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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. -Giudice Controparte_1
nel procedimento n.597 V.G. dell'anno 2023 promosso
DA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Maria Pedà, giusta procura in C.F._1
atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Magna Grecia n.1/E ha eletto domicilio
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Maria Siclari, giusta C.F._2
procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Re Ruggero n.3/A ha eletto domicilio.
-resistente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato l'08.03.2023 con il quale ha Parte_1
chiesto che a parziale modifica delle condizioni contenute nel decreto adottato dal
Tribunale in composizione collegiale l'11.03.2021 con il quale era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, e nel contempo la ripresa graduale degli incontri padre-figlia attraverso i Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria, concentrandoli in un fine settimana al mese e individuando altresì il momento dal quale la figlia minore avrebbe potuto pernottare presso l'abitazione paterna, Per_1
venga stabilito il regime di incontri e di permanenza della minore presso il padre anche presso l'abitazione della sorella in Via Spirito Santo contrada Salemi n.17, un fine settimana al mese (dal venerdì al lunedì mattina), nelle date che verrebbero comunicate con almeno 30 gg di preavviso dal padre, salve diverse esigenze da concordarsi, nonché per il periodo estivo e per le altre festività, natalizie e pasquali;
-letta la comparsa di costituzione predisposta nell'interesse della resistente la quale non si è opposta all'individuazione delle modalità di incontro padre-figlia, che tuttavia tengano conto della lontananza del ricorrente che svolge attività lavorativa in
Germania e dell'età della minore, oggi di sei anni;
-osservato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 03.08.2023;
-constatato che con provvedimento interlocutorio del 30.12.2023 era stato stabilito che “….alla luce dei riscontri positivi scaturenti dagli incontri che si sono svolti in spazio neutro tra il padre e la minore, appare prioritaria e corrispondente all'interesse della piccola l'esigenza che ella recuperi appieno il rapporto con Per_1
il padre e comunque mantenga entrambe le figure genitoriali quali suoi imprescindibili e validi punti di riferimento, sicchè allo stato tale soluzione deve certamente privilegiarsi sia allo scopo di favorire ed incentivare una continua e positiva presenza di entrambi i genitori affinché tra essi perduri e si cementi un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo della minore, sia al fine di coinvolgere e responsabilizzare i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti , di talchè il padre che attualmente si Per_1
trova a Reggio Calabria, va autorizzato (per il periodo in cui soggiornerà in città) a incontrare la figlia (in compagnia della madre o di altra persona solo se effettivamente necessario) anche ogni giorno per almeno tre ore consecutive, da concordarsi tra i genitori”;
-sottolineato che sebbene il procedimento abbia subìto numerosi rinvii su concorde richiesta delle parti per consentire loro di pervenire alla predisposizione concordata delle modalità degli incontri padre-figlia, non è stata raggiunta tra le parti alcuna intesa conciliativa;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del
21.01.2025;
-ribadito che:
a) in tema di affidamento, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo;
b) il diritto alla bigenitorialità dei figli deve essere sempre garantito anche qualora uno dei due genitori viva e lavori all'estero, poiché la lontananza non è ostativa ad un affido congiunto.
Il trasferimento di uno dei genitori all'estero, ancorchè non collocatario, non deve ledere al minore e di riflesso al genitore non collocatario il diritto a frequentarsi reciprocamente e deve tenere altresì conto delle abitudini dei figli e del loro tessuto sociale.
In buona sostanza, in tali ipotesi devono essere contemperati, da un lato, le ragioni di lavoro che portano il padre a trasferirsi altrove e dall'altro, il superiore interesse di assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, e ciò richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo;
il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario;
-ritenuto, ad un più attento esame della complessa vicenda scrutinata e sulla scorta delle contrastanti ed inconciliabili posizioni assunte dalle parti, che la collocazione della piccola presso la madre in Reggio Calabria si rivela, innanzitutto, la Per_1
soluzione da privilegiare nell'esclusivo interesse della minore ed in realtà incontestata, tenuto conto che la bambina ha da sempre risieduto in Italia con la madre la quale può fare affidamento su una rete familiare e relazionale in grado di supportarla negli aspetti pratici;
-rilevato, tuttavia, che allo scopo precipuo di garantire alla minore una continua e positiva presenza del genitore non collocatario nella sua vita quotidiana, così da incentivare e cementare un proficuo rapporto affettivo tra i due, va riconosciuto da subito (a partire dal corrente mese di aprile) al padre la facoltà di incontrare e di tenere con sé la piccola in Reggio Calabria almeno un fine-settimana al mese Per_1
dal venerdì pomeriggio alle 18 sino al lunedì mattina, o comunque ogniqualvolta si trovi a Reggio Calabria per almeno sei ore anche non consecutive, secondo un calendario da individuarsi auspicabilmente di comune accordo tra i genitori, avuto riguardo alle prioritarie esigenze quotidiane di , e comunque previa necessaria Per_1
comunicazione alla madre almeno 14 giorni prima, ovvero, in mancanza di detto accordo, il quarto fine-settimana di ogni mese per almeno sei ore anche non consecutive e prevedendosi in detto periodo almeno un pernottamento di con il Per_1
padre;
-evidenziato che in ogni caso il padre va autorizzato ad effettuare una chiamata/videochiamata giornaliera con la figlia, nella fascia oraria 18.00/21.00, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto prioritariamente delle esigenze della figlia;
-ritenuto, ad avviso del Collegio, che nessun provvedimento sanzionatorio va adottato a carico dell'odierna resistente, essendo piuttosto auspicabile che possa registrarsi, non solo verbalmente ma fattivamente, una matura e responsabile collaborazione tra genitori i quali, accantonati vecchi e disfunzionali rancori e puerili risentimenti nei confronti dell'altra parte, possano sviluppare una piena capacità di relazione affettiva con la figlia e la supportino in maniera idonea nella sua crescita psico-fisica;
-evidenziato opportunamente, in quest'ottica, che anche i difensori delle parti sono chiamati ad assumere condotte processuali realmente ed effettivamente collaborative al fine di abbassare il livello di conflittualità tra gli adulti e di cooperare nel recupero del ruolo genitoriale di ciascuno, nell'interesse superiore ed esclusivo dei figli minori, rammentando che l'avvocato chiamato a occuparsi di diritto di famiglia si trova a operare nell'ambito di situazioni delicate, nelle quali le condizioni personali dei soggetti interessati che vivono momenti di profonda sofferenza e disagio, emergono in misura decisamente maggiore rispetto ad altre fattispecie di contenzioso;
il difensore deve essere in grado di calarsi in un ruolo ben più ampio volto ad evitare l'acuirsi del conflitto e deve essere in grado di ridurne gli effetti negativi;
deve essere in grado di mediare e di raggiungere una soluzione consensuale dei conflitti tra genitori, di evitare le esasperazioni che si producono nella fase giudiziale e attenuare l'impatto negativo dell'evento sui figli;
ciò implica una grande capacità di ridefinizione delle richieste del proprio assistito, con la ponderata valutazione della loro plausibilità e della congruità rispetto al contesto giuridico di riferimento;
il legale deve lavorare per l'interesse del cliente, che consiste nell'evitare la distruzione dei legami familiari;
ha il preciso dovere di non fomentare il conflitto tra le parti e il dovere di non identificarsi con la parte assistita;
-osservato, per ciò che concerne gli aspetti economici, che va imposto a carico del l'obbligo del versamento del contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
minore di un assegno mensile da quantificarsi nella misura minima non Per_1
inferiore ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le indicazioni contenute nel protocollo in atto vigente presso questo Tribunale. mentre va attribuita in favore della madre nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale
(Cass. n.4672/2025).
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo al marzo 2021 l'importo di € 250,00 mensili stabilito nel provvedimento di cui si chiede la modifica, appare inevitabile prevedere un aumento, seppur in una misura minima, dell'apporto economico che il padre è tenuto a corrispondere;
-considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione e del comportamento processuale ostile di ciascuna delle parti, vanno interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato l'08.03.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
-accoglie per quanto di ragione il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni stabilite con il provvedimento dell'11.03.2021, dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , prevedendo il diritto di visita e di Per_1
incontri del padre, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della Parte_1
di un assegno mensile pari ad € 300,00 a titolo di contributo per il CP_2
mantenimento della figlia minore , importo rivalutabile ogni fine anno sulla Per_1
base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Universale;
CP_2
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
3) Dott. -Giudice Controparte_1
nel procedimento n.597 V.G. dell'anno 2023 promosso
DA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Adele Maria Pedà, giusta procura in C.F._1
atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Magna Grecia n.1/E ha eletto domicilio
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Maria Siclari, giusta C.F._2
procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Re Ruggero n.3/A ha eletto domicilio.
-resistente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato l'08.03.2023 con il quale ha Parte_1
chiesto che a parziale modifica delle condizioni contenute nel decreto adottato dal
Tribunale in composizione collegiale l'11.03.2021 con il quale era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, e nel contempo la ripresa graduale degli incontri padre-figlia attraverso i Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria, concentrandoli in un fine settimana al mese e individuando altresì il momento dal quale la figlia minore avrebbe potuto pernottare presso l'abitazione paterna, Per_1
venga stabilito il regime di incontri e di permanenza della minore presso il padre anche presso l'abitazione della sorella in Via Spirito Santo contrada Salemi n.17, un fine settimana al mese (dal venerdì al lunedì mattina), nelle date che verrebbero comunicate con almeno 30 gg di preavviso dal padre, salve diverse esigenze da concordarsi, nonché per il periodo estivo e per le altre festività, natalizie e pasquali;
-letta la comparsa di costituzione predisposta nell'interesse della resistente la quale non si è opposta all'individuazione delle modalità di incontro padre-figlia, che tuttavia tengano conto della lontananza del ricorrente che svolge attività lavorativa in
Germania e dell'età della minore, oggi di sei anni;
-osservato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 03.08.2023;
-constatato che con provvedimento interlocutorio del 30.12.2023 era stato stabilito che “….alla luce dei riscontri positivi scaturenti dagli incontri che si sono svolti in spazio neutro tra il padre e la minore, appare prioritaria e corrispondente all'interesse della piccola l'esigenza che ella recuperi appieno il rapporto con Per_1
il padre e comunque mantenga entrambe le figure genitoriali quali suoi imprescindibili e validi punti di riferimento, sicchè allo stato tale soluzione deve certamente privilegiarsi sia allo scopo di favorire ed incentivare una continua e positiva presenza di entrambi i genitori affinché tra essi perduri e si cementi un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo della minore, sia al fine di coinvolgere e responsabilizzare i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti , di talchè il padre che attualmente si Per_1
trova a Reggio Calabria, va autorizzato (per il periodo in cui soggiornerà in città) a incontrare la figlia (in compagnia della madre o di altra persona solo se effettivamente necessario) anche ogni giorno per almeno tre ore consecutive, da concordarsi tra i genitori”;
-sottolineato che sebbene il procedimento abbia subìto numerosi rinvii su concorde richiesta delle parti per consentire loro di pervenire alla predisposizione concordata delle modalità degli incontri padre-figlia, non è stata raggiunta tra le parti alcuna intesa conciliativa;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del
21.01.2025;
-ribadito che:
a) in tema di affidamento, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo;
b) il diritto alla bigenitorialità dei figli deve essere sempre garantito anche qualora uno dei due genitori viva e lavori all'estero, poiché la lontananza non è ostativa ad un affido congiunto.
Il trasferimento di uno dei genitori all'estero, ancorchè non collocatario, non deve ledere al minore e di riflesso al genitore non collocatario il diritto a frequentarsi reciprocamente e deve tenere altresì conto delle abitudini dei figli e del loro tessuto sociale.
In buona sostanza, in tali ipotesi devono essere contemperati, da un lato, le ragioni di lavoro che portano il padre a trasferirsi altrove e dall'altro, il superiore interesse di assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, e ciò richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo;
il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario;
-ritenuto, ad un più attento esame della complessa vicenda scrutinata e sulla scorta delle contrastanti ed inconciliabili posizioni assunte dalle parti, che la collocazione della piccola presso la madre in Reggio Calabria si rivela, innanzitutto, la Per_1
soluzione da privilegiare nell'esclusivo interesse della minore ed in realtà incontestata, tenuto conto che la bambina ha da sempre risieduto in Italia con la madre la quale può fare affidamento su una rete familiare e relazionale in grado di supportarla negli aspetti pratici;
-rilevato, tuttavia, che allo scopo precipuo di garantire alla minore una continua e positiva presenza del genitore non collocatario nella sua vita quotidiana, così da incentivare e cementare un proficuo rapporto affettivo tra i due, va riconosciuto da subito (a partire dal corrente mese di aprile) al padre la facoltà di incontrare e di tenere con sé la piccola in Reggio Calabria almeno un fine-settimana al mese Per_1
dal venerdì pomeriggio alle 18 sino al lunedì mattina, o comunque ogniqualvolta si trovi a Reggio Calabria per almeno sei ore anche non consecutive, secondo un calendario da individuarsi auspicabilmente di comune accordo tra i genitori, avuto riguardo alle prioritarie esigenze quotidiane di , e comunque previa necessaria Per_1
comunicazione alla madre almeno 14 giorni prima, ovvero, in mancanza di detto accordo, il quarto fine-settimana di ogni mese per almeno sei ore anche non consecutive e prevedendosi in detto periodo almeno un pernottamento di con il Per_1
padre;
-evidenziato che in ogni caso il padre va autorizzato ad effettuare una chiamata/videochiamata giornaliera con la figlia, nella fascia oraria 18.00/21.00, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto prioritariamente delle esigenze della figlia;
-ritenuto, ad avviso del Collegio, che nessun provvedimento sanzionatorio va adottato a carico dell'odierna resistente, essendo piuttosto auspicabile che possa registrarsi, non solo verbalmente ma fattivamente, una matura e responsabile collaborazione tra genitori i quali, accantonati vecchi e disfunzionali rancori e puerili risentimenti nei confronti dell'altra parte, possano sviluppare una piena capacità di relazione affettiva con la figlia e la supportino in maniera idonea nella sua crescita psico-fisica;
-evidenziato opportunamente, in quest'ottica, che anche i difensori delle parti sono chiamati ad assumere condotte processuali realmente ed effettivamente collaborative al fine di abbassare il livello di conflittualità tra gli adulti e di cooperare nel recupero del ruolo genitoriale di ciascuno, nell'interesse superiore ed esclusivo dei figli minori, rammentando che l'avvocato chiamato a occuparsi di diritto di famiglia si trova a operare nell'ambito di situazioni delicate, nelle quali le condizioni personali dei soggetti interessati che vivono momenti di profonda sofferenza e disagio, emergono in misura decisamente maggiore rispetto ad altre fattispecie di contenzioso;
il difensore deve essere in grado di calarsi in un ruolo ben più ampio volto ad evitare l'acuirsi del conflitto e deve essere in grado di ridurne gli effetti negativi;
deve essere in grado di mediare e di raggiungere una soluzione consensuale dei conflitti tra genitori, di evitare le esasperazioni che si producono nella fase giudiziale e attenuare l'impatto negativo dell'evento sui figli;
ciò implica una grande capacità di ridefinizione delle richieste del proprio assistito, con la ponderata valutazione della loro plausibilità e della congruità rispetto al contesto giuridico di riferimento;
il legale deve lavorare per l'interesse del cliente, che consiste nell'evitare la distruzione dei legami familiari;
ha il preciso dovere di non fomentare il conflitto tra le parti e il dovere di non identificarsi con la parte assistita;
-osservato, per ciò che concerne gli aspetti economici, che va imposto a carico del l'obbligo del versamento del contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
minore di un assegno mensile da quantificarsi nella misura minima non Per_1
inferiore ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le indicazioni contenute nel protocollo in atto vigente presso questo Tribunale. mentre va attribuita in favore della madre nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale
(Cass. n.4672/2025).
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo al marzo 2021 l'importo di € 250,00 mensili stabilito nel provvedimento di cui si chiede la modifica, appare inevitabile prevedere un aumento, seppur in una misura minima, dell'apporto economico che il padre è tenuto a corrispondere;
-considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione e del comportamento processuale ostile di ciascuna delle parti, vanno interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato l'08.03.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
-accoglie per quanto di ragione il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni stabilite con il provvedimento dell'11.03.2021, dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , prevedendo il diritto di visita e di Per_1
incontri del padre, secondo le indicazioni specificate in motivazione;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della Parte_1
di un assegno mensile pari ad € 300,00 a titolo di contributo per il CP_2
mantenimento della figlia minore , importo rivalutabile ogni fine anno sulla Per_1
base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Universale;
CP_2
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.04.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna