Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 agosto 2007 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 gennaio 2026 |
Commentari • 77
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In vigore dal 24 gennaio 2026. Tra le novità un nuovo capo nel Titolo I del Libro II del Codice penale dedicato ai "Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea". Interventi anche sul d.lgs. n. 231/2001. Testo del d.lgs. n. 211/2025 1. Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in G.U., Serie Generale n. 6, il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673», che definisce reati e sanzioni per la violazione …
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Giurisprudenza • 177
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2019, n. 15702Provvedimento: 15702-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI - Primo Pres.te f.f. - VINCENZO DI CERBO TRIBUTI - Presidente Sezione - ROBERTA VIVALDI Ud. 25/09/2018 - ETTORE CIRILLO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 8133/2017 -Consigliere - FRANCESCO ANTONIO GENOVESE hon 15702 Rep. - Consigliere - UMBERTO BERRINO MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8133-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del gr …Leggi di più...
- giurisdizione del giudice ordinario·
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- fondamento·
- con l'estero·
- infrazioni valutarie (esportazione di capitali)·
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- 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/09/2025, n. 7211Provvedimento: Pubblicato il 05/09/2025 N. 07211/2025REG.PROV.COLL. N. 04698/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4698 del 2024, proposto dalla Humanitas Mirasole S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Baglivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20; contro Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli …Leggi di più...
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- D.M. 5 settembre 2011·
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- 3. TAR Roma, sez. II, sentenza 08/11/2024, n. 19785Provvedimento: Pubblicato il 08/11/2024 N. 19785/2024 REG.PROV.COLL. N. 09980/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9980 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Sandro Amorosino, Andrea Fiorelli e Ilaria Gobbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali …Leggi di più...
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- art. 6 ter Regolamento UE n. 269/2014·
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- 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2025, n. 3683Provvedimento: Pubblicato il 30/04/2025 N. 03683/2025REG.PROV.COLL. N. 09394/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9394 del 2024, proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Sicurezza Finanziaria, Agenzia del Demanio in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore CA NZ, rappresentata e difesa dagli …Leggi di più...
- proprietà indiretta·
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- Regolamento UE n. 269/2014·
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- 5. Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12261Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, Giudice Onorario dott. Antonio Carleo, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 30156/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione il 23 giugno 2025 a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 27 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13 ottobre 2025 TRA c.f.: , elettivamente domiciliata in Grumo Parte_1 C.F._1 NE (NA) alla via Orazio n. 9, presso e nello studio dell'Avv. …Leggi di più...
- usucapione·
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Versioni del testo
- Art. 1. (( (Definizioni).)) (( 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) amministrazioni interessate: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore;
b) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
c) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
d) finanziamento del terrorismo: qualsiasi attivita' diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o piu' condotte con finalita' di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;
e) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attivita' legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica;
f) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
g) legge antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
h) regolamenti comunitari: i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attivita' dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
i) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
l) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
m) UIF: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.)) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "All' articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , per legge antiriciclaggio si intende il presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". - Articolo 2Art. 2. (( (Finalita' e ambito di applicazione).)) (( 1. Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi. )) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". - Articolo 3Art. 3. (Comitato di sicurezza finanziaria) 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, e' istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed e' presieduto dal Direttore generale del tesoro.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unita' di informazione finanziaria.
Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
4. In caso di assenza del Direttore generale del tesoro, il Comitato e' presieduto dal dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i rispettivi supplenti.
5. Il presidente del Comitato invita a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano al Comitato senza diritto di voto.
6. Il Comitato adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa.
7. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo. Per le finalita' di cui al presente decreto il Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, puo' altresi' individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresi', all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.
8. Il Comitato e' legittimato a richiedere all'autorita' giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato le predette informazioni.
9. Il presidente del Comitato trasmette dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 .
10. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva l'applicazione dell' articolo 6, comma 1, lettera a) , e dell' articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
Resta fermo quanto disposto dall' articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dall' articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
11. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio. ((Ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorita' che lo compongono, il Comitato e' il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalita' di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attivita' considerate di pubblica utilita' e per condurre attivita' di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti)) .
12. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e' di centoventi giorni.
13. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.
(6)
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".