Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
16314/2024 R.G.L.
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE in procedimento n. 16314/2024 R.G.L. promosso da
, in proprio e n.q. di rappresentante legale di Parte_1
Parte_2
”, con l'avv. SOLLENA GASPARE
[...]
CONTRO
, con l'avv. Controparte_1
SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA
All'udienza del 29/01/2025, ore 12:38, alla presenza della giudice Paola Marino, assistita dal Cancelliere Roberto Di Stefano, sono presenti per parte ricorrente l'avv. SOLLENA GASPARE che prende atto del provvedimento emesso in autotutela
Per parte convenuta l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA anche in sost. dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA che chiede dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite visto il provvedimento in autotutela
Per parte ricorrente l'avv. SOLLENA GASPARE, preso atto dell'avvenuto annullamento in autotutela, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese e distrazione.
LA GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio alle ore 12:39
Successivamente, alle ore 14:05 nessuno è presente
LA GIUDICE
Verbale chiuso alle ore 14:10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 16314/2024 R.G.L., promossa
D A
, in proprio e n.q. di rappresentante legale di Parte_1
Parte_2
”, rappresentato e difeso dall'avv. SOLLENA GASPARE ed
[...]
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in , VIA F. CP_1
LAURANA n. 59.
- resistente -
All'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato in allegato al verbale la seguente,
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dato atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, OI-00717414, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'INPS alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SOLLENA GASPARE, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/11/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. OI-000717414 di € 16.551,45, notificatagli dall'INPS in data 31.10.2024, in relazione a contributi omessi nell'anno 2020, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, rappresentando che la sanzione oggetto di causa era stata oggetto di riesame ed annullata (cfr. provvedimento del
3/1/2025: “Esaminato il provvedimento in materia di "Contributi - AZIENDE" notificato in data 31/10/2024 al destinatario dello stesso Parte_1
( ); Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere C.F._1
annullato per la motivazione di seguito esposta;
Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario (Pratica Sisco 5156/24/CO/1) ha promosso opposizione all'ordinanza di ingiunzione in oggetto relativa alla sanzione amministrativa accertata con atto prot.
.5500.16/05/2022.0354023 notificato il 03.06.2022 per l'annualità 2020. CP_2
L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 Pertanto, considerato il mancato rispetto dei termini, si propone l'annullamento della suddetta ordinanza. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto”). Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, stante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite, di cui l'INPS ha chiesto la compensazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto, verificato l'intervento annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il riconoscimento delle ragioni del ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che parte ricorrente doveva promuovere, a pena di decadenza, per evitare il consolidarsi del titolo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/01/2025.
La Giudice
Paola Marino