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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/05/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1551/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SALOMONE GIULIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. MUZZU MAURO PIERO
CONVENUTO/I
, CP_2 C.F._1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
A fondamento della pretesa monitoria l'opposta ha allegato la sussistenza, tra la e la Parte_2
di un contratto di somministrazione di alimenti e bevande, stipulato in data 10.07.2017 per Parte_1 la durata di cinque anni, avente ad oggetto l'installazione nei locali della di distributori Parte_1
automatici. In adempimento al predetto contratto ed alla mail di richiesta del 26.06.2018, la CP_1
ha assunto, quindi, di avere provveduto all'installazione, in due diverse sedi dell'opponente in
[...]
Olbia, Via Congo prima e via Sierra Leone dopo, di cinque distributori automatici.
Pagina 1 E' pacifico che in data 10/08/2018 la abbia comunicato alla la disdetta Parte_1 Parte_2 anticipata dal contratto, da cui è scaturita l'istanza, da parte della medesima di Parte_2 emissione di decreto ingiuntivo per la penale prevista dall'art.21 del contratto sottoscritto, che prevedeva in caso di disdetta anticipata nel secondo anno contrattuale, il pagamento dell'importo di €
5.500,00 per ciascun distributore automatico installato.
Con la presente opposizione l'ingiunta ha eccepito l'inefficacia del contratto nei suoi Parte_1
confronti, rilevando come lo stesso non sia stato sottoscritto dal legale rappresentante della Parte_1
e contestualmente ha contestato la sottoscrizione perché apposta da soggetto, Persona_1
, dipendente della società ma privo del potere di rappresentanza. Ha rilevato, in ogni caso, CP_2
l'assoluta sproporzione della penale richiesta, concludendo come in atti.
A seguito delle predette eccezioni l'opposta si è costituita insistendo nella domanda, rilevando come il abbia agito in nome e per conto della e chiedendo la sua chiamata in causa. CP_2 Parte_1
Autorizzata la chiamata del predetto terzo, lo stesso seppure ritualmente citato, è rimasto contumace.
La causa istruita mediante allegazioni documentali, interrogatorio formale e prove testimoniali è stata trattenuta in decisione ex art. 190 cpc..
Preliminarmente si rileva come il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dalla Parte_1
apposta sul contratto di fornitura del 10.07.2017, non assume alcuna rilevanza al fine del decidere, poiché non viene in rilievo una sottoscrizione attribuita all'effettivo rappresentante della società Pt_1
bensì una sottoscrizione riconducibile a un soggetto diverso dall'effettivo rappresentante, per cui la
[...]
questione rilevante non è la paternità della sottoscrizione, ma piuttosto la sussistenza del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha sottoscritto.
Del pari priva di fondamento è l'eccezione relativa alla carente comprensibilità del documento contrattuale disconosciuto, allegato in copia, considerato che l'opponente ha preso compiutamente - sin dal primo atto difensivo - posizione sullo stesso documento, dimostrando così la perfetta leggibilità del medesimo.
Orbene, in merito alla contestazione circa l'inefficacia del contratto nei confronti della Parte_1
poiché concluso dal falsus procurator, pacificamente sottoscritto dal dipendente della Parte_1
, si osserva che sulla detta eccezione, a fronte della contestazione del rappresentato circa CP_2
l'inesistenza di un potere rappresentativo in capo al rappresentante, grava sull'attore - opposto l'onere di dimostrare che il rappresentante avesse il detto potere o che successivamente il contratto sia stato comunque ratificato.
Pagina 2 Pertanto, nonostante si tratti di un eccezione grava, ai sensi dell'art. 2697 cc, sul terzo contraente la prova della sussistenza del potere rappresentativo quale fatto costitutivo della sua pretesa verso il rappresentato.
In tale senso la Cass sez. II 12.03.1980 n. 1660, con principio ancora non superato, ha sancito che qualora il dominus negotii contesti i poteri rappresentativi di colui che ha agito spendendo il suo nome, l'onere della prova dell'avvenuto conferimento di essi incombe sul terzo contraente il quale pretenda di addossare al rappresentato gli effetti del negozio che assume concluso col rappresentante.
Orbene, non risulta in alcun medo dimostrato, dalle dichiarazioni testimoniali assunte, che il sig.
- seppure rivestisse la qualifica di impiegato della società con mansioni di CP_2 Parte_1 coordinamento all'interno del reparto per il carico e lo scarico delle merci, e curasse i rapporti con i fornitori, sempre inerenti la movimentazione dei beni di lavanderia - avesse poteri di rappresentanza che consentissero la sottoscrizione del contratto in contestazione, essendo emersi poteri di coordinamento ma strettamente legati all'attività di logistica e di movimentazione della merce oggetto dell'attività di lavanderia.
