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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA IS Scarpa PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 275 dell'anno 2023, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura di sede, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao,
giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Assemini, presso lo studio degli avv.ti Elisa CP_1
NA e MA OG, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 30 novembre 2020, aveva CP_1 proposto un'azione di accertamento negativo al fine di ottenere il riconoscimento dell'insussistenza del credito vantato dall' attraverso la notificazione, in data 29 giugno CP_2
2019, di un avviso bonario di pagamento.
In particolare, aveva allegato la ricorrente, con il predetto avviso l' le aveva comunicato CP_2
che, per l'anno 2013, ella non aveva assoggettato il reddito percepito quale amministratrice di condominio a nessuna forma di contribuzione obbligatoria in favore di altri enti o casse professionali e aveva calcolato d'ufficio in €. 5.481,60 l'importo dei contributi asseritamente dovuti alla Gestione separata per l'anno sopra indicato, oltre €. 3.784,85 a titolo di sanzioni,
per un importo complessivo di €. 9.266,45.
aveva, quindi, esposto che nell'anno 2013, oltre ad avere svolto l'attività di CP_1
amministratrice di condominio, aveva lavorato alle dipendenze della TeleCare S.p.A., in virtù di un contratto di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali, che aveva avuto decorrenza dal 30 luglio 2003, ed aveva, altresì, rivestito la carica di amministratore unico della Controparte_3
Dopo avere riferito che il ricorso proposto in via amministrativa era stato rigettato, la ricorrente aveva, quindi, sostenuto, sia l'intervenuta prescrizione estintiva del credito vantato dall'ente previdenziale, in virtù dell'avvenuto decorso, tra la data prevista per il pagamento dei contributi, 16 giugno 2014, e la notificazione dell'avviso bonario, 29 giugno 2019, del relativo termine quinquennale, sia l'insussistenza, da parte sua, avendo quale attività
principale quella di lavoratore dipendente e non svolgendo l'attività di amministratore di condominio in maniera abituale, dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sia, infine,
in via subordinata, il diritto di vedersi rideterminate, nella misura stabilita dall'art. 116,
comma 15, lett. a, legge 388/2000, le sanzioni applicate dall' , in considerazione CP_2
dell'oggettiva incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo generata dalle disposizioni legislative e dalle indicazioni date nel tempo dall' medesimo. Pt_1
Ciò premesso, aveva, quindi, concluso domandando che, in via preliminare, CP_1
2 fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ovvero CP_2
che, in via principale, fosse accertata l'insussistenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, con annullamento, in entrambi i casi, dell'avviso bonario di pagamento del 10 giugno 2019, e che, in via subordinata, in caso di rigetto delle precedenti domande, le sanzioni dovute fossero rideterminate come sopra precisato, con vittoria di spese.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto del ricorso e la CP_2
condanna della ricorrente al pagamento delle somme oggetto dell'avviso di pagamento, oltre ulteriori accessori fino al saldo calcolati per evasione e spese di lite.
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, rilevato che era pacifico che la ricorrente non avesse avanzato alcuna domanda di iscrizione alla Gestione separata, né avesse versato alcuna somma all'Istituto e aveva, altresì, aggiunto che la medesima, nella dichiarazione dei redditi del settembre 2014, pur avendo, nel quadro LM, indicato un reddito imponibile conseguito come professionista pari a €. 27.408,00 (frutto della deduzione, dal reddito lordo di €.
29.516,00, delle spese professionali), aveva, invece, omesso la compilazione del quadro RR.
Inoltre, aveva allegato l'Istituto, nel 2010 aveva aperto la partita IVA e non CP_1
aveva pagato a nessuna Cassa autonoma alcun contributo soggettivo sul reddito professionale che dava diritto a trattamento pensionistico, né aveva altre fonti di reddito lavorative.
Ciò premesso, l' aveva osservato come non potesse essere contestato il fatto che CP_2
l'esercizio di attività professionale autonoma, in mancanza del versamento di contribuzione che desse diritto a trattamento pensionistico, imponesse alla ricorrente l'iscrizione alla gestione separata e il versamento della relativa contribuzione, come anche acclarato dalla giurisprudenza uniforme, visto che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 241\1997 e poi del D.
