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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2626 dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, TRA
(c.f. ), con l'Avv. Caterina Rizzo, Parte_1 C.F._1 opponente E
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, , con l'Avv. Sergio Carabellese, Controparte_2 opposta All'udienza dell'11.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
10620239001555286/000, notificatagli da il 21.04.2023, con Controparte_1 la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 96.096,84, in forza di precedenti cartelle di pagamento meglio specificate in citazione;
l'opponente dichiarava di volere impugnare la predetta intimazione in relazione ai pretesi crediti portati dalla cartella n. 10620030025869710000 per un importo pari ad € 88.250,50, relativa al registro multe ammende, nonché dalla cartella n. 106201000007397149000, per un importo pari ad € 6.055,85, relativa a spese processuali;
il eccepiva di non avere mai ricevuto la notifica Parte_1 di dette due cartelle, con conseguente nullità dell'intimazione, nonché la prescrizione decennale delle cartelle stesse (rectius dei diritti di credito portati dalle citate cartelle); rilevato che costituitasi, eccepiva preliminarmente il Controparte_1 difetto di giurisdizione di questo Tribunale in relazione alla contestazione della cartella n. 10620030025869710000, in quanto il credito portato dalla stessa avrebbe natura tributaria, nonché la tardività ed inammissibilità della domanda con riferimento alla cartella n. 106201000007397149000, in quanto non proposta nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella stessa;
quanto all'eccezione di prescrizione rilevava che erano stati notificati numerosi atti interruttivi del decorso del relativo termine, sostenendo che alla cartella non opposta dovesse essere applicato il termine di prescrizione ordinario decennale;
ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opposta, in quanto dal documento prodotto dall'opponente con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (certificato del casellario giudiziale) emerge che il credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000 non ha natura tributaria, ma trova titolo nella multa inflitta con pronunzia di condanna penale;
infatti l'importo di € 41.833,01, riportato quale carico nell'estratto di ruolo, corrisponde a quello riportato nel citato certificato del casellario giudiziale a titolo di multa inflitta nella misura di £ 81.000.000, pari ad € 41.833,01; ritenuta l'inammissibilità in questa sede del motivo con il quale si eccepisce l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000, posto che l'accertamento della sostenuta estinzione della sanzione penale della multa per prescrizione avrebbe dovuto essere richiesta al giudice dell'esecuzione penale in conformità con quanto dispone l'art. 676 c.p.p., posto che, a norma dell'art. 172 c.p., la prescrizione rientra fra le cause di estinzione della pena pecuniaria, fra cui figura la multa irrogata con pronunzia di condanna penale;
ritenuta la fondatezza del motivo di opposizione con il quale si contesta la mancata notifica della cartella n. 10620030025869710000; infatti, l'Agenzia opposta non ha adeguatamente dimostrato l'avvenuta notifica della cartella n. 10620030025869710000, avendo prodotto esclusivamente il relativo estratto di ruolo, privo di alcun atto idoneo a dimostrare che la relativa cartella fosse stata ritualmente portata a conoscenza del destinatario;
pertanto, con riguardo a detto credito deve dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, opposta in questa sede nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (posto che detta eccezione integra un motivo inquadrabile nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi e che parte opposta non ha specificamente contestato la data di notifica del 21.04.2023 dell'intimazione opposta in questa sede e che, inoltre, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 10.05.2023); appare, inoltre, opportuno rilevare che gli ulteriori atti prodotti dall'opposta non si riferiscono al credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000 di cui si discute, ma a quello portato dalla cartella n. 106201000007397149000; ritenuto, di contro, che infondata sia la contestazione del credito portato dalla cartella n. 106201000007397149000, in quanto, seppure debba rilevarsi che la notifica della cartella non sia stata rituale, in quanto, consegnato il plico a persona diversa dal destinatario, non risulta che sia stato dato avviso a quest'ultimo con lettera raccomandata, come previsto dall'art. 60, comma 1 lett. b-bis) d.p.r. n. 600/1973, nella formulazione vigente alla data della eseguita formalità (09.06.2010) e che la medesima considerazione vale per le notifiche delle due intimazioni successive, avvenute il 13.07.2012 ed il 24.09.2013 (con consegna del plico rispettivamente alla figlia ed alla moglie del destinatario), deve però osservarsi che la notifica dell'ultima intimazione (precedente a quella impugnata in questa sede) è stata ritualmente eseguita il 04.04.2018, in quanto, pur consegnato il plico a mani della figlia dell'odierno opponente, è stato anche dato allo stesso avviso con raccomandata del 07.04.2018, come emerge dalla documentazione prodotta dall'opposta e in particolare dall'attestazione riportata sulla relata, nella quale si dà atto, oltre che della consegna del plico in busta sigillata, in assenza del destinatario, alla figlia di quest'ultimo ( ), anche dell'informazione della Testimone_1 consegna al destinatario con raccomandata;
è stato, inoltre allegato detto avviso informativo, che riporta il numero di raccomandata, nonché il prospetto riepilogativo di delle CP_3 accettazioni relative alle raccomandate spedite ex artt. 139/140 c.p.c., in cui figura anche il nominativo di , con l'indicazione, tra l'altro, del numero di raccomandata Parte_1 corrispondente a quello riportato nell'avviso informativo e della data (07.04.2018); in proposito si osserva che il citato art. 60, comma 1 lett. b-bis) d.p.r. n. 600/1973 dispone che la notizia al destinatario della avvenuta notificazione debba essere data con lettera raccomandata, senza che sia richiesto l'avviso di ricevimento e sul punto la Corte Suprema ha affermato che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass. n. 2377/2022); non occorre, quindi, provare la ricezione di detta raccomandata con la produzione dell'avviso di ricevimento;
pertanto, posto che la contestazione del vizio di notifica della cartella integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi da fare valere nel termine di gg. 20 dal momento in cui l'interessato viene a conoscenza del vizio stesso, deve rilevarsi che dalla data di notifica dell'intimazione del 2018 eseguita, come detto, ritualmente, il avrebbe potuto Parte_1 contestare detto vizio nel termine perentorio di gg. 20; pertanto, va esclusa la possibilità di fare valere lo stesso vizio per intervenuta decadenza;
analogamente infondata è l'eccezione di prescrizione del credito portato dalla medesima cartella, in quanto, posto che la stessa è relativa ad un ruolo del 2009, la prescrizione risulta tempestivamente interrotta con l'intimazione del 2018 ritualmente notificata al Ricchiuti e successivamente con la notifica nel 2023 dell'intimazione opposta in questa sede, non risultando decorso il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. valevole per il credito per spese processuali portato dalla cartella n. 106201000007397149000;
ritenuto che
il parziale accoglimento dell'opposizione proposta giustifica la compensazione delle spese di lite, risultando integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1 10620239001555286/000, notificatagli da , così provvede: Controparte_1 a) dichiara inammissibile in questa sede il motivo di opposizione con il quale è stata eccepita l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000; b) in accoglimento del relativo motivo, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, limitatamente al credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000, per mancanza di prova della notifica di quest'ultima cartella;
c) rigetta gli ulteriori motivi di opposizione all'intimazione di pagamento, relativi al credito portato dalla cartella n. 106201000007397149000; d) compensa le spese di lite. Così deciso l'11.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2626 dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, TRA
(c.f. ), con l'Avv. Caterina Rizzo, Parte_1 C.F._1 opponente E
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, , con l'Avv. Sergio Carabellese, Controparte_2 opposta All'udienza dell'11.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
10620239001555286/000, notificatagli da il 21.04.2023, con Controparte_1 la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 96.096,84, in forza di precedenti cartelle di pagamento meglio specificate in citazione;
l'opponente dichiarava di volere impugnare la predetta intimazione in relazione ai pretesi crediti portati dalla cartella n. 10620030025869710000 per un importo pari ad € 88.250,50, relativa al registro multe ammende, nonché dalla cartella n. 106201000007397149000, per un importo pari ad € 6.055,85, relativa a spese processuali;
il eccepiva di non avere mai ricevuto la notifica Parte_1 di dette due cartelle, con conseguente nullità dell'intimazione, nonché la prescrizione decennale delle cartelle stesse (rectius dei diritti di credito portati dalle citate cartelle); rilevato che costituitasi, eccepiva preliminarmente il Controparte_1 difetto di giurisdizione di questo Tribunale in relazione alla contestazione della cartella n. 10620030025869710000, in quanto il credito portato dalla stessa avrebbe natura tributaria, nonché la tardività ed inammissibilità della domanda con riferimento alla cartella n. 106201000007397149000, in quanto non proposta nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella stessa;
quanto all'eccezione di prescrizione rilevava che erano stati notificati numerosi atti interruttivi del decorso del relativo termine, sostenendo che alla cartella non opposta dovesse essere applicato il termine di prescrizione ordinario decennale;
ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opposta, in quanto dal documento prodotto dall'opponente con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (certificato del casellario giudiziale) emerge che il credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000 non ha natura tributaria, ma trova titolo nella multa inflitta con pronunzia di condanna penale;
infatti l'importo di € 41.833,01, riportato quale carico nell'estratto di ruolo, corrisponde a quello riportato nel citato certificato del casellario giudiziale a titolo di multa inflitta nella misura di £ 81.000.000, pari ad € 41.833,01; ritenuta l'inammissibilità in questa sede del motivo con il quale si eccepisce l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000, posto che l'accertamento della sostenuta estinzione della sanzione penale della multa per prescrizione avrebbe dovuto essere richiesta al giudice dell'esecuzione penale in conformità con quanto dispone l'art. 676 c.p.p., posto che, a norma dell'art. 172 c.p., la prescrizione rientra fra le cause di estinzione della pena pecuniaria, fra cui figura la multa irrogata con pronunzia di condanna penale;