Sul punto sono stati escussi i testimoni e i quali, il primo ha Testimone_1 Testimone_2 confermato che “è lui che fa le richieste al responsabile della produzione riguardo ciò che CP_2 serve per le consegne”, mentre la ha affermato che “non era lui ad impartire ordini, …teneva Tes_2
i rapporti con i clienti gestiva la logistica per gli autisti e gestisce i movimenti della biancheria tra il nostro stabilimento e gli altri della ”. Pt_1
Ciò acclarato, nel premettere che il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato, ed essendo peraltro documentale che non avesse poteri di rappresentanza CP_2 come risulta dalla visura camerale, non risulta applicabile l'istituto previsto dall'art. 1388 cc il quale prevede che “il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”.
Invece, è risultato dimostrato che il contratto sia stato concluso da quale falsus CP_2
procurator, utilizzando senza autorizzazione, timbri e carta intestata della al fine di Parte_1
sottoscrivere il contratto di cui è causa, oltre i limiti della procura conferitagli;
è risultato, altresì dimostrato che i distributori della società opposta siano stati consegnati ed utilizzati nei locali della come confermato dai DDT allegati e da tutti i testimoni escussi, i quali hanno anche Parte_1
confermato che, dopo la prima installazione in via Congo, si discuteva se inserire le macchine distributrici anche in via Sierra Leone, come di fatto accaduto, a seguito di richiesta scritta via mail sempre sottoscritta dal su timbro;
la detta circostanza è emersa e confermata CP_2 Parte_1
dai testimoni e . Testimone_3 Testimone_2
Pagina 3 Essendo, dunque, dimostrato che il abbia concluso il contratto come rappresentante pur CP_2
essendo privo dei poteri di rappresentanza, lo stesso è responsabile, ai sensi dell'art. 1398 cc (“Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”) del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
È dimostrato, attraverso la prova testimoniale espletata ( e che Testimone_2 Tes_4
abbia gestito la contrattazione, utilizzando timbri e carta intestata;
accedendo alle CP_2 postazioni telematiche ed inviando mail;
ricevendo l'agente della come se fosse lui stesso CP_1
un delegato e che lo stesso abbia addirittura proposto l'inserimento di ulteriori distributori automatici nella nuova sede, con ciò dimostrando l'affidamento incolpevole e l'apparenza del diritto nonché
l'assenza di colpa della contraente Parte_2
Si tratta quindi di una ipotesi di responsabilità precontrattuale, che deriva dalla scorrettezza commessa dal falsus procurator nelle trattative e nell'aver indotto il terzo contraente alla conclusione di un contratto inefficace.
Per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale il danno risarcibile ex art. 1398 cc subito dal contraente che abbia confidato senza sua colpa nell'esistenza di un potere rappresentativo invocata dal falsus procurator si limita al cosiddetto interesse negativo e risiede oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni, non estendendosi al lucro cessante ricavabile dall'inadempimento del contratto (Cass 29.09.2000 n. 12969).
Stante l'inefficacia del contratto e l'inapplicabilità della penale quale risarcimento del danno poiché lo stesso non deriva da inadempimento, il danno è liquidato per il solo investimento, relativo alle spese di trasporto per l'installazione e la rimozione dei distributori automatici, effettuato dalla e CP_1
dunque viene liquidato, in via equitativa, in € 2000,00.
Le spese del giudizio, anche quelle della fase monitoria limitatamente alle spese sostenute, configurandosi quale danno subito dalla ex art. 1398 cc, sono poste a carico del terzo Parte_2
chiamato, come in dispositivo.
Le spese del giudizio nei confronti della sono poste a carico del terzo chiamato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'inefficacia del contratto del 10.07.2017 e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
Pagina 4 332/2019 emesso il 01.07.2019;
2. condanna alla risarcimento in favore di CP_2 C.F._1 Parte_3
della somma di € 2000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
3. Condanna alla rifusione in favore di CP_2 C.F._1 Parte_3
della spese del presente giudizio che liquida in € 4000,00, oltre rimborso
[...]
forfettario ed accessori di legge, nonché delle spese del giudizio monitorio pari ad 286,00.
4. Condanna alla rifusione in favore degli avv.ti Giuseppe CP_2 C.F._1
Macciotta e Giulio Salomone , che si sono C.F._2 C.F._3 dichiarati antistatari della delle spese del giudizio per complessivi € 4000,00, oltre Parte_1
rimborso forfettario ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 20/05/2024
Il Giudice
dott. Daniela Schintu
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