Lgs. 462/1997 n° 462 il soggetto che produce reddito da lavoro autonomo e che in relazione al medesimo non è tenuto al versamento presso altra ha l'obbligo di compilare e Pt_2
3 trasmettere agli uffici finanziari, in allegato alla dichiarazione dei redditi, il modello RR Sez.
II, dove determina il contributo a debito per l'anno d'imposta dichiarato, nonché gli eventuali acconti pagati e gli eventuali contributi a credito determinati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e portati in compensazione, essendo anche contestualmente tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge 335\1995, ad iscriversi alla gestione separata.
L'interessato, quindi, aveva proseguito l'ente, è espressamente obbligato, non solo a iscriversi alla relativa gestione previdenziale e a pagare i contributi dovuti, ma anche a denunciare i propri redditi all'amministrazione finanziaria, al fine di consentire alla stessa di verificare anche i contributi previdenziali dovuti.
La presentazione della apposita dichiarazione fiscale, aveva evidenziato l' , riveste, CP_2
dunque, un'importanza centrale, sia perché senza incassi di redditi l'iscrizione alla gestione separata non è necessaria, sia perché l'Istituto non ha poteri di indagine di polizia giudiziaria e non può procedere ad attività ispettive che consentano di accertare se, a fronte di un'attività
svolta, vi siano incassi che impongano l'iscrizione.
D'altra parte, aveva proseguito l' , presupposto dell'obbligo di versamento dei Pt_1
contributi alla Gestione separata non è l'attività lavorativa professionale in sé, quanto la percezione di un reddito riveniente da tale attività, cosicché, inquadrata nel descritto contesto la questione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, doveva ritenersi che la prescrizione decorresse o fosse stata interrotta dalla presentazione della indicata dichiarazione.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente, occorreva avere riguardo alla proroga del termine di versamento dei contributi disposta con i vari DPCM annuali, cosicché, nella fattispecie,
doveva reputarsi che la notificazione dell'avviso bonario fosse intervenuta entro il quinquennio.
Quanto all'abitualità dell'esercizio della professione, aveva osservato l'Istituto, in difetto di reddito inferiore ai 5.000,00 euro complessivi e in presenza di partita Iva, la quale, ex art. 1
DPR 633\72 si richiede sul presupposto appunto della abitualità dell'esercizio dell'attività,
4 tale ultimo requisito doveva ritenersi comprovato.
Dopo avere, infine, evidenziato come, in ordine agli accessori, la mancata iscrizione alla
Gestione separata e il mancato pagamento giustificassero l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, come del resto acclarato in casi analoghi dalla Suprema Corte, l' CP_2
aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 339/2023 del 10 marzo 2023, aveva dichiarato prescritta la pretesa creditoria oggetto di causa e, per l'effetto, aveva annullato l'avviso bonario di pagamento del 10 giugno 2019, condannando l' alla rifusione delle spese di CP_2
lite.
In particolare, il primo giudice, dopo avere individuato il termine di decorrenza della prescrizione invocata dalla ricorrente nella data di scadenza del pagamento del saldo dei contributi, aveva escluso, sia l'efficacia interruttiva della dichiarazione dei redditi, sia l'efficacia sospensiva dell'omessa compilazione del quadro RR, sia l'operatività, nella fattispecie, della proroga (al 7 luglio 2014) stabilita dal DPCM 13 giugno 2014, essendo la medesima riservata ai soli contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore e non risultando dalla documentazione in atti, né dalle deduzioni dell' , che l'attività svolta dalla ricorrente rientrasse tra quelle indicate. CP_2
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“… la Corte, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello e in
totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale voglia respingere la domanda avanzata
5 dalla e per l'effetto dichiarare la medesima tenuta all'iscrizione presso la CP_1
Gestione separata per l'anno 2013 e condannarla al pagamento della relativa CP_2
contribuzione calcolata in € 9.266,45, oltre accessori fino al saldo. Con vittoria di spese,
diritti e onorari dell'intero giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione,
1) in via principale, rigettare l'appello proposto dall in quanto infondato in fatto ed in CP_2
diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 339/2023 del Tribunale di
Cagliari;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello sulla
prescrizione, rigettare nel merito la pretesa dell' accertando e dichiarando che la CP_2
Sig.ra non era tenuta all'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2013 e, CP_1
per l'effetto, annullare l'avviso bonario di pagamento impugnato;
3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto anche della domanda
che precede, accertare e dichiarare non dovute le sanzioni civili per oggettiva incertezza
normativa e, per l'effetto, annullarle;
in subordine, rideterminare le sanzioni nella misura
minima stabilita dall'art. 116, comma 15, lett. a), L. 388/2000.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarre in favore
dell'avvocato MA OG, antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata per avere il CP_2
primo giudice erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione proposta dall'attuale appellata.
