Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01438/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, a mezzo del proprio amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano OF, Raffaele Di IN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GI Puglia, rappresentata e difesa dall'avvocato AD IN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento:
-della nota prot. AOC 180 nr 10861 del 4.3.2021 “Riscontro alla nota pec del 06/02/2021- Azienda agricola -OMISSIS-. Gelata marzo-aprile 2020” adottata dalla GI Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia;
-della delibera della Giunta Regionale della GI Puglia n. 993 del 25.6.2020 “Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Gelate marzo-aprile 2020. Territori dei Comuni della Provincia di Bari, BAT e Foggia. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale”, nella parte in cui non ricomprende la Contrada Monachelle del comune di Castelnuovo della Daunia, tra i territori colpiti dagli eventi calamitosi di natura eccezionale di marzo e aprile 2020;
-del decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13.12.2020 “ Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della GI Puglia dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020 ”, nella parte in cui non ricomprende la Contrada Monachelle del comune di Castelnuovo della Daunia, tra i territori colpiti dagli eventi calamitosi di natura eccezionale di marzo e aprile 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della GI Puglia e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12.11.2025 la dott.ssa ÈE ON e uditi per le parti i difensori FL De Benedittis, su delega orale di C. OF e R. Di IN per la parte ricorrente, AD IN per la GI resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, amministrato di sostegno, è titolare di impresa agricola la cui attività si estende nella contrada in epigrafe indicata, ricadente nel comune di Castelnuovo della Daunia, in una enclave – allega il ricorrente, pur senza fornire documentazione a supporto- integralmente circondata dal -e confinante con il- territorio del comune di Torremaggiore.
Impugna, a mezzo di ricorso proposto dal suo amministratore di sostegno (che in tale qualità ha iscritto il gravame a nome proprio e rilasciato procura alle liti, citando, senza allegare, il provvedimento di autorizzazione del G.T., nell’ambito del proc.n.80000259/2013 RGVG), in primo luogo, la nota regionale di risposta alla sua istanza di concessione di benefici per calamità atmosferiche ex L.R.n.24/1990 e D.Lgs. n.102/2004, in relazione alle gelate del marzo e aprile 2020 che ebbero ad interessare i territori nord-regionali, tra cui – in tesi- quelli dell’impresa agricola del ricorrente.
Con essa l’Ente regionale, a mezzo del Dipartimento Agricoltura, ha riscontrato l’istanza in premessa, comunicando di non aver ricevuto alcuna segnalazione di eventi calamitosi coinvolgenti il territorio del comune di Castelnuovo, né dall’Ente comunale né dal richiedente; di non aver pertanto, potuto effettuare alcun sopralluogo istruttorio a verifica dell’esistenza e della consistenza dei danni eventualmente patiti dalle colture del richiedente e che, pertanto, l’area in questione non risulta censita tra quelle interessate dagli aiuti.
L’impugnativa viene estesa anche alla delibera di Giunta ed al decreto ministeriale che, rispettivamente nel proporre ed individuare i territori colpiti e ammessi al beneficio, non indicano la contrada in questione, laddove interpretati nel senso di escluderla.
L’assunto fondamentale su cui riposa il ricorso consiste nella reclamata equiparazione, ai fini che qui interessano, della contrada in esame al territorio del comune di Torremaggiore (incluso nella lista dei territori integralmente coinvolti dalla calamità), in considerazione della sua completa inclusione all’interno della medesima area geografica (in tesi, quale vera e propria “isola” amministrativa inclusa nel territorio geograficamente di Torremaggiore), pertanto, integralmente interessata dalla medesima situazione calamitosa ivi verificatasi.
In vista dell’udienza di discussione, la GI ha depositato articolata memoria conclusionale con cui ha sollevato eccezioni in rito e si è difesa nel merito, con argomentazioni delle quali si darà conto nel prosieguo motivazionale per esigenze di sintesi.
Si è costituito (12.11.2025) il Ministero intimato con memoria formale.
All’udienza del 12.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento e tanto esime il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, dal soffermarsi ad indagare la capacità processuale dell’odierna parte ricorrente sostanziale e la legittimazione ad causam del suo amministratore di sostegno (in considerazione dell’iscrizione del ricorso a nome dell’amministratore di sostegno invece che a nome dell’amministrato, ma nella sua qualità di amministratore e senza giustificare i propri poteri).
Mette conto chiarire, in primo luogo, che la nota regionale impugnata, per il suo tenore letterale e per il complessivo contenuto, da valutarsi anche alla luce delle competenze degli Enti delineati dalla normativa di settore (L.R.n.24/1990 e D.Lgs. n.102/2004) è da qualificarsi come mera comunicazione di cortesia in risposta all’istanza rivolta dall’odierno ricorrente anche alla GI (in merito si osserva che la circostanza allegata nel ricorso di aver trasmesso l’istanza alla GI per conoscenza, senza coinvolgerla a fini decisionali, corrobora tale ricostruzione in fatto, in quanto l’Ente regionale non essendo destinatario dell’istanza, vi ha replicato – per spirito collaborativo- con nota a carattere informativo e non provvedimentale).
Con essa la GI – che ex art.2 L.R. cit. è competente alla sola attività istruttoria di accertamento dei territori interessati dall’evento calamitoso, segnalandoli al Ministero, mentre le domande vengono istruite e definite dai comuni, ex art. 5 L.R. cit.- si è limitata a comunicare l’assenza di segnalazione dell’area oggetto di interesse del ricorrente e, conseguentemente, l’assenza di sopralluoghi svolti per i conseguenti accertamenti.
Difetta, dunque, il profilo di lesività e, conseguentemente, l’interesse all’impugnazione della prefata comunicazione, dovendo ogni doglianza muoversi all’eventuale (allo stato, per quanto noto, non intervenuto) provvedimento di diniego adottato dal comune competente.
In ogni caso, le considerazioni appena svolte escludono anche la fondatezza del primo motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia l’incompetenza regionale alla definizione della sua istanza: è evidente, infatti, che la natura di mera risposta di chiarimento e cortesia all’istanza rivolta dallo stesso ricorrente alla GI, esclude il vizio di incompetenza sia perché le risposte di cortesia esprimono un principio di basilare civiltà giuridica e, pertanto, ad esse sono competenti tutte le autorità interessate; sia perché non può neppure astrattamente individuarsi per esse una competenza, trattandosi di nota non provvedimentale; sia perché sollecitata dal comportamento dell’istante che, pertanto, non può che dolersi del fatto proprio.
Venendo al merito della questione ed alle censure rivolte avverso gli atti regionali e ministeriali che non hanno contemplato il territorio del comune di Castelnuovo tra quelli ammessi al beneficio, giova in primo luogo chiarire che la sua mancata inclusione nell’elenco certamente vale ad escluderlo dall’ammissione, in considerazione della natura nominativa e puntuale – cioè tassativa- dell’elenco dei comuni contemplati sia nella delibera regionale (con valore di proposta) sia nel decreto ministeriale.
Di tali atti ne va premessa l’immediata impugnabilità, pur trattandosi di atti generali, in quanto immediatamente preclusivi dell’ammissione alla misura assistenziale ambita.
Occorre ora muovere dalla qualificazione dell’istituto la cui applicazione il ricorrente reclama in proprio favore.
Si tratta di beneficio economico ad erogazione pubblica volto a ristorare e, così supportare, gli agricoltori in ipotesi di eventi eccezionali e calamitosi che abbiano determinato la perdita significativa dei prodotti agricoli.
La esatta perimetrazione del territorio colpito rappresenta al tempo stesso il presupposto ed anche il limite dell’erogazione, in virtù del principio per cui la corresponsione di ristori effettuati con danaro pubblico è subordinata al rigoroso rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore, al fine di evitare l’uso non corretto delle risorse della collettività, in diretta applicazione del principio di matrice costituzionale di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Non a caso il legislatore ha normato in modo puntuale il procedimento che conduce alla perimetrazione dei territori colpiti, conferendo, peraltro, agli enti di prossimità – anche su sollecitazione dei privati colpiti- la possibilità di segnalare gli esiti nefasti degli eventi atmosferici eccezionali.
Sulla scorta di tali premesse non può che concludersi che l’indicazione dei territori comunali colpiti (e per ciò ammessi al beneficio) negli atti generali in questa sede impugnati, è di stretta interpretazione e tassativa, non prestandosi all’estensione analogica a territori limitrofi a quelli oggetto di segnalazione e, conseguente, accertamento istruttorio.
Vale, dunque, il granitico principio per cui in materia di benefici pubblici, i requisiti di accesso alla misura sono di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento. La domanda risarcitoria segue la sorte di quella impugnatoria e va respinta, aggiungendosi a quanto sin qui esposto anche la considerazione che il danno lamentato è imputabile in modo causalmente preponderante alla mancata segnalazione dell’evento calamitoso da parte dell’odierno ricorrente che ben avrebbe potuto e dovuto adoperarsi per sollecitare l’ente comunale a segnalare la situazione della propria impresa agricola.
Le spese derogano alla soccombenza in considerazione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, per come indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12.11.2025 con l'intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente
ÈE ON, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ÈE ON | CE LA |
IL SEGRETARIO