Art. 4. Valore limite di esposizione 1. All' articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e' aggiunto il seguente periodo: "L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell' art. 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell' art. 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".