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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 816/2025 R.G.N.C., promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...], il [...], residente in [...]
e
(Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...], il [...], residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Gaggi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 29 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del
08.05.2025
Il P.M. si è limitato ad apporre il proprio visto sul decreto di fissazione di udienza, senza spiegare conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01.04.2025, e , Parte_1 Parte_2
generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio civile in Massa, il giorno 19.07.1997, con atto trascritto nel Registro di Stato Civile di detto Comune dell'anno 1997, al n. 38, Parte II, serie A;
2 che dalla loro unione è nata, in data 11.12.1997, la figlia , maggiorenne ma Persona_1
economicamente non ancora autosufficiente;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di questo stesso Tribunale del
22.03.2022, con cui erano state omologate le condizioni di separazione concordate dagli stessi coniugi nella causa n. 160/2022 R.G.; che dalla suddetta data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione era trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n.
898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza ed in mancanza di coabitazione e di riconciliazione, non sussistendo più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro, risultando entrambi economicamente indipendenti.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre, con nota del
11.04.2025, il proprio visto sul decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
La causa è pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale a seguito dell'udienza del 08.05.2025, tenutasi dinanzi al G.I. designato.
§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti richiesti dalla
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in udienza, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
3 Le condizioni riportate in ricorso non contengono alcun riferimento alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, essendosi le stesse concordemente dichiarate economicamente indipendenti, trattandosi di determinazione attinente ad interessi disponibili.
Quanto alla previsione, tra le condizioni di divorzio, del trasferimento della proprietà della casa coniugale – individuata con gli estremi identificativi indicati in dispositivo –
Per_ appartenente al ricorrente , in favore della figlia maggiorenne ma non Parte_1
ancora del tutto indipendente da punto di vista economico, i coniugi hanno adempiuto al deposito della documentazione e della dichiarazione inerente ai presupposti ed alle formalità di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del
29.07.2021. Il trasferimento immobiliare concordato, indicato dalle parti come funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, assume evidentemente anche alla
Per_ funzione di contribuzione al mantenimento della figlia necessitando ella di sostegno economico, pur risultando svolgere attività lavorativa e si configura, sotto tale profilo, congruo, in rapporto alle condizioni patrimoniali dei genitori, quali attestate dalla documentazione reddituale e fiscale dimessa in atti.
Pur in difetto di specifica ed espressa previsione, deve ritenersi ragionevolmente che tra le condizioni concordate i ricorrenti abbiano inteso includere anche la possibilità di vivere separatamente – facoltà della quale gli stessi si sono del resto già avvalsi, in forza del richiamato decreto di omologa della separazione consensuale emesso da questo stesso
Tribunale.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con Parte_2
perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere neanche sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, del carattere costitutivo necessario della presente sentenza e della proposizione congiunta del ricorso in accoglimento del quale essa è stata emessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe e dando atto che le parti si sono dichiarate economicamente
4 indipendenti, non occorrendo quindi disporre alcun assegno divorzile a carico di taluna di esse in favore dell'altra, rinunciando, altresì ai termini per proporre opposizione avverso la presente sentenza, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da Pt_1
e , come in epigrafe generalizzati, alle condizioni riportate di
[...] Parte_2
seguito:
1) Sigg.ri e continueranno a vivere separati, liberi entrambi Parte_1 Parte_2 di stabilire la propria residenza con l'unico reciproco obbligo di darsi comunicazioni di eventuali variazioni della stessa.
2) Quale condizione del divorzio, il Sig. trasferisce, in forza della presente Parte_1 sentenza, in favore della figlia (che ha accettato l'acquisto in virtù di Persona_1 dichiarazione rilasciata a verbale di udienza del 08.05.2025), la proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Massa, Via Silcia n. 114, censita al N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 118, mappale 918, sub 23 e le pertinenze dello stesso costituite da una cantina censita al foglio 118, mappale 1123, sub 1 e da un posto auto censito al NCEU al mappale 1123 sub 4.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. Parte_2
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data 08.05.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 816/2025 R.G.N.C., promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...], il [...], residente in [...]
e
(Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...], il [...], residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Gaggi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Piazza Aranci n. 29 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del
08.05.2025
Il P.M. si è limitato ad apporre il proprio visto sul decreto di fissazione di udienza, senza spiegare conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01.04.2025, e , Parte_1 Parte_2
generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio civile in Massa, il giorno 19.07.1997, con atto trascritto nel Registro di Stato Civile di detto Comune dell'anno 1997, al n. 38, Parte II, serie A;
2 che dalla loro unione è nata, in data 11.12.1997, la figlia , maggiorenne ma Persona_1
economicamente non ancora autosufficiente;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di questo stesso Tribunale del
22.03.2022, con cui erano state omologate le condizioni di separazione concordate dagli stessi coniugi nella causa n. 160/2022 R.G.; che dalla suddetta data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione era trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n.
898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza ed in mancanza di coabitazione e di riconciliazione, non sussistendo più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro, risultando entrambi economicamente indipendenti.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre, con nota del
11.04.2025, il proprio visto sul decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
La causa è pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale a seguito dell'udienza del 08.05.2025, tenutasi dinanzi al G.I. designato.
§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti richiesti dalla
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in udienza, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
3 Le condizioni riportate in ricorso non contengono alcun riferimento alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, essendosi le stesse concordemente dichiarate economicamente indipendenti, trattandosi di determinazione attinente ad interessi disponibili.
Quanto alla previsione, tra le condizioni di divorzio, del trasferimento della proprietà della casa coniugale – individuata con gli estremi identificativi indicati in dispositivo –
Per_ appartenente al ricorrente , in favore della figlia maggiorenne ma non Parte_1
ancora del tutto indipendente da punto di vista economico, i coniugi hanno adempiuto al deposito della documentazione e della dichiarazione inerente ai presupposti ed alle formalità di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del
29.07.2021. Il trasferimento immobiliare concordato, indicato dalle parti come funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, assume evidentemente anche alla
Per_ funzione di contribuzione al mantenimento della figlia necessitando ella di sostegno economico, pur risultando svolgere attività lavorativa e si configura, sotto tale profilo, congruo, in rapporto alle condizioni patrimoniali dei genitori, quali attestate dalla documentazione reddituale e fiscale dimessa in atti.
Pur in difetto di specifica ed espressa previsione, deve ritenersi ragionevolmente che tra le condizioni concordate i ricorrenti abbiano inteso includere anche la possibilità di vivere separatamente – facoltà della quale gli stessi si sono del resto già avvalsi, in forza del richiamato decreto di omologa della separazione consensuale emesso da questo stesso
Tribunale.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con Parte_2
perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere neanche sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, del carattere costitutivo necessario della presente sentenza e della proposizione congiunta del ricorso in accoglimento del quale essa è stata emessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe e dando atto che le parti si sono dichiarate economicamente
4 indipendenti, non occorrendo quindi disporre alcun assegno divorzile a carico di taluna di esse in favore dell'altra, rinunciando, altresì ai termini per proporre opposizione avverso la presente sentenza, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da Pt_1
e , come in epigrafe generalizzati, alle condizioni riportate di
[...] Parte_2
seguito:
1) Sigg.ri e continueranno a vivere separati, liberi entrambi Parte_1 Parte_2 di stabilire la propria residenza con l'unico reciproco obbligo di darsi comunicazioni di eventuali variazioni della stessa.
2) Quale condizione del divorzio, il Sig. trasferisce, in forza della presente Parte_1 sentenza, in favore della figlia (che ha accettato l'acquisto in virtù di Persona_1 dichiarazione rilasciata a verbale di udienza del 08.05.2025), la proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Massa, Via Silcia n. 114, censita al N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 118, mappale 918, sub 23 e le pertinenze dello stesso costituite da una cantina censita al foglio 118, mappale 1123, sub 1 e da un posto auto censito al NCEU al mappale 1123 sub 4.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. Parte_2
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data 08.05.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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