ritenuta la fondatezza del motivo di opposizione con il quale si contesta la mancata notifica della cartella n. 10620030025869710000; infatti, l'Agenzia opposta non ha adeguatamente dimostrato l'avvenuta notifica della cartella n. 10620030025869710000, avendo prodotto esclusivamente il relativo estratto di ruolo, privo di alcun atto idoneo a dimostrare che la relativa cartella fosse stata ritualmente portata a conoscenza del destinatario;
pertanto, con riguardo a detto credito deve dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, opposta in questa sede nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (posto che detta eccezione integra un motivo inquadrabile nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi e che parte opposta non ha specificamente contestato la data di notifica del 21.04.2023 dell'intimazione opposta in questa sede e che, inoltre, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 10.05.2023); appare, inoltre, opportuno rilevare che gli ulteriori atti prodotti dall'opposta non si riferiscono al credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000 di cui si discute, ma a quello portato dalla cartella n. 106201000007397149000; ritenuto, di contro, che infondata sia la contestazione del credito portato dalla cartella n. 106201000007397149000, in quanto, seppure debba rilevarsi che la notifica della cartella non sia stata rituale, in quanto, consegnato il plico a persona diversa dal destinatario, non risulta che sia stato dato avviso a quest'ultimo con lettera raccomandata, come previsto dall'art. 60, comma 1 lett. b-bis) d.p.r. n. 600/1973, nella formulazione vigente alla data della eseguita formalità (09.06.2010) e che la medesima considerazione vale per le notifiche delle due intimazioni successive, avvenute il 13.07.2012 ed il 24.09.2013 (con consegna del plico rispettivamente alla figlia ed alla moglie del destinatario), deve però osservarsi che la notifica dell'ultima intimazione (precedente a quella impugnata in questa sede) è stata ritualmente eseguita il 04.04.2018, in quanto, pur consegnato il plico a mani della figlia dell'odierno opponente, è stato anche dato allo stesso avviso con raccomandata del 07.04.2018, come emerge dalla documentazione prodotta dall'opposta e in particolare dall'attestazione riportata sulla relata, nella quale si dà atto, oltre che della consegna del plico in busta sigillata, in assenza del destinatario, alla figlia di quest'ultimo ( ), anche dell'informazione della Testimone_1 consegna al destinatario con raccomandata;
è stato, inoltre allegato detto avviso informativo, che riporta il numero di raccomandata, nonché il prospetto riepilogativo di delle CP_3 accettazioni relative alle raccomandate spedite ex artt. 139/140 c.p.c., in cui figura anche il nominativo di , con l'indicazione, tra l'altro, del numero di raccomandata Parte_1 corrispondente a quello riportato nell'avviso informativo e della data (07.04.2018); in proposito si osserva che il citato art. 60, comma 1 lett. b-bis) d.p.r. n. 600/1973 dispone che la notizia al destinatario della avvenuta notificazione debba essere data con lettera raccomandata, senza che sia richiesto l'avviso di ricevimento e sul punto la Corte Suprema ha affermato che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass. n. 2377/2022); non occorre, quindi, provare la ricezione di detta raccomandata con la produzione dell'avviso di ricevimento;
pertanto, posto che la contestazione del vizio di notifica della cartella integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi da fare valere nel termine di gg. 20 dal momento in cui l'interessato viene a conoscenza del vizio stesso, deve rilevarsi che dalla data di notifica dell'intimazione del 2018 eseguita, come detto, ritualmente, il avrebbe potuto Parte_1 contestare detto vizio nel termine perentorio di gg. 20; pertanto, va esclusa la possibilità di fare valere lo stesso vizio per intervenuta decadenza;
analogamente infondata è l'eccezione di prescrizione del credito portato dalla medesima cartella, in quanto, posto che la stessa è relativa ad un ruolo del 2009, la prescrizione risulta tempestivamente interrotta con l'intimazione del 2018 ritualmente notificata al Ricchiuti e successivamente con la notifica nel 2023 dell'intimazione opposta in questa sede, non risultando decorso il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. valevole per il credito per spese processuali portato dalla cartella n. 106201000007397149000;
ritenuto che
il parziale accoglimento dell'opposizione proposta giustifica la compensazione delle spese di lite, risultando integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1 10620239001555286/000, notificatagli da , così provvede: Controparte_1 a) dichiara inammissibile in questa sede il motivo di opposizione con il quale è stata eccepita l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000; b) in accoglimento del relativo motivo, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, limitatamente al credito portato dalla cartella n. 10620030025869710000, per mancanza di prova della notifica di quest'ultima cartella;
c) rigetta gli ulteriori motivi di opposizione all'intimazione di pagamento, relativi al credito portato dalla cartella n. 106201000007397149000; d) compensa le spese di lite. Così deciso l'11.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco