;
la convenuta, d'altro canto, sostiene di aver impegnato l'incrocio ben prima che l'attore sopraggiungesse e che quindi fosse quest'ultimo a dover moderare la velocità e frenare per tempo, essendosi ormai invertito l'obbligo di precedenza.
Il materiale probatorio rilevante per l'accertamento del nesso causale e della colpa si compone essenzialmente di due elementi: la relazione dell'incidente stradale redatta dalla polizia locale, sopraggiunta sul posto circa trentacinque minuti dopo il suo verificarsi, e la testimonianza di
[...]
testimone oculare dell'evento. Tes_1
Nella relazione della polizia locale si dà atto che i veicoli: “erano già stati rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento”, che l'asfalto era: “bagnato per la pioggia caduta in precedenza”, ma non si notavano: “sostanze oleose che avrebbero potuto favorire la caduta” (cfr. doc.1 fasc. parte attrice). ha dichiarato di aver visto: “ percorrere alla guida del motociclo Via Testimone_1 Parte_1
Etruria con direzione Via Appia”, di trovarsi “all'incrocio quando ho visto l'autovettura NC che impiegava l'incrocio all'improvviso e lo scooter per evitarla frenava, ma scivolava sul fianco destro”, che: “il fondo stradale era bagnato” e che: “la NC ometteva di dare la precedenza al motociclo che proveniva dalla sua destra”.
Alla luce di tali elementi, la dinamica del sinistro può essere ricostruita così come prospettata dall'attore, tenuto conto della deposizione resa dalla testimone oculare la quale ha inequivocabilmente descritto la dinamica dell'incidente a cui ha assistito, senza che nella sua dichiarazione potessero rinvenirsi contraddizioni o incoerenze.
Non osta alla superiore valutazione in ordine all'attendibilità della testimone quanto dedotto circa l'assenza di un riferimento a tale testimone nelle comunicazioni intervenute tra l'attore e in seguito all'incidente e nelle dichiarazioni rese alla polizia locale, trattandosi -in Controparte_2
difetto di ulteriori elementi- di meri sospetti.
Per analoghe ragioni, non può condividersi l'osservazione della convenuta in merito all'assenza della testimone sul luogo dell'incidente al momento dell'arrivo della polizia locale, giacché dalla relazione stessa si evince che gli agenti sono arrivati sul posto verosimilmente trentacinque minuti dopo l'incidente.
Ancora, non osta alla considerazione circa l'attendibilità della testimone quanto dichiarato dall'attore alla polizia locale al momento del fatto, ossia che: “giunto all'intersezione con via Astura un autoveicolo NC MU targato DF495ZJ impegnava l'intersezione e vedendola avvicinarsi mi costringeva ad una improvvisa frenata sul bagnato e il motoveicolo cadeva in terra sul fianco destro scivolando per svariati metri con la mia gamba destra sotto”. Ciò in quanto tale dichiarazione, lungi dall'integrare gli estremi di una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., collima -invece- con le affermazioni della testimone: sia quest'ultima che l'attore hanno dichiarato che l'automobile della convenuta aveva impegnato l'incrocio poco prima del sopraggiungere del motociclo.
Alla luce di quanto precede può quindi affermarsi che il sinistro si è verificato per l'impossibilità dell'attore di arrestare il proprio mezzo allorquando la convenuta ha impegnato l'incrocio senza accordare la prescritta precedenza.
In fattispecie analoghe -ossia nel caso di immissione su strada avente diritto di precedenza-, la giurisprudenza di legittimità -come motivazione che merita integrale recepimento nella presente sede- ha avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto che: “In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita". "Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui
l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza". "La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo" (Cassazione civile sez. III, 18/01/2024,
n.19922).
Nella specie, l'impatto fra i due mezzi coinvolti nel sinistro è stato evitato solo grazie alla manovra di emergenza posta in essere dall'attore il cui mezzo non ha mantenuto l'aderenza al manto stradale a causa -ragionevolmente- del fatto che la strada era bagnata. In difetto di manovra di emergenza, tuttavia, l'impatto avrebbe avuto luogo con conseguente riprova dell'errata valutazione circa la possibilità di eseguire la manovra da parte della convenuta . CP_1
In conclusione, stimandosi la gravità della condotta di tale da superare la Controparte_1 presunzione di cui all'art.2054 co.2 cc., in difetto di elementi per ritenere che la condotta dell'attore abbia in qualche modo dato un contributo causale al sinistro deve affermarsi l'integrale responsabilità del sinistro alla citata convenuta.
3. Nel merito della domanda: sul quantum debeatur.
Tanto premesso, in ordine al terzo elemento costitutivo della fattispecie aquiliana, ossia il danno ingiusto, parte attrice ha prodotto documentazione medica asseritamente attestante la compromissione della propria salute a seguito del sinistro.
Sulla scorta di tale documentazione, oltre che sulla scorta di esame obiettivo dell'attore, il consulente tecnico ha poi effettuato indagini e valutazioni al fine di effettuare una valutazione dell'entità di tale compromissione.
Sul punto devono ritenersi pienamente attendibili e condivisibili le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (d'ora in avanti: ctu) disposta nel corso dell'istruttoria, sulla quale peraltro le parti e i loro consulenti non hanno formulato osservazioni o contestazioni specifiche.
La ctu ha riconosciuto, come diretta conseguenza dell'incidente, un'invalidità permanente dell'8%, un'inabilità temporanea assoluta di quaranta giorni e un'invalidità temporanea relativa al 50% di cinquanta giorni. Sulla base di tali risultanze e delle disposizioni di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), applicabile al caso di specie ratione materiae, va operato il calcolo per addivenire alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore.
Ai sensi del primo comma dell'art. 139, “il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione
a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione
a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
Ai sensi del sesto comma, “ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari
a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3”.
Quindi, considerata l'età dell'attore al momento del fatto, ossia 61 anni, gli importi devono essere quantificati come segue:
i. Danno da invalidità permanente: 10.028,47 euro ii. Danno da inabilità temporanea al 100% per 40 giorni: 1.574,80 euro iii. Danno da inabilità temporanea al 50% per 50 giorni: 984,25 euro
L'ammontare del danno biologico deve quindi essere quantificato in: 12.587,50 euro. A tale importo vanno sommate le spese mediche documentate, pari a 30,00 euro, per un totale di
12.617,50 euro.
Quanto al danno morale, il comma 4 dell'art. 139 prevede: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati
e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Nel caso di specie, difettando qualsivoglia allegazione di parte in ordine a sofferenze psico-fisiche di particolare intensità sofferte dall'attore ovvero in ordine all'incidenza che la menomazione subita ha avuto su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, va rigettata la richiesta di liquidazione del danno morale.
Quanto alla compensatio lucri cum damno evocata dalla convenuta legata alla CP_1 supposizione della percezione di un indennizzo da parte dell'INAIL perché tratterebbesi di infortunio in itinere, trattasi di tema di prova rimasto inesplorato dalle parti nel corso del procedimento.
Infine, parte attrice ha chiesto rivalutazione e interessi e tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727
c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
Nella specie, in difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc. Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Il lucro cessante spetta anche -secondo il medesimo criterio di calcolo- anche sull'importo complessivo dovuto a titolo di danno emergente per le spese sostenute, coincide col momento dell'esborso e non con il giorno del sinistro. Sulla somma come complessivamente determinata poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
4. Nel merito della domanda: sull'obbligo di manleva a carico di Controparte_2
Così accertati l'an e il quantum debeatur, rimane da valutare la sussistenza dell'obbligo di manleva in capo a la quale peraltro non ha avanzato contestazioni in merito, Controparte_2 limitandosi a sostenere l'infondatezza della pretesa attorea.
Alla luce di ciò, deve ritenersi provato il rapporto obbligatorio intercorrente tra i convenuti e l'obbligo di di manlevare la e di rimborsare alla medesima le spese di resistenza CP_2 CP_1 sostenute, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, dovendosi rammentare che le spese vive spettano solo documentate e rimarcando che allo stato difetta in atti prova del pagamento del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti fra le due convenute, tenuto conto della mancanza di resistenza dell'assicurazione rispetto alla domanda dell'assicurata e, quindi, tenuto conto del contributo causale all'oggetto del contendere in controversia caratterizzata da litisconsorzio obbligatorio per legge, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura della metà delle spese seguendo le stesse -per il resto- il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA che la responsabilità per il sinistro per cui è causa è integralmente imputabile a
[...]
; CP_1
AN e in solido al risarcimento del danno in favore Controparte_2 Controparte_1
di che liquida in euro 12.617,50, oltre che rivalutazione e interessi come in Parte_1
motivazione, nonché gli interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
AN e in solido alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 Controparte_1
favore della parte attrice che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario e rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di ctu;
DICHIARA tenuta a manlevare da ogni esborso legato al Controparte_2 Controparte_1
sinistro per cui è causa;
COMPENSA nella misura di metà le spese di lite fra le due convenute;
AN alla rifusione delle spese di lite nella misura della metà in favore di Controparte_2
che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, Controparte_1
nonché rimborso spese forfettarie e spese vive documentate.
Roma, 07 gennaio 2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII Sezione Civile in persona del giudice, Lucia De Bernardin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G n. 38502/2020, pendente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Leone Del Ferraro, Parte_1 C.F._1
C.F. , avente indirizzo pec: C.F._2 Email_1
Attore
E
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lavanga, Controparte_1 C.F._3
C.F. , avente il seguente indirizzo pec: C.F._4 Email_2
Convenuta
E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difensa dall'Avv. Giuliana Aliberti avente il seguente indirizzo pec:
Email_3
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatti storici e processuali posti a fondamento della decisione
Con citazione notificata il 1° luglio 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e deducendo che: CP_1 Controparte_2
i. il 30 maggio 2019, alle ore 18:15, nel comune di Roma, alla guida del proprio motociclo Pgo Gmax 250 (targa CW53682) lungo via Etruria, in direzione via Appia, giunto all'incrocio con via Astura, si era accorto che la propria corsia era stata occupata dall'autovettura NC MU (targa DF495ZI), condotta da che, Controparte_1 provenendo da via Astura (perpendicolare a via Etruria), non aveva dato la precedenza a destra;
ii. Per evitare una collisione con la NC, aveva frenato bruscamente, ma -a causa della strada scivolosa per la pioggia- aveva perso il controllo della moto ed era caduto a terra;
iii. Durante la caduta, dapprima si era schiacciato l'arto inferiore destro -che si era piegato in intrarotazione-, e successivamente era rimasto con il piede destro schiacciato dal motociclo;
iv. A seguito della caduta, aveva riportato gravi ferite con postumi invalidanti consistenti in: lesione al menisco interno con edema, frattura del piatto tibiale e altre contusioni nella zona del ginocchio e della caviglia destra quantificabili in un'invalidità permanente pari all'11% e un'incapacità temporanea assoluta di novanta giorni, seguita da un'incapacità temporanea parziale del 50% per sessanta giorni;
La citazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa sig.ra , in base a quanto previsto all'art. 145 codice della strada, e per l'effetto Controparte_1
condannare la stessa nonché la compagnia tenuta alla manleva al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. , quantificandoli, anche in via equitativa, nella somma di € 22.677,00 (per danno Pt_1
biologico da invalidità permanente), oltre € 9.000,00 (per danno biologico da incapacità temporanea assoluta), oltre, ancora a € 3.000,00 (per danno biologico da incapacità temporanea relativa), oltre ad € 10.000,00 a titolo di personalizzazione del danno oltre interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo ovvero in quelle altre somme, maggiori o minori, ritenute giuste ed eque. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore”.
La convenuta si è costituita con atto di costituzione e comparsa depositata il CP_1
20.04.2021, deducendo:
i. l'inammissibilità e comunque di infondatezza della domanda attorea, perché -al momento dell'arrivo del mezzo condotto dall'attore- aveva già impegnato con il proprio veicolo l'intersezione tra via Etruria e via Astura ed era stato l'attore - sopraggiungendo successivamente- a non moderare la velocità ed aver frenato bruscamente su asfalto bagnato, con conseguente sua esclusiva responsabilità per la caduta che ne era seguita.
ii. in via gradata, l'accertamento dell'obbligo in capo alla compagnia Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, a manlevarla da qualsivoglia pronunzia pregiudizievole, tanto per sorte che per interessi, ovvero dichiarare sussistente il diritto della convenuta a rivalersi per tutto quanto eventualmente tenuto ad erogare all'attore.
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito, in via principale: - rigettare integralmente la domanda proposta dall'attore previa declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza della stessa per tutte le ragioni innanzi esposte, con vittoria delle spese tutte di causa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
Sempre nel merito: - in via estremamente gradata, dichiarare tenuta la compagnia in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, a manlevare la convenuta da qualsivoglia pronunzia pregiudizievole, tanto per sorte che per interessi, ovvero dichiarare sussistente il diritto della convenuta a rivalersi per tutto quanto eventualmente tenuto ad erogare all'attore, per le causali addotte, nonché, ai sensi dell'art. 1917 c.c.”
La convenuta si è costituita con atto di costituzione e risposta del 6.05.2021, Controparte_2
deducendo:
i. l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea;
ii. in subordine, la diminuzione della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.
La comparsa così conclude: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito contrariis reiectis:- nel merito, per quanto rilevato in parte motiva, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di responsabilità di parte convenuta, diminuire la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice nella minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di diritti, spese, onorari, IVA e CA come per legge”.
Nel corso del procedimento, per quanto di interesse per i fini della presente decisione:
1) È stata assunta prova per testimoni, in particolare è stata escussa la quale sulle Testimone_1
domande articolate nella memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc dall'attore ha dichiarato: Sul capitolo n. 1: “Vero o non che il giorno 30.05.2019 alle ore 18,15 circa, il Sig.
[...]
, alla guida del proprio motociclo Pgo Gmax Tg CW53682 percorreva in Roma, Via Pt_1
Etruria con direzione Via Appia?” “Vero che ho visto percorrere alla guida Parte_1 del motociclo Via Etruria con direzione Via Appia”; Sul capitolo n.2: “Vero o non che giunto all'intersezione con via Astura, avvedutosi che la propria corsia di marcia stava per essere impegnata dalla vettura NC MU proveniente da via Astura, per evitare l'urto, eseguiva una repentina manovra di deviazione verso la sua destra, attuava una brusca frenata e il motociclo, a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, scivolava adagiandosi sul fianco destro?” “Mi trovavo all'incrocio quando ho visto l'autovettura NC che impiegava
l'incrocio all'improvviso e lo scooter per evitarla frenava ma scivolava sul fianco destro. Il fondo stradale era bagnato”;Sul capitolo n. 3: “Vero o non che il veicolo NC condotto dalla sig.ra proveniente da via Astura, approssimandosi all'intersezione Controparte_1 con via Etruria, ometteva di dare precedenza alla moto che proveniva dalla sua destra?” “Vero che la NC ometteva di dare la precedenza al motociclo che proveniva dalla sua destra”
(cfr. verbale del 15.06.2023).
2) È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, visitato il periziando ed esperita ogni altra eventuale indagine clinico-strumentale specialistica, reputata indispensabile, anche avvalendosi di ausiliari, in relazione all'attività professionale prestata da parte attrice: a) Accerti le lesioni causalmente collegate al sinistro, descrivendo la natura e l'entità d esse, nonché gli eventuali precedenti morbosi influenti sulla validità del periziato al momento del sinistro, tenendone conto nella risposta ai quesiti;
b)
Indichi la durata dell'inabilità temporanea totale, intesa come condizione che rende impossibile del tutto la esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si estrinseca la vita e/o parziale, sussistente nei casi in cui tale incapacità non è tale da rendere non esplicabili tali attività (si avrà un valore parziale sulla base della quantità e qualità delle attività che non possono essere svolte); c) Dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
d) Dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando alleghi di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività esistenziali;
e) Dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro, ecc., i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa – precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso - salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa da comprendere nella valutazione di cui al punto c); f)
Ove il periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se, tenuto conto dell'età, del sesso, delle condizioni economiche, sociali e famigliari, del grado di istruzione e delle attitudini professionali, i postumi impediscano del tutto svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ovvero quali siano i settori di attività preclusi;
g) Dica se e in che percentuale il periziando possa attenuare o eliminare i postumi con protesi e terapia ad hoc, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;
valuti la necessità ve congruità delle spese di cura sostenute, procedendo a indicarle analiticamente, determini le spese future ritenute necessarie” (cfr. ordinanza del 27.01.2023);il consulente ha depositato la propria relazione fornendo le seguenti risposte: “a) In occasione dell'evento del 30/05/2019 il Sig. ha riportato una “contusione escoriata avambraccio dx, ginocchio dx e caviglia Pt_1 dx” diagnosticata in sede di Pronto Soccorso e trattata mediante immobilizzazione con tutore al ginocchio destro e alla caviglia omolaterale, nonché successiva riabilitazione;
non risultano stati patologici pre-esistenti o sopravvenuti che abbiano potuto incidere negativamente sull'evoluzione della citata lesione;
b) dette lesioni hanno determinato un periodo di invalidità temporanea, da intendersi come danno biologico temporaneo, nella misura del 100% per 40 giorni e nella misura del 50% per 50 giorni;
c) le medesime lesioni hanno causato un danno biologico permanente esitando in una menomazione alla integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità (ex DM 03/07/2003) da quantificarsi nella misura dell'8% (otto percento); in particolare, ad oggi residuano, in capo alla persona del
Sig. , esiti algodisfunzionali di valido trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro Pt_1
e della caviglia omolaterale con edema post-contusivo piatto tibiale, consensuale lesione osteoeocondrale e del menisco interno, edema osseo dell'astragalo e del malleolo laterale con lesione parziale della capsula mediale articolare;
d) dette menomazioni non incidono in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando, peraltro, non ha documentato di svolgere;
e) f) i postumi accertati consentono la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, senza pregiudizio sulla sua capacità di lavoro;
g)le spese mediche documentate e sostenute dal Sig. sono da considerarsi necessarie e utili e ammontano Pt_1
complessivamente a Euro 30,00; non si ravvedono spese future da sostenere per le lesioni/menomazioni riportate dal periziando” (cfr. relazione a firma dott.ssa Per_1
depositata il 10.06.2023).
[...]
2. Nel merito della domanda: sull'an debeatur.
Va anzitutto ricordato che in materia di responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli vige la disciplina di cui all'art. 2054 del codice civile, derogatoria rispetto alla disciplina generale della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Tale disciplina speciale prevede, al primo comma, che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Quindi, la fattispecie di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2054, comma 1, inverte l'onere della prova quanto all'elemento della colpa: mentre, di regola, tale elemento deve essere provato dal danneggiato, nelle ipotesi di danni cagionati da circolazione stradale l'onere probatorio di essere esente da colpa ricade sul danneggiante.
Tuttavia, il medesimo articolo prevede, al secondo comma, un'ulteriore disciplina per le ipotesi di scontro tra veicoli: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. In tale ipotesi, la colpa di ciascun conducente è presunta nei limiti del 50% dei danni cagionati e il conducente che ritiene tale presunzione errata deve provare la maggiore o esclusiva colpa dell'altro soggetto nella causazione del sinistro.
Nel caso oggetto del presente procedimento, trova quindi applicazione tale ultima disciplina.
Non osta alla considerazione che precede la circostanza che non vi sia stata collisione tra i veicoli.
Non può infatti condividersi l'argomentazione addotta dalla parte convenuta circa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2054, comma 2, poiché la giurisprudenza di legittimità citata a sostegno di tale tesi (Cass. Civ., sez. VI, 15 giugno 2022, ordinanza n. 19282) afferma esattamente il contrario: la disciplina di cui all'art. 2054, comma 2, si applica estensivamente anche nell'ipotesi in cui manchi una collisione tra i veicoli, purché sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. In tal senso anche: Cass. Civ. sentenza 9 marzo 2012, n. 3704, ordinanze 19 luglio 2018, n. 19197, e 12 febbraio 2021, n. 3764).
Quanto al profilo fattuale, non sono oggetto di controversia i seguenti eventi: il 30 maggio
2019, alle ore 18:15, nel comune di Roma, l'attore percorreva alla guida del proprio motociclo via
Etruria, in direzione via Appia e la convenuta percorreva via Astura alla guida del suo CP_1
autoveicolo.
È invece contestato ciò che è avvenuto all'incrocio tra via Astura e via Etruria: l'attore sostiene che la convenuta abbia violato l'obbligo di precedenza, impegnando l'incrocio proprio mentre si accingeva ad attraversarlo e costringendolo a frenare bruscamente, così causandone la caduta al suolo;
la convenuta, d'altro canto, sostiene di aver impegnato l'incrocio ben prima che l'attore sopraggiungesse e che quindi fosse quest'ultimo a dover moderare la velocità e frenare per tempo, essendosi ormai invertito l'obbligo di precedenza.
Il materiale probatorio rilevante per l'accertamento del nesso causale e della colpa si compone essenzialmente di due elementi: la relazione dell'incidente stradale redatta dalla polizia locale, sopraggiunta sul posto circa trentacinque minuti dopo il suo verificarsi, e la testimonianza di
[...]
testimone oculare dell'evento. Tes_1
Nella relazione della polizia locale si dà atto che i veicoli: “erano già stati rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento”, che l'asfalto era: “bagnato per la pioggia caduta in precedenza”, ma non si notavano: “sostanze oleose che avrebbero potuto favorire la caduta” (cfr. doc.1 fasc. parte attrice). ha dichiarato di aver visto: “ percorrere alla guida del motociclo Via Testimone_1 Parte_1
Etruria con direzione Via Appia”, di trovarsi “all'incrocio quando ho visto l'autovettura NC che impiegava l'incrocio all'improvviso e lo scooter per evitarla frenava, ma scivolava sul fianco destro”, che: “il fondo stradale era bagnato” e che: “la NC ometteva di dare la precedenza al motociclo che proveniva dalla sua destra”.
Alla luce di tali elementi, la dinamica del sinistro può essere ricostruita così come prospettata dall'attore, tenuto conto della deposizione resa dalla testimone oculare la quale ha inequivocabilmente descritto la dinamica dell'incidente a cui ha assistito, senza che nella sua dichiarazione potessero rinvenirsi contraddizioni o incoerenze.
Non osta alla superiore valutazione in ordine all'attendibilità della testimone quanto dedotto circa l'assenza di un riferimento a tale testimone nelle comunicazioni intervenute tra l'attore e in seguito all'incidente e nelle dichiarazioni rese alla polizia locale, trattandosi -in Controparte_2
difetto di ulteriori elementi- di meri sospetti.
Per analoghe ragioni, non può condividersi l'osservazione della convenuta in merito all'assenza della testimone sul luogo dell'incidente al momento dell'arrivo della polizia locale, giacché dalla relazione stessa si evince che gli agenti sono arrivati sul posto verosimilmente trentacinque minuti dopo l'incidente.
Ancora, non osta alla considerazione circa l'attendibilità della testimone quanto dichiarato dall'attore alla polizia locale al momento del fatto, ossia che: “giunto all'intersezione con via Astura un autoveicolo NC MU targato DF495ZJ impegnava l'intersezione e vedendola avvicinarsi mi costringeva ad una improvvisa frenata sul bagnato e il motoveicolo cadeva in terra sul fianco destro scivolando per svariati metri con la mia gamba destra sotto”. Ciò in quanto tale dichiarazione, lungi dall'integrare gli estremi di una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., collima -invece- con le affermazioni della testimone: sia quest'ultima che l'attore hanno dichiarato che l'automobile della convenuta aveva impegnato l'incrocio poco prima del sopraggiungere del motociclo.
Alla luce di quanto precede può quindi affermarsi che il sinistro si è verificato per l'impossibilità dell'attore di arrestare il proprio mezzo allorquando la convenuta ha impegnato l'incrocio senza accordare la prescritta precedenza.
In fattispecie analoghe -ossia nel caso di immissione su strada avente diritto di precedenza-, la giurisprudenza di legittimità -come motivazione che merita integrale recepimento nella presente sede- ha avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto che: “In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita". "Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui
l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza". "La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo" (Cassazione civile sez. III, 18/01/2024,
n.19922).
Nella specie, l'impatto fra i due mezzi coinvolti nel sinistro è stato evitato solo grazie alla manovra di emergenza posta in essere dall'attore il cui mezzo non ha mantenuto l'aderenza al manto stradale a causa -ragionevolmente- del fatto che la strada era bagnata. In difetto di manovra di emergenza, tuttavia, l'impatto avrebbe avuto luogo con conseguente riprova dell'errata valutazione circa la possibilità di eseguire la manovra da parte della convenuta . CP_1
In conclusione, stimandosi la gravità della condotta di tale da superare la Controparte_1 presunzione di cui all'art.2054 co.2 cc., in difetto di elementi per ritenere che la condotta dell'attore abbia in qualche modo dato un contributo causale al sinistro deve affermarsi l'integrale responsabilità del sinistro alla citata convenuta.
3. Nel merito della domanda: sul quantum debeatur.
Tanto premesso, in ordine al terzo elemento costitutivo della fattispecie aquiliana, ossia il danno ingiusto, parte attrice ha prodotto documentazione medica asseritamente attestante la compromissione della propria salute a seguito del sinistro.
Sulla scorta di tale documentazione, oltre che sulla scorta di esame obiettivo dell'attore, il consulente tecnico ha poi effettuato indagini e valutazioni al fine di effettuare una valutazione dell'entità di tale compromissione.
Sul punto devono ritenersi pienamente attendibili e condivisibili le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (d'ora in avanti: ctu) disposta nel corso dell'istruttoria, sulla quale peraltro le parti e i loro consulenti non hanno formulato osservazioni o contestazioni specifiche.
La ctu ha riconosciuto, come diretta conseguenza dell'incidente, un'invalidità permanente dell'8%, un'inabilità temporanea assoluta di quaranta giorni e un'invalidità temporanea relativa al 50% di cinquanta giorni. Sulla base di tali risultanze e delle disposizioni di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), applicabile al caso di specie ratione materiae, va operato il calcolo per addivenire alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore.
Ai sensi del primo comma dell'art. 139, “il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione
a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione
a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
Ai sensi del sesto comma, “ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari
a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3”.
Quindi, considerata l'età dell'attore al momento del fatto, ossia 61 anni, gli importi devono essere quantificati come segue:
i. Danno da invalidità permanente: 10.028,47 euro ii. Danno da inabilità temporanea al 100% per 40 giorni: 1.574,80 euro iii. Danno da inabilità temporanea al 50% per 50 giorni: 984,25 euro
L'ammontare del danno biologico deve quindi essere quantificato in: 12.587,50 euro. A tale importo vanno sommate le spese mediche documentate, pari a 30,00 euro, per un totale di
12.617,50 euro.
Quanto al danno morale, il comma 4 dell'art. 139 prevede: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati
e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Nel caso di specie, difettando qualsivoglia allegazione di parte in ordine a sofferenze psico-fisiche di particolare intensità sofferte dall'attore ovvero in ordine all'incidenza che la menomazione subita ha avuto su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, va rigettata la richiesta di liquidazione del danno morale.
Quanto alla compensatio lucri cum damno evocata dalla convenuta legata alla CP_1 supposizione della percezione di un indennizzo da parte dell'INAIL perché tratterebbesi di infortunio in itinere, trattasi di tema di prova rimasto inesplorato dalle parti nel corso del procedimento.
Infine, parte attrice ha chiesto rivalutazione e interessi e tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727
c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
Nella specie, in difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al rendimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc. Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Il lucro cessante spetta anche -secondo il medesimo criterio di calcolo- anche sull'importo complessivo dovuto a titolo di danno emergente per le spese sostenute, coincide col momento dell'esborso e non con il giorno del sinistro. Sulla somma come complessivamente determinata poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
4. Nel merito della domanda: sull'obbligo di manleva a carico di Controparte_2
Così accertati l'an e il quantum debeatur, rimane da valutare la sussistenza dell'obbligo di manleva in capo a la quale peraltro non ha avanzato contestazioni in merito, Controparte_2 limitandosi a sostenere l'infondatezza della pretesa attorea.
Alla luce di ciò, deve ritenersi provato il rapporto obbligatorio intercorrente tra i convenuti e l'obbligo di di manlevare la e di rimborsare alla medesima le spese di resistenza CP_2 CP_1 sostenute, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, dovendosi rammentare che le spese vive spettano solo documentate e rimarcando che allo stato difetta in atti prova del pagamento del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti fra le due convenute, tenuto conto della mancanza di resistenza dell'assicurazione rispetto alla domanda dell'assicurata e, quindi, tenuto conto del contributo causale all'oggetto del contendere in controversia caratterizzata da litisconsorzio obbligatorio per legge, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura della metà delle spese seguendo le stesse -per il resto- il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA che la responsabilità per il sinistro per cui è causa è integralmente imputabile a
[...]
; CP_1
AN e in solido al risarcimento del danno in favore Controparte_2 Controparte_1
di che liquida in euro 12.617,50, oltre che rivalutazione e interessi come in Parte_1
motivazione, nonché gli interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
AN e in solido alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 Controparte_1
favore della parte attrice che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario e rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico solidale delle parti convenute le spese di ctu;
DICHIARA tenuta a manlevare da ogni esborso legato al Controparte_2 Controparte_1
sinistro per cui è causa;
COMPENSA nella misura di metà le spese di lite fra le due convenute;
AN alla rifusione delle spese di lite nella misura della metà in favore di Controparte_2
che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, Controparte_1
nonché rimborso spese forfettarie e spese vive documentate.
Roma, 07 gennaio 2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)