Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2012, n. 14905
CASS
Sentenza 5 settembre 2012

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Non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, quando esso sia motivato dall'inadempimento del datore di lavoro, salvo il limite della buona fede. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto contraria a buona fede la condotta della lavoratrice che aveva rifiutato la prestazione e si era assentata dal lavoro per quaranta giorni dopo la scadenza del periodo di astensione per maternità, limitandosi ad eccepire l'inadempimento del datore di lavoro concernente una sola mensilità di retribuzione).

Commentari2

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 giugno 2021

  • 2Cassazione: il mancato pagamento della retribuzione non giustifica il rifiuto di lavorare.
    Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 12 settembre 2012

    È legittimo il licenziamento intimato nei confronti della lavoratrice che, al termine del periodo di congedo per maternità, non aveva ripreso servizio adducendo come motivazione il mancato pagamento di una mensilità di retribuzione. Ciò ha statuito la Suprema Corte che, con la sentenza n. 14905 del 5 settembre 2012, ha configurato il comportamento della lavoratrice come “colpa grave”, tale da consentire di superare il divieto di licenziamento ex art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001. Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro …omissis… 1.- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 33 del 1980, art. 1, artt. 2119 e 1460 c.c., nonchè vizio di motivazione, lamentando che la sentenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2012, n. 14905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14905
Data del deposito : 5 settembre 2012

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