Infatti, ha sostenuto l' , la tesi del primo giudice, il quale aveva ritenuto che dalla Pt_1
documentazione agli atti non risultava che l'attività della ricorrente rientrasse tra quelle per le
6 quali erano stati elaborati gli studi di settore, era errata e si scontrava con la pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il differimento del termine per il versamento delle somme dovute in forza delle dichiarazioni dei redditi, deciso per specifici anni in forza di DPCM adottati ex art. 18 D.Lgs. 241\97 (come nel caso di specie in relazione all'annualità
2014 per il 2013), riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche, anche estranei agli studi di settore per ragioni soggettive, e non soltanto coloro che, in concreto,
siano assoggettati alle risultanze di tali studi, fermo restando che, come affermato dalla
Suprema Corte, ha proseguito l' , la questione dell'accertamento del termine iniziale di Pt_1
decorrenza della prescrizione, in presenza di normativa che regola il termine di versamento del saldo fiscale rinviandolo nel tempo, è oggetto di accertamento giudiziale che deve essere compiuto d'ufficio a prescindere dalle deduzioni delle parti.
Poiché, d'altra parte, ha osservato l' , il DPCM del 13 giugno 2014 aveva, come detto, CP_2
previsto la proroga per tutti i contribuenti, l'eventuale inapplicabilità dello stesso al caso di specie doveva essere comprovata dalla ricorrente e non dall' , come erroneamente Pt_1
ritenuto dal Tribunale.
Peraltro, ha evidenziato l' , gli studi di settore riguardano gli esercenti attività CP_2
commerciali iscritti al registro delle imprese, quali la ricorrente.
Dopo avere, infine, ribadito le osservazioni già svolte in primo grado in ordine alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e in ordine al requisito dell'abitualità e dopo avere evidenziato la circostanza che l'obbligo contributivo in esame non è alternativo rispetto a quello della Gestione lavoratori dipendenti o della Gestione
esercenti attività commerciali, essendo gli stessi fondati su presupposti del tutto differenti,
l' ha concluso come sopra riportato, rammentando, quanto alle sanzioni, come la CP_2
giurisprudenza fosse pacifica nell'indicare come corretto il criterio di calcolo seguito dall' e dando atto che le spese di lite liquidate in primo grado erano già state pagate, Pt_1
cosicché, all'esito dell'accoglimento dell'appello e della condanna dell'appellata al
7 pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, sarebbero state da restituire.
***
L'appello è fondato.
1) Come correttamente evidenziato dall'appellante, infatti, la notificazione dell'avviso bonario, pacificamente avvenuta il 29 giugno 2019, aveva tempestivamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito oggetto del giudizio, il cui decorso aveva avuto inizio, non dal 16 giugno 2014, come ritenuto dal primo giudice, ma dalla diversa data del 7 luglio 2014, stabilita dal DPCM di proroga del 13 giugno 2014.
Si era trattato di proroga riguardante i contribuenti che svolgevano attività riconducibili a quelle per le quali erano stati elaborati studi di settore, per la quale, come chiarito dalla
Suprema Corte (si veda, tra le altre, di recente, Cass. 24584/2024), rilevava, peraltro, il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle indicate e non, invece, la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale. Proroga certamente applicabile, quindi, al caso di specie, considerata la natura dell'attività esercitata dall'attuale appellata (amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice ATECO 683200).
2) Deve, inoltre, confermarsi la sussistenza, per l'anno 2013, dell'obbligo dell'appellata di iscriversi nella Gestione separata e di versare i relativi contributi.
Come evidenziato dall'Istituto appellante e come emerge dalla documentazione dallo stesso prodotta in primo grado, infatti, nell'anno 2013 e fin dall'anno 2010, CP_1
risultava in possesso di regolare partita IVA, aperta per l'esercizio dell'attività
amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice ATECO
683200, sopra menzionata, e nel quadro LM della dichiarazione dei redditi presentata il 23
settembre 2014 aveva denunciato redditi da lavoro autonomo pari a €. 29.516,00 lordi e a €.
28.524,00 netti.
Si tratta di circostanze che, in difetto di differenti ed ulteriori elementi di valutazione,
8 consentono di ritenere comprovata la natura professionale e abituale dell'attività in esame,
considerato, per un verso, che l'apertura della partita IVA è obbligatoria solo laddove l'amministratore di condomini voglia svolgere la propria attività in modo continuativo e in forma professionale e, per altro verso, che il reddito prodotto è ben maggiore rispetto alla soglia di €. 5.000,00 entro la quale il reddito derivante dall'esercizio di attività occasionale non è soggetto a contribuzione ex art. 44, comma 2, d.l. 269/2002 ed il cui mancato superamento avrebbe, quindi, potuto assumere valore indiziario della insussistenza del requisito dell'abitualità, fermo restando che quest'ultimo deve essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista (nella fattispecie appunto desumibile dall'apertura della partita IVA, mantenuta sino al 2019) e non, invece, come conseguenza ex
post desumibile dall'ammontare del reddito prodotto (si veda, in materia, Cass. 4419/2021).
L'attività di amministratore di condomini svolta da nell'anno 2013, quale CP_1
attività di lavoro autonomo esercitata dalla medesima per professione abituale, ancorché non esclusiva, ed il cui esercizio non era subordinato all'iscrizione ad appositi albi, né soggetto al versamento contributivo ad apposite Casse private, rientrava, quindi, tra le attività di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011.
3) Non può, in terzo luogo, procedersi, come, invece, richiesto dall'attuale appellata, né
all'annullamento, né alla riduzione delle sanzioni per evasione applicate dall'Istituto
appellante.
Quanto all'annullamento, è noto che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 104/2022 e n. 55/2024, ha limitato l'esonero dal pagamento delle sanzioni, oltre che ad alcune categorie di soggetti, comunque, alle fattispecie di omessa iscrizione riguardanti il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica contenuta nel citato art. 18,
comma 12, d.l. 98/2011.
Quanto, invece, alla riduzione invocata dall'attuale appellata, quella, cioè, prevista dall'art. 116, comma 15, lett. a), legge 388/2000, la stessa, come anche affermato dalla Suprema
9 Corte (si veda Cass. 17970/2022), presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata, circostanza non ravvisabile nella fattispecie, nella quale, anzi,
ha continuato, anche in questo grado di appello, a negare la sussistenza CP_1
dell'obbligo contributivo.
***
Sulla base di tutti i motivi esposti, l'appello proposto dall' deve, quindi, essere CP_2
integralmente accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda di accertamento negativo proposta da con il ricorso introduttivo del primo grado CP_1
di giudizio deve essere rigettata.
Per l'effetto, deve accertarsi la sussistenza del credito contributivo vantato dall' CP_2
attraverso la notificazione dell'avviso bonario di pagamento datato 10 giugno 2019, oltre sanzioni ivi quantificate e ulteriori sanzioni per evasione sino al saldo come per legge.
Il consolidarsi degli indirizzi della Suprema Corte, in materia di individuazione del dies a
quo della prescrizione nelle fattispecie simili alla presente, in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, le quali, per la parte restante, seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €. 26.000,00
della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per il secondo grado, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto dall' e in integrale riforma della sentenza CP_2
impugnata, rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da con il CP_1
ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
10 per l'effetto, accerta la sussistenza del credito contributivo vantato dall' attraverso la CP_2
notificazione dell'avviso bonario di pagamento datato 10 giugno 2019, oltre sanzioni ivi quantificate e ulteriori sanzioni per evasione sino al saldo come per legge;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellata al rimborso, in favore dell' , della parte CP_2
restante, che liquida, per il primo grado, in €. 1.863,50 e per il secondo grado in €. 1.983,00,
oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 21 novembre 2025.
L'estensore…………………………………… … ……….La Presidente
dott. EL Coinu………………………………………dott. IA IS Scarpa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA IS Scarpa PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 275 dell'anno 2023, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura di sede, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao,
giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Assemini, presso lo studio degli avv.ti Elisa CP_1
NA e MA OG, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 30 novembre 2020, aveva CP_1 proposto un'azione di accertamento negativo al fine di ottenere il riconoscimento dell'insussistenza del credito vantato dall' attraverso la notificazione, in data 29 giugno CP_2
2019, di un avviso bonario di pagamento.
In particolare, aveva allegato la ricorrente, con il predetto avviso l' le aveva comunicato CP_2
che, per l'anno 2013, ella non aveva assoggettato il reddito percepito quale amministratrice di condominio a nessuna forma di contribuzione obbligatoria in favore di altri enti o casse professionali e aveva calcolato d'ufficio in €. 5.481,60 l'importo dei contributi asseritamente dovuti alla Gestione separata per l'anno sopra indicato, oltre €. 3.784,85 a titolo di sanzioni,
per un importo complessivo di €. 9.266,45.
aveva, quindi, esposto che nell'anno 2013, oltre ad avere svolto l'attività di CP_1
amministratrice di condominio, aveva lavorato alle dipendenze della TeleCare S.p.A., in virtù di un contratto di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanali, che aveva avuto decorrenza dal 30 luglio 2003, ed aveva, altresì, rivestito la carica di amministratore unico della Controparte_3
Dopo avere riferito che il ricorso proposto in via amministrativa era stato rigettato, la ricorrente aveva, quindi, sostenuto, sia l'intervenuta prescrizione estintiva del credito vantato dall'ente previdenziale, in virtù dell'avvenuto decorso, tra la data prevista per il pagamento dei contributi, 16 giugno 2014, e la notificazione dell'avviso bonario, 29 giugno 2019, del relativo termine quinquennale, sia l'insussistenza, da parte sua, avendo quale attività
principale quella di lavoratore dipendente e non svolgendo l'attività di amministratore di condominio in maniera abituale, dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sia, infine,
in via subordinata, il diritto di vedersi rideterminate, nella misura stabilita dall'art. 116,
comma 15, lett. a, legge 388/2000, le sanzioni applicate dall' , in considerazione CP_2
dell'oggettiva incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo generata dalle disposizioni legislative e dalle indicazioni date nel tempo dall' medesimo. Pt_1
Ciò premesso, aveva, quindi, concluso domandando che, in via preliminare, CP_1
2 fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ovvero CP_2
che, in via principale, fosse accertata l'insussistenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, con annullamento, in entrambi i casi, dell'avviso bonario di pagamento del 10 giugno 2019, e che, in via subordinata, in caso di rigetto delle precedenti domande, le sanzioni dovute fossero rideterminate come sopra precisato, con vittoria di spese.
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L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto del ricorso e la CP_2
condanna della ricorrente al pagamento delle somme oggetto dell'avviso di pagamento, oltre ulteriori accessori fino al saldo calcolati per evasione e spese di lite.
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, rilevato che era pacifico che la ricorrente non avesse avanzato alcuna domanda di iscrizione alla Gestione separata, né avesse versato alcuna somma all'Istituto e aveva, altresì, aggiunto che la medesima, nella dichiarazione dei redditi del settembre 2014, pur avendo, nel quadro LM, indicato un reddito imponibile conseguito come professionista pari a €. 27.408,00 (frutto della deduzione, dal reddito lordo di €.
29.516,00, delle spese professionali), aveva, invece, omesso la compilazione del quadro RR.
Inoltre, aveva allegato l'Istituto, nel 2010 aveva aperto la partita IVA e non CP_1
aveva pagato a nessuna Cassa autonoma alcun contributo soggettivo sul reddito professionale che dava diritto a trattamento pensionistico, né aveva altre fonti di reddito lavorative.
Ciò premesso, l' aveva osservato come non potesse essere contestato il fatto che CP_2
l'esercizio di attività professionale autonoma, in mancanza del versamento di contribuzione che desse diritto a trattamento pensionistico, imponesse alla ricorrente l'iscrizione alla gestione separata e il versamento della relativa contribuzione, come anche acclarato dalla giurisprudenza uniforme, visto che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 241\1997 e poi del D.
Lgs. 462/1997 n° 462 il soggetto che produce reddito da lavoro autonomo e che in relazione al medesimo non è tenuto al versamento presso altra ha l'obbligo di compilare e Pt_2
3 trasmettere agli uffici finanziari, in allegato alla dichiarazione dei redditi, il modello RR Sez.
II, dove determina il contributo a debito per l'anno d'imposta dichiarato, nonché gli eventuali acconti pagati e gli eventuali contributi a credito determinati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e portati in compensazione, essendo anche contestualmente tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge 335\1995, ad iscriversi alla gestione separata.
L'interessato, quindi, aveva proseguito l'ente, è espressamente obbligato, non solo a iscriversi alla relativa gestione previdenziale e a pagare i contributi dovuti, ma anche a denunciare i propri redditi all'amministrazione finanziaria, al fine di consentire alla stessa di verificare anche i contributi previdenziali dovuti.
La presentazione della apposita dichiarazione fiscale, aveva evidenziato l' , riveste, CP_2
dunque, un'importanza centrale, sia perché senza incassi di redditi l'iscrizione alla gestione separata non è necessaria, sia perché l'Istituto non ha poteri di indagine di polizia giudiziaria e non può procedere ad attività ispettive che consentano di accertare se, a fronte di un'attività
svolta, vi siano incassi che impongano l'iscrizione.
D'altra parte, aveva proseguito l' , presupposto dell'obbligo di versamento dei Pt_1
contributi alla Gestione separata non è l'attività lavorativa professionale in sé, quanto la percezione di un reddito riveniente da tale attività, cosicché, inquadrata nel descritto contesto la questione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, doveva ritenersi che la prescrizione decorresse o fosse stata interrotta dalla presentazione della indicata dichiarazione.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente, occorreva avere riguardo alla proroga del termine di versamento dei contributi disposta con i vari DPCM annuali, cosicché, nella fattispecie,
doveva reputarsi che la notificazione dell'avviso bonario fosse intervenuta entro il quinquennio.
Quanto all'abitualità dell'esercizio della professione, aveva osservato l'Istituto, in difetto di reddito inferiore ai 5.000,00 euro complessivi e in presenza di partita Iva, la quale, ex art. 1
DPR 633\72 si richiede sul presupposto appunto della abitualità dell'esercizio dell'attività,
4 tale ultimo requisito doveva ritenersi comprovato.
Dopo avere, infine, evidenziato come, in ordine agli accessori, la mancata iscrizione alla
Gestione separata e il mancato pagamento giustificassero l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, come del resto acclarato in casi analoghi dalla Suprema Corte, l' CP_2
aveva, quindi, concluso come sopra riportato.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 339/2023 del 10 marzo 2023, aveva dichiarato prescritta la pretesa creditoria oggetto di causa e, per l'effetto, aveva annullato l'avviso bonario di pagamento del 10 giugno 2019, condannando l' alla rifusione delle spese di CP_2
lite.
In particolare, il primo giudice, dopo avere individuato il termine di decorrenza della prescrizione invocata dalla ricorrente nella data di scadenza del pagamento del saldo dei contributi, aveva escluso, sia l'efficacia interruttiva della dichiarazione dei redditi, sia l'efficacia sospensiva dell'omessa compilazione del quadro RR, sia l'operatività, nella fattispecie, della proroga (al 7 luglio 2014) stabilita dal DPCM 13 giugno 2014, essendo la medesima riservata ai soli contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore e non risultando dalla documentazione in atti, né dalle deduzioni dell' , che l'attività svolta dalla ricorrente rientrasse tra quelle indicate. CP_2
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Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“… la Corte, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello e in
totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale voglia respingere la domanda avanzata
5 dalla e per l'effetto dichiarare la medesima tenuta all'iscrizione presso la CP_1
Gestione separata per l'anno 2013 e condannarla al pagamento della relativa CP_2
contribuzione calcolata in € 9.266,45, oltre accessori fino al saldo. Con vittoria di spese,
diritti e onorari dell'intero giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione,
1) in via principale, rigettare l'appello proposto dall in quanto infondato in fatto ed in CP_2
diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 339/2023 del Tribunale di
Cagliari;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello sulla
prescrizione, rigettare nel merito la pretesa dell' accertando e dichiarando che la CP_2
Sig.ra non era tenuta all'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2013 e, CP_1
per l'effetto, annullare l'avviso bonario di pagamento impugnato;
3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto anche della domanda
che precede, accertare e dichiarare non dovute le sanzioni civili per oggettiva incertezza
normativa e, per l'effetto, annullarle;
in subordine, rideterminare le sanzioni nella misura
minima stabilita dall'art. 116, comma 15, lett. a), L. 388/2000.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarre in favore
dell'avvocato MA OG, antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata per avere il CP_2
primo giudice erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione proposta dall'attuale appellata.
Infatti, ha sostenuto l' , la tesi del primo giudice, il quale aveva ritenuto che dalla Pt_1
documentazione agli atti non risultava che l'attività della ricorrente rientrasse tra quelle per le
6 quali erano stati elaborati gli studi di settore, era errata e si scontrava con la pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il differimento del termine per il versamento delle somme dovute in forza delle dichiarazioni dei redditi, deciso per specifici anni in forza di DPCM adottati ex art. 18 D.Lgs. 241\97 (come nel caso di specie in relazione all'annualità
2014 per il 2013), riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche, anche estranei agli studi di settore per ragioni soggettive, e non soltanto coloro che, in concreto,
siano assoggettati alle risultanze di tali studi, fermo restando che, come affermato dalla
Suprema Corte, ha proseguito l' , la questione dell'accertamento del termine iniziale di Pt_1
decorrenza della prescrizione, in presenza di normativa che regola il termine di versamento del saldo fiscale rinviandolo nel tempo, è oggetto di accertamento giudiziale che deve essere compiuto d'ufficio a prescindere dalle deduzioni delle parti.
Poiché, d'altra parte, ha osservato l' , il DPCM del 13 giugno 2014 aveva, come detto, CP_2
previsto la proroga per tutti i contribuenti, l'eventuale inapplicabilità dello stesso al caso di specie doveva essere comprovata dalla ricorrente e non dall' , come erroneamente Pt_1
ritenuto dal Tribunale.
Peraltro, ha evidenziato l' , gli studi di settore riguardano gli esercenti attività CP_2
commerciali iscritti al registro delle imprese, quali la ricorrente.
Dopo avere, infine, ribadito le osservazioni già svolte in primo grado in ordine alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e in ordine al requisito dell'abitualità e dopo avere evidenziato la circostanza che l'obbligo contributivo in esame non è alternativo rispetto a quello della Gestione lavoratori dipendenti o della Gestione
esercenti attività commerciali, essendo gli stessi fondati su presupposti del tutto differenti,
l' ha concluso come sopra riportato, rammentando, quanto alle sanzioni, come la CP_2
giurisprudenza fosse pacifica nell'indicare come corretto il criterio di calcolo seguito dall' e dando atto che le spese di lite liquidate in primo grado erano già state pagate, Pt_1
cosicché, all'esito dell'accoglimento dell'appello e della condanna dell'appellata al
7 pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, sarebbero state da restituire.
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L'appello è fondato.
1) Come correttamente evidenziato dall'appellante, infatti, la notificazione dell'avviso bonario, pacificamente avvenuta il 29 giugno 2019, aveva tempestivamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito oggetto del giudizio, il cui decorso aveva avuto inizio, non dal 16 giugno 2014, come ritenuto dal primo giudice, ma dalla diversa data del 7 luglio 2014, stabilita dal DPCM di proroga del 13 giugno 2014.
Si era trattato di proroga riguardante i contribuenti che svolgevano attività riconducibili a quelle per le quali erano stati elaborati studi di settore, per la quale, come chiarito dalla
Suprema Corte (si veda, tra le altre, di recente, Cass. 24584/2024), rilevava, peraltro, il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle indicate e non, invece, la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale. Proroga certamente applicabile, quindi, al caso di specie, considerata la natura dell'attività esercitata dall'attuale appellata (amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice ATECO 683200).
2) Deve, inoltre, confermarsi la sussistenza, per l'anno 2013, dell'obbligo dell'appellata di iscriversi nella Gestione separata e di versare i relativi contributi.
Come evidenziato dall'Istituto appellante e come emerge dalla documentazione dallo stesso prodotta in primo grado, infatti, nell'anno 2013 e fin dall'anno 2010, CP_1
risultava in possesso di regolare partita IVA, aperta per l'esercizio dell'attività
amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice ATECO
683200, sopra menzionata, e nel quadro LM della dichiarazione dei redditi presentata il 23
settembre 2014 aveva denunciato redditi da lavoro autonomo pari a €. 29.516,00 lordi e a €.
28.524,00 netti.
Si tratta di circostanze che, in difetto di differenti ed ulteriori elementi di valutazione,
8 consentono di ritenere comprovata la natura professionale e abituale dell'attività in esame,
considerato, per un verso, che l'apertura della partita IVA è obbligatoria solo laddove l'amministratore di condomini voglia svolgere la propria attività in modo continuativo e in forma professionale e, per altro verso, che il reddito prodotto è ben maggiore rispetto alla soglia di €. 5.000,00 entro la quale il reddito derivante dall'esercizio di attività occasionale non è soggetto a contribuzione ex art. 44, comma 2, d.l. 269/2002 ed il cui mancato superamento avrebbe, quindi, potuto assumere valore indiziario della insussistenza del requisito dell'abitualità, fermo restando che quest'ultimo deve essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista (nella fattispecie appunto desumibile dall'apertura della partita IVA, mantenuta sino al 2019) e non, invece, come conseguenza ex
post desumibile dall'ammontare del reddito prodotto (si veda, in materia, Cass. 4419/2021).
L'attività di amministratore di condomini svolta da nell'anno 2013, quale CP_1
attività di lavoro autonomo esercitata dalla medesima per professione abituale, ancorché non esclusiva, ed il cui esercizio non era subordinato all'iscrizione ad appositi albi, né soggetto al versamento contributivo ad apposite Casse private, rientrava, quindi, tra le attività di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011.
3) Non può, in terzo luogo, procedersi, come, invece, richiesto dall'attuale appellata, né
all'annullamento, né alla riduzione delle sanzioni per evasione applicate dall'Istituto
appellante.
Quanto all'annullamento, è noto che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 104/2022 e n. 55/2024, ha limitato l'esonero dal pagamento delle sanzioni, oltre che ad alcune categorie di soggetti, comunque, alle fattispecie di omessa iscrizione riguardanti il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica contenuta nel citato art. 18,
comma 12, d.l. 98/2011.
Quanto, invece, alla riduzione invocata dall'attuale appellata, quella, cioè, prevista dall'art. 116, comma 15, lett. a), legge 388/2000, la stessa, come anche affermato dalla Suprema
9 Corte (si veda Cass. 17970/2022), presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata, circostanza non ravvisabile nella fattispecie, nella quale, anzi,
ha continuato, anche in questo grado di appello, a negare la sussistenza CP_1
dell'obbligo contributivo.
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Sulla base di tutti i motivi esposti, l'appello proposto dall' deve, quindi, essere CP_2
integralmente accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda di accertamento negativo proposta da con il ricorso introduttivo del primo grado CP_1
di giudizio deve essere rigettata.
Per l'effetto, deve accertarsi la sussistenza del credito contributivo vantato dall' CP_2
attraverso la notificazione dell'avviso bonario di pagamento datato 10 giugno 2019, oltre sanzioni ivi quantificate e ulteriori sanzioni per evasione sino al saldo come per legge.
Il consolidarsi degli indirizzi della Suprema Corte, in materia di individuazione del dies a
quo della prescrizione nelle fattispecie simili alla presente, in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, le quali, per la parte restante, seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €. 26.000,00
della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per il secondo grado, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto dall' e in integrale riforma della sentenza CP_2
impugnata, rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da con il CP_1
ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
10 per l'effetto, accerta la sussistenza del credito contributivo vantato dall' attraverso la CP_2
notificazione dell'avviso bonario di pagamento datato 10 giugno 2019, oltre sanzioni ivi quantificate e ulteriori sanzioni per evasione sino al saldo come per legge;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio e condanna l'appellata al rimborso, in favore dell' , della parte CP_2
restante, che liquida, per il primo grado, in €. 1.863,50 e per il secondo grado in €. 1.983,00,
oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 21 novembre 2025.
L'estensore…………………………………… … ……….La Presidente
dott. EL Coinu………………………………………dott. IA IS Scarpa
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