Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 548 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Nicola Gaudenzi e Davide Barbato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t.; RO
convenuta contumace
NONCHE'
OP
convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.8.2024 (d'ora in poi Parte_1
semplicemente il ricorrente) ha allegato di avere lavorato alle dipendenze di dal RO
2.7.2018 al 12.2.2019, come impiegato-grafico pubblicitario inquadrato nel 5° livello del CCNL
Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio, in virtù di contratto a tempo pieno e indeterminato.
Il ricorrente ha lamentato che ometteva di corrispondergli la retribuzione CP_3
relativa a luglio 2018, agosto 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018, tredicesima mensilità 2018 e gennaio 2019 (comprensiva di sette ratei quattordicesima mensilità, un
[...]
OP
Ha concluso chiedendo la condanna di al pagamento in suo favore della somma RO
complessiva lorda di euro 7.993,76, a titolo di retribuzioni arretrate e spettanze di fine rapporto, e al pagamento in favore del Fondo di previdenza complementare di OP dell'importo di euro 863,16 lordi a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
[...]
spese vinte.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio e, pertanto, è stata dichiarata CP_3
contumace.
ritualmente convenuta in giudizio in quanto OP
soggetto destinatario delle quote di TFR accantonate e non versate dalla datrice di lavoro, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
***********
La domanda di pagamento delle retribuzioni arretrate e spettanze di fine rapporto è fondata e deve essere accolta.
Va rilevato in diritto che detta domanda postula la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c. con le mansioni, gli orari e la durata dedotti in ricorso.
Giova rammentare che grava su chi agisce in giudizio, secondo la previsione generale dell'art. 2697
c.c. – “onus probandi incumbit ei qui dicit” – l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata.
In ambito contrattuale, si evidenzia, poi, che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
In particolare, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima e quattordicesima mensilità (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) - cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985.
Parte ricorrente ha dato prova della fonte negoziale del suo diritto, ossia lo svolgimento della prestazione e la maturazione dei crediti per il periodo dedotto, versando in atti copia: del contratto di lavoro a tempo indeterminato (sub doc. 2); delle buste paga di luglio 2018, agosto 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018 e tredicesima mensilità 2018 (sub doc. 5); del modulo di recesso dal rapporto di lavoro (sub doc. 4). Documenti dai quali risulta, appunto, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento attribuito al lavoratore e il CCNL applicato al rapporto di lavoro (pure prodotto in stralcio da parte ricorrente).
Di contro la parte datoriale, processualmente onerata, nel restare contumace si è sottratta dall'offrire prova liberatoria in suo favore ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. Cass., sez. un. civ., n.
13533 del 30/10/2001).
E infatti, se è vero che la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese attoree, è altrettanto vero che la convenuta, sottraendosi al processo, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata, oltre che di contestare l'esistenza di una giusta causa di recesso del ricorrente ed eventualmente i documenti da quest'ultima prodotti in giudizio.
La mancata dimostrazione da parte della società datrice di fatti estintivi della pretesa attorea determina l'accoglimento della domanda.
Dall'accertamento del rapporto di lavoro e dell'inadempimento datoriale discende il riconoscimento del diritto del ricorrente alle spettanze riconosciute nelle buste paga dei mesi da luglio a dicembre
2018 – ivi compresa quella della tredicesima mensilità 2018 – (vd. buste paga in atti sub doc. 5) nonché alle spettanze calcolate nella busta paga di gennaio 2019 – comprensiva di sette ratei quattordicesima mensilità (vd. art. 221 del CCNL applicato), un rateo di tredicesima mensilità, indennità sostitutiva dei permessi maturati e non goduti – (ricostruita dal ricorrente sub doc. 6).
Previa decurtazione degli acconti corrisposti al ricorrente (assommanti a euro 3.833,00 netti, corrispondenti a euro 4.977,92 lordi) sui maggiori importi dovuti (pari a euro 10.371,00 lordi), viene condannata a pagare a la somma RO Parte_1
complessiva lorda di euro 7.993,76, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Anche la domanda di condanna di a versare al Fondo complementare di RO
l'importo lordo di euro 863,16, a titolo di ratei di TFR OP
maturati in pendenza della relazione lavorativa, deve essere accolta.
È in atti la prova documentale della sottoscrizione da parte del ricorrente del fondo pensione con con richiesta di conferimento al Fondo “Alleata OP
Previdenza” delle quote di TFR progressivamente maturate, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n.
252/2005 (vd. doc. 8 fasc. ric. e dichiarazione di prodotta il 30.9.2024 nel OP
fascicolo di causa).
La disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che: “Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando”.
Dal riepilogo contabile assicurativo di risulta che la OP
convenuta ha omesso qualsivoglia versamento delle quote al Fondo (vd. doc. 8 cit. e dichiarazione di cit.). CP_2
Orbene, nel meccanismo della previdenza complementare introdotto al d.lgs. n. 252/2005 l'adesione del lavoratore al conferimento del TFR alla previdenza complementare dà vita ad un rapporto triangolare nel quale il datore deve versare al Fondo scelto dal lavoratore le quote del TFR che virtualmente maturano nel corso del rapporto di lavoro secondo le regole del Fondo, che li riceve, investendoli e accumulando un capitale tendenzialmente destinato a finanziare una futura pensione integrativa.
La previdenza complementare opera normalmente secondo il sistema della contribuzione definita a capitalizzazione, sicché le future prestazioni dipendono esclusivamente dagli accantonamenti effettivi.
Ne consegue che, in caso di omesso versamento delle quote, il lavoratore ha un diritto proprio all'accantonamento e tale diritto appare attuabile mediante condanna in favore del terzo.
La norma, invero, è chiara nell'indicare che il datore di lavoro, a seguito dell'opzione del lavoratore per il conferimento del TFR alla previdenza complementare, è obbligato ad attuarla in rapporto a un diritto che è proprio del lavoratore.
L'inadempimento della società datrice all'obbligazione assunta è attestato dal riepilogo contabile assicurativo di OP Ragion per cui deve essere condannata a corrispondere al Fondo di previdenza CP_1 complementare “Alleata Previdenza” di 'importo lordo di OP
euro 863,16, a titolo di ratei di TFR maturati in pendenza del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fasi di studio, introduttiva e decisionale) – seguono la soccombenza di CP_1
Nulla per le spese quanto ad OP
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare a la somma complessiva lorda RO Parte_1
di euro 7.993,76, per le causali di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
condanna a corrispondere al Fondo di previdenza complementare gestito da RO
(“Alleata Previdenza”), per la posizione di OP [...]
, l'importo lordo di euro 863,16, a titolo di ratei di TFR maturati e destinati al Parte_1
Fondo di previdenza complementare oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
2) condanna alla refusione delle spese processuali, in favore di RO [...]
, che si liquidano in complessivi euro 2.109,00, oltre spese di contributo unificato, Parte_1
rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Nulla per le spese quanto ad OP
Cremona, 16.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino