Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 263/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 263/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.10.1974 e residente in [...]alla Giuseppe di Giorgio n. 7, e Pt_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Francesca Novella (C.F. e Paola Ciciarelli (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'avv. C.F._4
Francesca Novella sito in Tagliacozzo (AQ), v.le Aldo Moro n. 19, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 02.04.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1
Tribunale di Avezzano;
2. La figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Le figlie, anche la maggiorenne non economicamente autosufficiente, restano collocate anagraficamente ed in via preferenziale con la madre presso la casa familiare sita in Avezzano
(AQ), Via Giuseppe di Giorgio n. 7;
4. Il padre potrà vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali delle figlie.
5. La casa coniugale in affitto, ubicata nel Comune di Avezzano, Via Giuseppe di Giorgio
n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie. Il marito provvederà al pagamento del canone di locazione per la somma di €600,00= mensili, mediante bonifico, ovvero ricarica postepay, al codice IBAN [...].
6. Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie e versando Pt_2 Per_2 Per_1 alla signora nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, mediante pagamento in contati e/o bonifico, ovvero ricarica postepay, al codice IBAN [...] l'importo mensile di € 1.000,00 per ciascuna delle figlie e, dunque, per un totale di Euro 2.000,00 (duemila euro) sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna di esse e con decorrenza dal mese di aprile 2025, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT;
7. Le spese straordinarie relative alle figlie, più precisamente le spese mediche, scolastiche e universitarie, che saranno ritenute necessarie, previo preventivo accordo tra i genitori, saranno tutte a carico del Signor Pt_2
8. Il Signor contribuirà al mantenimento della OR versando in Pt_2 Parte_1 via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 1.000,00 (mille euro), mediante pagamento in contanti e/o bonifico, ovvero ricarica postepay, al codice IBAN
2 [...] con decorrenza del mese di aprile 2025 importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT;
9. La sig.ra in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Parte_1
si impegna a cedere ovvero vendere a titolo CP_1 Parte_3 gratuito, entro il 30.12.2025, le sue quota di proprietà del 90%, di tutte suddette 14
(quattordici) licenze di mercato, ovvero tutti i 14 (quattrodici) rami d'azienda di piccola impresa di commercio su aree pubbliche (già allegato n.8) al marito il quale si assume Parte_2 il pagamento di tutti gli oneri necessari al trasferimento. I coniugi dichiarano di essere consapevoli delle implicazioni fiscali e legali derivanti dalla cessione ovvero vendita a titolo gratuito e si impegnano a regolarizzare l'atto tramite notaio e a procedere con la relativa registrazione fiscale, con contestuale chiusura della Società “ Parte_3
.
[...]
10. La sig.ra si impegna a cedere al sig. la gestione esclusiva della Parte_1 Pt_2 pagina Facebook del negozio del marito, comunicandogli tutti i dati di accesso e Parte_4 password entro la data del 20.04.2025;
11. Con le suddette condizioni i coniugi si dichiarano soddisfatti e non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna.
13. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 02.04.2025
e hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in data 11 settembre 2005, presso il Comune di Ovindoli (AQ)- e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune all'Atto n. 6 parte II –
Serie A, ufficio 1, anno 2005, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
3 Dall'unione nascevano due figlie: in data 07.09.2006 ad oggi Persona_3
maggiorenne ma non autosufficiente e in data 20.04.2009. Persona_4
All'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede la sig.ra ha precisato di percepire l'assegno unico nell'importo di euro 298,70 Parte_1
mensili.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse delle figlie della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ome sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento della figlia minore nonché al collocamento della figlia maggiorenne non autosufficiente:
“2. La figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di
4 ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. La figlia minore resta collocata anagraficamente ed in via preferenziale con la madre presso la casa familiare sita in Avezzano (AQ), Via Giuseppe di Giorgio n. 7, ove vive anche la maggiorenne non economicamente autosufficiente;
”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“5. La casa coniugale in affitto, ubicata nel Comune di Avezzano, Via Giuseppe di Giorgio
n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie. Il marito provvederà al pagamento del canone di locazione per la somma di €600,00= mensili, mediante bonifico, ovvero ricarica postepay, al codice IBAN [...]. “
-al diritto di visita paterno per la figlia minore: come da piano genitoriale del 16.05.2025
-all'assegno di mantenimento per le figlie:
“6. Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie e versando Pt_2 Per_2 Per_1 alla signora nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, mediante pagamento in contati e/o bonifico, ovvero ricarica postepay, al codice IBAN [...] l'importo mensile di € 1.000,00 per ciascuna delle figlie e, dunque, per un totale di Euro 2.000,00 (duemila euro) sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna di esse e con decorrenza dal mese di aprile 2025, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT;
7. Le spese straordinarie relative alle figlie, più precisamente le spese mediche, scolastiche e universitarie, che saranno ritenute necessarie, previo preventivo accordo tra i genitori, saranno tutte a carico del Signor ” Pt_2
-all'assegno in favore della sig.ra : Parte_1
“8. Il Signor contribuirà al mantenimento della OR versando in Pt_2 Parte_1 via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 1.000,00 (mille euro), mediante pagamento in contanti e/o bonifico, ovvero ricarica postepay, al codice IBAN
[...] con decorrenza del mese di aprile 2025 importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT;
”
5 PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Ovindoli (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto all'atto n. 6 parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
6