Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01591/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2024, proposto da
ME CU e ER ER, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di sgombero ed immissione in possesso n. 7 del 12 giugno 2024, notificata al sig. ME CU ed alla di lui moglie il 17 giugno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I coniugi ME CU e ER ER hanno acquistato un piccolo appezzamento di terreno sito nel Comune di San Giovanni La Punta, ed ivi hanno realizzato una costruzione che ha ottenuto concessione in sanatoria dal Comune e che è stata donata ai figli. Nel terreno residuo hanno realizzato nel 1990 in aderenza alla costruzione donata ai figli (lato sud) ed al confine con altro fondo di proprietà di terzi libero da costruzioni (lato ovest) la loro piccola abitazione, costituita da due umili vani, per circa 60 mq. Il Comune di San Giovanni La Punta, subito dopo l’approvazione di un piano di recupero che attribuisce alle aree ricadenti all’interno dello stesso piano un indice di edificabilità di 1,00 mc\mq, ha avviato nei confronti dei coniugi ME CU e ER ER ricorrenti le procedure sanzionatorie di abusivismo edilizio decretando la demolizione della loro piccola abitazione (ordinanza del 9 novembre 2015 numero 126). Con determina dirigenziale del Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata dell’11 maggio 2018 prot. 15792, il comune ha denegato la richiesta di permesso di costruire per accertamento di conformità. Il Comune con l’ordinanza del 30 aprile 2019 numero 45, ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 126 del 09/11/2015 ed ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene nonché l’immissione in possesso del bene e la trascrizione gratuita nei pubblici registri immobiliari. Tutti i provvedimenti indicati in precedenza sono stati avversati, ma invano, dai soggetti cui essi si rivolgevano; ed oltretutto in modo non più controvertibile dopo che il C.G.A.R.S., con sentenza n. 103 del 12 febbraio 2024, ha respinto l’appello proposto contro la sentenza n. 47/2021 del TAR AT. Con ordinanza n. 7 del 12 giugno 2024 il Comune di San Giovanni La Punta ha quindi consequenzialmente disposto lo sgombero e l’immissione in possesso dell’abitazione dei coniugi CU/ER.
I coniugi ME CU e ER ER hanno impugnato il provvedimento menzionato da ultimo con un ricorso notificato il 9 settembre 2024, al cui interno hanno dedotto vizi di violazione del diritto fondamentale alla vita ed alla salute (art. 1, 2 e 36 Cost.), di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, di difetto di istruttoria, di violazione del principio di proporzionalità e di irragionevolezza e manifesta ingiustizia.
Il Comune di San Giovanni La Punta, pur senza costituirsi in giudizio, ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.
In data 16 gennaio 2025 si svolgeva l’udienza pubblica per la definizione del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Il Collegio innanzitutto esclude di poter prendere in alcuna considerazione la documentazione depositata in segreteria il 16 ottobre 2024 dal Comune intimato – che non essendosi mai ritualmente costituito in giudizio, non ha mai acquisito alcun titolo per poter attivamente partecipare allo stesso.
Passando al merito, il Collegio osserva che la giurisprudenza europea menzionata dai ricorrenti presuppone, ovviamente, che sia fornita la prova dello stato di necessità invocato dall’interessato, atteso che l’azione repressiva dell’Amministrazione non può fermata sulla base di semplici allegazioni.
Con riferimento al caso di specie occorreva, quindi, la prova che gli interessati non potessero usufruire, per ragioni patrimoniali e reddituali, di un alloggio alternativo, anche tenuto conto della presenza nei pressi dell’abitazione del figlio, dove, in ipotesi, i ricorrenti possono essere ospitati.
Non può, quindi, ritenersi fondata, per difetto di prova, la censura con cui gli interessati hanno lamentato la violazione del diritto fondamentale alla vita ed alla salute ex artt. 1, 2 e 36 Cost. I
Per quanto invece attiene al vizio di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, il Collegio osserva come, dopo la pubblicazione della sentenza n. 103 del 12 febbraio 2024 del C.G.A.R.S., i ricorrenti abbiano definitivamente perduto la proprietà dell’immobile abusivo da essi stessi realizzato. Sicchè, come da condivisa giurisprudenza, “ il provvedimento di sgombero, ponendosi quale atto terminale della serie di provvedimenti di repressione degli abusi edilizi (TAR Sicilia, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 550), ha natura vincolata ed è, pertanto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 21-octies, co. 2, L. n. 241 del 1990. Con la conseguenza che, nel caso di specie, non vi sono dubbi sull'inutilità dell'apporto partecipativo del ricorrente, che non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla determinazione assunta dall'Amministrazione che, come si è visto, era conseguenza logica indefettibile dell'intero iter repressivo degli abusi edilizi perpetrati sul terreno per cui è controversia ” (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, sentenza 5 aprile 2023, n. 1149).
Sempre poi la natura vincolata del provvedimento di sgombero comporta la reiezione delle censure di difetto di istruttoria, di violazione del principio di proporzionalità e di irragionevolezza e manifesta ingiustizia, che i ricorrenti formulano appellandosi ad una isolata sentenza del Consiglio di Stato (più in particolare: quella della sez. II, 10 maggio 2024, n. 4247), la quale postula il sussistere in materia di ambiti di discrezionalità per l’Amministrazione competente. Va, invero, osservato che tale sentenza aveva ad oggetto l’ultimo atto di un procedimento di repressione di abusi edilizi contestato e definitivamente chiuso soltanto da essa, piuttosto che il provvedimento successivo ad un illecito edilizio ormai definitivamente accertato con efficacia di giudicato dalla sentenza n. 103 del 12 febbraio 2024 del C.G.A.R.S., e destinato a dare definitiva attuazione ad una ordinanza di demolizione ormai divenuta inoppugnabile. Quindi è già di per sé dubbia la pertinenza con l’ipotesi del provvedimento di sgombero, in relazione al quale valgono, ad avviso del Collegio, le affermazioni giurisprudenziali rese con riferimento all’analogo provvedimento di confisca ex decreto legislativo n. 159/2011 (cfr., ad esempio, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, sentenza 29 marzo 2024, n. 6267; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze nn. 6706 , 6193 e 5669 del 2018), non comprendendosi come in tale fattispecie vincolata possano essere oggetto di sindacato vizi tipici dell’esercizio di un potere discrezionale - come quelli di violazione del principio di proporzionalità e di irragionevolezza, di manifesta ingiustizia e, strumentalmente, di difetto d’istruttoria - risultando semplicemente possibile che l’Amministrazione conceda un termine di grazia, del quale i ricorrenti hanno comunque concretamente fruito, dato che lo sgombero non è stato disposto in via immediata, ma “ previa apposita comunicazione da notificarsi agli interessati del giorno e dell’ora dell’esecuzione ”.
Il Collegio, conclusivamente pronunciando, rigetta pertanto il ricorso in epigrafe.
Poichè il Comune vittorioso non ha sostenuto alcuna spesa per la propria difesa in giudizio, nulla il Collegio statuisce quanto alla refusione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO